Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2180
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione consensuale

    Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e nulla osta all'omologazione della separazione.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    Le parti hanno concordato l'assegnazione della casa familiare alla moglie, proprietaria, con eccezione degli effetti personali del marito.

  • Accolto
    Spese ordinarie immobile

    Le parti hanno concordato che le spese ordinarie dell'immobile saranno a carico del coniuge assegnatario.

  • Accolto
    Nessun assegno di mantenimento reciproco

    I coniugi hanno concordato l'assenza di assegno di mantenimento reciproco data la loro indipendenza economica.

  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocazione prevalente madre

    Le parti hanno concordato l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre.

  • Accolto
    Esercizio responsabilità genitoriale

    Le parti hanno concordato le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse e separatamente per l'ordinaria amministrazione.

  • Accolto
    Consultazione per persone di fiducia

    I genitori si consulteranno reciprocamente per l'affidamento dei figli minori a terzi.

  • Accolto
    Regolamentazione visite padre

    Le parti hanno concordato un programma dettagliato per le visite del padre ai figli minori, includendo periodi scolastici, weekend e vacanze.

  • Accolto
    Regolamentazione vacanze estive

    Le parti hanno concordato la ripartizione delle vacanze estive tra i genitori.

  • Accolto
    Regolamentazione festività natalizie e pasquali

    Le parti hanno concordato la ripartizione dei figli durante le festività natalizie e pasquali.

  • Accolto
    Regolamentazione vacanze di Carnevale

    Le parti hanno concordato la ripartizione dei figli durante le vacanze di Carnevale.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento ordinario dei figli

    Le parti hanno concordato un contributo mensile del padre per il mantenimento ordinario dei figli.

  • Accolto
    Assegno unico

    Le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre.

  • Accolto
    Spese straordinarie

    Le parti hanno concordato la ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa.

  • Accolto
    Documenti per l'espatrio

    Le parti si sono reciprocamente accordate per il rilascio e rinnovo dei documenti per l'espatrio dei figli.

  • Accolto
    Trasferimento di residenza

    I coniugi si sono impegnati a comunicare preventivamente eventuali trasferimenti di residenza.

  • Accolto
    Pagamento mutuo ipotecario

    Il padre si è impegnato a versare alla madre una somma mensile per il pagamento del mutuo ipotecario.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2180
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 2180
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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