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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 936/2015 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Favara e Livio Cagnes, giusta procura in atti.
OPPONENTE ED ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, p.i. , con sede in Palagonia, via Palermo n. 57, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Puglisi, giusta procura in atti.
OPPOSTA E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1
convenuto in giudizio la cooperativa agricola per contestare il decreto ingiuntivo n. 104/2015 CP_1
del 06.05.2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.800,00, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in euro 800,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, ed euro 145,50 per esborsi.
A fondamento del credito ingiunto, la società cooperativa aveva posto l'inadempimento contrattuale di
, proprietario del fondo agricolo sito in contrada Coda di Volpe in Grammichele, il Parte_1
quale a fronte di un acconto di euro 30.000,00 aveva conferito per la vendita una quantità di prodotto nettamente inferiore rispetto a quella pattuita, oltre che di pessima qualità.
pagina 1 di 11 Avverso tale decreto ha proposto opposizione contestando l'an del credito ingiunto, Parte_1
eccependo preliminarmente l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, nel merito l'inadempimento contrattuale dell'opposta.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria rappresentando:
- che intorno alla metà del mese di maggio 2014 la società opposta aveva acquistato il frutto pendente della propria impresa agricola, consistente in albicocche e pesche platerine, allo stesso prezzo proposto da altra ditta, ossia le prime ad euro 1,50 al chilo e le seconde a 0,80/090 centesimi al chilo, detratta la somma di 0,12 cent. al chilo per le spese di raccolta e lavorazione poste a carico dell'acquirente;
- che l'accordo aveva previsto che il prodotto danneggiato dalla grandinata verificatasi il
26.03.2014 sarebbe rimasto nella propria disponibilità, poiché sarebbe stato indennizzato dall'assicurazione;
- che, nonostante la società acquirente si fosse impegnata a corrispondere a titolo di acconto la somma di euro 40.000,00 con saldo a fine raccolta, la stessa aveva versato solo l'importo di euro 30.000,00 a mezzo di due assegni, uno di euro 20.000,00, l'altro di euro 10.000,00, previo impegno a corrispondere l'ulteriore somma di euro 10.000,00 entro poche settimane;
- che la cooperativa avrebbe dovuto periodicamente informarlo circa l'andamento della raccolta e dei prezzi di vendita, nonché consentirgli di assistere alle operazioni di pesatura.
Ha eccepito, inoltre, che la cooperativa si era resa inadempiente sotto diversi aspetti, ossia: a) non aveva verificato personalmente i tempi di maturazione del prodotto per la raccolta, ma aveva delegato a tale adempimento l'operaio , dipendente dell'opponente; b) aveva sistematicamente Testimone_1 ritardato la raccolta, provocando l'eccessiva maturazione del frutto, e quindi la perdita di 4.800 chili dello stesso;
c) aveva utilizzato operai non qualificati per le operazioni di raccolta, i quali avevano danneggiato le piante e causato la caduta di parte del prodotto, oltre che fatto marcire lo stesso accatastandolo in cassette eccessivamente piene;
d) non gli aveva mai consentito, se non due o tre volte, di essere presente alla pesatura;
e) non lo aveva mai informato dell'andamento dei prezzi di mercato;
f) aveva utilizzato operai e mezzi della ditta venditrice, nonostante fosse stato pattuito che l'acquirente avrebbe provveduto con operai e mezzi propri.
Pertanto, in via riconvenzionale, l'opponente ha avanzato domanda di risarcimento per i danni subiti per un importo complessivo di euro 39.500,00, di cui euro 28.460,00 quale saldo della frutta venduta pagina 2 di 11 (euro 19.620,00 per la vendita di novemila chili di albicocche al prezzo di euro 2,30, ed euro 8.840,00 per la vendita di tredicimila chili di platerine), euro 5.000,00 per l'utilizzo del proprio operaio e del trattore durante le operazioni di raccolta, ed euro 11.040,00 per il prodotto non raccolto. Il tutto al netto dell'acconto già corrisposto.
In conclusione, l'opponente ha chiesto di “dichiarare illegittimo, nullo, annullato e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che l'odierna opponente non è debitrice Contr dell'opposta e risulta creditrice della somma di euro 39.500,00, condannare la
[...]
al pagamento della somma di euro 39.500,00 in favore del sig. . Controparte_2 Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato quanto ex adverso sostenuto, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna ex art 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Favara.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposta ha eccepito che nessun prezzo di acquisto era stato pattuito con il e che fra le parti non era intercorso un contratto di vendita ma un contratto in conto Pt_1 vendita per essere l'opponente socio della cooperativa. Ha argomentato, inoltre, che la somma di euro
30.000,00 era stata data quale acconto per il conferimento e che il saldo sarebbe dipeso dal prezzo finale praticato sul mercato.
Ha rappresentato, ancora, che l'opponente, nonostante avesse ceduto in conto vendita l'intera produzione, compresa quella colpita dalle grandinate di marzo e giugno, aveva incassato dalla compagnia assicuratrice un indennizzo di euro 23.000,00, realizzando, dunque, per lo stesso prodotto un doppio guadagno.
