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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9526/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9526/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Luca Angeleri;
Parte_1
- , (convenuto) nella persona Controparte_1 del suo pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. CP_2
premesso che
Parte ricorrente ha evocato in giudizio il , chiedendo al Tribunale la Controparte_1
condanna del convenuto al pagamento in proprio favore, a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti, dell'importo di euro 1.699,09, oltre accessori.
Il convenuto, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
osserva
Parte ricorrente deduceva di aver lavorato come supplente per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; lamentava la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001; afferma la ricorrente che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato;
La questione è già stata affrontata dall'ordinanza della Corte di Cassazione 27/7/2018 n. 20015, che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., in cui si afferma il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";
1 R.G.L. 9526/2024
In merito all'influenza della sentenza della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), si richiama l'orientamento del presente Tribunale che sottolinea come il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce, nel caso di specie, parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;
La domanda deve quindi essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, in base al valore minimo dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
si ritiene di non concedere l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in quanto i link ai documenti non risultano sono funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15/3/2001, e, per l'effetto, condanna il al CP_1 pagamento in suo favore di € 1.699,09 oltre incidenza sul TFR, oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.030,00 oltre accessori e rimborso forfettario, CU (se dovuto), IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 22/05/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9526/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Luca Angeleri;
Parte_1
- , (convenuto) nella persona Controparte_1 del suo pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. CP_2
premesso che
Parte ricorrente ha evocato in giudizio il , chiedendo al Tribunale la Controparte_1
condanna del convenuto al pagamento in proprio favore, a titolo di retribuzione CP_1 professionale docenti, dell'importo di euro 1.699,09, oltre accessori.
Il convenuto, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
osserva
Parte ricorrente deduceva di aver lavorato come supplente per supplenze brevi e saltuarie negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; lamentava la mancata percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL 15/3/2001; afferma la ricorrente che l'esclusione dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie da tale emolumento, che rappresenta un compenso legato all'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra prestatori di lavoro a tempo determinato e prestatori a tempo indeterminato;
La questione è già stata affrontata dall'ordinanza della Corte di Cassazione 27/7/2018 n. 20015, che si richiama ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., in cui si afferma il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio";
1 R.G.L. 9526/2024
In merito all'influenza della sentenza della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter), si richiama l'orientamento del presente Tribunale che sottolinea come il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce, nel caso di specie, parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea;
La domanda deve quindi essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, in base al valore minimo dello scaglione di riferimento, in considerazione della serialità della controversia, dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
si ritiene di non concedere l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 in quanto i link ai documenti non risultano sono funzionanti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15/3/2001, e, per l'effetto, condanna il al CP_1 pagamento in suo favore di € 1.699,09 oltre incidenza sul TFR, oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.030,00 oltre accessori e rimborso forfettario, CU (se dovuto), IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 22/05/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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