Sentenza 21 luglio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/07/2009, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02070/2009 REG.SEN.
N. 01275/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2007, proposto da:
NO MI, rappresentato e difeso dall'avv. Mirella MI, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza Savoia, 4;
contro
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, del 5/7/2007, notificato al ricorrente in data 18/8/2007, con cui veniva inflitta all'ispettore capo della polizia di Stato MI NO, a norma dell'art. 7, nn.1 e 6 del DPR 25 ottobre 1981, n. 737, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, a decorrere dal giorno di notifica del provvedimento,
nonché di ogni altro atto e comportamento connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale con il provvedimento di cui sopra.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/6/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto del 2 aprile 2007, il Questore di Torino disponeva lo svolgimento di un’inchiesta disciplinare a carico dell’attuale ricorrente, ispettore della polizia di Stato, indagato per il reato di corruzione e già sospeso cautelarmente dal servizio.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato presentava un’articolata memoria difensiva e rendeva le proprie dichiarazioni a discolpa.
Con atto del 14 maggio 2007, peraltro, il Questore di Torino deferiva il dipendente al Consiglio provinciale di disciplina che, nella seduta del 4 giugno 2007, deliberava a maggioranza di proporre la sanzione della destituzione, per la mancanza così descritta: “Sottoposto a due procedimenti penali attualmente pendenti per reati gravi, ha ripetutamente intrapreso, senza alcuna necessità di servizio, contatti e frequentazioni di natura illecita con persone pluripregiudicate. Tali comportamenti, globalmente considerati, hanno evidenziato la mancanza di senso dell’onore e del senso morale ed in relazione alla grave situazione disciplinare, hanno rivelato una persistente e riprovevole condotta”.
Il Capo della polizia, con provvedimento del 5 luglio 2007, qui impugnato, si conformava alla proposta e applicava nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell’articolo 7, nn. 1 e 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
La motivazione del provvedimento finale riproduce pedissequamente il giudizio del Consiglio di disciplina, fatta eccezione per la locuzione iniziale - “sottoposto a due procedimenti penali attualmente pendenti per reati gravi” – che è stata espunta.
Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l’interessato insta per l’annullamento della sanzione disciplinare e introduce i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 11, d.P.R. 737/81.
Il procedimento disciplinare doveva essere sospeso fino alla definizione dei procedimenti penali in cui il ricorrente rivestiva la qualità di imputato.
II) Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Illegittimità dell’art. 20, d.P.R. 737/81.
Sarebbe stata negata all’incolpato la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, esterno all’amministrazione di appartenenza; l’art. 20 del d.P.R. n. 737/1981, che pone tale preclusione, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
III) Violazione dell’art. 20, comma 3, d.P.R. 737/81 e della legge 241/90. Eccesso di potere.
L’incolpato non ha avuto la possibilità di prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare, essendogli stato precluso, con espresso atto di diniego, l’accesso ad uno specifico fascicolo richiamato dalla documentazione in atti.
IV) Violazione dell’art. 19, u.c., d.P.R. 737/81. Omessa motivazione.
La censura investe il provvedimento di deferimento adottato dal Questore di Torino che non sarebbe sorretto da una motivazione adeguata.
V) Violazione degli artt. 3, 25, comma 2, 28 e 97 della Costituzione e dell’art. 7, d.P.R. 737/81 e dell’art. 9 della legge 19/90.
L’omessa tipizzazione degli illeciti che possono dare luogo alla sanzione espulsiva determina un’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione tale da rendere difficile la difesa in sede giurisdizionale, in contrasto con le disposizioni costituzionali richiamate in rubrica.
VI) Violazione dell’art. 20, comma 4, lett. b), d.P.R. 737/81. Eccesso di potere.
La Commissione di disciplina non avrebbe tenuto conto dei favorevoli precedenti di servizio dell’incolpato, limitandosi a considerare le sanzioni a suo carico.
VII) Violazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 13, d.P.R. 737/81. Eccesso di potere. Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione, illogicità manifesta. Omessa valutazione di circostanze rilevanti.
I denunciati profili di illogicità si ricollegherebbero al fatto che il Consiglio di disciplina, pur fondandosi sui procedimenti penali a carico dell’incolpato e facendovi continui riferimenti, nega che gli stessi costituiscano oggetto del procedimento disciplinare.
Inoltre, la sanzione della destituzione sarebbe sproporzionata, alla luce dell’obiettiva gravità dei fatti commessi e delle circostanze favorevoli all’incolpato.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell’interno, con una memoria in cui si oppone all’accoglimento del gravame, pur soffermandosi solo su parte delle censure proposte dalla parte ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 574 del 21 novembre 2007, confermata in grado di appello, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
Chiamato all’udienza del 18 giugno 2009, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) E’ controversa, nel presente giudizio, la legittimità del decreto in data 5 luglio 2007, successivamente notificato, con cui il Capo della polizia ha applicato nei confronti dell’attuale ricorrente, ispettore della polizia di Stato, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell’articolo 7, nn. 1 e 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
Come più dettagliatamente riferito nelle premesse in fatto, il provvedimento disciplinare è motivato con riferimento alle frequentazioni intrattenute dall’incolpato con pluripregiudicati, senza alcuna necessità di servizio, nonché alla grave situazione disciplinare dello stesso.
2) Con il primo motivo di gravame, l’esponente denuncia la violazione dell’articolo 11 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in forza del quale quando il dipendente viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare e a procedimento penale, il primo procedimento deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Poiché tutti gli atti del procedimento disciplinare facevano riferimento a due procedimenti penali che vedevano coinvolto l’incolpato, in uno dei quali egli aveva già assunto la qualità di imputato, sarebbe stato necessario sospendere il procedimento disciplinare fino alla loro definizione.
Lo stesso giudizio del Consiglio di disciplina fa espressa menzione dei procedimenti penali pendenti e l’omissione di tale riferimento nel provvedimento finale suonerebbe come implicita ammissione dell’errore compiuto dall’amministrazione.
Premesso, in punto di fatto, che l’attuale ricorrente era effettivamente imputato nel procedimento penale instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, atteso che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso in data antecedente l’avvio del procedimento disciplinare, la tesi difensiva è comunque infondata.
La sospensione del procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, ex art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981, presuppone, infatti, l’identità dei fatti che, nei due procedimenti, fondano l’incolpazione (“stessi fatti”).
Tale rapporto di identità (o, perlomeno, di sostanziale sovrapponibilità delle fattispecie concrete) non si ravvisa nel caso in esame, ove i procedimenti penali concernevano i reati di corruzione e di furto aggravato, mentre la condotta di rilievo disciplinare consisteva nella frequentazione abituale di persone pluripregiudicate.
In realtà, i procedimenti penali in cui era coinvolto l’attuale ricorrente costituivano solamente la fonte attraverso la quale l’amministrazione era venuta a conoscenza di comportamenti che, senza integrare di per sé alcuna ipotesi di reato, assumevano indubbia rilevanza sul piano disciplinare, poiché incompatibili con la particolare posizione del soggetto che presta servizio nella polizia di Stato e con i doveri che a tale posizione si connettono.
Peraltro, si deve anche considerare che l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare ha la funzione di prevenire antinomie rispetto all’esito del procedimento penale e tale circostanza non avrebbe potuto verificarsi nella specie in quanto i fatti addebitati in sede disciplinare, oltre che diversi rispetto a quelli considerati ai fini del giudizio penale, non erano stati disconosciuti dall'incolpato il quale aveva solo tentato di giustificarli con riferimento a indimostrate esigenze investigative.
Nel caso in esame, pertanto, l’amministrazione non era tenuta a disporre la sospensione del procedimento disciplinare.
3) Le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso fanno riferimento a presunte compromissioni delle prerogative difensive dell’incolpato al quale sarebbe stato precluso di farsi assistere, durante il procedimento disciplinare, da un difensore di fiducia, estraneo all’amministrazione procedente.
Al riguardo, la parte ricorrente dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. n. 737/1981 che pone tale preclusione, statuendo che la persona sottoposta a procedimento disciplinare può farsi assistere esclusivamente da un dipendente appartenente all’amministrazione della pubblica sicurezza.
La questione sollevata dal ricorrente non è rilevante, poiché non emerge dal verbale del Consiglio di disciplina e dalla restante documentazione in atti che l’amministrazione abbia opposto un diniego all’istanza de qua né si rinviene traccia, in tale verbale, di alcuna doglianza svolta sul punto dall’incolpato.
In ogni caso, la sollevata questione di legittimità costituzionale è già stata disattesa dalla giustizia amministrativa, perché manifestamente infondata, sul rilievo, condiviso dal Collegio, che la preclusione in argomento trova giustificazione nella specificità della natura pubblica del servizio degli agenti di polizia (T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 27 novembre 1992, n. 273).
4) Con il terzo motivo di gravame, l’esponente denuncia la violazione dell’articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 737/1981 che garantisce all’incolpato la facoltà di prendere visione degli atti dell’inchiesta e di chiederne copia.
Nel procedimento in esame, invece, è stato impedito all’attuale ricorrente di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo 2974/04 Mob. 1^ S.C.O., sebbene lo stesso fosse richiamato da altri atti del procedimento.
Tale preclusione è stata posta dall’amministrazione con espresso atto di diniego in data 8 giugno 2007, motivato con riferimento alle disposizioni che limitano il diritto di accesso in relazione a finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero di prevenzione e repressione della criminalità.