Ha sostenuto, inoltre, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni invitando l'opponente a partecipare alla pesatura, il quale non aveva partecipato per i propri impegni lavorativi, e che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta per la ridotta quantità e pessima qualità del prodotto raccolto, poiché ciò non era dipeso da un ritardo nella raccolta, ma dalle grandinate che lo avevano danneggiato, rendendolo inutilizzabile per la vendita.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., concessa la provvisoria esecutività (in ragione della quale la parte opponente ha corrisposto le somme ingiunte), onerata la Parte_2
pagina 3 di 11 a fornire i documenti attestanti la liquidazione delle somme per le grandinate di marzo e giugno 2014, la causa è stata istruita documentalmente, tramite interrogatorio formale e prova per testi.
Con ordinanza del 12.09.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.
Risponde, invero, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento del procedimento, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” ( cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 14473 del 28.05.2019).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, infatti, un ordinario giudizio di merito volto ad appurare la fondatezza del credito e non soltanto a verificare l'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cassazione civile, 22 febbraio 2012, n. 2557).
Dunque, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una prova scritta,
l'opposizione dà comunque luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione regolato dal rito ordinario in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni contro di essa proposte, per cui una prova scritta viziata all'atto dell'emissione dell'ingiunzione non costituirebbe un ostacolo alla sua conferma nel caso di accertamento della fondatezza (Cass. Civ, Sez.
II, sent. n. 7020 del 12/03/2019).
Passando al merito della questione, bisogna muovere dalla qualificazione del negozio giuridico intercorso fra le parti, ossia se trattasi di contratto di vendita o di conferimento in conto vendita riconducibile al rapporto societario.
La vendita, sotto il profilo che qui interessa, è quel contratto con il quale l'imprenditore agricolo vende a corpo o a misura i prodotti del proprio fondo, che al momento della pattuizione si trovano attaccati alla pianta, ad un commerciante o ad altro imprenditore agricolo, e la cui valutazione economica si pagina 4 di 11 effettua tenendo conto del valore che ci si aspetta di ottenere dal raccolto, cercando di fare una stima delle quantità finali e del presumibile prezzo di mercato che sarà praticato a fine ciclo produttivo.
Pertanto, una volta raggiunto l'accordo di compravendere, cessa qualsiasi relazione fra produttore e acquirente, nel caso in esame la cooperativa.
Invece, nelle cooperative agricole la cessione del prodotto scaturisce direttamente dal contratto di società, e dunque dal rapporto che sussiste tra soci e struttura cooperativa, per cui il prodotto viene affidato alla società perché sia alienato per conto dei soci, non costituendo, dunque, adempimento di un contratto bilaterale di vendita, bensì esecuzione di un rapporto regolato dall'atto costitutivo, dallo statuto della società cooperativa e dai regolamenti.
Da ciò consegue che la consegna del prodotto non determina l'operatività del principio di corrispettività
e non fa sorgere, in capo al socio, un diritto a ricevere un corrispettivo, ma solo una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento. Remunerazione che non va intesa come corrispettivo o prezzo in senso tecnico – non essendo sempre dovuta potendo rivestire il socio la qualità di socio imprenditore, con conseguente assunzione del rischio di impresa – ma condizionata dall'andamento dei prezzi sul mercato e, quindi, dall'esito della vendita del prodotto finito.
Può accadere, però, che le cooperative, in relazione al tipo di prodotto conferito, deroghino al predetto criterio, adottando regole diverse di valorizzazione e di liquidazione e determinando un prezzo base in relazione alla qualificazione del prodotto, in base al quale viene versata al socio una somma a titolo di acconto.
Tuttavia, è d'uopo premettere che la riforma del diritto societario in materia di società cooperative a mutualità prevalente ha consentito - prevedendo all'ultimo comma dell'articolo 2521 del c.c. che “i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci” - che lo scopo mutualistico possa essere perseguito con la stipula di contratti di scambio distinti dal contratto sociale e disciplinati dai regolamenti integrativi dell'atto costitutivo, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci (vedasi, in proposito, Cass. n. 23606 del
2023).
Nel caso di specie, non avendo le parti prodotto agli atti lo statuto della società ed il regolamento statutario dai quali poter desumere in modo incontrovertibile la sussistenza di un contratto di scambio non riconducibile al contratto sociale, il tipo di rapporto intercorso fra le parti va indagato alla luce delle emergenze processuali.
pagina 5 di 11 Dalla documentazione versata in atti (vedasi elenco dei soci) – il cui contenuto non è stato contestato dall'opponente – e dal tenore delle allegazioni della stessa parte opponente si desume che fra le parti sia intercorso un conferimento in conto vendita riferibile al rapporto societario fra loro sussistente, essendo emersa sia la qualità di socio della cooperativa sia la circostanza che Parte_3
l'opposta avrebbe dovuto comunicare all'opponente l'andamento dei prezzi di mercato;
comunicazione giustificabile solo nel caso di conferimento in conto vendita nel quale il saldo è ancorato al prezzo di vendita finale del prodotto.
