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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 8226/2020
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele D'Aversa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Salerno, alla via Diaz, trav. Gabriele Guglielmi n. 6;
- attori -
E la società p. I.v.a. , corrente in Pompei (NA), Controparte_1 P.IVA_1
alla via Lepanto n.323, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Scafati n.
149;
- convenuta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio la società (di seguito, per brevità, solo ”) Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Salerno.
In narrativa, parte attrice esponeva di aver stipulato con la , in data 9 maggio CP_1
2016, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico, a fronte di un corrispettivo totale di euro
7.000,00, di cui euro 5.000,00 per l'impianto fotovoltaico ed euro 2.000,00 per impianto solare termico, da versare mediante bonifico bancario nelle modalità così descritte: 30% alla firma del contratto;
50% allo scarico dei materiali;
20% alla fine dei lavori.
Il servizio pattuito comprendeva le voci meglio specificate nell'atto di citazione e l'intervento era suddiviso in due fasi: l'una relativa alla progettazione riguardante la configurazione dei due impianti;
l'altra consistente nell'installazione degli stessi.
Il giorno 2 settembre 2016 la , per mezzo di altra società, depositava presso la CP_1
casa degli attori i kit contenenti le componenti degli impianti sopra descritti;
il giorno 26 settembre 2016, la società effettuava un sopralluogo presso la casa degli attori con l'ausilio di un ingegnere ed un tecnico idraulico di propria fiducia, i quali dichiaravano, nell'occasione, di non aver ancora individuato il metodo idoneo al trasporto dei due kit sul tetto dell'abitazione e ciò, a dire degli attori, benché i luoghi fossero stati mostrati alla convenuta prima ancora della conclusione del contratto, senza che quest'ultima avesse mai evidenziato alcuna criticità relativa al posizionamento e all'installazione dei due impianti.
Il giorno 28 settembre 2016, gli attori sollecitavano l'installazione degli impianti de quibus, diffidando la società convenuta ad effettuare le operazioni di allaccio nel minor tempo possibile.
Dopo la diffida, la fissava al 30 settembre 2016 la data di installazione degli CP_1
impianti oggetto del contratto stipulato e, in detta data, venivano effettivamente installati l'impianto solare termico ed i pannelli fotovoltaici, tuttavia non a regola d'arte.
Pertanto, il giorno 2 novembre 2016 parte attrice inviava una comunicazione via pec alla
, eccependo il non funzionamento dell'impianto solare termico. Nella stessa CP_1
occasione, comunicava l'avvenuto saldo, mediante bonifico bancario, della fattura emessa dalla per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. CP_1
La società convenuta, nel rispondere alla comunicazione inviata da parte attrice, fissava al successivo 7 novembre 2016 la data per l'effettuazione di verifiche finalizzate alla risoluzione dei problemi di mancato funzionamento dell'impianto solare termico, nonché alla integrale esecuzione delle prestazioni ancora inadempiute con riguardo alla messa in opera dell'impianto fotovoltaico.
Detta data veniva concordemente posticipata al 21 novembre 2016, al qual giorno la CP_1
si impegnava anche all'installazione del sistema per il controllo remoto dell'impianto
[...] fotovoltaico. Il dipendente idraulico, all'uopo inviato dalla convenuta presso il luogo di installazione degli impianti precedentemente descritti, dichiarava che il boiler integrante l'impianto solare termico risultava impossibilitato al riscaldamento dell'acqua, a causa delle condizioni atmosferiche;
nella stessa occasione, diversamente da quanto dichiarato dalla CP_1 mediante pec, non veniva installato il sistema di controllo remoto dell'impianto
[...]
fotovoltaico.
Il 9 gennaio 2017 parte attrice provvedeva alla messa in mora della convenuta, eccependo l'esplosione del tubo di mandata dell'impianto solare termico, la quale causava gravi danni alla propria abitazione e a quella del vicino;
intimava la rimozione dell'impianto solare termico, con il ripristino dei luoghi oltre al ristoro di tutti i danni, nonché la risoluzione di diritto del contratto di fornitura del solare termico a causa dei gravi inadempimenti della CP_1
.
[...]
