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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5826/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice SS OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 5826/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
in proprio e nella loro Parte_1 qualità di soci di Parte_2
[...] con l'Avv. Fabrizio Tomaselli,
Attori opponenti
contro
CP_1 con gli Avv.ti Guido D'Aprile e Paola Cattaneo,
Convenuto opposto nonché di
Controparte_2 con gli Avv.ti Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti,
Convenuta opposta
e di
Controparte_3 Controparte_4
[...]
1
[...] con l'Avv. Luca Magli,
Convenuta opposta ritenuta in decisione - a seguito di udienza di rimessione della causa in decisione ex artt.
189 e 281 quinquies c.p.c. del 11.9.2025 da parte del giudice designato - sulle seguenti conclusioni: per e in proprio e nella loro qualità di soci di Parte_1 Parte_1
e Voglia l'On.le Tribunale Parte_2 Parte_2 adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti, in premesse e nella narrativa dell'atto introduttivo e delle memorie autorizzate dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva e degli atti esecutivi di cui è causa e in particolare relativi al Lotto n. 5, rappresentato da appezzamento agricolo censito al Catasto Terreni
Fg.1 mapp. 3 di ha 00.04.00, mapp. 7 di ha 00.05.70 e mapp. 58 di ha 05.16.90 aggiudicato a favore della società Controparte_3 Parte_3
e al Lotto 6, rappresentato da appezzamento agricolo censito al Catasto
[...]
Terreni Fg. 14 mapp. 5 di ha 03.02.30 aggiudicato a favore di società agricola
[...] con ogni conseguenza anche con riferimento alla illegittimità di Controparte_2 ogni atto esecutivo ivi compresi i decreti di trasferimento emessi in data 11 marzo 2024 precisati in narrativa e con ogni relativa declaratoria ivi compreso l'ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia, con esonero da ogni responsabilità, di operare le dovute annotazioni e cancellazioni come previste ex lege. Spese di giudizio integralmente rifuse. per Rigettarsi ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria perché CP_1 infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Spese rifuse anche ex art. 96 c.p.c. sia per il presente giudizio di merito sia in relazione al giudizio di opposizione RG 14111/23. per In via preliminare e di merito: previo Parte_4 ogni più utile accertamento e declaratoria, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del decreto di trasferimento emesso in favore della società Parte_4
accertato e dichiarato il corretto e legittimo svolgimento dell'asta e della
[...]
2 procedura di assegnazione nonché del versamento del prezzo da parte dell'assegnatario, accertate dichiarata la mancata opposizione al decreto di trasferimento nei termini rituali, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata da parte attrice, ovvero dichiararsi l'infondatezza della stessa e per l'effetto rigettare ogni stanza e/o domanda ivi formulata. In ogni caso con integrale refusione delle spese processuali, degli onorari e dei diritti tutti compresi tenendo anche conto della temerarietà dell'azione intrapresa. per e Voglia L'Ill.mo Controparte_3 CP_4 CP_4 Parte_3
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito - in via principale
- rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della convenuta;
- per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva e degli atti esecutivi per cui è causa e del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Brescia a favore della Controparte_5
e del 11.03.2024, G.E. dott.
[...] CP_4 Parte_3 Per_1
relativo al lotto 5 della procedura esecutiva immobiliare n. 492/2021; In ogni
[...] caso - spese e compensi di causa rifusi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_1 Parte_1 proprio e nella loro qualità di soci di e Parte_2 [...]
quali debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_2
n. 492/2021 r.g.e.i. pendente innanzi a questo Tribunale, hanno convenuto in giudizio quale creditore procedente, nonché e CP_1 Controparte_3 CP_4
quale aggiudicataria del lotto n. 5, e Parte_3 [...]
quale aggiudicataria del lotto n. 6, così introducendo la Parte_4
c.d. fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi già promosso con ricorso al giudice dell'esecuzione depositato in data 16.11.2023.
Più in particolare e in proprio e nella loro Parte_1 Parte_1 qualità di soci di e hanno Parte_2 Parte_2 fondato l'unico motivo di opposizione dedotto sul rilievo per cui la procedura di
3 espropriazione immobiliare n. 492/2021 r.g.e.i. avrebbe ad oggetto quote indivise del diritto di piena proprietà sopra i beni pignorati le quali risulterebbero, sostanzialmente,
“litigiose” poiché interessate dai giudizi di cassazione, ancora pendenti, n. 1450/2022 r.g.
e n. 2236/2021 r.g.: ciò da cui discenderebbe la necessità della sospensione della prima, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei secondi.
Con comparse depositate in data 26.7.2024 e 29.7.2024 si sono costituiti rispettivamente in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_3
[... nonché e contestando, sotto diversi Parte_4 Parte_4 profili, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande avversarie.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 11.9.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e in proprio e nella Parte_1 Parte_1 loro qualità di soci di e va Parte_2 Parte_2 dichiarata inammissibile.
Occorre muovere dal rilievo per cui l'opposizione in esame pare doversi correttamente qualificare come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: opposizione la quale, nonostante il tenore non immediatamente intellegibile degli atti di causa, appare essere stata inammissibilmente rivolta avverso un atto di cui, come si vedrà, non risulta possibile predicare la qualità di atto esecutivo.
Appare opportuno, al fine di meglio comprendere quanto appena affermato, riepilogare brevemente le iniziative giudiziarie assunte dagli opponenti nell'ambito della procedura esecutiva n. 492/2021 r.g.e.i. ed i provvedimenti che vi sono conseguiti.
Anzitutto, gli opponenti hanno depositato un “Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.
615, comma 2, c.p.c. con istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c.” datato 25.5.2023 per mezzo del quale, sulla base del medesimo unico motivo di opposizione quivi dedotto, hanno domandato al giudice dell'esecuzione di “disporre la provvisoria sospensione della presente procedura esecutiva in attesa della definizione dei giudizi attualmente pendenti avanti la Suprema Corte
4 di Cassazione, rispettivamente rubricati ai numeri di ruolo 14508/2022 e 2236/2021” (cfr. doc. n.
6 di parte attrice).
Si è così radicato il giudizio di opposizione iscritto al n. 6747/2023 r.g. nell'ambito del quale il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase c.d. interinale, ha pronunciato l'ordinanza datata 8.8.2023 per mezzo della quale ha rigettato l'istanza di sospensione sui rilievi per cui “l'opposizione all'esecuzione è ammissibile fino a quanto non sia stata adottata
l'ordinanza ex art. 569 c.p.c.” mentre “il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 18.11.2022, ha delegato le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 569 cpc” con la conseguenza per cui
“l'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile” (cfr. doc. n. 13 di parte attrice).
A questo punto, gli opponenti con ricorso datato 23.8.2023 hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e, meglio precisando e interpretando il loro precedente ricorso datato 25.5.2023, hanno evidenziato che “non si verte pertanto in tema di opposizione all'esecuzione ma di un'ipotesi di sospensione necessaria ed automatica tanto che il giudice non a alcun potere discrezionale sull'an della medesima e la stessa si produce indipendentemente”.
In altri termini, gli opponenti hanno inteso meglio chiarire che il loro precedente ricorso dovesse qualificarsi come una sollecitazione al giudice dell'esecuzione all'esercizio del potere ufficioso di sospensione del processo esecutivo: potere che il giudice avrebbe dovuto esercitare semplicemente “preso atto della pendenza di un giudizio di divisione” (cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
Il tribunale, per parte propria, con ordinanza datata 26.10.2023 ha rigettato il reclamo precisando che nella prospettiva degli stessi opponenti1, e, dunque, “se invece si volesse ritenere il ricorso come un sollecito diretto al g.e. ad emanare un provvedimento di sospensiva (“necessaria
e automatica”), allora il rimedio a disposizione dei debitori per contestare il diniego del g.e. non era quello del reclamo, ma quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: gli esecutati, a fronte dell'ordinanza del'8.8.2023, da qualificarsi come “atto esecutivo”, avrebbero dovuto depositare ricorso ex art. 617 c.p.c. davanti al g.e. e coltivare l'opposizione ivi disciplinata” (cfr. doc. n. 16 di parte attrice).
5 Ecco allora che a seguito e sulla scorta dell'ordinanza del collegio gli opponenti hanno depositato in data 16.11.2023 un nuovo ricorso in opposizione “agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ovvero in subordine e in ogni caso istanza di sospensione-sollecitazione all'esercizio del potere officioso” sulla base dell'espresso rilievo per cui “atteso quanto disposto dal Tribunale di Brescia con l'Ordinanza datata 26 ottobre 2023 ma notificata il 09 novembre 2023 la medesima è da qualificarsi come “atto esecutivo” ai fini del ricorso ex art. 617 cpc davanti al g.e. e per coltivare
l'opposizione ivi disciplinata” (cfr. doc. I di parte attrice).
Al deposito di questa “nuova” istanza hanno fatto seguito, nell'ordine, la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordinanza datata 12.3.2024 (per mezzo della quale, a definizione della fase c.d. interinale contraddistinta al n. 14111/2023 r.g. è stata rigettata l'istanza di sospensione reiterata dagli opponenti) nonché l'introduzione del presente giudizio di merito, iscritto al n. 5826/2024.
Quanto appena osservato, a ragione di questo giudice, impone la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori.
Ed invero, detta soluzione risulta necessitata posto che l'opposizione appare rivolta avverso l'ordinanza “datata 26 ottobre 2023 ma notificata il 09 novembre 2023 (…) da qualificarsi come “atto esecutivo” ai fini del ricorso ex art. 617 cpc davanti al g.e. e per coltivare
l'opposizione ivi disciplinata”.
In detta prospettiva invero, espressamente evocata dagli opponenti, deve evidenziarsi come l'ordinanza resa da parte del collegio in sede di reclamo non può qualificarsi come atto esecutivo opponibile ex art. 617, c. II, c.p.c. trattandosi di un provvedimento il quale, pur presupponendo la pendenza di un processo esecutivo, costituisce eventuale sviluppo della parentesi cognitiva destinata ad aprirvisi in caso di opposizione.
Nella prospettiva in esame, dunque, l'opposizione va senz'altro dichiarata inammissibile.
Peraltro, il risultato non cambierebbe qualora si volesse muovere dalla constatazione per cui il giudice dell'esecuzione (secondo l'impostazione perorata dagli stessi opponenti in sede di reclamo ed esaminata dal collegio) ha effettivamente già esercitato il proprio potere ufficioso di sospensione (o meno) del processo esecutivo, su sollecitazione degli opponenti (in est sul ricorso datato 25.5.2023), per mezzo dell'ordinanza datata 8.8.2023.
6 In questa diversa prospettiva, l'opposizione ulteriormente qui proposta dagli attori risulterebbe comunque inammissibile poiché sostanzialmente diretta a porre nel nulla un atto del giudice dell'esecuzione assunto diversi mesi prima il deposito (avvenuto soltanto in data 16.11.2023) del ricorso di essa introduttivo.
Da ultimo, l'opposizione attorea non potrebbe incontrare diverso destino ove qualificata come un'opposizione avverso i decreti di trasferimento relativi ai lotti nn. 5 e 6, pur espressamente richiamati nelle conclusioni formulate dagli attori, posto che detti decreti sono stati emessi in data 11.3.2024 mentre l'opposizione di cui si discute, ancora una volta, è stata introdotta soltanto in data 16.11.2024 (senza peraltro omettere di evidenziare che, rispetto a tali autonomi atti esecutivi, non si sarebbe neppure consumata la fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione).
In conclusione, quale che sia la qualificazione attribuita all'opposizione attorea, questa va dichiarata inammissibile.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati la semplicità delle questioni trattate e il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile (al riguardo: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2022, n. 35878) di complessità bassa, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Non ricorrono invece le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
7 − dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1
in proprio e nella loro qualità di soci di
[...] Parte_2
e Parte_2
− condanna e in proprio e nella loro qualità di Parte_1 Parte_1 soci di e a rimborsare a Parte_2 Parte_1 Parte_2
e e a CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_3
e le spese del presente giudizio che Parte_4 Parte_4 liquida, per ciascuno, in € 7.616,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 28 novembre 2025
Il Giudice
SS OT
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo, fermo che nella diversa prospettiva della riconduzione del ricorso all'art. 615 c.p.c. – condivisibilmente - “l'esito non può che essere quello già enunciato dal g.e.: inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.” (cfr. doc. n. 16 di parte attrice).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice SS OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c. iscritta al n. 5826/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
in proprio e nella loro Parte_1 qualità di soci di Parte_2
[...] con l'Avv. Fabrizio Tomaselli,
Attori opponenti
contro
CP_1 con gli Avv.ti Guido D'Aprile e Paola Cattaneo,
Convenuto opposto nonché di
Controparte_2 con gli Avv.ti Maurizio Simini e Gianfranco Zanetti,
Convenuta opposta
e di
Controparte_3 Controparte_4
[...]
1
[...] con l'Avv. Luca Magli,
Convenuta opposta ritenuta in decisione - a seguito di udienza di rimessione della causa in decisione ex artt.
189 e 281 quinquies c.p.c. del 11.9.2025 da parte del giudice designato - sulle seguenti conclusioni: per e in proprio e nella loro qualità di soci di Parte_1 Parte_1
e Voglia l'On.le Tribunale Parte_2 Parte_2 adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, per tutti i motivi esposti, in premesse e nella narrativa dell'atto introduttivo e delle memorie autorizzate dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva e degli atti esecutivi di cui è causa e in particolare relativi al Lotto n. 5, rappresentato da appezzamento agricolo censito al Catasto Terreni
Fg.1 mapp. 3 di ha 00.04.00, mapp. 7 di ha 00.05.70 e mapp. 58 di ha 05.16.90 aggiudicato a favore della società Controparte_3 Parte_3
e al Lotto 6, rappresentato da appezzamento agricolo censito al Catasto
[...]
Terreni Fg. 14 mapp. 5 di ha 03.02.30 aggiudicato a favore di società agricola
[...] con ogni conseguenza anche con riferimento alla illegittimità di Controparte_2 ogni atto esecutivo ivi compresi i decreti di trasferimento emessi in data 11 marzo 2024 precisati in narrativa e con ogni relativa declaratoria ivi compreso l'ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Brescia, con esonero da ogni responsabilità, di operare le dovute annotazioni e cancellazioni come previste ex lege. Spese di giudizio integralmente rifuse. per Rigettarsi ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria perché CP_1 infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Spese rifuse anche ex art. 96 c.p.c. sia per il presente giudizio di merito sia in relazione al giudizio di opposizione RG 14111/23. per In via preliminare e di merito: previo Parte_4 ogni più utile accertamento e declaratoria, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del decreto di trasferimento emesso in favore della società Parte_4
accertato e dichiarato il corretto e legittimo svolgimento dell'asta e della
[...]
2 procedura di assegnazione nonché del versamento del prezzo da parte dell'assegnatario, accertate dichiarata la mancata opposizione al decreto di trasferimento nei termini rituali, dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda formulata da parte attrice, ovvero dichiararsi l'infondatezza della stessa e per l'effetto rigettare ogni stanza e/o domanda ivi formulata. In ogni caso con integrale refusione delle spese processuali, degli onorari e dei diritti tutti compresi tenendo anche conto della temerarietà dell'azione intrapresa. per e Voglia L'Ill.mo Controparte_3 CP_4 CP_4 Parte_3
Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Nel merito - in via principale
- rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti della convenuta;
- per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità della procedura esecutiva e degli atti esecutivi per cui è causa e del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Brescia a favore della Controparte_5
e del 11.03.2024, G.E. dott.
[...] CP_4 Parte_3 Per_1
relativo al lotto 5 della procedura esecutiva immobiliare n. 492/2021; In ogni
[...] caso - spese e compensi di causa rifusi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e in Parte_1 Parte_1 proprio e nella loro qualità di soci di e Parte_2 [...]
quali debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_2
n. 492/2021 r.g.e.i. pendente innanzi a questo Tribunale, hanno convenuto in giudizio quale creditore procedente, nonché e CP_1 Controparte_3 CP_4
quale aggiudicataria del lotto n. 5, e Parte_3 [...]
quale aggiudicataria del lotto n. 6, così introducendo la Parte_4
c.d. fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi già promosso con ricorso al giudice dell'esecuzione depositato in data 16.11.2023.
Più in particolare e in proprio e nella loro Parte_1 Parte_1 qualità di soci di e hanno Parte_2 Parte_2 fondato l'unico motivo di opposizione dedotto sul rilievo per cui la procedura di
3 espropriazione immobiliare n. 492/2021 r.g.e.i. avrebbe ad oggetto quote indivise del diritto di piena proprietà sopra i beni pignorati le quali risulterebbero, sostanzialmente,
“litigiose” poiché interessate dai giudizi di cassazione, ancora pendenti, n. 1450/2022 r.g.
e n. 2236/2021 r.g.: ciò da cui discenderebbe la necessità della sospensione della prima, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei secondi.
Con comparse depositate in data 26.7.2024 e 29.7.2024 si sono costituiti rispettivamente in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_3
[... nonché e contestando, sotto diversi Parte_4 Parte_4 profili, l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande avversarie.
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 11.9.2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni su richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e in proprio e nella Parte_1 Parte_1 loro qualità di soci di e va Parte_2 Parte_2 dichiarata inammissibile.
Occorre muovere dal rilievo per cui l'opposizione in esame pare doversi correttamente qualificare come un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: opposizione la quale, nonostante il tenore non immediatamente intellegibile degli atti di causa, appare essere stata inammissibilmente rivolta avverso un atto di cui, come si vedrà, non risulta possibile predicare la qualità di atto esecutivo.
Appare opportuno, al fine di meglio comprendere quanto appena affermato, riepilogare brevemente le iniziative giudiziarie assunte dagli opponenti nell'ambito della procedura esecutiva n. 492/2021 r.g.e.i. ed i provvedimenti che vi sono conseguiti.
Anzitutto, gli opponenti hanno depositato un “Ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.
615, comma 2, c.p.c. con istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c.” datato 25.5.2023 per mezzo del quale, sulla base del medesimo unico motivo di opposizione quivi dedotto, hanno domandato al giudice dell'esecuzione di “disporre la provvisoria sospensione della presente procedura esecutiva in attesa della definizione dei giudizi attualmente pendenti avanti la Suprema Corte
4 di Cassazione, rispettivamente rubricati ai numeri di ruolo 14508/2022 e 2236/2021” (cfr. doc. n.
6 di parte attrice).
Si è così radicato il giudizio di opposizione iscritto al n. 6747/2023 r.g. nell'ambito del quale il giudice dell'esecuzione, a definizione della fase c.d. interinale, ha pronunciato l'ordinanza datata 8.8.2023 per mezzo della quale ha rigettato l'istanza di sospensione sui rilievi per cui “l'opposizione all'esecuzione è ammissibile fino a quanto non sia stata adottata
l'ordinanza ex art. 569 c.p.c.” mentre “il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 18.11.2022, ha delegato le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 569 cpc” con la conseguenza per cui
“l'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile” (cfr. doc. n. 13 di parte attrice).
A questo punto, gli opponenti con ricorso datato 23.8.2023 hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e, meglio precisando e interpretando il loro precedente ricorso datato 25.5.2023, hanno evidenziato che “non si verte pertanto in tema di opposizione all'esecuzione ma di un'ipotesi di sospensione necessaria ed automatica tanto che il giudice non a alcun potere discrezionale sull'an della medesima e la stessa si produce indipendentemente”.
In altri termini, gli opponenti hanno inteso meglio chiarire che il loro precedente ricorso dovesse qualificarsi come una sollecitazione al giudice dell'esecuzione all'esercizio del potere ufficioso di sospensione del processo esecutivo: potere che il giudice avrebbe dovuto esercitare semplicemente “preso atto della pendenza di un giudizio di divisione” (cfr. doc. n. 14 di parte attrice).
Il tribunale, per parte propria, con ordinanza datata 26.10.2023 ha rigettato il reclamo precisando che nella prospettiva degli stessi opponenti1, e, dunque, “se invece si volesse ritenere il ricorso come un sollecito diretto al g.e. ad emanare un provvedimento di sospensiva (“necessaria
e automatica”), allora il rimedio a disposizione dei debitori per contestare il diniego del g.e. non era quello del reclamo, ma quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: gli esecutati, a fronte dell'ordinanza del'8.8.2023, da qualificarsi come “atto esecutivo”, avrebbero dovuto depositare ricorso ex art. 617 c.p.c. davanti al g.e. e coltivare l'opposizione ivi disciplinata” (cfr. doc. n. 16 di parte attrice).
5 Ecco allora che a seguito e sulla scorta dell'ordinanza del collegio gli opponenti hanno depositato in data 16.11.2023 un nuovo ricorso in opposizione “agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ovvero in subordine e in ogni caso istanza di sospensione-sollecitazione all'esercizio del potere officioso” sulla base dell'espresso rilievo per cui “atteso quanto disposto dal Tribunale di Brescia con l'Ordinanza datata 26 ottobre 2023 ma notificata il 09 novembre 2023 la medesima è da qualificarsi come “atto esecutivo” ai fini del ricorso ex art. 617 cpc davanti al g.e. e per coltivare
l'opposizione ivi disciplinata” (cfr. doc. I di parte attrice).
Al deposito di questa “nuova” istanza hanno fatto seguito, nell'ordine, la pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordinanza datata 12.3.2024 (per mezzo della quale, a definizione della fase c.d. interinale contraddistinta al n. 14111/2023 r.g. è stata rigettata l'istanza di sospensione reiterata dagli opponenti) nonché l'introduzione del presente giudizio di merito, iscritto al n. 5826/2024.
Quanto appena osservato, a ragione di questo giudice, impone la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori.
Ed invero, detta soluzione risulta necessitata posto che l'opposizione appare rivolta avverso l'ordinanza “datata 26 ottobre 2023 ma notificata il 09 novembre 2023 (…) da qualificarsi come “atto esecutivo” ai fini del ricorso ex art. 617 cpc davanti al g.e. e per coltivare
l'opposizione ivi disciplinata”.
In detta prospettiva invero, espressamente evocata dagli opponenti, deve evidenziarsi come l'ordinanza resa da parte del collegio in sede di reclamo non può qualificarsi come atto esecutivo opponibile ex art. 617, c. II, c.p.c. trattandosi di un provvedimento il quale, pur presupponendo la pendenza di un processo esecutivo, costituisce eventuale sviluppo della parentesi cognitiva destinata ad aprirvisi in caso di opposizione.
Nella prospettiva in esame, dunque, l'opposizione va senz'altro dichiarata inammissibile.
Peraltro, il risultato non cambierebbe qualora si volesse muovere dalla constatazione per cui il giudice dell'esecuzione (secondo l'impostazione perorata dagli stessi opponenti in sede di reclamo ed esaminata dal collegio) ha effettivamente già esercitato il proprio potere ufficioso di sospensione (o meno) del processo esecutivo, su sollecitazione degli opponenti (in est sul ricorso datato 25.5.2023), per mezzo dell'ordinanza datata 8.8.2023.
6 In questa diversa prospettiva, l'opposizione ulteriormente qui proposta dagli attori risulterebbe comunque inammissibile poiché sostanzialmente diretta a porre nel nulla un atto del giudice dell'esecuzione assunto diversi mesi prima il deposito (avvenuto soltanto in data 16.11.2023) del ricorso di essa introduttivo.
Da ultimo, l'opposizione attorea non potrebbe incontrare diverso destino ove qualificata come un'opposizione avverso i decreti di trasferimento relativi ai lotti nn. 5 e 6, pur espressamente richiamati nelle conclusioni formulate dagli attori, posto che detti decreti sono stati emessi in data 11.3.2024 mentre l'opposizione di cui si discute, ancora una volta, è stata introdotta soltanto in data 16.11.2024 (senza peraltro omettere di evidenziare che, rispetto a tali autonomi atti esecutivi, non si sarebbe neppure consumata la fase cautelare dinanzi al giudice dell'esecuzione).
In conclusione, quale che sia la qualificazione attribuita all'opposizione attorea, questa va dichiarata inammissibile.
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerati la semplicità delle questioni trattate e il carattere meramente documentale dell'istruttoria esperita, appare equo far riferimento ai compensi previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile (al riguardo: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2022, n. 35878) di complessità bassa, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Non ricorrono invece le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
7 − dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1
in proprio e nella loro qualità di soci di
[...] Parte_2
e Parte_2
− condanna e in proprio e nella loro qualità di Parte_1 Parte_1 soci di e a rimborsare a Parte_2 Parte_1 Parte_2
e e a CP_1 Controparte_3 CP_4 Parte_3
e le spese del presente giudizio che Parte_4 Parte_4 liquida, per ciascuno, in € 7.616,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Brescia il 28 novembre 2025
Il Giudice
SS OT
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo, fermo che nella diversa prospettiva della riconduzione del ricorso all'art. 615 c.p.c. – condivisibilmente - “l'esito non può che essere quello già enunciato dal g.e.: inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c.” (cfr. doc. n. 16 di parte attrice).