Pertanto, assodato che fra le parti è intercorso un contratto in conto vendita, dal compendio probatorio
(vedasi assegni e fattura n. 07 del 20.05.2024 allegati) emerge, anche, che lo stesso è avvenuto con determinazione del prezzo base, avendo la stessa parte opponente confermato in sede d'interrogatorio formale: “ho venduto presso la mia azienda ad un prezzo stabilito alla stessa . Circostanza che CP_1 trova conferma nella lettura dell'articolato di prova della stessa parte opponente (leggasi lettera Hi n. 1)
– il cui tenore contraddice quanto asserito nelle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 2, c.p.c che nessun prezzo base fosse stato pattuito ma solo un potenziale prezzo di vendita a terzi – dal quale emerge che “l'accordo di vendita tra l'azienda del dott. e la soc. prevedeva che, nel Pt_1 CP_1 caso della peggiore condizione di mercato, la garantiva all'opponente un prezzo minimo non CP_1
inferiore a quello di acquisto indicato dalla ditta Speedy, ovvero le a euro 1,50 al Kg con Parte_4
IVA a carico e riserva del 3%, e le a euro 0,80/0,90 cent. con IVA a suo carico”. Pertanto, Parte_5
sulla base della determinazione di un prezzo base, la cooperativa ha potuto valutare il quantum dell'acconto (euro 30.000,00) da corrispondere al socio.
Ciò posto, occorre passare a valutare se via stato o meno inadempimento contrattuale da parte dell'opponente.
A tal fine, è determinante chiarire che, una volta instauratosi il giudizio di cognizione, si apre un normale giudizio regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetterà all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito, mentre spetterà all'opponente – convenuto in senso sostanziale – contestare il diritto azionato con l'atto di citazione, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In merito al diritto di credito vantato dall'opposta occorre dire che la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la pagina 6 di 11 conseguenza che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi tra le tante Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass.
13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Padova
25/11/2014 n° 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato, ma può al massimo costituire un mero indizio, per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di specie, quindi, è necessario accertare se il conferimento di albicocche e pesche in quantità e qualità nettamente inferiore rispetto a quella concordata sia riconducibile ad un inadempimento contrattuale di parte opponente o imputabile ad altre cause.
Nella valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base delle quali il giudice è chiamato a dirimere la controversia – si seguono le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare - nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Così, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito al quale sono, dunque, riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di pagina 7 di 11 quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, 3 agosto 2021, n. 22176).
Il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. civ. sent. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, dopo aver valutato i documenti allegati (bollettini di campagna della Parte_2
l'interrogatorio formale di parte opponente - il quale ha dichiarato: “è vero sono stati raccolti solo circa
18.000 chili ” - e le prove testimoniali (con i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) raccolte in giudizio e rilevato l'irrimediabile contrasto tra alcune di esse relative alle cause
[...]
del ridotto conferimento del prodotto e alla sua scarsa qualità, si può ragionevolmente ritenere che nessuna responsabilità possa essere attribuita all'opponente per l'esiguità del raccolto, essendo la stessa imputabile alle grandinate verificatesi la prima nel marzo 2015, che verosimilmente ha arrecato pochi danni essendo in quel periodo il frutto solo abbozzato, e l'altra nel giugno 2015, che è certamente quella che ha provocato maggior danni.
In particolare, il teste ha dichiarato: “sono stato incaricato dal legale rappresentante Testimone_4 della di avvisarli allorché la frutta fosse pronta per essere raccolta…di solito Parte_6 Parte_7
li avvertivo un giorno prima di quando doveva essere raccolta la frutta, ma la itardava sempre CP_3
lasciando deteriorare la frutta, e di fatti parte veniva lasciata a terra perché non più lavorabile in quanto troppa matura. In generale sull'albero non rimaneva una gran quantità di frutta in quanto già cadeva appena si toccava l'albero. Però in occasione della raccolta dell'ultima qualità del prodotto a fronte delle mie diverse telefonate non ci è stato alcun riscontro e la non si è presentata ad CP_1
effettuare il raccolto. Preciso che si è trattato di circa duecento piante corrispondenti a circa 30-50 quintali di frutto. Preciso che la allorché veniva per il raccolto ritardava in media da due a CP_1 quattro giorni rispetto alle mie indicazioni”. Il teste ha dichiarato: “ricordo che il Testimone_2
primo giorno abbiamo raccolto circa duecento casse e i frutti erano integri, siamo tornati dopo circa tre quattro giorni dopo ed abbiamo iniziato a raccogliere, ma dopo circa quindici casse li ho fatti fermare essendo io capo ciurma, responsabile degli operai, perché ho visto che i frutti erano danneggiati dalla grandine e abbiamo dovuto buttarli, abbiamo riferito al titolare del problema e
pagina 8 di 11 abbiamo sospeso la raccolta per quel giorno e poi siamo ritornati dopo altri tre giorni e abbiamo trovato parte dei frutti bucati dalla grandine e li abbiamo buttati e abbiamo raccolto quella integra…quando siamo stati chiamati la maturazione era normale a parte il problema della grandine”.
Nella stessa direzione le dichiarazioni del teste che ha sostenuto: “ricordo che la Testimone_3
prima volta che siamo andati eravamo circa otto nove, abbiamo trovato parte del frutto danneggiato dalla grandine, si vedeva la platerina tarlata e dopo aver raccolto 18/20 casse non so di preciso, il capo ciurma ci ha fatto sospendere i lavori per due / tre giorni…” – dichiarazioni Testimone_2 quest'ultime della cui veridicità questo Giudice non ha motivo di dubitare, avendo i testi riferito di essere dipendenti della ditta soggetto terzo rispetto alle parti in causa, diversamente Parte_8
dal teste che ha dichiarato di essere alle dipendenze di , e trovando riscontro Testimone_1 Pt_1
tali dichiarazioni anche nei bollettini di campagna prodotti e non contestati dalle parti.
