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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG: 131-1/2025 Il Giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, letta l'opposizione a decreto ingiuntivo con istanza cautelare di sospensione ex art. 649 cpc depositato da in proprio e quale impresa individuale CP_1 CP_2
[...]
letta la memoria depositata nell'interesse di;
Parte_1
dato atto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto a) sulla base del contratto di cessione del veicolo Mercedes Benz V sottoscritto tra le parti nel 2019 e b) sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto dal in data 10.03.2023; CP_1
considerato, allo stato e sulla base della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase, quanto al documento sub. a), che il contratto di vendita in favore del CP_1
prevedeva il pagamento rateale del prezzo di vendita con passaggio di proprietà del veicolo solo al suo integrale saldo (cd. vendita con riserva di proprietà, circostanza pacifica tra le parti); rilevato che il passaggio di proprietà non è avvenuto tanto che la Parte_1
ha alienato nel 2023 il medesimo veicolo ad un soggetto terzo, con ciò
[...]
dovendosi intendere che il precedente contratto di vendita al sia stato, in CP_1
qualche modo, invalidato tra le parti;
ritenuto, quindi, che, ove venisse accertato inadempimento del compratore nella successiva fase a cognizione piena, spetterebbe al venditore il diritto di chiedere un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno eventualmente subito ma non anche l'intero prezzo pattuito per la compravendita di un veicolo che non potrebbe, in alcun caso, passare in proprietà al CP_1
1 ritenuto, pertanto, che, con riferimento al contratto di vendita, il credito non appare – allo stato - determinato né agevolmente determinabile con la conseguenza che sussistono i gravi motivi per concedere l'invocata sospensione ex art. 649 c.p.c.; ritenuto che quanto sopra osservato non possa essere superato dall'esistenza del documento sub. b) (atto di riconoscimento di debito del del 10.03.2023), in CP_1
quanto l'opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta;
considerato, infatti, che deve accogliersi quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - e se già concessa va sospesa in forza dell'art. 649 c.p.c. - qualora l'attore opponente abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta" (Tribunale Latina, 20 febbraio 1996) integrandone i “gravi motivi” ex lege richiesti, in quanto tale impostazione restrittiva è sorretta dall'interpretazione letterale dell'art. 186 ter co. 2 c.p.c. da intendersi come norma centrale nel sistema delle ingiunzioni essendo identici i presupposti;
ritenuto, pertanto, allo stato e salvo successiva possibile rivalutazione, sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di in proprio e quale impresa individuale CP_1
Controparte_2
visto l'art. 649 c.p.c.,
SOSPENDE
L'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 810/2024 (n. 2113/2024 R.G.) nei confronti del n proprio e quale impresa individuale CP_1 Controparte_2
Si comunichi.
Varese, 03.04.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
2
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG: 131-1/2025 Il Giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, letta l'opposizione a decreto ingiuntivo con istanza cautelare di sospensione ex art. 649 cpc depositato da in proprio e quale impresa individuale CP_1 CP_2
[...]
letta la memoria depositata nell'interesse di;
Parte_1
dato atto che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto a) sulla base del contratto di cessione del veicolo Mercedes Benz V sottoscritto tra le parti nel 2019 e b) sulla base del riconoscimento di debito sottoscritto dal in data 10.03.2023; CP_1
considerato, allo stato e sulla base della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase, quanto al documento sub. a), che il contratto di vendita in favore del CP_1
prevedeva il pagamento rateale del prezzo di vendita con passaggio di proprietà del veicolo solo al suo integrale saldo (cd. vendita con riserva di proprietà, circostanza pacifica tra le parti); rilevato che il passaggio di proprietà non è avvenuto tanto che la Parte_1
ha alienato nel 2023 il medesimo veicolo ad un soggetto terzo, con ciò
[...]
dovendosi intendere che il precedente contratto di vendita al sia stato, in CP_1
qualche modo, invalidato tra le parti;
ritenuto, quindi, che, ove venisse accertato inadempimento del compratore nella successiva fase a cognizione piena, spetterebbe al venditore il diritto di chiedere un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno eventualmente subito ma non anche l'intero prezzo pattuito per la compravendita di un veicolo che non potrebbe, in alcun caso, passare in proprietà al CP_1
1 ritenuto, pertanto, che, con riferimento al contratto di vendita, il credito non appare – allo stato - determinato né agevolmente determinabile con la conseguenza che sussistono i gravi motivi per concedere l'invocata sospensione ex art. 649 c.p.c.; ritenuto che quanto sopra osservato non possa essere superato dall'esistenza del documento sub. b) (atto di riconoscimento di debito del del 10.03.2023), in CP_1
quanto l'opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta;
considerato, infatti, che deve accogliersi quell'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - e se già concessa va sospesa in forza dell'art. 649 c.p.c. - qualora l'attore opponente abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta" (Tribunale Latina, 20 febbraio 1996) integrandone i “gravi motivi” ex lege richiesti, in quanto tale impostazione restrittiva è sorretta dall'interpretazione letterale dell'art. 186 ter co. 2 c.p.c. da intendersi come norma centrale nel sistema delle ingiunzioni essendo identici i presupposti;
ritenuto, pertanto, allo stato e salvo successiva possibile rivalutazione, sussistenti i presupposti per la concessione della sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di in proprio e quale impresa individuale CP_1
Controparte_2
visto l'art. 649 c.p.c.,
SOSPENDE
L'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 810/2024 (n. 2113/2024 R.G.) nei confronti del n proprio e quale impresa individuale CP_1 Controparte_2
Si comunichi.
Varese, 03.04.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
2