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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 955/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONI Parte_1 C.F._1 FELICE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ADRIATICO 58 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATApresso il difensore avv. CICCONI FELICE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONTE Controparte_1 C.F._2 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO N.1 64013 CORROPOLIpresso il difensore avv. DI MONTE DOMENICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONTE Parte_2 C.F._3 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO N.1 64013 CORROPOLIpresso il difensore avv. DI MONTE DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di riformare la sentenza del Parte_1 giudice di pace di Teramo che la ha vista soccombere di fronte a ed Controparte_1 [...]
da lei citati per accertare e dichiarare che i lavori fatti eseguire da Parte_2 Parte_1 sulla facciata dello stabile sito in Alba Adriatica, via Ceci Isaia 10, erano di natura urgente ed avevano ad oggetto parti comuni dell'edificio, come certificato dell'assemblea condominiale del 22 febbraio 2010. Chiedeva di accertare e dichiarare che i convenuti non avevano ancora restituito la propria quota risultante dal piano di riparto delle spese sostenute dalla signora e Parte_1 rilasciato dall'amministratore di condominio Aurora Snc pari a 229 euro per e Controparte_1
286 euro per Chiedeva la condanna degli stessi al pagamento di tali somme. Il Parte_2 giudice di Pace non ritenne provata l'urgenza di tali lavori.Non ha nemmeno Parte_1 provato di aver previamente interpellato gli altri partecipanti alla comunione. Non ha detto nulla il giudice di Pace sull'obbligo di restituzione perché risultanti dal piano di riparto,sulla condanna dei convenuti di una somma da versare alle casse dello stato dell'importo pari al contributo unificato per ingiustificata mancata loro partecipazione al procedimento di media conciliazione;
nonché travisamento delle prove acquisite. La prova del credito dell'appellante deriverebbe dalla delibera stessa.I Convenuti invocano inammissibilità e reiezione dell'appello. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di lavori di ristrutturazione a 5 balconi verso lato ovest del per Parte_3 parte pericolante di cemento armato. Rottura cemento là dove rovinato. Liberato ferri arrugginiti.
Pulitura, ricostruzione e stuccatura, per 1.500 euro. Dalle foto in atti appaiono essere lavori indifferibili ed urgenti, attesa la natura pericolante, e non contestata, di balconi in cemento armato, attestata dalle foto. Sennonché dalle foto si apprezza pure che i lavori sono stati compiuti sulla parte aggettante dei balconi, come del resto si evince nella stessa perizia. La delibera non distingue tra parte aggettante e frontalini;
come è noto, e ribadito da Tribunale di Milano, 6076/19, I balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare sita in un edificio condominiale e appartengono perciò in via esclusiva al proprietario di questa, salvo i rivestimenti e gli elementi della parte frontale e di quella inferiore, i quali devono considerarsi beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Da ciò consegue che possono essere ripartite tra tutti i condomini le sole spese relative ai rivestimenti e ai frontalini e non anche quelle relative alle ringhiere e all'intonaco dei balconi di competenza dei proprietari delle relative singole unità immobiliari. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la delibera dell'assemblea oggetto di causa nella fattispecie fosse nulla CP_2 laddove l'assemblea aveva deliberato sull'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate e dei balconi, andando al di là dei propri poteri, ovvero deliberando su beni, quali frontalini, parapetti e solette, ringhiere, che esulano dalle parti comuni. Per cui, non essendovi distinzione e non comprendendosI quale parte dei balconi sia stata oggetto dell'intervento urgente, ed essendo comunque la delibera di riferimento nulla perché non consente di comprendere su quale parte dei balconi si sia intervenuto, e quindi potrebbe aver posto a carico del delle spese Parte_3 effettuate su parti esclusive e non su parti comuni, pur con questa emenda nella motivazione, la sentenza del Giudice di Pace va confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna alle ulteriori Parte_1 spese del grado, che liquida in euro 673 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 955/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONI Parte_1 C.F._1 FELICE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ADRIATICO 58 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATApresso il difensore avv. CICCONI FELICE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONTE Controparte_1 C.F._2 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO N.1 64013 CORROPOLIpresso il difensore avv. DI MONTE DOMENICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MONTE Parte_2 C.F._3 DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE GRAN SASSO N.1 64013 CORROPOLIpresso il difensore avv. DI MONTE DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di riformare la sentenza del Parte_1 giudice di pace di Teramo che la ha vista soccombere di fronte a ed Controparte_1 [...]
da lei citati per accertare e dichiarare che i lavori fatti eseguire da Parte_2 Parte_1 sulla facciata dello stabile sito in Alba Adriatica, via Ceci Isaia 10, erano di natura urgente ed avevano ad oggetto parti comuni dell'edificio, come certificato dell'assemblea condominiale del 22 febbraio 2010. Chiedeva di accertare e dichiarare che i convenuti non avevano ancora restituito la propria quota risultante dal piano di riparto delle spese sostenute dalla signora e Parte_1 rilasciato dall'amministratore di condominio Aurora Snc pari a 229 euro per e Controparte_1
286 euro per Chiedeva la condanna degli stessi al pagamento di tali somme. Il Parte_2 giudice di Pace non ritenne provata l'urgenza di tali lavori.Non ha nemmeno Parte_1 provato di aver previamente interpellato gli altri partecipanti alla comunione. Non ha detto nulla il giudice di Pace sull'obbligo di restituzione perché risultanti dal piano di riparto,sulla condanna dei convenuti di una somma da versare alle casse dello stato dell'importo pari al contributo unificato per ingiustificata mancata loro partecipazione al procedimento di media conciliazione;
nonché travisamento delle prove acquisite. La prova del credito dell'appellante deriverebbe dalla delibera stessa.I Convenuti invocano inammissibilità e reiezione dell'appello. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Si tratta di lavori di ristrutturazione a 5 balconi verso lato ovest del per Parte_3 parte pericolante di cemento armato. Rottura cemento là dove rovinato. Liberato ferri arrugginiti.
Pulitura, ricostruzione e stuccatura, per 1.500 euro. Dalle foto in atti appaiono essere lavori indifferibili ed urgenti, attesa la natura pericolante, e non contestata, di balconi in cemento armato, attestata dalle foto. Sennonché dalle foto si apprezza pure che i lavori sono stati compiuti sulla parte aggettante dei balconi, come del resto si evince nella stessa perizia. La delibera non distingue tra parte aggettante e frontalini;
come è noto, e ribadito da Tribunale di Milano, 6076/19, I balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare sita in un edificio condominiale e appartengono perciò in via esclusiva al proprietario di questa, salvo i rivestimenti e gli elementi della parte frontale e di quella inferiore, i quali devono considerarsi beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Da ciò consegue che possono essere ripartite tra tutti i condomini le sole spese relative ai rivestimenti e ai frontalini e non anche quelle relative alle ringhiere e all'intonaco dei balconi di competenza dei proprietari delle relative singole unità immobiliari. Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto che la delibera dell'assemblea oggetto di causa nella fattispecie fosse nulla CP_2 laddove l'assemblea aveva deliberato sull'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate e dei balconi, andando al di là dei propri poteri, ovvero deliberando su beni, quali frontalini, parapetti e solette, ringhiere, che esulano dalle parti comuni. Per cui, non essendovi distinzione e non comprendendosI quale parte dei balconi sia stata oggetto dell'intervento urgente, ed essendo comunque la delibera di riferimento nulla perché non consente di comprendere su quale parte dei balconi si sia intervenuto, e quindi potrebbe aver posto a carico del delle spese Parte_3 effettuate su parti esclusive e non su parti comuni, pur con questa emenda nella motivazione, la sentenza del Giudice di Pace va confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna alle ulteriori Parte_1 spese del grado, che liquida in euro 673 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo 27 Febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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