Sebbene dall'istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti è stato provato in modo incontrovertibile che il prodotto raccolto sia stato per una parte di scarsa qualità, avendo il teste asserito “preciso che talora anche nel raccolto c'erano molti frutti danneggiati” e di quantità Tes_3
inferiore rispetto a quello preventivato, avendo i testi dichiarato di aver buttato una parte del prodotto,
l'opposta non ha provato nello specifico le rispettive quantità, singolarmente indicate, di pesche ed albicocche raccolte né l'effettiva quantità di prodotto venduta né il suo reale prezzo di vendita.
Parte opposta si è limita a produrre in giudizio (unitamente alle memorie ex art. 183, comma VI, secondo termine, c.p.c.) dei documenti provenienti dalla società (vedasi Parte_8
comunicazione del 10.12.2014, attestazioni del prodotto venduto e conferito, n. 18 bollettini raccolta frutta), soggetto terzo ed estraneo al giudizio, dai quali desumere l'esatto quantitativo di prodotto venduto e l'effettivo prezzo di vendita.
Per granitica giurisprudenza di legittimità le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice, non essendo alle stesse applicabili l'art. 2702 c.c., che disciplina l'efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e gli artt. 214 e segg. del c.p.c. che disciplinano la produzione di scritture provenienti dai soggetti del processo (vedasi Cass. sent. n. 15169 del 2010). Dunque, applicando tale principio, la parte che vuole avvalersi di documenti provenienti da un terzo estraneo al giudizio è tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore pagina 9 di 11 probatorio, neppure di semplice indizio, non essendo dotati, per loro natura e rilevanza, di un intrinseco grado di attendibilità (come ad esempio il testamento olografo, i titoli cambiari).
Inoltre, appare opportuno precisare che l'importo ingiunto di euro 20.800,00 non è riconducibile alla differenza fra quanto corrisposto a titolo di acconto (euro 30.000,00) ed al minor guadagno ottenuto con la vendita sul mercato del prodotto (euro 3.491,04 per le ed euro 2.500,00 per le Parte_5
albicocche), ma corrisponde all'importo preteso dalla società – soggetto estraneo al Parte_8
presente giudizio – nel quale sono ricompresi non solo i costi ed i proventi della vendita, ma anche presunti danni subiti consistenti nel “compenso per risarcimento per la mancata consegna di merce e quindi per il mancato realizzo e per aver dovuto provvedere all'acquisto del prodotto mancante presso altri produttori a prezzo maggiorato per poter adempiere agli impegni presi con i nostri clienti”
(vedasi lettera del 10.12.2014). Circostanze non opponibili al , in quanto soggetto estraneo al Pt_1
rapporto di vendita intercorso fra la società e la società , oltre che prive di CP_1 Parte_8
riscontro probatorio.
Per quanto sin qui detto, in applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, la spiegata opposizione va accolta.
Passando alla domanda riconvenzionale, la stessa va ritenuta infondata essendosi parte opponente limitata ad allegare la sussistenza di presunti danni senza provare: a) di aver sostenuto delle spese per l'utilizzo durante la racconta del proprio trattore e del proprio dipendente avendo lo Testimone_1 stesso dichiarato “mi prestavo per cortesia”; b) di avere diritto al saldo per la merce conferita non essendo emersa la quantità effettivamente conferita e venduta, nonché l'effettivo prezzo di vendita, avendo semplicemente asserito che novemila chili di albicocche sono state vendute al prezzo di euro
2,30 al chilo, per un totale di euro 20.700, e tredicimila chili di platerine al prezzo di 0.80 cent. al chilo, per un totale di euro 10.400; c) di aver diritto al risarcimento per il ritardo nella raccolta che ha provocato la caduta di ben 4.800 chili di frutta essendo emerso in corso di causa (leggasi prove testimoniali) che i ritardi sono dipesi dal fatto che durante la raccolta la stessa appariva danneggiata, per cui si rendeva necessario attendere qualche giorno al fine di verificare gli effetti delle grandinate sulla qualità della stessa;
di contro, per la frutta danneggiata dalle grandinate lo stesso è stato indennizzato dalla Reale mutua con il pagamento dell'importo di euro 23.000,00; d) l'utilizzo di operai poco professionali che hanno danneggiato gli alberi e causato la caduta dei frutti, nonché di aver accatastato la frutta nelle cassette oltre la quantità di portata delle stesse, danneggiandola, e di aver raccolto frutta immatura o troppo matura, quindi inutilizzabile nell'uno e nell'altro caso.
pagina 10 di 11 E, ancora, nessuna somma va riconosciuta per i danni subiti per il prodotto asseritamente non raccolto e lasciato sull'albero, essendo emerso in sede testimoniale che la raccolta fosse continuata fino alla fine, avendo il teste dichiarato “nei giorni successivi abbiamo completato la raccolta, Testimone_3 abbiamo trovato altra frutta danneggiata che abbiamo buttato via, abbiamo raccolto il resto”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese vanno compensate fra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 104/15 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
- per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione delle somme pagate dall'opponente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 936/2015 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Favara e Livio Cagnes, giusta procura in atti.
OPPONENTE ED ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, p.i. , con sede in Palagonia, via Palermo n. 57, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Puglisi, giusta procura in atti.
OPPOSTA E CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1
convenuto in giudizio la cooperativa agricola per contestare il decreto ingiuntivo n. 104/2015 CP_1
del 06.05.2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 20.800,00, oltre interessi e spese del monitorio liquidate in euro 800,00 per onorario oltre spese generali, IVA e CPA, ed euro 145,50 per esborsi.
