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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 15/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(C.F. ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. e .P.IV Controparte_1 P.IV_1 con il patrocinio dell'avv. Carmelita Cosentino
ATTRICE contro
P.IV ) con il patrocinio dell'avv. Michele Sarti Controparte_2 P.IV_2
CONVENUTO
e
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Mario Davì, Controparte_3 P.IV_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e quale legale rappresentante di ” Controparte_1 Controparte_1
ha convenuto in giudizio quale cessionaria del credito di per Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento del saldo di conto corrente n. 34/19804/3 13/05/2005 dalla società Parte_2 [...]
con (fusa per incorporazione con Controparte_1 Parte_3 Controparte_4
e la condanna alla restituzione del saldo rideterminato, oltre che al risarcimento di Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice lamenta, sulla scorta di una perizia di parte diretta all'analisi dell'andamento del conto pagina 1 di 6 corrente e delle pattuizioni contrattuali relative:
- la illegittimità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, con violazione del divieto di anatocismo, dovendosi considerare come “mai apposta e accettata” la cd. “clausola di reciprocità”;
- la inammissibilità della Commissione di massimo scoperto trimestrale addebitata su tutti i rapporti di conto corrente;
non avendo mai pattuito la previsione, con conseguente nullità ex art
1418, 1325 e 1284 c.c. per mancanza di causa dell'addebito;
- l'inefficacia degli addebiti per interessi oltre il tasso legale e usurari, avendo la perizia constatato l'applicazione di un tasso che supera il tasso soglia di riferimento per l'usura in sei trimestri;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e in quella esecutiva.
In ragione di ciò, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia degli asseriti addebiti illegittimi scaturenti da interessi ultra legali e l'applicazione, in luogo, del tasso di cui all'art 1284, III comma, c.c., oltre all'accertamento e la dichiarazione di inefficacia delle pretese della banca convenuta per spese, commissioni, interessi ed altre competenze e alla violazione delle regole di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., “con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito precetto”, e, ad esito degli accertamenti, ha chiesto la rettifica del saldo di conto corrente e il risarcimento dei danni “in relazione agli artt.
1337,1338, 1366 e 1376 c.c.” da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita preliminarmente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_2
in ragione del fatto che ad essere oggetto di cessione in blocco ex art 58 T.U.B. da e Controparte_3
Banco di Sardegna s.p.a. in data 31 luglio 2019 è solo il credito precedentemente maturato in capo alla banca cedente, e non il rapporto contrattuale sottostante;
ne deriverebbe che non può essere destinatario delle azioni aventi ad oggetto il titolo negoziale (vizi della volontà, inadempimenti etc) quali quelle oggetto del giudizio.
Inoltre, la convenuta ha dato atto di aver ceduto a sua volta il credito, sempre nell'ambito di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, il 5 agosto 2022 ad Controparte_5
con cessione notificata regolarmente mediante assolvimento degli obblighi pubblicitari.
In ogni caso, anche l'individuazione del foro competente per territorio porterebbe all'esclusione della convenuta in considerazione che nessun criterio di individuazione avrebbe un collegamento con la convenuta ex art 19 e art. 20 c.p.c.
È contestualmente intervenuta volontariamente eccependo l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea, deducendo in particolare l'illegittimità della domanda di condanna alla rettifica del pagina 2 di 6 saldo all'esito di una domanda di accertamento del saldo stesso, la cui pronuncia avrebbe natura meramente dichiarativa e come tale non idonea a costituire titolo esecutivo;
domanda che sarebbe proprio preclusa in considerazione della tipologia di azioni esperibili nell'ordinamento civile.
Ha eccepito altresì la prescrizione delle rimesse solutorie annotate antecedenti al decennio del primo atto interruttivo, individuato dalla banca nel 4 luglio 2024 (data della domanda), ma anche dei pagamenti indebiti eseguiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, di ulteriori oneri commissionali applicati e spese sempre anteriori al decennio dalla notifica della domanda giudiziale.
Ha contestato, inoltre, nel merito le argomentazioni attoree per essere documentalmente provata tanto l'espressa pattuizione della clausola di capitalizzazione degli interessi quanto quella relativa alle modalità di calcolo della Commissione di Massimo scoperto che è pertanto valida ed efficace.
Quanto alla asserita usurarietà, ha contestato le elaborazioni contabili contenute nella perizia di parte e eccepito l'erroneità dei parametri di calcolo utilizzati e, in ogni caso, l'inammissibilità della deduzione attorea, da considerarsi “usura sopravvenuta”, come noto non contemplata dall'ordinamento.
Ha infine contestato l'eccepita violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
***
1. Le questioni preliminari
1.1 Va correttamente dichiarata la carenza di legittimazione della convenuta per duplice CP_2
ragione.
In primo luogo, perché la stessa ha provato la cessione del credito oggetto del giudizio a soggetto diverso ( , con corretto espletamento degli oneri pubblicitari in gazzetta ufficiale ex art 58 CP_5
TUB; in secondo luogo, perchè “nel novero delle azioni trasferite al cessionario del credito non possono essere ricomprese le azioni risarcitorie scaturenti dall'inefficacia dell'originario contratto, anche se ne consegue l'inesigibilità del credito stesso. Ciò in quanto con la cessione del credito, non viene trasferita al cessionario la titolarità dello stesso, ma solo la sua esecuzione, nonché la sua effettiva tutela. Il cessionario, dunque, potrà agire solo per la tutela del credito, acquisendo soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla sua realizzazione. A sostegno di tale motivazione viene evidenziata, la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito, nella quale invece ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del suo credito. La cessione del credito non implica, quindi, una successione del cessionario nel “credito risarcitorio” e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.” (così Cass. n. 3579/2013).
1.2 L'eccepita prescrizione da parte di oltre ad essere infondata non è ammissibile, per CP_3
pagina 3 di 6 eccessiva genericità, nel fare riferimento a poste “solutorie” annotate in conto relative ai rapporti di conto corrente oggetto di causa ovvero al rapporto di c/c ordinario n. 19804-3, anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dalla domanda giudiziale del 04.07.2024 o dalla eventuale diffida
e / o atto interruttivo della prescrizione”.
Non è possibile individuare innanzitutto l'oggetto della eccezione;
in ogni caso, pur volendo considerare il riferimento all'annotazione relativa agli interessi e alle commissioni la cui misura è oggetto del presente giudizio, se ne deve rilevare l'erronea qualificazione della stessa come “Posta solutoria”, potendosi definire tale il solo accredito da parte del correntista di somme volte a ripristinare il fido concesso, sforato con precedenti operazioni contabili.
2. Inammissibilità nel merito della domanda attorea
La domanda attorea non è accoglibile per le ragioni che seguono.
2.1 In primo luogo, se ne deve evidenziare l'erroneità giuridica, condividendo sul punto le argomentazioni della parte intervenuta: l'unico petitum ammissibile su un rapporto di conto corrente in essere da parte del correntista è quello relativo all'accertamento dell'erroneità del saldo di conto in relazione al ricalcolo delle poste attive e passive: la pronuncia ad esito del giudizio avrà, in tal caso, natura dichiarativa, anche allorquando accerti la rettifica del saldo alla luce delle eventuali rivalutazioni effettuate.
Sul punto la condivisibile giurisprudenza di merito evidenzia come pur avendo il correntista il diritto all'accertamento e alla rideterminazione del saldo, fino a quando non avvenga la chiusura dei conti sottoposti a giudizio non è possibile ipotizzare pagamenti solutori dei quali chiedere la restituzione.
L'accertamento del saldo di conto corrente è quindi lo strumento per il correntista per ottenere una mera fotografia dello stato del rapporto al momento richiesto, ma non potrà portare nell'immediato al pagamento in concreto di poste da parte della banca titolare del rapporto;
rapporto che, come noto, è estremamente cangiante nel tempo, essendo questa la funzione sua propria.
2.2 Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio difettando la produzione in giudizio del titolo negoziale su cui il rapporto impugnato si fonda, al fine di consentire al giudicante l'espletamento delle valutazioni richieste.
L'attrice non ha prodotto infatti né il contratto di apertura del conto né gli estratti di conto dei quali ha avanzato richiesta di rettifica (e, seppure erroneamente, di ripetizione). Sul punto, il chiaro orientamento di legittimità è costante nel ritenere il supporto probatorio documentale fondamentale ai fini della domanda ( “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire
pagina 4 di 6 prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, ex multis, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).
In sostanza, quando sia il correntista ad agire, l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione solo parziale degli estratti conto che rappresentino tutto il periodo di tempo contestato.
Ma sul punto, la Cassazione ha di recente ritenuto che gli estratti conto non rappresentino l'unico mezzo di prova attraverso il quale ricostruire l'andamento del conto, potendosi valorizzare altra documentazione, come le contabili delle singole operazioni, le scritture contabili o il loro estratto notarile, gli estratti conto scalari etc, purché però idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Ma, nel caso di specie, anche tale diversa produzione è mancata, avendo l'attore allegato all'atto principale unicamente gli atti stragiudiziali (proposta definizione bonaria, richiesta titolare del credito, una denuncia querela), le notifiche e l'atto di fusione di e supporto probatorio irrilevante CP_6 CP_3
rispetto al thema decidendum tracciato.
Sul punto, si deve rilevare come sia inammissibile la tardiva produzione all'esito dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, in primo luogo non essendoci i presupposti per la rimessione in termini, non risultando in alcun modo provato l'asserito errore informatico che avrebbe comportato il mancato deposito della busta telematica (diversa, peraltro, da quella principale) contenente proprio e solo i documenti probatori fondanti la causa.
Al pari inidonea a tale fine la sola relazione di parte, alla quale tali documenti dovevano essere allegati
(ma non risultano in atti), non potendosi desumere una certa correlazione tra quei documenti di produzione unilaterale e quelli ai quali la parte voleva delimitare l'accertamento nel proprio atto introduttivo.
Si aggiunga, poi, che la cessionaria del credito ho offerto una chiara esplicitazione delle condizioni contrattuali fondanti il contratto che avrebbe condotto in ogni caso al rigetto della domanda attorea nel merito.
Infatti, la cessionaria allega l'espressa pattuizione della clausola di reciprocità relativa alla capitalizzazione degli interessi e che può quindi dirsi soddisfatto l'onere informativo della banca verso pagina 5 di 6 il cliente (citando a supporto la condivisibile pronuncia di merito in base alla quale “l'erronea indicazione del tasso effettivo annuo, comprendente la capitalizzazione, nella stessa misura del tasso creditore non può far sorgere dubbi sull'operatività della capitalizzazione periodica anche degli interessi creditori, laddove espressamente prevista e specificamente approvata dal correntista” Corte
d'Appello di Roma n. 1916/2023 del 16 marzo 2023).
Anche la misura (espressa in termini processuali) e la periodicità dell'applicazione della CMS sarebbe stata approvata per iscritto. La commissione espressamente pattuita, allega parte convenuta, assolve una funzione essenziale nel rapporto di concessione del credito, remunerando la banca dai costi per la stessa messa a disposizione del cliente in ogni momento dei fondi.
Infine, anche in relazione all'asserita usura, corrette appaiono le considerazioni svolte circa l'erroneità del calcolo del tecnico incaricato e la irrilevanza della eccepita usura c.d. sopravvenuta, non avendo parte attrice dimostrato la pattuizione di un tasso usurario (Cass. s.u. 24675/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
- RESPINGE le domande formulate da parte attrice;
- CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2
euro 1453,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_3
complessivi euro 3809,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- RIGETTA nel resto.
Ferrara, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1418/2024, promossa da:
(C.F. ) in proprio e in qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante di (C.F. e .P.IV Controparte_1 P.IV_1 con il patrocinio dell'avv. Carmelita Cosentino
ATTRICE contro
P.IV ) con il patrocinio dell'avv. Michele Sarti Controparte_2 P.IV_2
CONVENUTO
e
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Mario Davì, Controparte_3 P.IV_3
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e quale legale rappresentante di ” Controparte_1 Controparte_1
ha convenuto in giudizio quale cessionaria del credito di per Controparte_2 Controparte_3
l'accertamento del saldo di conto corrente n. 34/19804/3 13/05/2005 dalla società Parte_2 [...]
con (fusa per incorporazione con Controparte_1 Parte_3 Controparte_4
e la condanna alla restituzione del saldo rideterminato, oltre che al risarcimento di Controparte_3
danni patrimoniali e non patrimoniali.
L'attrice lamenta, sulla scorta di una perizia di parte diretta all'analisi dell'andamento del conto pagina 1 di 6 corrente e delle pattuizioni contrattuali relative:
- la illegittimità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, con violazione del divieto di anatocismo, dovendosi considerare come “mai apposta e accettata” la cd. “clausola di reciprocità”;
- la inammissibilità della Commissione di massimo scoperto trimestrale addebitata su tutti i rapporti di conto corrente;
non avendo mai pattuito la previsione, con conseguente nullità ex art
1418, 1325 e 1284 c.c. per mancanza di causa dell'addebito;
- l'inefficacia degli addebiti per interessi oltre il tasso legale e usurari, avendo la perizia constatato l'applicazione di un tasso che supera il tasso soglia di riferimento per l'usura in sei trimestri;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e in quella esecutiva.
In ragione di ciò, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia degli asseriti addebiti illegittimi scaturenti da interessi ultra legali e l'applicazione, in luogo, del tasso di cui all'art 1284, III comma, c.c., oltre all'accertamento e la dichiarazione di inefficacia delle pretese della banca convenuta per spese, commissioni, interessi ed altre competenze e alla violazione delle regole di cui agli artt. 1175 e 1375
c.c., “con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito precetto”, e, ad esito degli accertamenti, ha chiesto la rettifica del saldo di conto corrente e il risarcimento dei danni “in relazione agli artt.
1337,1338, 1366 e 1376 c.c.” da liquidarsi in via equitativa.
Si è costituita preliminarmente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_2
in ragione del fatto che ad essere oggetto di cessione in blocco ex art 58 T.U.B. da e Controparte_3
Banco di Sardegna s.p.a. in data 31 luglio 2019 è solo il credito precedentemente maturato in capo alla banca cedente, e non il rapporto contrattuale sottostante;
ne deriverebbe che non può essere destinatario delle azioni aventi ad oggetto il titolo negoziale (vizi della volontà, inadempimenti etc) quali quelle oggetto del giudizio.
Inoltre, la convenuta ha dato atto di aver ceduto a sua volta il credito, sempre nell'ambito di una cessione in blocco ex art. 58 TUB, il 5 agosto 2022 ad Controparte_5
con cessione notificata regolarmente mediante assolvimento degli obblighi pubblicitari.
In ogni caso, anche l'individuazione del foro competente per territorio porterebbe all'esclusione della convenuta in considerazione che nessun criterio di individuazione avrebbe un collegamento con la convenuta ex art 19 e art. 20 c.p.c.
È contestualmente intervenuta volontariamente eccependo l'infondatezza della Controparte_3
domanda attorea, deducendo in particolare l'illegittimità della domanda di condanna alla rettifica del pagina 2 di 6 saldo all'esito di una domanda di accertamento del saldo stesso, la cui pronuncia avrebbe natura meramente dichiarativa e come tale non idonea a costituire titolo esecutivo;
domanda che sarebbe proprio preclusa in considerazione della tipologia di azioni esperibili nell'ordinamento civile.
Ha eccepito altresì la prescrizione delle rimesse solutorie annotate antecedenti al decennio del primo atto interruttivo, individuato dalla banca nel 4 luglio 2024 (data della domanda), ma anche dei pagamenti indebiti eseguiti a titolo di commissioni di massimo scoperto, di ulteriori oneri commissionali applicati e spese sempre anteriori al decennio dalla notifica della domanda giudiziale.
Ha contestato, inoltre, nel merito le argomentazioni attoree per essere documentalmente provata tanto l'espressa pattuizione della clausola di capitalizzazione degli interessi quanto quella relativa alle modalità di calcolo della Commissione di Massimo scoperto che è pertanto valida ed efficace.
Quanto alla asserita usurarietà, ha contestato le elaborazioni contabili contenute nella perizia di parte e eccepito l'erroneità dei parametri di calcolo utilizzati e, in ogni caso, l'inammissibilità della deduzione attorea, da considerarsi “usura sopravvenuta”, come noto non contemplata dall'ordinamento.
Ha infine contestato l'eccepita violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
***
1. Le questioni preliminari
1.1 Va correttamente dichiarata la carenza di legittimazione della convenuta per duplice CP_2
ragione.
In primo luogo, perché la stessa ha provato la cessione del credito oggetto del giudizio a soggetto diverso ( , con corretto espletamento degli oneri pubblicitari in gazzetta ufficiale ex art 58 CP_5
TUB; in secondo luogo, perchè “nel novero delle azioni trasferite al cessionario del credito non possono essere ricomprese le azioni risarcitorie scaturenti dall'inefficacia dell'originario contratto, anche se ne consegue l'inesigibilità del credito stesso. Ciò in quanto con la cessione del credito, non viene trasferita al cessionario la titolarità dello stesso, ma solo la sua esecuzione, nonché la sua effettiva tutela. Il cessionario, dunque, potrà agire solo per la tutela del credito, acquisendo soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla sua realizzazione. A sostegno di tale motivazione viene evidenziata, la distinzione sostanziale intercorrente tra la posizione del cessionario nella cessione del contratto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi relativi alla posizione contrattuale, e nella cessione del credito, nella quale invece ha poteri circoscritti alla sola realizzazione e tutela del suo credito. La cessione del credito non implica, quindi, una successione del cessionario nel “credito risarcitorio” e la responsabilità per asseriti comportamenti illegittimi è destinata a rimanere in capo alla cedente.” (così Cass. n. 3579/2013).
1.2 L'eccepita prescrizione da parte di oltre ad essere infondata non è ammissibile, per CP_3
pagina 3 di 6 eccessiva genericità, nel fare riferimento a poste “solutorie” annotate in conto relative ai rapporti di conto corrente oggetto di causa ovvero al rapporto di c/c ordinario n. 19804-3, anteriori al decennio dal primo atto interruttivo, costituito dalla domanda giudiziale del 04.07.2024 o dalla eventuale diffida
e / o atto interruttivo della prescrizione”.
Non è possibile individuare innanzitutto l'oggetto della eccezione;
in ogni caso, pur volendo considerare il riferimento all'annotazione relativa agli interessi e alle commissioni la cui misura è oggetto del presente giudizio, se ne deve rilevare l'erronea qualificazione della stessa come “Posta solutoria”, potendosi definire tale il solo accredito da parte del correntista di somme volte a ripristinare il fido concesso, sforato con precedenti operazioni contabili.
2. Inammissibilità nel merito della domanda attorea
La domanda attorea non è accoglibile per le ragioni che seguono.
2.1 In primo luogo, se ne deve evidenziare l'erroneità giuridica, condividendo sul punto le argomentazioni della parte intervenuta: l'unico petitum ammissibile su un rapporto di conto corrente in essere da parte del correntista è quello relativo all'accertamento dell'erroneità del saldo di conto in relazione al ricalcolo delle poste attive e passive: la pronuncia ad esito del giudizio avrà, in tal caso, natura dichiarativa, anche allorquando accerti la rettifica del saldo alla luce delle eventuali rivalutazioni effettuate.
Sul punto la condivisibile giurisprudenza di merito evidenzia come pur avendo il correntista il diritto all'accertamento e alla rideterminazione del saldo, fino a quando non avvenga la chiusura dei conti sottoposti a giudizio non è possibile ipotizzare pagamenti solutori dei quali chiedere la restituzione.
L'accertamento del saldo di conto corrente è quindi lo strumento per il correntista per ottenere una mera fotografia dello stato del rapporto al momento richiesto, ma non potrà portare nell'immediato al pagamento in concreto di poste da parte della banca titolare del rapporto;
rapporto che, come noto, è estremamente cangiante nel tempo, essendo questa la funzione sua propria.
2.2 Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio difettando la produzione in giudizio del titolo negoziale su cui il rapporto impugnato si fonda, al fine di consentire al giudicante l'espletamento delle valutazioni richieste.
L'attrice non ha prodotto infatti né il contratto di apertura del conto né gli estratti di conto dei quali ha avanzato richiesta di rettifica (e, seppure erroneamente, di ripetizione). Sul punto, il chiaro orientamento di legittimità è costante nel ritenere il supporto probatorio documentale fondamentale ai fini della domanda ( “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire
pagina 4 di 6 prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, ex multis, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).
In sostanza, quando sia il correntista ad agire, l'onere probatorio può ritenersi soddisfatto anche mediante la produzione solo parziale degli estratti conto che rappresentino tutto il periodo di tempo contestato.
Ma sul punto, la Cassazione ha di recente ritenuto che gli estratti conto non rappresentino l'unico mezzo di prova attraverso il quale ricostruire l'andamento del conto, potendosi valorizzare altra documentazione, come le contabili delle singole operazioni, le scritture contabili o il loro estratto notarile, gli estratti conto scalari etc, purché però idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Ma, nel caso di specie, anche tale diversa produzione è mancata, avendo l'attore allegato all'atto principale unicamente gli atti stragiudiziali (proposta definizione bonaria, richiesta titolare del credito, una denuncia querela), le notifiche e l'atto di fusione di e supporto probatorio irrilevante CP_6 CP_3
rispetto al thema decidendum tracciato.
Sul punto, si deve rilevare come sia inammissibile la tardiva produzione all'esito dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, in primo luogo non essendoci i presupposti per la rimessione in termini, non risultando in alcun modo provato l'asserito errore informatico che avrebbe comportato il mancato deposito della busta telematica (diversa, peraltro, da quella principale) contenente proprio e solo i documenti probatori fondanti la causa.
Al pari inidonea a tale fine la sola relazione di parte, alla quale tali documenti dovevano essere allegati
(ma non risultano in atti), non potendosi desumere una certa correlazione tra quei documenti di produzione unilaterale e quelli ai quali la parte voleva delimitare l'accertamento nel proprio atto introduttivo.
Si aggiunga, poi, che la cessionaria del credito ho offerto una chiara esplicitazione delle condizioni contrattuali fondanti il contratto che avrebbe condotto in ogni caso al rigetto della domanda attorea nel merito.
Infatti, la cessionaria allega l'espressa pattuizione della clausola di reciprocità relativa alla capitalizzazione degli interessi e che può quindi dirsi soddisfatto l'onere informativo della banca verso pagina 5 di 6 il cliente (citando a supporto la condivisibile pronuncia di merito in base alla quale “l'erronea indicazione del tasso effettivo annuo, comprendente la capitalizzazione, nella stessa misura del tasso creditore non può far sorgere dubbi sull'operatività della capitalizzazione periodica anche degli interessi creditori, laddove espressamente prevista e specificamente approvata dal correntista” Corte
d'Appello di Roma n. 1916/2023 del 16 marzo 2023).
Anche la misura (espressa in termini processuali) e la periodicità dell'applicazione della CMS sarebbe stata approvata per iscritto. La commissione espressamente pattuita, allega parte convenuta, assolve una funzione essenziale nel rapporto di concessione del credito, remunerando la banca dai costi per la stessa messa a disposizione del cliente in ogni momento dei fondi.
Infine, anche in relazione all'asserita usura, corrette appaiono le considerazioni svolte circa l'erroneità del calcolo del tecnico incaricato e la irrilevanza della eccepita usura c.d. sopravvenuta, non avendo parte attrice dimostrato la pattuizione di un tasso usurario (Cass. s.u. 24675/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
- RESPINGE le domande formulate da parte attrice;
- CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2
euro 1453,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- CONDANNA l'attrice alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_3
complessivi euro 3809,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
- RIGETTA nel resto.
Ferrara, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 6 di 6