Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1983, n. 859
CASS
Sentenza 1 febbraio 1983

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

A norma dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. La norma va interpretata nel senso che al terzo e' precluso il potere di richiedere la sospensiva dell'esecuzione e la restituzione del bene in natura, ma non preclude l'esercizio del diritto di ottenere, anche successivamente alla vendita all'incanto del bene, l'accertamento del proprio diritto di proprieta' e la dazione dell'equivalente ricavato (o ricavando) dalla vendita esattoriale.

L'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, ove sia diretta a conseguire soltanto la sospensione dell'esecuzione e la restituzione del bene in natura, e non pure a far valere il diritto dello opponente sulla somma ricavata o ricavanda dalla vendita forzata, non è più proponibile - a norma del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - una volta scaduta la data fissata per il primo incanto, e tale preclusione, in quanto attinente al difetto di un presupposto processuale dell'Azione, deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1983, n. 859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 859
    Data del deposito : 1 febbraio 1983

    Testo completo