A fondamento del credito ingiunto, la società cooperativa aveva posto l'inadempimento contrattuale di
, proprietario del fondo agricolo sito in contrada Coda di Volpe in Grammichele, il Parte_1
quale a fronte di un acconto di euro 30.000,00 aveva conferito per la vendita una quantità di prodotto nettamente inferiore rispetto a quella pattuita, oltre che di pessima qualità.
pagina 1 di 11 Avverso tale decreto ha proposto opposizione contestando l'an del credito ingiunto, Parte_1
eccependo preliminarmente l'assenza dei requisiti di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, nel merito l'inadempimento contrattuale dell'opposta.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente ha eccepito l'insussistenza della pretesa creditoria rappresentando:
- che intorno alla metà del mese di maggio 2014 la società opposta aveva acquistato il frutto pendente della propria impresa agricola, consistente in albicocche e pesche platerine, allo stesso prezzo proposto da altra ditta, ossia le prime ad euro 1,50 al chilo e le seconde a 0,80/090 centesimi al chilo, detratta la somma di 0,12 cent. al chilo per le spese di raccolta e lavorazione poste a carico dell'acquirente;
- che l'accordo aveva previsto che il prodotto danneggiato dalla grandinata verificatasi il
26.03.2014 sarebbe rimasto nella propria disponibilità, poiché sarebbe stato indennizzato dall'assicurazione;
- che, nonostante la società acquirente si fosse impegnata a corrispondere a titolo di acconto la somma di euro 40.000,00 con saldo a fine raccolta, la stessa aveva versato solo l'importo di euro 30.000,00 a mezzo di due assegni, uno di euro 20.000,00, l'altro di euro 10.000,00, previo impegno a corrispondere l'ulteriore somma di euro 10.000,00 entro poche settimane;
- che la cooperativa avrebbe dovuto periodicamente informarlo circa l'andamento della raccolta e dei prezzi di vendita, nonché consentirgli di assistere alle operazioni di pesatura.
Ha eccepito, inoltre, che la cooperativa si era resa inadempiente sotto diversi aspetti, ossia: a) non aveva verificato personalmente i tempi di maturazione del prodotto per la raccolta, ma aveva delegato a tale adempimento l'operaio , dipendente dell'opponente; b) aveva sistematicamente Testimone_1 ritardato la raccolta, provocando l'eccessiva maturazione del frutto, e quindi la perdita di 4.800 chili dello stesso;
c) aveva utilizzato operai non qualificati per le operazioni di raccolta, i quali avevano danneggiato le piante e causato la caduta di parte del prodotto, oltre che fatto marcire lo stesso accatastandolo in cassette eccessivamente piene;
d) non gli aveva mai consentito, se non due o tre volte, di essere presente alla pesatura;
e) non lo aveva mai informato dell'andamento dei prezzi di mercato;
f) aveva utilizzato operai e mezzi della ditta venditrice, nonostante fosse stato pattuito che l'acquirente avrebbe provveduto con operai e mezzi propri.
Pertanto, in via riconvenzionale, l'opponente ha avanzato domanda di risarcimento per i danni subiti per un importo complessivo di euro 39.500,00, di cui euro 28.460,00 quale saldo della frutta venduta pagina 2 di 11 (euro 19.620,00 per la vendita di novemila chili di albicocche al prezzo di euro 2,30, ed euro 8.840,00 per la vendita di tredicimila chili di platerine), euro 5.000,00 per l'utilizzo del proprio operaio e del trattore durante le operazioni di raccolta, ed euro 11.040,00 per il prodotto non raccolto. Il tutto al netto dell'acconto già corrisposto.
In conclusione, l'opponente ha chiesto di “dichiarare illegittimo, nullo, annullato e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare che l'odierna opponente non è debitrice Contr dell'opposta e risulta creditrice della somma di euro 39.500,00, condannare la
[...]
al pagamento della somma di euro 39.500,00 in favore del sig. . Controparte_2 Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Costituitasi regolarmente in giudizio, l'opposta ha chiesto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha contestato quanto ex adverso sostenuto, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna ex art 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Favara.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposta ha eccepito che nessun prezzo di acquisto era stato pattuito con il e che fra le parti non era intercorso un contratto di vendita ma un contratto in conto Pt_1 vendita per essere l'opponente socio della cooperativa. Ha argomentato, inoltre, che la somma di euro
30.000,00 era stata data quale acconto per il conferimento e che il saldo sarebbe dipeso dal prezzo finale praticato sul mercato.
Ha rappresentato, ancora, che l'opponente, nonostante avesse ceduto in conto vendita l'intera produzione, compresa quella colpita dalle grandinate di marzo e giugno, aveva incassato dalla compagnia assicuratrice un indennizzo di euro 23.000,00, realizzando, dunque, per lo stesso prodotto un doppio guadagno.
Ha sostenuto, inoltre, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni invitando l'opponente a partecipare alla pesatura, il quale non aveva partecipato per i propri impegni lavorativi, e che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta per la ridotta quantità e pessima qualità del prodotto raccolto, poiché ciò non era dipeso da un ritardo nella raccolta, ma dalle grandinate che lo avevano danneggiato, rendendolo inutilizzabile per la vendita.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., concessa la provvisoria esecutività (in ragione della quale la parte opponente ha corrisposto le somme ingiunte), onerata la Parte_2
pagina 3 di 11 a fornire i documenti attestanti la liquidazione delle somme per le grandinate di marzo e giugno 2014, la causa è stata istruita documentalmente, tramite interrogatorio formale e prova per testi.
Con ordinanza del 12.09.2024 emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note scritte nelle quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione relativa alla mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.
Risponde, invero, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento del procedimento, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” ( cfr. Cass. Civ. sez. VI, ordinanza n. 14473 del 28.05.2019).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, infatti, un ordinario giudizio di merito volto ad appurare la fondatezza del credito e non soltanto a verificare l'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cassazione civile, 22 febbraio 2012, n. 2557).
Dunque, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza di una prova scritta,
l'opposizione dà comunque luogo ad un normale ed autonomo giudizio di cognizione regolato dal rito ordinario in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di giudicare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni contro di essa proposte, per cui una prova scritta viziata all'atto dell'emissione dell'ingiunzione non costituirebbe un ostacolo alla sua conferma nel caso di accertamento della fondatezza (Cass. Civ, Sez.
II, sent. n. 7020 del 12/03/2019).
Passando al merito della questione, bisogna muovere dalla qualificazione del negozio giuridico intercorso fra le parti, ossia se trattasi di contratto di vendita o di conferimento in conto vendita riconducibile al rapporto societario.
La vendita, sotto il profilo che qui interessa, è quel contratto con il quale l'imprenditore agricolo vende a corpo o a misura i prodotti del proprio fondo, che al momento della pattuizione si trovano attaccati alla pianta, ad un commerciante o ad altro imprenditore agricolo, e la cui valutazione economica si pagina 4 di 11 effettua tenendo conto del valore che ci si aspetta di ottenere dal raccolto, cercando di fare una stima delle quantità finali e del presumibile prezzo di mercato che sarà praticato a fine ciclo produttivo.
Pertanto, una volta raggiunto l'accordo di compravendere, cessa qualsiasi relazione fra produttore e acquirente, nel caso in esame la cooperativa.
Invece, nelle cooperative agricole la cessione del prodotto scaturisce direttamente dal contratto di società, e dunque dal rapporto che sussiste tra soci e struttura cooperativa, per cui il prodotto viene affidato alla società perché sia alienato per conto dei soci, non costituendo, dunque, adempimento di un contratto bilaterale di vendita, bensì esecuzione di un rapporto regolato dall'atto costitutivo, dallo statuto della società cooperativa e dai regolamenti.
Da ciò consegue che la consegna del prodotto non determina l'operatività del principio di corrispettività
e non fa sorgere, in capo al socio, un diritto a ricevere un corrispettivo, ma solo una mera aspettativa alla remunerazione del proprio conferimento. Remunerazione che non va intesa come corrispettivo o prezzo in senso tecnico – non essendo sempre dovuta potendo rivestire il socio la qualità di socio imprenditore, con conseguente assunzione del rischio di impresa – ma condizionata dall'andamento dei prezzi sul mercato e, quindi, dall'esito della vendita del prodotto finito.
Può accadere, però, che le cooperative, in relazione al tipo di prodotto conferito, deroghino al predetto criterio, adottando regole diverse di valorizzazione e di liquidazione e determinando un prezzo base in relazione alla qualificazione del prodotto, in base al quale viene versata al socio una somma a titolo di acconto.
Tuttavia, è d'uopo premettere che la riforma del diritto societario in materia di società cooperative a mutualità prevalente ha consentito - prevedendo all'ultimo comma dell'articolo 2521 del c.c. che “i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci” - che lo scopo mutualistico possa essere perseguito con la stipula di contratti di scambio distinti dal contratto sociale e disciplinati dai regolamenti integrativi dell'atto costitutivo, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci (vedasi, in proposito, Cass. n. 23606 del
2023).
Nel caso di specie, non avendo le parti prodotto agli atti lo statuto della società ed il regolamento statutario dai quali poter desumere in modo incontrovertibile la sussistenza di un contratto di scambio non riconducibile al contratto sociale, il tipo di rapporto intercorso fra le parti va indagato alla luce delle emergenze processuali.
pagina 5 di 11 Dalla documentazione versata in atti (vedasi elenco dei soci) – il cui contenuto non è stato contestato dall'opponente – e dal tenore delle allegazioni della stessa parte opponente si desume che fra le parti sia intercorso un conferimento in conto vendita riferibile al rapporto societario fra loro sussistente, essendo emersa sia la qualità di socio della cooperativa sia la circostanza che Parte_3
l'opposta avrebbe dovuto comunicare all'opponente l'andamento dei prezzi di mercato;
comunicazione giustificabile solo nel caso di conferimento in conto vendita nel quale il saldo è ancorato al prezzo di vendita finale del prodotto.
Pertanto, assodato che fra le parti è intercorso un contratto in conto vendita, dal compendio probatorio
(vedasi assegni e fattura n. 07 del 20.05.2024 allegati) emerge, anche, che lo stesso è avvenuto con determinazione del prezzo base, avendo la stessa parte opponente confermato in sede d'interrogatorio formale: “ho venduto presso la mia azienda ad un prezzo stabilito alla stessa . Circostanza che CP_1 trova conferma nella lettura dell'articolato di prova della stessa parte opponente (leggasi lettera Hi n. 1)
– il cui tenore contraddice quanto asserito nelle memorie ex art. 183 c.p.c. VI comma, n. 2, c.p.c che nessun prezzo base fosse stato pattuito ma solo un potenziale prezzo di vendita a terzi – dal quale emerge che “l'accordo di vendita tra l'azienda del dott. e la soc. prevedeva che, nel Pt_1 CP_1 caso della peggiore condizione di mercato, la garantiva all'opponente un prezzo minimo non CP_1
inferiore a quello di acquisto indicato dalla ditta Speedy, ovvero le a euro 1,50 al Kg con Parte_4
IVA a carico e riserva del 3%, e le a euro 0,80/0,90 cent. con IVA a suo carico”. Pertanto, Parte_5
sulla base della determinazione di un prezzo base, la cooperativa ha potuto valutare il quantum dell'acconto (euro 30.000,00) da corrispondere al socio.
Ciò posto, occorre passare a valutare se via stato o meno inadempimento contrattuale da parte dell'opponente.
A tal fine, è determinante chiarire che, una volta instauratosi il giudizio di cognizione, si apre un normale giudizio regolato dal principio dell'onere della prova per cui spetterà all'opposto – attore in senso sostanziale – provare le ragioni del suo credito, mentre spetterà all'opponente – convenuto in senso sostanziale – contestare il diritto azionato con l'atto di citazione, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In merito al diritto di credito vantato dall'opposta occorre dire che la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la pagina 6 di 11 conseguenza che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi tra le tante Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass.
13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Padova
25/11/2014 n° 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato, ma può al massimo costituire un mero indizio, per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Nel caso di specie, quindi, è necessario accertare se il conferimento di albicocche e pesche in quantità e qualità nettamente inferiore rispetto a quella concordata sia riconducibile ad un inadempimento contrattuale di parte opponente o imputabile ad altre cause.
Nella valutazione delle prove raccolte durante il processo – sulla base delle quali il giudice è chiamato a dirimere la controversia – si seguono le regole e i criteri individuati dall'ordinamento. In particolare - nel quadro del principio espresso dall'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale) - il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Così, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito al quale sono, dunque, riservate l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di pagina 7 di 11 quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Corte di Cassazione, 3 agosto 2021, n. 22176).
Il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. civ. sent. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie, dopo aver valutato i documenti allegati (bollettini di campagna della Parte_2
l'interrogatorio formale di parte opponente - il quale ha dichiarato: “è vero sono stati raccolti solo circa
18.000 chili ” - e le prove testimoniali (con i testi , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
) raccolte in giudizio e rilevato l'irrimediabile contrasto tra alcune di esse relative alle cause
[...]
del ridotto conferimento del prodotto e alla sua scarsa qualità, si può ragionevolmente ritenere che nessuna responsabilità possa essere attribuita all'opponente per l'esiguità del raccolto, essendo la stessa imputabile alle grandinate verificatesi la prima nel marzo 2015, che verosimilmente ha arrecato pochi danni essendo in quel periodo il frutto solo abbozzato, e l'altra nel giugno 2015, che è certamente quella che ha provocato maggior danni.
In particolare, il teste ha dichiarato: “sono stato incaricato dal legale rappresentante Testimone_4 della di avvisarli allorché la frutta fosse pronta per essere raccolta…di solito Parte_6 Parte_7
li avvertivo un giorno prima di quando doveva essere raccolta la frutta, ma la itardava sempre CP_3
lasciando deteriorare la frutta, e di fatti parte veniva lasciata a terra perché non più lavorabile in quanto troppa matura. In generale sull'albero non rimaneva una gran quantità di frutta in quanto già cadeva appena si toccava l'albero. Però in occasione della raccolta dell'ultima qualità del prodotto a fronte delle mie diverse telefonate non ci è stato alcun riscontro e la non si è presentata ad CP_1
effettuare il raccolto. Preciso che si è trattato di circa duecento piante corrispondenti a circa 30-50 quintali di frutto. Preciso che la allorché veniva per il raccolto ritardava in media da due a CP_1 quattro giorni rispetto alle mie indicazioni”. Il teste ha dichiarato: “ricordo che il Testimone_2
primo giorno abbiamo raccolto circa duecento casse e i frutti erano integri, siamo tornati dopo circa tre quattro giorni dopo ed abbiamo iniziato a raccogliere, ma dopo circa quindici casse li ho fatti fermare essendo io capo ciurma, responsabile degli operai, perché ho visto che i frutti erano danneggiati dalla grandine e abbiamo dovuto buttarli, abbiamo riferito al titolare del problema e
pagina 8 di 11 abbiamo sospeso la raccolta per quel giorno e poi siamo ritornati dopo altri tre giorni e abbiamo trovato parte dei frutti bucati dalla grandine e li abbiamo buttati e abbiamo raccolto quella integra…quando siamo stati chiamati la maturazione era normale a parte il problema della grandine”.
Nella stessa direzione le dichiarazioni del teste che ha sostenuto: “ricordo che la Testimone_3
prima volta che siamo andati eravamo circa otto nove, abbiamo trovato parte del frutto danneggiato dalla grandine, si vedeva la platerina tarlata e dopo aver raccolto 18/20 casse non so di preciso, il capo ciurma ci ha fatto sospendere i lavori per due / tre giorni…” – dichiarazioni Testimone_2 quest'ultime della cui veridicità questo Giudice non ha motivo di dubitare, avendo i testi riferito di essere dipendenti della ditta soggetto terzo rispetto alle parti in causa, diversamente Parte_8
dal teste che ha dichiarato di essere alle dipendenze di , e trovando riscontro Testimone_1 Pt_1
tali dichiarazioni anche nei bollettini di campagna prodotti e non contestati dalle parti.
Sebbene dall'istruttoria espletata e dalla documentazione versata in atti è stato provato in modo incontrovertibile che il prodotto raccolto sia stato per una parte di scarsa qualità, avendo il teste asserito “preciso che talora anche nel raccolto c'erano molti frutti danneggiati” e di quantità Tes_3
inferiore rispetto a quello preventivato, avendo i testi dichiarato di aver buttato una parte del prodotto,
l'opposta non ha provato nello specifico le rispettive quantità, singolarmente indicate, di pesche ed albicocche raccolte né l'effettiva quantità di prodotto venduta né il suo reale prezzo di vendita.
Parte opposta si è limita a produrre in giudizio (unitamente alle memorie ex art. 183, comma VI, secondo termine, c.p.c.) dei documenti provenienti dalla società (vedasi Parte_8
comunicazione del 10.12.2014, attestazioni del prodotto venduto e conferito, n. 18 bollettini raccolta frutta), soggetto terzo ed estraneo al giudizio, dai quali desumere l'esatto quantitativo di prodotto venduto e l'effettivo prezzo di vendita.
Per granitica giurisprudenza di legittimità le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice, non essendo alle stesse applicabili l'art. 2702 c.c., che disciplina l'efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e gli artt. 214 e segg. del c.p.c. che disciplinano la produzione di scritture provenienti dai soggetti del processo (vedasi Cass. sent. n. 15169 del 2010). Dunque, applicando tale principio, la parte che vuole avvalersi di documenti provenienti da un terzo estraneo al giudizio è tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore pagina 9 di 11 probatorio, neppure di semplice indizio, non essendo dotati, per loro natura e rilevanza, di un intrinseco grado di attendibilità (come ad esempio il testamento olografo, i titoli cambiari).
Inoltre, appare opportuno precisare che l'importo ingiunto di euro 20.800,00 non è riconducibile alla differenza fra quanto corrisposto a titolo di acconto (euro 30.000,00) ed al minor guadagno ottenuto con la vendita sul mercato del prodotto (euro 3.491,04 per le ed euro 2.500,00 per le Parte_5
albicocche), ma corrisponde all'importo preteso dalla società – soggetto estraneo al Parte_8
presente giudizio – nel quale sono ricompresi non solo i costi ed i proventi della vendita, ma anche presunti danni subiti consistenti nel “compenso per risarcimento per la mancata consegna di merce e quindi per il mancato realizzo e per aver dovuto provvedere all'acquisto del prodotto mancante presso altri produttori a prezzo maggiorato per poter adempiere agli impegni presi con i nostri clienti”
(vedasi lettera del 10.12.2014). Circostanze non opponibili al , in quanto soggetto estraneo al Pt_1
rapporto di vendita intercorso fra la società e la società , oltre che prive di CP_1 Parte_8
riscontro probatorio.
Per quanto sin qui detto, in applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, la spiegata opposizione va accolta.
Passando alla domanda riconvenzionale, la stessa va ritenuta infondata essendosi parte opponente limitata ad allegare la sussistenza di presunti danni senza provare: a) di aver sostenuto delle spese per l'utilizzo durante la racconta del proprio trattore e del proprio dipendente avendo lo Testimone_1 stesso dichiarato “mi prestavo per cortesia”; b) di avere diritto al saldo per la merce conferita non essendo emersa la quantità effettivamente conferita e venduta, nonché l'effettivo prezzo di vendita, avendo semplicemente asserito che novemila chili di albicocche sono state vendute al prezzo di euro
2,30 al chilo, per un totale di euro 20.700, e tredicimila chili di platerine al prezzo di 0.80 cent. al chilo, per un totale di euro 10.400; c) di aver diritto al risarcimento per il ritardo nella raccolta che ha provocato la caduta di ben 4.800 chili di frutta essendo emerso in corso di causa (leggasi prove testimoniali) che i ritardi sono dipesi dal fatto che durante la raccolta la stessa appariva danneggiata, per cui si rendeva necessario attendere qualche giorno al fine di verificare gli effetti delle grandinate sulla qualità della stessa;
di contro, per la frutta danneggiata dalle grandinate lo stesso è stato indennizzato dalla Reale mutua con il pagamento dell'importo di euro 23.000,00; d) l'utilizzo di operai poco professionali che hanno danneggiato gli alberi e causato la caduta dei frutti, nonché di aver accatastato la frutta nelle cassette oltre la quantità di portata delle stesse, danneggiandola, e di aver raccolto frutta immatura o troppo matura, quindi inutilizzabile nell'uno e nell'altro caso.
pagina 10 di 11 E, ancora, nessuna somma va riconosciuta per i danni subiti per il prodotto asseritamente non raccolto e lasciato sull'albero, essendo emerso in sede testimoniale che la raccolta fosse continuata fino alla fine, avendo il teste dichiarato “nei giorni successivi abbiamo completato la raccolta, Testimone_3 abbiamo trovato altra frutta danneggiata che abbiamo buttato via, abbiamo raccolto il resto”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese vanno compensate fra le parti stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 104/15 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
- per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione delle somme pagate dall'opponente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Oriana Calvo
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