In disparte il fatto che l’interessato non si è avvalso dei rimedi previsti dall’ordinamento per contestare il diniego oppostogli, va rilevato, però, come egli non specifichi sotto quale profilo la mancata conoscenza degli atti cui si riferiva l’istanza di accesso abbia potuto compromettere la piena esplicazione delle sue prerogative difensive.
La mancata allegazione di un reale pregiudizio cagionato dal diniego comporta, pertanto, la reiezione della censura.
5) Il quarto motivo di ricorso è teso a denunciare il presunto difetto di motivazione che inficerebbe l’atto di deferimento adottato dal Questore di Torino.
Più precisamente, l’esponente fa riferimento all’articolo 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 737/1981, in forza del quale l’atto di deferimento deve essere corredato dalle “opportune considerazioni” dell’autorità che lo dispone.
La censura non ha pregio.
L’atto di che trattasi, adottato dal Questore di Torino in data 2 aprile 2007, considera compiutamente, infatti, il complesso dei comportamenti tenuti dal dipendente nonché i suoi precedenti disciplinari e, alla luce di tali elementi, ritiene che siano ravvisabili gli estremi di un illecito disciplinare meritevole di una sanzione più grave della deplorazione.
Tali considerazioni sono più che sufficienti per assolvere l’onere motivazionale a carico dell’autorità procedente.
6) Con il quinto motivo di gravame, l’esponente denuncia l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che, prevedendo la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio per il personale della polizia di Stato, omettono di tipizzare gli atti illeciti che vi danno luogo, in asserito contrasto con il principio costituzionale di legalità.
Il denunciato contrasto non sussiste (e la relativa questione è manifestamente infondata), poiché il principio di stretta legalità, inteso come obbligo di tipicità e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, si riferisce propriamente alla materia penale e non si estende, sullo stesso piano, all’illecito amministrativo.
Le previsioni normative relative a quest’ultima materia non possono non avere, d’altronde, portata generale in quanto una indicazione tassativa delle fattispecie di illecito finirebbe per rendere legittimi comportamenti non previsti, ma egualmente riprovati dalla coscienza sociale.
7) Il sesto motivo di ricorso concerne l’omessa considerazione dei precedenti di servizio, asseritamente favorevoli, dell’incolpato.
Il Consiglio di disciplina, cioè, avrebbe preso in considerazione esclusivamente i precedenti disciplinari dell’attuale ricorrente, trascurando la valutazione degli elementi positivi emergenti dalla sua attività di servizio (dimostrati da lettere di compiacimento, diplomi di benemerenza e simili).
Il rilievo non può essere condiviso, dovendosi, per contro, affermare il principio secondo il quale i buoni precedenti comportamentali del pubblico dipendente non costituiscono ostacolo all’irrogazione nei suoi confronti di una sanzione disciplinare, anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente in particolari occasioni sia ritenuto incompatibile con la sua permanenza in servizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1903).
Si soggiunge che le benemerenze riportate dal dipendente, tutt’altro che eccezionali, soccombono all’evidenza di fronte all’esorbitante numero di sanzioni disciplinari (quattordici) irrogategli durante il periodo di servizio.
8) Con il settimo e ultimo motivo di gravame, l’esponente introduce un duplice ordine di censure.
In primo luogo, evidenzia la presunta illogicità della decisione assunta dal Consiglio di disciplina ove, pur negando che i procedimenti penali costituiscano oggetto della procedura disciplinare, vi si fa continuo riferimento.
Vale, a tale riguardo, quanto già precisato sub 2) in merito al rapporto intercorrente, nella fattispecie, tra il procedimento disciplinare definito con il provvedimento impugnato e i procedimenti penali in cui era coinvolto il ricorrente e va anche ribadito quanto già precisato nell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare, ossia che il richiamo a detti procedimenti penali costituiva semplicemente la base della contestazione, senza determinare alcuna corrispondenza della stessa.
Nessun profilo di irrazionalità, pertanto, è rinvenibile nelle argomentazioni su cui si fonda il giudizio del Consiglio di disciplina.
La seconda censura investe la presunta sproporzione della sanzione irrogata al ricorrente che mal si concilierebbe con le circostanze attenuanti del caso e con i precedenti di servizio.
Neppure quest’ultima censura può essere condivisa, atteso che l’amministrazione dell’interno esercita un’ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari degli appartenenti alla polizia di Stato e la sanzione destitutiva applicata nella fattispecie non appare certo illogica se rapportata all’obiettivo disvalore della condotta dell’incolpato e alla gravità della sua situazione disciplinare.
Quanto alle vicende personali e familiari del ricorrente, pur non potendosi negare in astratto la loro capacità di influenzare il rendimento in servizio, esse non possono, tuttavia, essere addotte a giustificazione di un contegno gravemente censurabile e reiterato nel tempo.
9) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18/6/2009 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO