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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20252/2025 R.G. promosso da
( (avv.ti TI ND e IO Parte_1 C.F._1
FORNABAIO)
e
(C.F. ) (avv.ti TI ND e IO Parte_2 C.F._2
FORNABAIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 autorizzando i coniugi a vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- Ordinare al Comune di Parte_2
Coccaglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: - IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE
DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI TRA I CONIUGI: a) La casa familiare sita in 25030 Coccaglio
(BS), Via G. Di Vittorio nn. 4/6, è assegnata, con tutti i suoi arredi, alla moglie Sig.ra attuale Parte_2 proprietaria, ad eccezione degli effetti personali che il marito dovrà asportare entro la data della fissanda udienza.
b) Le spese ordinarie dell'immobile verranno sostenute interamente dal coniuge assegnatario, e attuale proprietario, ivi comprese le utenze e le spese condominiali. c) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento reciproco venga disposto essendo allo stato economicamente indipendenti. - IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI
FIGLI MINORI: a) È previsto l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2 collocazione in via prevalente presso la madre b) La responsabilità genitoriale viene esercitata Parte_2
1 congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori e relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute vengono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. c) I coniugi e genitori convengono che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente. d)
I coniugi e genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia, cui entrambi dovessero affidare i figli minori, in caso di impossibilità di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà, comunque, seguire, scrupolosamente, le prescrizioni dei coniugi da questi preventivamente tra loro concordare e le condizioni di cui al presente atto. e) Durante i periodi di permanenza presso ogni genitore, gli stessi si impegnano espressamente a comunicare o far comunicare i figli minori con l'altro coniuge. - IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: in merito alla regolamentazione delle visite del coniuge non collocatario, in particolare per il periodo di frequentazione Per_ scolastica, i coniugi concordano il seguente programma: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e , compatibilmente con gli impegni e le necessità dei figli stessi, ogni qualvolta lo desideri, previo Persona_2 preavviso telefonico;
b) dal lunedì al venerdì, compatibilmente con gli impegni e le necessità dei figli stessi e delle Per_ esigenze lavorative dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e (anche Persona_2 con possibilità di pernotto), secondo tempi e modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in misura non inferiore a 1 giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì. c) nel weekend, da intendersi dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica sera dopo cena anche con possibilità di includere il pernotto della domenica, il padre Per_ potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a fine settimana alterni. d) Con riferimento al Persona_2 periodo delle vacanze estive, da intendersi dalla fine della scuola alla ripresa della frequenza scolastica a settembre, le parti sono d'accordo che la regolamentazione possa essere la medesima del periodo scolastico;
inoltre i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che dovranno essere concordate e comunicate all'altro genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno. e) Durante le festività natalizie i coniugi sono d'accordo che i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore e tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori, il giorno di Natale e Santo Stefano, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. f) Le vacanze di Carnevale saranno trascorse, invece, con il genitore al quale compete il fine settimana di riferimento. g) Resta inteso che le parti potranno in qualsiasi momento concordare diverse e più ampie modalità
di frequentazione, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità anche future dei figli. - IN MERITO AL
CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI: a) Fermo restando che entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto dei figli minori nel periodo di permanenza presso la loro abitazione, al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze dei figli, alle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, al costo economico dei compiti domestici di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, le parti concordano che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario dei figli (vitto, mensa scolastica, concorso alle spese di abitazione, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, ricarica cellulare, etc.) la somma di Euro 600,00 per ciascun figlio (complessivi Euro 1.200,00 mese), oltre rivalutazione Istat in ragione d'anno, entro il giorno 10 di ogni mese. b) Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere goduto nella misura del 100% dalla madre Sig. c) Le spese straordinarie, Parte_2
2 documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentate a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, verranno suddivise al
50% secondo il “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del 14 luglio 2016, n. 2208/2016, adottato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, in virtù del seguente schema: a. Spese per la salute: a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari. b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. b. Spese per l'istruzione: a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. c) Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola. c. Spese per la custodia di prole minorenne: a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo;
gruppo estivo. d. Spese per il divertimento: a)
Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze. e. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - PRENDERE ATTO DELLE
SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: a) I coniugi e genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, personali e per i figli minori. b) I coniugi assumono, sin d'ora, l'impegno di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale ulteriore trasferimento di residenza con un preavviso di almeno trenta giorni. c) Il Sig. verserà alla Sig.ra sino al termine del piano di ammortamento al Parte_1 Parte_2 prossimo 01.10.2026, la somma mensile di Euro 500,00 per il pagamento del mutuo ipotecario di originari €
105.637,71, finanziamento numero 424/01236053, contratto, nell'interesse della famiglia, dalla Sig.ra Pt_2 in data 26.09.2017 presso la Banca Popolare di Sondrio un per l'acquisto dell'immobile sito in Coccaglio
[...]
(BS), Via San Pietro n. 37, immobile cointestato tra i coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COCCAGLIO (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2011).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
DR NE DR SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20252/2025 R.G. promosso da
( (avv.ti TI ND e IO Parte_1 C.F._1
FORNABAIO)
e
(C.F. ) (avv.ti TI ND e IO Parte_2 C.F._2
FORNABAIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 autorizzando i coniugi a vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
- Ordinare al Comune di Parte_2
Coccaglio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: - IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE
DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI ED ECONOMICI TRA I CONIUGI: a) La casa familiare sita in 25030 Coccaglio
(BS), Via G. Di Vittorio nn. 4/6, è assegnata, con tutti i suoi arredi, alla moglie Sig.ra attuale Parte_2 proprietaria, ad eccezione degli effetti personali che il marito dovrà asportare entro la data della fissanda udienza.
b) Le spese ordinarie dell'immobile verranno sostenute interamente dal coniuge assegnatario, e attuale proprietario, ivi comprese le utenze e le spese condominiali. c) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento reciproco venga disposto essendo allo stato economicamente indipendenti. - IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEI
FIGLI MINORI: a) È previsto l'affidamento condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2 collocazione in via prevalente presso la madre b) La responsabilità genitoriale viene esercitata Parte_2
1 congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori e relative all'eduzione, all'istruzione e alla salute vengono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. c) I coniugi e genitori convengono che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente. d)
I coniugi e genitori dovranno consultarsi vicendevolmente circa le persone di fiducia, cui entrambi dovessero affidare i figli minori, in caso di impossibilità di ciascuno dei due ad occuparsene per brevi periodi. Qualunque terza persona affidataria temporanea su mandato dei genitori dovrà, comunque, seguire, scrupolosamente, le prescrizioni dei coniugi da questi preventivamente tra loro concordare e le condizioni di cui al presente atto. e) Durante i periodi di permanenza presso ogni genitore, gli stessi si impegnano espressamente a comunicare o far comunicare i figli minori con l'altro coniuge. - IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: in merito alla regolamentazione delle visite del coniuge non collocatario, in particolare per il periodo di frequentazione Per_ scolastica, i coniugi concordano il seguente programma: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e , compatibilmente con gli impegni e le necessità dei figli stessi, ogni qualvolta lo desideri, previo Persona_2 preavviso telefonico;
b) dal lunedì al venerdì, compatibilmente con gli impegni e le necessità dei figli stessi e delle Per_ esigenze lavorative dei genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e (anche Persona_2 con possibilità di pernotto), secondo tempi e modalità da concordarsi di volta in volta tra i genitori, in misura non inferiore a 1 giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì. c) nel weekend, da intendersi dal venerdì sera prima di cena fino alla domenica sera dopo cena anche con possibilità di includere il pernotto della domenica, il padre Per_ potrà vedere e tenere con sé i figli minori e a fine settimana alterni. d) Con riferimento al Persona_2 periodo delle vacanze estive, da intendersi dalla fine della scuola alla ripresa della frequenza scolastica a settembre, le parti sono d'accordo che la regolamentazione possa essere la medesima del periodo scolastico;
inoltre i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che dovranno essere concordate e comunicate all'altro genitore entro la fine del mese di giugno di ogni anno. e) Durante le festività natalizie i coniugi sono d'accordo che i figli trascorreranno una settimana con ciascun genitore e tre giorni durante le festività pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori, il giorno di Natale e Santo Stefano, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. f) Le vacanze di Carnevale saranno trascorse, invece, con il genitore al quale compete il fine settimana di riferimento. g) Resta inteso che le parti potranno in qualsiasi momento concordare diverse e più ampie modalità
di frequentazione, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità anche future dei figli. - IN MERITO AL
CONCORSO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI: a) Fermo restando che entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento diretto dei figli minori nel periodo di permanenza presso la loro abitazione, al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze dei figli, alle risorse economiche di entrambi i genitori e, infine, al costo economico dei compiti domestici di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, le parti concordano che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario dei figli (vitto, mensa scolastica, concorso alle spese di abitazione, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco, ricarica cellulare, etc.) la somma di Euro 600,00 per ciascun figlio (complessivi Euro 1.200,00 mese), oltre rivalutazione Istat in ragione d'anno, entro il giorno 10 di ogni mese. b) Le parti concordano che l'assegno unico continuerà ad essere goduto nella misura del 100% dalla madre Sig. c) Le spese straordinarie, Parte_2
2 documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentate a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta, verranno suddivise al
50% secondo il “Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” del 14 luglio 2016, n. 2208/2016, adottato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, in virtù del seguente schema: a. Spese per la salute: a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari. b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. b. Spese per l'istruzione: a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. c) Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola. c. Spese per la custodia di prole minorenne: a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo;
gruppo estivo. d. Spese per il divertimento: a)
Spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze. e. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - PRENDERE ATTO DELLE
SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: a) I coniugi e genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, personali e per i figli minori. b) I coniugi assumono, sin d'ora, l'impegno di comunicare all'altro coniuge ogni eventuale ulteriore trasferimento di residenza con un preavviso di almeno trenta giorni. c) Il Sig. verserà alla Sig.ra sino al termine del piano di ammortamento al Parte_1 Parte_2 prossimo 01.10.2026, la somma mensile di Euro 500,00 per il pagamento del mutuo ipotecario di originari €
105.637,71, finanziamento numero 424/01236053, contratto, nell'interesse della famiglia, dalla Sig.ra Pt_2 in data 26.09.2017 presso la Banca Popolare di Sondrio un per l'acquisto dell'immobile sito in Coccaglio
[...]
(BS), Via San Pietro n. 37, immobile cointestato tra i coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/05/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COCCAGLIO (BS) (atto n. 3, parte I, anno 2011).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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