In risposta alla comunicazione via pec anzi descritta, la inviava sul luogo un CP_1
proprio dipendente idraulico, con spese a carico di parte attrice;
successivamente, la società convenuta contestava la messa in mora del 9 gennaio 2017 ed avanzava una proposta transattiva, nella quale si dichiarava disposta al ritiro dell'impianto solare termico a propria cura e spese, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, a fronte della rinuncia, da parte degli attori, ad ogni eventuale pretesa per i danni causati nei confronti della . CP_1
Nulla si diceva sulle altre problematiche inerenti all'impianto fotovoltaico e ai danni.
Gli attori non accettavano la proposta transattiva avanzata dalla convenuta;
di contro, diffidavano la a rimuovere, con ripristino dei luoghi, l'impianto solare termico CP_1 non funzionante, mentre, con riguardo all'impianto fotovoltaico, diffidavano la a CP_1
completare tutte le prestazioni incompiute.
Ad oggi, tuttavia, a dire degli attori, l'impianto solare termico sarebbe ancora non funzionante;
l'impianto fotovoltaico, invece, produrrebbe ma senza scambio sul posto.
Tanto premesso, deducevano gli attori che: a) il costo per la rimozione dell'impianto solare termico ed il ripristino dei luoghi ammonterebbe ad euro 5.000,00, come da preventivo allegato;
b) il mancato utilizzo dell'impianto solare termico avrebbe comportato un maggiore utilizzo del boiler elettrico e, di conseguenza, un aumento delle spese elettriche, quantificate dagli attori in euro 250,00 annui;
c) dalla data di installazione ad oggi, risulterebbero prodotti
6.500,00 KWP (circa) annui di energia elettrica, il cui valore non risulterebbe né decurtato dal costo dell'energia elettrica consumata, né rimborsato con scambio sul posto, a causa dei denunciati inadempimenti della convenuta;
d) a tutt'oggi, non sarebbe stato consegnato il modulo di controllo remoto dell'inverter installato dalla . Ciò posto, gli attori CP_1 convenivano in giudizio la società ai fini dell'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: a) accertare tutti i gravissimi inadempimenti posti in essere dalla , in riferimento CP_1
alle obbligazioni assunte nei confronti di parte attrice con la stipula de contratto e, per l'effetto:
b) condannare la alla esatta esecuzione del contratto de quo limitatamente alla CP_1 parte dell'accordo avente ad oggetto l'installazione dell'impianto fotovoltaico, tutt'ora privo di scambio sul posto e sprovvisto dell'apparecchiatura necessaria al controllo remoto dell'inverter;
c) dichiarare parzialmente risolto il contratto de quo, limitatamente alla parte dell'accordo relativa all'installazione dell'impianto solare termico;
d) condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice, nella misura CP_1 indicata nell'atto di citazione, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla refusione delle spese e dei compensi tutti della lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità dei fatti narrati e delle domande proposte;
nel merito, rilevava che nessun inadempimento fosse imputabile alla società convenuta, per essere stati, tanto l'impianto fotovoltaico, quanto l'impianto solare termico, forniti ed istallati a regola d'arte; precisava, in proposito, che l'impianto solare termico fosse perfettamente funzionante all'epoca della fornitura e dell'istallazione, e che la presunta esplosione del tubo di mandata si fosse verificata per causa imputabile non alla società convenuta, bensì alle condizioni metereologiche, atteso che, tra l'altro, l'impianto era stato collaudato.
Con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico, precisava che la aveva CP_1
correttamente provveduto ad attivare la procedura di incentivazione presso il GSE per lo scambio sul posto, così come impegnatasi;
all'uopo, rilevava che solo il GSE è responsabile di eventuali mancate decurtazioni del valore dell'energia elettrica prodotta dal costo dell'energia elettrica consumata, in quanto la , una volta stipulata la convenzione CP_1
per lo scambio sul posto fra il cliente ed il GSE, conclude il suo compito e non può ritenersi responsabile di eventuali omissioni e/o errori da parte di quest'ultimo.
Per quanto concerne l'istallazione del sistema di controllo remoto dell'impianto fotovoltaico, non negava le affermazioni degli attori e si dichiarava disponibile ad effettuarla.
Rilevava, ad ogni modo, che al caso di specie dovrebbero applicarsi l'art. 1497 c.c. e l'art.132 del codice al consumo, da cui, da un lato, la decadenza dal termine per denunciare vizi degli impianti, essendo decorsi ampiamente gli otto giorni dalla scoperta e, comunque, i due mesi previsti dalla disciplina consumeristica;
dall'altro, la prescrizione della relativa azione giudiziaria nei confronti del venditore.
Concludeva con le seguenti richieste:
(a) in via preliminare, accertare la prescrizione dell'azione giudiziaria;
(b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree formulate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova;
(c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli attori tenuti (giusta fattura n. 100 del
19.10.2016 emessa per la fornitura dell'impianto solare termico per cui è causa, versata in atti) al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi, a beneficio della
[...]
e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di detta somma a titolo di CP_1
fornitura dell'impianto solare termico, a beneficio della società.
Esperita la fase istruttoria, caratterizzata dal rituale deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., autorizzate dal Giudice con verbale di prima udienza del 2 febbraio 2021, veniva disposta la nomina del c.t.u. ai fini dell'accertamento delle richieste avanzate dalle parti.
In seguito alle osservazioni critiche avanzate dagli attori sull'elaborato peritale depositato dal tecnico incaricato, il Giudice, con provvedimento del 3 gennaio 2023, disponeva la chiamata a chiarimenti del designato c.t.u.
Depositati gli opportuni chiarimenti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ossequio, le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di nullità della citazione per genericità dei fatti narrati e delle domande proposte, posto che, dalla lettura dell'atto introduttivo, si ricavano con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi della domanda.
La nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore. Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito prova alcuna delle difficoltà riscontrate nel comprendere la domanda attorea;
al contrario, la stessa convenuta ha potuto approntare una completa difesa. Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione dell'azione, in quanto i disservizi per cui
è causa sono stati, dagli attori, denunciati tempestivamente alla società convenuta, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 1495 c.c., applicabile al caso di specie.
Invero, vi è prova in atti che parte attrice ha denunciato il vizio di malfunzionamento il giorno stesso della sua scoperta;
segnatamente, nella comunicazione via e-mail del 19.10.2016, è dato leggere: “Volevo informarvi che oggi ho tenuto per tutto il giorno il termo solare in circolo ma, lo stesso, non eroga acqua calda”, alla quale comunicazione hanno fatto seguito i controlli tecnici da parte della società convenuta i quali, tuttavia, non hanno determinato la risoluzione del problema.
Considerato che, nella garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni decorre dal momento in cui il compratore ha scoperto il vizio, avendone acquisito certezza obiettiva e completa – momento che, nel caso di specie, per la natura del bene venduto, era necessariamente riconducibile all'utilizzo di esso, e non al giorno della consegna
–, si ritiene che gli attori abbiano tempestivamente provveduto alla denuncia di esso.
Passando all'esame nel merito della res controversa, è noto che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, sul piano della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e l'avvenuta scadenza del relativo termine, allegando poi la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava, di conseguenza, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo di tale obbligazione, ossia fornire la prova dell'avvenuto adempimento (tra tutte, Cass. civ., sent. 8 ottobre 2021, n. 27419).
Nella specie, è incontestata tra le parti e provata dagli attori la stipula del contratto, in atti, sottoscritto con la convenuta il 9 maggio 2016, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4 KW/P e solare termico da 200 l (v., sul punto, art. 1 del contratto, “Oggetto del contratto”).
Parte attrice ha pure allegato il grave inadempimento della società convenuta, rappresentando che la stessa non ha installato a regola d'arte i due impianti;
in particolare, con riguardo all'impianto fotovoltaico, gli attori hanno lamentato l'inadempienza relativa alla pratica con il
GSE per l'ottenimento dello scambio sul posto, la mancata consegna del sistema per il controllo remoto dell'inverter e la mancata consegna delle credenziali atte ad accedere al sito del GSE;
con riguardo al solare termico, hanno lamentato l'errata installazione dello stesso, che ne ha comportato il mancato funzionamento. Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la ha provveduto alla CP_1 rimozione dell'impianto solare termico ed alla consegna del dispositivo di controllo remoto dell'impianto fotovoltaico.
Il perito incaricato da questo Tribunale ai fini della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con riguardo all'impianto solare termico, ha dichiarato che lo stesso, all'atto del suo accesso presso i luoghi di causa, era stato già smontato e portato via dalla società odierna convenuta;
tuttavia, ha evidenziato che, dai documenti versati in atti, e segnatamente dalla foto satellitare, lo stesso non risultava correttamente installato.
In merito alla quantificazione del consumo di energia elettrica causato agli attori dal mancato funzionamento dell'impianto de quo, il c.t.u. ha stimato un danno patrimoniale pari ad €
1.625,51.
Quanto, invece, al costo per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione di esso, lo stesso è stato computato in € 849,81.
Infine, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, il nominato c.t.u. ha potuto unicamente verificare la sussistenza della convenzione per lo scambio sul posto e la correttezza della procedura autorizzativa implementata per la sua concessione, dalla quale verifica è emerso che la stessa fosse, effettivamente, in corso dal 2017.
Orbene, attese le risultanze processuali, appaiono fondate le ragioni avanzate dagli attori per quanto attiene il grave inadempimento contrattuale sul piano dell'impianto solare termico, anche con riferimento ai danni dallo stesso causati.
A fronte delle esaustive allegazioni di parte attrice, parte convenuta avrebbe dovuto provare il fatto estintivo dell'avversa pretesa, ovvero fornire la prova dell'avvenuto adempimento.
A tanto non ha provveduto, non avendo dimostrato né di averlo installato a regola d'arte, né il fatto estintivo o modificativo di tale obbligazione.
Al contrario, in corso di causa la ha provveduto alla rimozione del detto CP_1
impianto.
Ritiene il Tribunale che tale rimozione non possa essere attribuita, come rileva la convenuta, al mancato pagamento del prezzo da parte degli attori, quanto, piuttosto, alla circostanza che l'impianto in questione non sia, effettivamente, mai stato funzionante, poiché erroneamente installato. Del resto, se così non fosse stato, parte convenuta avrebbe insistito nella propria domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della fornitura di esso, invece ritirata a seguito della rimozione del dispositivo.
Con riguardo, invece, all'impianto fotovoltaico, la convenuta ha provato di aver attivato la procedura per l'ottenimento dell'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica ed ha versato, in atti, la convenzione in essere con il GSE, la quale risulta dalla pratica n. SSP00590399, in atti, sottoscritta nel dicembre 2016. Tale circostanza, inoltre, è stata anche verificata dal nominato c.t.u.
Quanto alla consegna del dispositivo di controllo remoto dell'impianto, invece, la stessa è avvenuta, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, contestualmente alla rimozione dell'impianto solare termico.
Ad ogni modo, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio, nella propria relazione, ha dichiarato che, all'atto dell'accesso presso i luoghi di causa, l'impianto fotovoltaico risultava regolarmente installato e funzionante.
In definitiva, dal complessivo esame della vicenda e dalle risultanze probatorie del presente giudizio, deve ritenersi: i) il grave inadempimento della società convenuta in relazione alle obbligazioni assunte per l'impianto solare termico, inadempimento che ha determinato, agli odierni attori, un danno economico pari a complessivi € 2.475,32 per il mancato funzionamento dell'impianto stesso, da un lato, e per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione, dall'altro; ii) l'adempimento della convenuta delle obbligazioni connesse all'installazione del fotovoltaico, con esclusione dell'obbligazione, contrattualmente prevista1, della consegna del dispositivo di controllo, avvenuta solo dopo cinque anni dall'installazione stessa, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la parziale risoluzione del contratto stipulato tra le parti e sottoscritto in data
09.05.2016, limitatamente alla parte dell'accordo relativo all'installazione dell'impianto solare termico;
2) Condanna la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori Controparte_1
per effetto del malfunzionamento del predetto impianto, quantificati dal nominato consulente tecnico in complessivi € 2.475,32;
3) Dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la spiegata riconvenzionale da parte dio Controparte_1
4) Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida, secondo i parametri medi, in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone definitivamente a carico della società convenuta le già liquidate spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 8226/2020
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Daniele D'Aversa ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Salerno, alla via Diaz, trav. Gabriele Guglielmi n. 6;
- attori -
E la società p. I.v.a. , corrente in Pompei (NA), Controparte_1 P.IVA_1
alla via Lepanto n.323, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Rosanova in Sant'Antonio Abate (NA), alla via Scafati n.
149;
- convenuta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio la società (di seguito, per brevità, solo ”) Controparte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Salerno.
In narrativa, parte attrice esponeva di aver stipulato con la , in data 9 maggio CP_1
2016, un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico, a fronte di un corrispettivo totale di euro
7.000,00, di cui euro 5.000,00 per l'impianto fotovoltaico ed euro 2.000,00 per impianto solare termico, da versare mediante bonifico bancario nelle modalità così descritte: 30% alla firma del contratto;
50% allo scarico dei materiali;
20% alla fine dei lavori.
Il servizio pattuito comprendeva le voci meglio specificate nell'atto di citazione e l'intervento era suddiviso in due fasi: l'una relativa alla progettazione riguardante la configurazione dei due impianti;
l'altra consistente nell'installazione degli stessi.
Il giorno 2 settembre 2016 la , per mezzo di altra società, depositava presso la CP_1
casa degli attori i kit contenenti le componenti degli impianti sopra descritti;
il giorno 26 settembre 2016, la società effettuava un sopralluogo presso la casa degli attori con l'ausilio di un ingegnere ed un tecnico idraulico di propria fiducia, i quali dichiaravano, nell'occasione, di non aver ancora individuato il metodo idoneo al trasporto dei due kit sul tetto dell'abitazione e ciò, a dire degli attori, benché i luoghi fossero stati mostrati alla convenuta prima ancora della conclusione del contratto, senza che quest'ultima avesse mai evidenziato alcuna criticità relativa al posizionamento e all'installazione dei due impianti.
Il giorno 28 settembre 2016, gli attori sollecitavano l'installazione degli impianti de quibus, diffidando la società convenuta ad effettuare le operazioni di allaccio nel minor tempo possibile.
Dopo la diffida, la fissava al 30 settembre 2016 la data di installazione degli CP_1
impianti oggetto del contratto stipulato e, in detta data, venivano effettivamente installati l'impianto solare termico ed i pannelli fotovoltaici, tuttavia non a regola d'arte.
Pertanto, il giorno 2 novembre 2016 parte attrice inviava una comunicazione via pec alla
, eccependo il non funzionamento dell'impianto solare termico. Nella stessa CP_1
occasione, comunicava l'avvenuto saldo, mediante bonifico bancario, della fattura emessa dalla per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. CP_1
La società convenuta, nel rispondere alla comunicazione inviata da parte attrice, fissava al successivo 7 novembre 2016 la data per l'effettuazione di verifiche finalizzate alla risoluzione dei problemi di mancato funzionamento dell'impianto solare termico, nonché alla integrale esecuzione delle prestazioni ancora inadempiute con riguardo alla messa in opera dell'impianto fotovoltaico.
Detta data veniva concordemente posticipata al 21 novembre 2016, al qual giorno la CP_1
si impegnava anche all'installazione del sistema per il controllo remoto dell'impianto
[...] fotovoltaico. Il dipendente idraulico, all'uopo inviato dalla convenuta presso il luogo di installazione degli impianti precedentemente descritti, dichiarava che il boiler integrante l'impianto solare termico risultava impossibilitato al riscaldamento dell'acqua, a causa delle condizioni atmosferiche;
nella stessa occasione, diversamente da quanto dichiarato dalla CP_1 mediante pec, non veniva installato il sistema di controllo remoto dell'impianto
[...]
fotovoltaico.
Il 9 gennaio 2017 parte attrice provvedeva alla messa in mora della convenuta, eccependo l'esplosione del tubo di mandata dell'impianto solare termico, la quale causava gravi danni alla propria abitazione e a quella del vicino;
intimava la rimozione dell'impianto solare termico, con il ripristino dei luoghi oltre al ristoro di tutti i danni, nonché la risoluzione di diritto del contratto di fornitura del solare termico a causa dei gravi inadempimenti della CP_1
.
[...]
In risposta alla comunicazione via pec anzi descritta, la inviava sul luogo un CP_1
proprio dipendente idraulico, con spese a carico di parte attrice;
successivamente, la società convenuta contestava la messa in mora del 9 gennaio 2017 ed avanzava una proposta transattiva, nella quale si dichiarava disposta al ritiro dell'impianto solare termico a propria cura e spese, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, a fronte della rinuncia, da parte degli attori, ad ogni eventuale pretesa per i danni causati nei confronti della . CP_1
Nulla si diceva sulle altre problematiche inerenti all'impianto fotovoltaico e ai danni.
Gli attori non accettavano la proposta transattiva avanzata dalla convenuta;
di contro, diffidavano la a rimuovere, con ripristino dei luoghi, l'impianto solare termico CP_1 non funzionante, mentre, con riguardo all'impianto fotovoltaico, diffidavano la a CP_1
completare tutte le prestazioni incompiute.
Ad oggi, tuttavia, a dire degli attori, l'impianto solare termico sarebbe ancora non funzionante;
l'impianto fotovoltaico, invece, produrrebbe ma senza scambio sul posto.
Tanto premesso, deducevano gli attori che: a) il costo per la rimozione dell'impianto solare termico ed il ripristino dei luoghi ammonterebbe ad euro 5.000,00, come da preventivo allegato;
b) il mancato utilizzo dell'impianto solare termico avrebbe comportato un maggiore utilizzo del boiler elettrico e, di conseguenza, un aumento delle spese elettriche, quantificate dagli attori in euro 250,00 annui;
c) dalla data di installazione ad oggi, risulterebbero prodotti
6.500,00 KWP (circa) annui di energia elettrica, il cui valore non risulterebbe né decurtato dal costo dell'energia elettrica consumata, né rimborsato con scambio sul posto, a causa dei denunciati inadempimenti della convenuta;
d) a tutt'oggi, non sarebbe stato consegnato il modulo di controllo remoto dell'inverter installato dalla . Ciò posto, gli attori CP_1 convenivano in giudizio la società ai fini dell'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni: a) accertare tutti i gravissimi inadempimenti posti in essere dalla , in riferimento CP_1
alle obbligazioni assunte nei confronti di parte attrice con la stipula de contratto e, per l'effetto:
b) condannare la alla esatta esecuzione del contratto de quo limitatamente alla CP_1 parte dell'accordo avente ad oggetto l'installazione dell'impianto fotovoltaico, tutt'ora privo di scambio sul posto e sprovvisto dell'apparecchiatura necessaria al controllo remoto dell'inverter;
c) dichiarare parzialmente risolto il contratto de quo, limitatamente alla parte dell'accordo relativa all'installazione dell'impianto solare termico;
d) condannare la al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice, nella misura CP_1 indicata nell'atto di citazione, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ivi compreso il danno da ritardato adempimento, oltre alla refusione delle spese e dei compensi tutti della lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per genericità dei fatti narrati e delle domande proposte;
nel merito, rilevava che nessun inadempimento fosse imputabile alla società convenuta, per essere stati, tanto l'impianto fotovoltaico, quanto l'impianto solare termico, forniti ed istallati a regola d'arte; precisava, in proposito, che l'impianto solare termico fosse perfettamente funzionante all'epoca della fornitura e dell'istallazione, e che la presunta esplosione del tubo di mandata si fosse verificata per causa imputabile non alla società convenuta, bensì alle condizioni metereologiche, atteso che, tra l'altro, l'impianto era stato collaudato.
Con particolare riferimento all'impianto fotovoltaico, precisava che la aveva CP_1
correttamente provveduto ad attivare la procedura di incentivazione presso il GSE per lo scambio sul posto, così come impegnatasi;
all'uopo, rilevava che solo il GSE è responsabile di eventuali mancate decurtazioni del valore dell'energia elettrica prodotta dal costo dell'energia elettrica consumata, in quanto la , una volta stipulata la convenzione CP_1
per lo scambio sul posto fra il cliente ed il GSE, conclude il suo compito e non può ritenersi responsabile di eventuali omissioni e/o errori da parte di quest'ultimo.
Per quanto concerne l'istallazione del sistema di controllo remoto dell'impianto fotovoltaico, non negava le affermazioni degli attori e si dichiarava disponibile ad effettuarla.
Rilevava, ad ogni modo, che al caso di specie dovrebbero applicarsi l'art. 1497 c.c. e l'art.132 del codice al consumo, da cui, da un lato, la decadenza dal termine per denunciare vizi degli impianti, essendo decorsi ampiamente gli otto giorni dalla scoperta e, comunque, i due mesi previsti dalla disciplina consumeristica;
dall'altro, la prescrizione della relativa azione giudiziaria nei confronti del venditore.
Concludeva con le seguenti richieste:
(a) in via preliminare, accertare la prescrizione dell'azione giudiziaria;
(b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree formulate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova;
(c) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare gli attori tenuti (giusta fattura n. 100 del
19.10.2016 emessa per la fornitura dell'impianto solare termico per cui è causa, versata in atti) al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi, a beneficio della
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e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di detta somma a titolo di CP_1
fornitura dell'impianto solare termico, a beneficio della società.
Esperita la fase istruttoria, caratterizzata dal rituale deposito delle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c., autorizzate dal Giudice con verbale di prima udienza del 2 febbraio 2021, veniva disposta la nomina del c.t.u. ai fini dell'accertamento delle richieste avanzate dalle parti.
In seguito alle osservazioni critiche avanzate dagli attori sull'elaborato peritale depositato dal tecnico incaricato, il Giudice, con provvedimento del 3 gennaio 2023, disponeva la chiamata a chiarimenti del designato c.t.u.
Depositati gli opportuni chiarimenti e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ossequio, le parti ritualmente depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
Va anzitutto disattesa l'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di nullità della citazione per genericità dei fatti narrati e delle domande proposte, posto che, dalla lettura dell'atto introduttivo, si ricavano con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi della domanda.
La nullità dell'atto di citazione per genericità ed incertezza deve essere valutata prendendo in considerazione l'intera esposizione delle ragioni della domanda, dovendosi accertare se il convenuto sia agevolmente in grado di comprendere le richieste dell'attore. Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito prova alcuna delle difficoltà riscontrate nel comprendere la domanda attorea;
al contrario, la stessa convenuta ha potuto approntare una completa difesa. Ugualmente infondata è l'eccezione di prescrizione dell'azione, in quanto i disservizi per cui
è causa sono stati, dagli attori, denunciati tempestivamente alla società convenuta, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 1495 c.c., applicabile al caso di specie.
Invero, vi è prova in atti che parte attrice ha denunciato il vizio di malfunzionamento il giorno stesso della sua scoperta;
segnatamente, nella comunicazione via e-mail del 19.10.2016, è dato leggere: “Volevo informarvi che oggi ho tenuto per tutto il giorno il termo solare in circolo ma, lo stesso, non eroga acqua calda”, alla quale comunicazione hanno fatto seguito i controlli tecnici da parte della società convenuta i quali, tuttavia, non hanno determinato la risoluzione del problema.
Considerato che, nella garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni decorre dal momento in cui il compratore ha scoperto il vizio, avendone acquisito certezza obiettiva e completa – momento che, nel caso di specie, per la natura del bene venduto, era necessariamente riconducibile all'utilizzo di esso, e non al giorno della consegna
–, si ritiene che gli attori abbiano tempestivamente provveduto alla denuncia di esso.
Passando all'esame nel merito della res controversa, è noto che, per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, sul piano della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e l'avvenuta scadenza del relativo termine, allegando poi la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava, di conseguenza, sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo di tale obbligazione, ossia fornire la prova dell'avvenuto adempimento (tra tutte, Cass. civ., sent. 8 ottobre 2021, n. 27419).
Nella specie, è incontestata tra le parti e provata dagli attori la stipula del contratto, in atti, sottoscritto con la convenuta il 9 maggio 2016, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4 KW/P e solare termico da 200 l (v., sul punto, art. 1 del contratto, “Oggetto del contratto”).
Parte attrice ha pure allegato il grave inadempimento della società convenuta, rappresentando che la stessa non ha installato a regola d'arte i due impianti;
in particolare, con riguardo all'impianto fotovoltaico, gli attori hanno lamentato l'inadempienza relativa alla pratica con il
GSE per l'ottenimento dello scambio sul posto, la mancata consegna del sistema per il controllo remoto dell'inverter e la mancata consegna delle credenziali atte ad accedere al sito del GSE;
con riguardo al solare termico, hanno lamentato l'errata installazione dello stesso, che ne ha comportato il mancato funzionamento. Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la ha provveduto alla CP_1 rimozione dell'impianto solare termico ed alla consegna del dispositivo di controllo remoto dell'impianto fotovoltaico.
Il perito incaricato da questo Tribunale ai fini della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con riguardo all'impianto solare termico, ha dichiarato che lo stesso, all'atto del suo accesso presso i luoghi di causa, era stato già smontato e portato via dalla società odierna convenuta;
tuttavia, ha evidenziato che, dai documenti versati in atti, e segnatamente dalla foto satellitare, lo stesso non risultava correttamente installato.
In merito alla quantificazione del consumo di energia elettrica causato agli attori dal mancato funzionamento dell'impianto de quo, il c.t.u. ha stimato un danno patrimoniale pari ad €
1.625,51.
Quanto, invece, al costo per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione di esso, lo stesso è stato computato in € 849,81.
Infine, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, il nominato c.t.u. ha potuto unicamente verificare la sussistenza della convenzione per lo scambio sul posto e la correttezza della procedura autorizzativa implementata per la sua concessione, dalla quale verifica è emerso che la stessa fosse, effettivamente, in corso dal 2017.
Orbene, attese le risultanze processuali, appaiono fondate le ragioni avanzate dagli attori per quanto attiene il grave inadempimento contrattuale sul piano dell'impianto solare termico, anche con riferimento ai danni dallo stesso causati.
A fronte delle esaustive allegazioni di parte attrice, parte convenuta avrebbe dovuto provare il fatto estintivo dell'avversa pretesa, ovvero fornire la prova dell'avvenuto adempimento.
A tanto non ha provveduto, non avendo dimostrato né di averlo installato a regola d'arte, né il fatto estintivo o modificativo di tale obbligazione.
Al contrario, in corso di causa la ha provveduto alla rimozione del detto CP_1
impianto.
Ritiene il Tribunale che tale rimozione non possa essere attribuita, come rileva la convenuta, al mancato pagamento del prezzo da parte degli attori, quanto, piuttosto, alla circostanza che l'impianto in questione non sia, effettivamente, mai stato funzionante, poiché erroneamente installato. Del resto, se così non fosse stato, parte convenuta avrebbe insistito nella propria domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della fornitura di esso, invece ritirata a seguito della rimozione del dispositivo.
Con riguardo, invece, all'impianto fotovoltaico, la convenuta ha provato di aver attivato la procedura per l'ottenimento dell'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica ed ha versato, in atti, la convenzione in essere con il GSE, la quale risulta dalla pratica n. SSP00590399, in atti, sottoscritta nel dicembre 2016. Tale circostanza, inoltre, è stata anche verificata dal nominato c.t.u.
Quanto alla consegna del dispositivo di controllo remoto dell'impianto, invece, la stessa è avvenuta, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, contestualmente alla rimozione dell'impianto solare termico.
Ad ogni modo, si rileva che il consulente tecnico d'ufficio, nella propria relazione, ha dichiarato che, all'atto dell'accesso presso i luoghi di causa, l'impianto fotovoltaico risultava regolarmente installato e funzionante.
In definitiva, dal complessivo esame della vicenda e dalle risultanze probatorie del presente giudizio, deve ritenersi: i) il grave inadempimento della società convenuta in relazione alle obbligazioni assunte per l'impianto solare termico, inadempimento che ha determinato, agli odierni attori, un danno economico pari a complessivi € 2.475,32 per il mancato funzionamento dell'impianto stesso, da un lato, e per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della rimozione, dall'altro; ii) l'adempimento della convenuta delle obbligazioni connesse all'installazione del fotovoltaico, con esclusione dell'obbligazione, contrattualmente prevista1, della consegna del dispositivo di controllo, avvenuta solo dopo cinque anni dall'installazione stessa, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Dichiara la parziale risoluzione del contratto stipulato tra le parti e sottoscritto in data
09.05.2016, limitatamente alla parte dell'accordo relativo all'installazione dell'impianto solare termico;
2) Condanna la convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli attori Controparte_1
per effetto del malfunzionamento del predetto impianto, quantificati dal nominato consulente tecnico in complessivi € 2.475,32;
3) Dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse la spiegata riconvenzionale da parte dio Controparte_1
4) Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida, secondo i parametri medi, in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) Pone definitivamente a carico della società convenuta le già liquidate spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, 07.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante