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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°718 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele De Santis per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
già (C.F. ), in persona del legale CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Rossi per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
- Appellata–
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 583 pubblicata in data 20.07.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si insiste per la riforma della sentenza impugnata. Rigettare le domande proposte da ed accogliere l'appello in punto di CP_2 eccezioni e di merito:
- Nullità della notifica dell'atto introduttivo: violazione 138 – 139 – 140 cpc
- Rimessione in termini per consentire il corretto espletamento del contraddittorio: violazione art. 153 – 2 c cpc – art 294 cpc
- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc
- Incompetenza del giudice ordinario violazione art. 38 cpc – competenza della sezione agraria (…);
- Infondatezza della domanda – difetto di prova: violazione art. 948 – 949 – 2697 cc Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge dei due gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare l'appello e la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado con conferma integrale della stessa. Con vittoria di spese di causa”.
FATTI DI CAUSA
La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo al fine CP_2 Parte_1 di ottenere il rilascio del fondo agricolo sito a Ponzano di Fermo e meglio specificato in citazione, deducendo di aver acquistato l'immobile all'asta nella procedura esecutiva n. 179/1994; ha altresì chiesto che il convenuto venga condannato a risarcire il danno subito dalla società attrice, la quale non ha potuto percepire i canoni derivanti dal contratto d'affitto agrario stipulato con un terzo.
pagina 2 di 7 L' si è costituito soltanto dopo l'ammissione delle prove orali, eccependo di Pt_1 non avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo e chiedendo pertanto di essere rimesso in termini al fine di svolgere le proprie difese;
ha comunque eccepito la competenza per materia della sezione specializzata agraria ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea, proponendo domanda riconvenzionale volta a sentir accertare il proprio diritto di proprietà sul fondo in forza d'intervenuta usucapione.
All'esito dell'assunzione delle prove, con sentenza pronunciata all'udienza tenutasi in data 20.07.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, ordinando l'immediato rilascio del bene e condannando l' a risarcire il Pt_1 danno subito dalla proprietaria ed a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto che l'atto introduttivo sia stato regolarmente notificato al convenuto presso la residenza anagrafica, escludendo che sussistano i presupposti per la sua remissione in termini e ritenendo tardive l'eccezione d'incompetenza per materia e la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'usucapione; ha poi ritenuto comprovata la piena proprietà della CP_2
(già ed il danno subito dall'attrice. CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' ribadendo la nullità della Pt_1 notifica dell'atto di citazione e la conseguente richiesta di remissione in termini;
ha altresì eccepito la nullità del giudizio e della sentenza per difetto di contraddittorio, ribadendo anche l'eccezione d'incompetenza del primo giudice in favore della sezione specializzata agraria;
ha poi contestato che l'attrice abbia offerto un'adeguata prova del proprio diritto, non avendo assolto alla c.d. probatio diabolica;
ha infine ribadito la domanda proposta in via riconvenzionale dinanzi al primo giudice.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la fondatezza del CP_2 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
nel corso del giudizio, poi, la società convenuta ha mutato forma giuridica e denominazione sociale in QCR società semplice di mera gestione immobiliare.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi quattro motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ritenuto valida la notifica dell'atto di citazione, rigettando l'istanza proposta dal convenuto al fine di essere rimesso in termini;
l'appellante ribadisce invece la nullità della notifica, insistendo nelle eccezioni e nella domanda riconvenzionale che il Tribunale ha ritenuto tardive;
eccepisce altresì la nullità della sentenza in quanto pronunciata senza un valido contraddittorio con il convenuto.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili evidenziati.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, l' ha eccepito la nullità della Pt_1 notifica dell'atto introduttivo presso la propria residenza anagrafica a
Montemonaco, via Ferrà 14, deducendo che l'abitazione sarebbe stata inagibile dopo il terremoto del 2016 e che l'intero nucleo familiare si sarebbe trasferito in Polonia, come da comunicazione trasmessa al Comune ed allegata alla propria comparsa.
E' stato tuttavia chiarito che, in tali ipotesi, la notifica presso l'originaria residenza anagrafica risulta nulla soltanto ove il destinatario abbia già curato tutti gli adempimenti previsti dall'art. 6 della L. 470/1988 per l'iscrizione all'AIRE, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 31 disp. att. c.c., essendo insufficiente la mera comunicazione al Comune di residenza (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n.29865 del
20.11.2024).
Nelle successive difese, peraltro, l' prospetta che la notifica CP_4 avrebbe dovuto invece essere tentata presso l'abitazione sita a Fermo, contrada san Biagio, 6, dove all'epoca egli avrebbe avuto la propria dimora e dove oggi ha la residenza anagrafica.
E' stato tuttavia chiarito che la notifica “nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla soltanto nell'ipotesi in pagina 4 di 7 cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne,
l'effettiva residenza, dimora o domicilio” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.30952 del 27.12.2017); deve in particolare ritenersi “valida la notifica eseguita presso la residenza anagrafica benché l'immobile fosse stato dichiarato inagibile, in quanto l'agente postale, dato atto dell'assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l'ufficio postale senza segnalare l'esistenza di restrizioni di accesso all'area in cui insisteva la cassetta postale, sicché - in assenza di specifiche controdeduzioni dell'interessato - era configurabile l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza” (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.23521 del 20.09.2019).
Non sussistono quindi ragioni per dubitare della validità della notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica dell' né l'attrice avrebbe potuto presumere CP_4 che il convenuto avesse trasferito la propria dimora non in Polonia (come comunicato al Comune), bensì nell'immobile in contrada San Biagio ove nel
2013 aveva provvisoriamente vissuto (leggasi a riguardo gli atti del parallelo procedimento penale).
Non sussiste quindi alcun presupposto che possa giustificare la rimessione in termini dell' costituitosi soltanto dopo che il primo giudice ha Pt_1 ammesso i mezzi di prova richiesti;
risultano di conseguenza tardive le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dall'odierno appellante nella propria comparsa.
Stante la regolarità della notifica, da ultimo, non si è realizzata nel precedente grado di giudizio alcuna violazione del contraddittorio che possa determinare la nullità della sentenza pronunciata dal primo giudice.
2. Con il quinto motivo d'appello, poi, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto comprovata la piena proprietà della sull'immobile oggetto di causa;
l'appellante evidenzia invece che CP_2
pagina 5 di 7 l'attore ha agito in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. ed avrebbe pertanto dovuto offrire la c.d. probatio diabolica.
Anche tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.25793 del 14.12.2016, ribadita da
Cass. Sez. II, ordinanza n. 4547 del 20.02.2025).
Nel caso di specie, l' non contesta che negli anni '90 il fondo era di Pt_1 proprietà della famiglia (ed in particolare di e CP_5 Testimone_1
, cui ha fatto espresso riferimento anche nel corso del Persona_1 proprio interrogatorio formale;
la (oggi ha poi CP_2 CP_1 comoprovato documentalmente di aver acquisito la proprietà del bene in forza del decreto di trasferimento depositato in data 10.03.2011 dal
Tribunale di Fermo nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 179/1994, avviata proprio nei confronti delle citate proprietarie.
Tali elementi sono stati ulteriormente confermati dall'interrogatorio formale reso dal medesimo il quale all'udienza tenutasi in data 04.11.2022 Pt_1 ha dichiarato di aver coltivato il terreno oggetto di causa “su autorizzazione del vecchio proprietario che mi aveva concesso di CP_5 coltivarlo”, così riconoscendo di aver esercitato sul bene una mera detenzione e non un vero e proprio possesso, che avrebbe potuto eventualmente precludere il riconoscimento della piena proprietà in capo all'odierna appellata.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese anche del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pagina 6 di 7 importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 583 pubblicata in data 20.07.2023 dal Tribunale
[...] di Fermo,
RIGETTA l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata pronuncia in ogni sua parte.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N°718 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gabriele De Santis per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
già (C.F. ), in persona del legale CP_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Rossi per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado
- Appellata–
pagina 1 di 7 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 583 pubblicata in data 20.07.2023 dal
Tribunale di Fermo
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si insiste per la riforma della sentenza impugnata. Rigettare le domande proposte da ed accogliere l'appello in punto di CP_2 eccezioni e di merito:
- Nullità della notifica dell'atto introduttivo: violazione 138 – 139 – 140 cpc
- Rimessione in termini per consentire il corretto espletamento del contraddittorio: violazione art. 153 – 2 c cpc – art 294 cpc
- Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc
- Incompetenza del giudice ordinario violazione art. 38 cpc – competenza della sezione agraria (…);
- Infondatezza della domanda – difetto di prova: violazione art. 948 – 949 – 2697 cc Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge dei due gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona rigettare l'appello e la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado con conferma integrale della stessa. Con vittoria di spese di causa”.
FATTI DI CAUSA
La ha convenuto dinanzi al Tribunale di Fermo al fine CP_2 Parte_1 di ottenere il rilascio del fondo agricolo sito a Ponzano di Fermo e meglio specificato in citazione, deducendo di aver acquistato l'immobile all'asta nella procedura esecutiva n. 179/1994; ha altresì chiesto che il convenuto venga condannato a risarcire il danno subito dalla società attrice, la quale non ha potuto percepire i canoni derivanti dal contratto d'affitto agrario stipulato con un terzo.
pagina 2 di 7 L' si è costituito soltanto dopo l'ammissione delle prove orali, eccependo di Pt_1 non avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo e chiedendo pertanto di essere rimesso in termini al fine di svolgere le proprie difese;
ha comunque eccepito la competenza per materia della sezione specializzata agraria ed ha contestato la fondatezza della domanda attorea, proponendo domanda riconvenzionale volta a sentir accertare il proprio diritto di proprietà sul fondo in forza d'intervenuta usucapione.
All'esito dell'assunzione delle prove, con sentenza pronunciata all'udienza tenutasi in data 20.07.2023 il Tribunale di Fermo ha accolto la domanda attorea, ordinando l'immediato rilascio del bene e condannando l' a risarcire il Pt_1 danno subito dalla proprietaria ed a rifonderle le spese di lite.
Il primo giudice ha ritenuto che l'atto introduttivo sia stato regolarmente notificato al convenuto presso la residenza anagrafica, escludendo che sussistano i presupposti per la sua remissione in termini e ritenendo tardive l'eccezione d'incompetenza per materia e la domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'usucapione; ha poi ritenuto comprovata la piena proprietà della CP_2
(già ed il danno subito dall'attrice. CP_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' ribadendo la nullità della Pt_1 notifica dell'atto di citazione e la conseguente richiesta di remissione in termini;
ha altresì eccepito la nullità del giudizio e della sentenza per difetto di contraddittorio, ribadendo anche l'eccezione d'incompetenza del primo giudice in favore della sezione specializzata agraria;
ha poi contestato che l'attrice abbia offerto un'adeguata prova del proprio diritto, non avendo assolto alla c.d. probatio diabolica;
ha infine ribadito la domanda proposta in via riconvenzionale dinanzi al primo giudice.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la fondatezza del CP_2 gravame ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
nel corso del giudizio, poi, la società convenuta ha mutato forma giuridica e denominazione sociale in QCR società semplice di mera gestione immobiliare.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 18.04.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi quattro motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), censura la sentenza nel capo in cui il Parte_1 primo giudice ha ritenuto valida la notifica dell'atto di citazione, rigettando l'istanza proposta dal convenuto al fine di essere rimesso in termini;
l'appellante ribadisce invece la nullità della notifica, insistendo nelle eccezioni e nella domanda riconvenzionale che il Tribunale ha ritenuto tardive;
eccepisce altresì la nullità della sentenza in quanto pronunciata senza un valido contraddittorio con il convenuto.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili evidenziati.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, l' ha eccepito la nullità della Pt_1 notifica dell'atto introduttivo presso la propria residenza anagrafica a
Montemonaco, via Ferrà 14, deducendo che l'abitazione sarebbe stata inagibile dopo il terremoto del 2016 e che l'intero nucleo familiare si sarebbe trasferito in Polonia, come da comunicazione trasmessa al Comune ed allegata alla propria comparsa.
E' stato tuttavia chiarito che, in tali ipotesi, la notifica presso l'originaria residenza anagrafica risulta nulla soltanto ove il destinatario abbia già curato tutti gli adempimenti previsti dall'art. 6 della L. 470/1988 per l'iscrizione all'AIRE, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 31 disp. att. c.c., essendo insufficiente la mera comunicazione al Comune di residenza (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, ordinanza n.29865 del
20.11.2024).
Nelle successive difese, peraltro, l' prospetta che la notifica CP_4 avrebbe dovuto invece essere tentata presso l'abitazione sita a Fermo, contrada san Biagio, 6, dove all'epoca egli avrebbe avuto la propria dimora e dove oggi ha la residenza anagrafica.
E' stato tuttavia chiarito che la notifica “nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici è nulla soltanto nell'ipotesi in pagina 4 di 7 cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne,
l'effettiva residenza, dimora o domicilio” (leggasi ad esempio Cass. Sez. II, sentenza n.30952 del 27.12.2017); deve in particolare ritenersi “valida la notifica eseguita presso la residenza anagrafica benché l'immobile fosse stato dichiarato inagibile, in quanto l'agente postale, dato atto dell'assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l'ufficio postale senza segnalare l'esistenza di restrizioni di accesso all'area in cui insisteva la cassetta postale, sicché - in assenza di specifiche controdeduzioni dell'interessato - era configurabile l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza” (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.23521 del 20.09.2019).
Non sussistono quindi ragioni per dubitare della validità della notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica dell' né l'attrice avrebbe potuto presumere CP_4 che il convenuto avesse trasferito la propria dimora non in Polonia (come comunicato al Comune), bensì nell'immobile in contrada San Biagio ove nel
2013 aveva provvisoriamente vissuto (leggasi a riguardo gli atti del parallelo procedimento penale).
Non sussiste quindi alcun presupposto che possa giustificare la rimessione in termini dell' costituitosi soltanto dopo che il primo giudice ha Pt_1 ammesso i mezzi di prova richiesti;
risultano di conseguenza tardive le eccezioni e la domanda riconvenzionale proposte dall'odierno appellante nella propria comparsa.
Stante la regolarità della notifica, da ultimo, non si è realizzata nel precedente grado di giudizio alcuna violazione del contraddittorio che possa determinare la nullità della sentenza pronunciata dal primo giudice.
2. Con il quinto motivo d'appello, poi, censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui il Tribunale ha ritenuto comprovata la piena proprietà della sull'immobile oggetto di causa;
l'appellante evidenzia invece che CP_2
pagina 5 di 7 l'attore ha agito in rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c. ed avrebbe pertanto dovuto offrire la c.d. probatio diabolica.
Anche tale motivo dev'essere rigettato.
E' stato infatti chiarito che “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui” (cfr. Cass. Sez. II, sentenza n.25793 del 14.12.2016, ribadita da
Cass. Sez. II, ordinanza n. 4547 del 20.02.2025).
Nel caso di specie, l' non contesta che negli anni '90 il fondo era di Pt_1 proprietà della famiglia (ed in particolare di e CP_5 Testimone_1
, cui ha fatto espresso riferimento anche nel corso del Persona_1 proprio interrogatorio formale;
la (oggi ha poi CP_2 CP_1 comoprovato documentalmente di aver acquisito la proprietà del bene in forza del decreto di trasferimento depositato in data 10.03.2011 dal
Tribunale di Fermo nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 179/1994, avviata proprio nei confronti delle citate proprietarie.
Tali elementi sono stati ulteriormente confermati dall'interrogatorio formale reso dal medesimo il quale all'udienza tenutasi in data 04.11.2022 Pt_1 ha dichiarato di aver coltivato il terreno oggetto di causa “su autorizzazione del vecchio proprietario che mi aveva concesso di CP_5 coltivarlo”, così riconoscendo di aver esercitato sul bene una mera detenzione e non un vero e proprio possesso, che avrebbe potuto eventualmente precludere il riconoscimento della piena proprietà in capo all'odierna appellata.
3. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna al pagamento delle spese anche del presente grado, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore pagina 6 di 7 importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 583 pubblicata in data 20.07.2023 dal Tribunale
[...] di Fermo,
RIGETTA l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata pronuncia in ogni sua parte.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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