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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 13/11/2023 al n. 809 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 20/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Greco Giuseppe Emanuele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del rettore , con Controparte_1 CP_2
l'avv. De Tina Flaviano
RESISTENTE
OGGETTO: “Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Accertare dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro subordinato dal mese di maggio 1990 al 16.02.2023. Dichiarare illegittimo, nullo o comunque annullare il licenziamento intimato al ricorrente in data 29.03.2023 con prot. n. 37498 per l'insussistenza dei fatti contestati al Sig. o, in Parte_1
subordine modificare il provvedimento di parte resistente atteso che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione minore e di tipo conservativo sulla base delle previsioni del CCNL applicabile e dell'art. 63, comma 2-bis D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche. Condannare, per l'effetto, parte resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del sig. nonché al pagamento di un'indennità pari a Parte_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero di quella maggiore o minore indennità risarcitoria stabilita dal giudice commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali maturandi maggiorati degli interessi legali ovvero a qualsiasi ulteriore risarcimento dovuto ex lege o che venga riconosciuto dal Tribunale equo o di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al soddisfo, dichiarando la non interruzione del rapporto lavorativo.
Condannare in subordine parte resistente atteso che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione minore e di tipo conservativo sulla base delle previsioni del
CCNL applicabile e dell'art. 63, comma 2-bis D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da intendersi a favore dell'Avvocato antistatario”.
Per la parte resistente: “Nel merito in via principale: dichiararsi inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettarsi il ricorso e tutte le domande con lo stesso formulate. spese rifuse. Nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, dedursi l'aliunde perceptum o percipiendum. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento Controparte_3
intimatogli in data 29.03.23.
A tal fine esponeva di aver lavorato, sin dal mese di maggio 1990, alle dipendenze dell' , con mansione di tecnico amministrativo categoria C - Area Controparte_3
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Con posizione economica C1.
Sin dal mese di gennaio 2020 gli era stato affidato dal suo superiore gerarchico Plinio il compito di curare insieme al collega di lavoro il parco Per_1 Persona_2 macchine dell' effettuando la pulizia interna ed esterna dei mezzi, CP_3
manutenzione e gestione dei rifornimenti di carburante delle stesse.
In data 21.02.2023 prot. 24984 era stata notificata al ricorrente, tramite consegna a mani da parte dell' , contestazione di infrazione disciplinare e Controparte_3 convocazione all'audizione personale, del seguente tenore: “in data 16 febbraio 2023 dopo aver prelevato l'auto di servizio tg. EY888NX e la carta carburante alla stessa abbinata, Lei si recava presso il distributore di carburanti convenzionato e, utilizzando indebitamente la carta carburante associata a tale veicolo, effettuava un rifornimento irregolare, apparentemente acquistando un numero di litri (lt. 60,29) superiore alla capienza massima del serbatoio del veicolo stesso.
2. Di quanto sopra veniva data comunicazione all' dal Nucleo Operativo e Radiomobile della CP_3
Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Compagnia di , con nota di data 17 CP_3
febbraio u.s. che ha dato anche notizia di avere proceduto al sequestro della carta Carburante e della somma in contanti di € 80/00, da Lei indebitamente sottratta all' ; sospetta appropriazione indebita di carburante e altri beni aziendali”. CP_3
L'Università aveva convocato il lavoratore per essere sentito il successivo 14 marzo
2023, data poi differita al giorno 27 dello stesso mese.
In data 03.03.23 prot. 30443 l aveva trasmesso a un Controparte_3 Pt_1 provvedimento con il quale “disponeva l'allontanamento cautelativo dal luogo di lavoro del sig. per un periodo di 30 gg. dalla notificazione del presente Parte_1 provvedimento ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del CCNL (…) con conservazione del posto di lavoro”.
In data 27 marzo 2023 l'odierno ricorrente con l'assistenza del proprio legale aveva negato ogni addebito e fornito spiegazioni in ordine a quanto contestatogli.
In data 29.03.2023 prot. 37498 a mezzo notifica pec, l'ufficio dei procedimenti disciplinari dell'Università di aveva comunicato il provvedimento conclusivo del CP_3 procedimento disciplinare con il quale, “visti gli art. 11, 12, 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale comparto istituzione e ricerca triennio
2016,2018 e considerato l'art. 13 del CCNL” irrogava al sig. , la sanzione Parte_1
disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Con raccomandata a/r n. 200690531043 ricevuta in data 17.05.2023 , Parte_1
aveva impugnato il licenziamento disciplinare.
Stante il silenzio dell' , si era reso necessario adire le vie giudiziali. Controparte_3
La difesa attorea eccepiva l'illegittimità del licenziamento per indeterminatezza e genericità dei motivi che non trovavano riscontro alcuno nella realtà, poiché il ricorrente non aveva posto in essere alcun illecito tale da configurare un reato, né le condotte allo stesso contestate potevano giustificare un procedimento come quello tanto grave del licenziamento.
In sede di audizione personale, tenutasi in data 227.03.2023, aveva esercitato Pt_1
il proprio diritto di difesa esclusivamente sui fatti accaduti il 16.02.2023, sicchè non vi era corrispondenza tra le contestazioni, le giustificazioni e la sanzione.
Ancora, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento per mancata ricorrenza della giusta causa e per insussistenza ed infondatezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento espulsivo.
Infatti, nell'atto di contestazione e di licenziamento erano riportati fatti che si appalesavano irrilevanti o che non avevano visto in alcun modo il coinvolgimento doloso o colposo del lavoratore, se non con un semplice fraintendimento negli ordini di esecuzione e nelle attività impartite al dipendente, a cui di fatto veniva fatta svolgere una attività diversa e a tratti demansionante da quella per la quale era stato assunto, in totale spregio del contratto individuale di lavoro.
Il licenziamento intimato al lavoratore, secondo la prospettazione attorea, era assolutamente illegittimo ed inefficace e conseguentemente il ricorrente aveva diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno di decorrenza sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali alla luce di tutto quanto detto.
Invero il ricorrente aveva prestato la propria opera professionale alle dipendenze della resistente senza mai essere venuto meno ai propri doveri in termini di obbedienza, diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede: nessuna contestazione o illecito disciplinare era mai stato attribuito a , che aveva agito sempre come Pt_1
dipendente modello, per ben 33 anni di servizio.
In ultimo, la parte ricorrente, per mero tuziorismo difensivo, rilevava che la sanzione disciplinare del licenziamento appariva sproporzionata ed inadeguata rispetto alla condotta tenuta dal ricorrente, che, essendo meramente colposa, poteva, al limite, essere repressa con una sanzione disciplinare di tipo conservativo, posto che la resistente non aveva riportato alcun danno.
Infine, la difesa attorea rimarcava che era onere della parte datoriale dimostrare di aver provveduto alla pubblicazione del codice disciplinare.
2. Si costituiva in giudizio l resistente, prendendo posizione su ciascuna CP_3
delle eccezioni avversarie, insistendo per la correttezza del proprio provvedimento di licenziamento alla luce della gravità della condotta del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 20/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha integralmente confermato le allegazioni di parte resistente.
Il teste ha dichiarato: “io lavoravo insieme al sig. , ma Persona_2 Pt_1
collaboravamo, nel senso che ognuno aveva il suo compito;
lui si occupava delle auto di servizio e anche io mi occupavo delle auto di servizio, ma ognuno prendeva in carico la macchina che gli competeva e non si andava insieme a fare rifornimento…si doveva fare solo il carburante non i lavaggi, la tessera serviva solo per il carburante, per il lavaggio c'era una convenzione con una officina autorizzata oppure si poteva andare all'ACI ma solo per le due auto di rappresentanza c'era questa alternativa…io ho un livello superiore a quello di , ma non ero il suo responsabile”. Pt_1
Il teste ha riferito: “…il servizio è gestito da altre entità io sono Testimone_1
intervenuto solo per la parte che concerne la sanificazione delle automobili, non gli ho dato io direttamente le istruzioni su come doveva fare, ma ho autorizzato il fatto che lui potesse occuparsene;
esiste poi una struttura specifica dell'ateneo che se ne
è occupata anche perchè era il periodo post Covid e quindi noi ci attenevamo alle istruzioni che pervenivano dal livello centrale… ero al corrente del fatto che tra le varie cose che erano state richieste a c'era anche quella di sanificare e lavare Pt_1
le macchine e anche fare il pieno e acquistare piccoli accessori, ma non tramite la tessera della benzina, che poteva essere usata solo per fare il carburante. Per sanificare non so esattamente come dovesse essere effettuato il pagamento, forse c'era una convenzione ma non ne sono certo, invece per i piccoli accessori occorreva seguire la procedura per le cosiddette piccole spese, che prevede o che il denaro venga anticipato e poi se ne chiede il rimborso previa esibizione della relativa documentazione, che viene esaminata dall'ufficio competente, che poi autorizza il rimborso oppure, viceversa, si richiede l'autorizzazione alla spesa prima di sostenerla. C'è, infatti, un regolamento anche per queste piccole spese …io non sono diretto superiore di , il suo diretto superiore era il suo capoufficio”. Pt_1
Il teste ha dichiarato: “… insieme ad altri colleghi mi sono Testimone_2 occupato di questa indagine… ero presente quando ciò è accaduto;
mi ero nascosto perché stavamo facendo attività di accertamento dopo la querela dei responsabili dell'ateneo; mi sono recato al distributore e ho acquisito le immagini relative a tre di questi episodi, mentre quello del giorno 16 febbraio è stato il quarto episodio che si è verificato casualmente perché io ero lì per fare accertamenti sul computer del distributore quando è arrivato il , io l'ho riconosciuto e quindi io e il mio collega Pt_1
ci siamo nascosti nel retrobottega e ho avvisato il dipendente che era lì in servizio di lasciarlo parlare (il dipendente era al corrente di quello che stavamo cercando). Pt_1
è andato al distributore 1 con la Punto ha fatto rifornimento poi è arrivato nel gabbiotto dove c'è la cassa, chiedendo di spesare con la carta maxima dell'ateneo che poi è stata sequestrata la cifra di €. 108,00 a fronte di una spesa reale di €. 24,99 per 13,89 litri di gasolio e chiedendo il resto in contanti. Abbiamo anche fotografato l'importo litri/euro sulla colonnina erogatrice e poi abbiamo sequestrato la carta maxima e il contante. è stato accompagnato fuori dal locale dove c'era la cassa da un mio Pt_1
collega, mentre io parlavo con il gestore e in quel frangente ha strappato in tanti pezzi lo scontrino e abbiamo sequestrato anche quello e comunque il gestore ne aveva una copia...posso confermare che dal 15.11.22 al 10.02.23 mi risultano altri 31 episodi che si sono verificati con le stesse modalità e poi ce ne sono altri due o tre che abbiamo accertato attraverso le videocamere e di persona…quel giorno abbiamo seguito , l'ateneo ci aveva avvisato che era uscito con un'auto si trattava di Pt_1 un'auto Peugeot tg EB 561HX di proprietà dell'amministrazione universitaria e Pt_1 si recava nell'autofficina Felice e in via Sodrio Controparte_5 Parte_2
a e in questa autofficina non abbiamo riscontrato alcuna condotta anomala, CP_3
C poi lo abbiamo seguito fino al distributore di Reana dove alle ore 11.05 ha fatto carburante alla pompa due per litri 11,15 e per €. 20,06 è poi entrato nel gabbiotto e ne è uscito subito dopo;
siamo arrivati noi e abbiamo acquisito scontrino registrazioni e abbiamo verificato che era stato richiesto di agire per un importo di €. 104,00 riferibili ad una ipotetica erogazione di 57,81 litri di benzina difforme dal reale, quindi la differenza richiesta è stata di 70 euro in contanti e il resto lo ha lasciato di mancia;
abbiamo quindi identificato il cassiere…abbiamo sentito il dipendente e Per_3 abbiamo verbalizzato le dichiarazioni che lui ci ha rilasciato a sommarie informazioni”.
La teste ha riferito: “Lui non era dipendente del mio ufficio e quindi Tes_3
delle sue esatte mansioni non ero a conoscenza;
però posso dire che di fatto lui svolgeva proprio questi compiti perché io lo vedevo all'opera ed era di queste cose che lui concretamente si occupava … ad ogni automezzo dell'ateneo era associata una tessera carburante…avevamo la convenzione con la IP… questa era la C procedura …periodicamente la compagnia ci faceva pervenire un report che conteneva tutti questi dati specifici;
preciso inoltre che era anche possibile estrarre direttamente questi report online accedendo al relativo sito …gli acquisti erano gestiti dall' …confermo che , facendo un controllo Controparte_6 Persona_4
sui report del trimestre precedente, si è avveduto che risultavano rifornimenti per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio dei vari veicoli…RI mi ha segnalato queste anomalie ed io a mia volta ho notiziato il direttore generale e l'ufficio legale… confermo che emerse che in molte altre occasioni, ossia tutte quelle che risultano elencate in un apposito report, aveva agito con le medesime modalità Pt_1
… questo importo è risultato rapportando le stesse modalità riscontrate in flagranza a tutti gli episodi di cui al report … in tutti i casi di cui al report aveva sottoscritto Pt_1 la presa in consegna del veicolo e la successiva restituzione … tutti questi dati specifici risultavano dai report della IP …esisteva una convenzione con una autofficina per provvedere al lavaggio ed alla sanificazione delle auto…. tutti i dati di cui a questi capitoli sono stati estrapolati dai report di IP o dai fogli dell'amministrazione ove firmava la presa in consegna e poi la restituzione Pt_1 dell'auto e altrettanto ha fatto il dipendente che il codice disciplinare Persona_5
è accessibile sul sito internet e credo che sia affisso alla bacheca di palazzo ”. Pt_1
5. Può, dunque, ritenersi provato che , dipendente dell' Parte_1 CP_3
dal 1990, con ultimo inquadramento in categoria C, approfittando delle
[...]
mansioni che gli erano state affidate, truffava la parte datoriale, utilizzando indebitamente la carta carburante per sottrarre all' denaro in contanti. CP_3
I fatti sono stati contestati al ricorrente con lettera consegnata a mani in data 21 febbraio 2023 del seguente tenore: “In data 16 febbraio 2023, dopo aver prelevato
l'auto di servizio tg. EY888NX e la carta carburante alla stessa abbinata, Lei si recava C presso un distributore di carburanti convenzionato e, utilizzando indebitamente la carta carburante associata a tale veicolo, effettuava un rifornimento irregolare, apparentemente acquistando un numero di litri (lt. 60,29) superiore alla capienza massima del serbatoio del veicolo stesso;
di quanto sopra veniva data comunicazione all' dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Legione Carabinieri Friuli CP_3
Venezia Giulia, Compagnia di , con nota di data 17 febbraio u.s., che ha dato CP_3
anche notizia di aver proceduto al sequestro della carta carburante e della somma in contanti di Euro 80/00, da Lei indebitamente sottratta all' ; i fatti rivestono CP_3
particolare gravità data la rilevanza degli obblighi violati e la provata intenzionalità del comportamento posto in essere.[…] Ci si riserva di contestare ulteriori episodi disciplinarmente perseguibili che dovessero emergere dal prosieguo dell'istruttoria”.
Il ricorrente è stato convocato per essere sentito in contradditorio per il giorno 14 marzo 2023 e contestualmente sospeso cautelarmente dal servizio.
Le precedenti contestazioni erano, poi, integrate con lettera di data 3 marzo 2023, consegnata a mani al ricorrente dopo che le condotte perpetrate erano state riverificate all'esito della segnalazione fatta dai Carabinieri: “i fatti consistono nell'irregolare rifornimento di carburante nelle auto di servizio dell' , CP_3
individuate dalla targa, da lei effettuato alle date e nei luoghi di seguito riportati. In particolare, i litri acquistati sarebbero ben superiori alla capienza massima del serbatoio del veicolo…”: integrazione nella quale vengono specificati e contestati ulteriori 30 episodi analoghi a quello del 16 febbraio 2023.
ha firmato di suo pugno la contestazione per dichiararne la ricezione;
inoltre Pt_1
nel verbale di audizione egli parla di episodi al plurale, non al singolare, conscio che quanto contestato non si è limitato all'accadimento del 16 febbraio 2024.
Inoltre la data di convocazione del 27 marzo 2023, modificata rispetto a quella iniziale del 14 marzo 2023 contenuta nella prima lettera di contestazione, era indicata proprio nella seconda missiva integrativa e rispetto a tale appuntamento che la parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto che si tenesse con modalità da remoto.
È dunque pacifico che ed il suo legale hanno avuto piena contezza della Pt_1
contestazione integrativa.
I fatti posti alla base del licenziamento, quindi, sono stati tutti puntualmente e ritualmente contestati in modo specifico, consentendo al lavoratore di difendersi rispetto ai fatti addebitati, senza che possa ritenersi sussistente alcuna incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
Peraltro, le giustificazioni offerte dal ricorrente in sede di audizione (ossia di usare il denaro contante per altri acquisti autorizzati) sono rimaste del tutto non provate, posto che non era in possesso di alcuna ricevuta fiscale che comprovasse Pt_1
l'acquisto di lavaggi o accessori.
Gli addebiti mossi al ricorrente risultano tutti documentalmente.
Per ogni episodio contestato, infatti, risulta la firma del nel registro di Pt_1
ritiro/riconsegna auto e risulta dal report IP il rifornimento per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio in un orario compreso nel lasso di tempo intercorrente tra il ritiro e la riconsegna dell'auto da parte del . Pt_1 A precisare le modalità operative specifiche del lavoratore - il quale addebitava sulla carta carburante una somma superiore al rifornimento per farsi consegnare la corrispondente somma in contanti dall'addetto al distributore - sono stati poi gli accertamenti effettuati dal NOR dei Carabinieri, confermati nel corso dell'istruttoria, i quali hanno colto il in flagranza di reato in data 16.02.2023, durante le indagini Pt_1 che stavano svolgendo a seguito della denuncia effettuata dall' ed hanno CP_7 raccolto le dichiarazioni dell'addetto al distributore . Per_3
6. Quanto alla proporzionalità della sanzione esplusiva, si rammenta che per consolidato orientamento di legittimità “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” ( Cass, sentenza n. 2013/12).
Ha, altresì, osservato che “Nel caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.” (Cass. 13168/2015).
Peraltro, la commissione di un reato è espressamente riconosciuta dal CCNL
Istruzione e Ricerca quale giusta causa di licenziamento (art. 13) sicchè la contrattazione collettiva ha già compiutamente valutato tale condotta come talmente grave da giustificare un licenziamento in tronco.
Non vi è dubbio che la commissione di un fatto integrante un reato ai danni della parte datoriale integri una lesione irrimediabile del rapporto fiduciario tra le parti, a prescindere dall'esistenza o meno e dalla gravità di un pregiudizio di carattere economico.
Il , inoltre, ha pure procurato all'Ateneo un rilevante danno patrimoniale, pari Pt_1 alle somme di cui risulta essersi indebitamente appropriato (oltre € 2.600,00).
7. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata pubblicità del codice disciplinare, la teste ha confermato che il codice disciplinare era pubblicato Tes_3 sul sito dell'Ateneo (in ossequio all' art. 55 del D.lgs. 30.03.2001 n.165/2001 che stabilisce che: “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”), nonché affisso sulla bacheca presso la sede di , sede di lavoro del ricorrente. Persona_6
La questione, tuttavia, risulta comunque superflua poiché la condotta del lavoratore,
a prescindere dalla sua rilevanza penale, configura una condotta contraria ai doveri fondamentali, costituenti il cd. minimo etico, al quale ogni dipendente è tenuto ad uniformarsi.
La pubblicità del codice disciplinare non era, pertanto, neppure necessaria ai fini che qui sono scrutinati.
Infatti “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare” (Cass n. 28741/2019).
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute dall' , spese che liquida in € Controparte_3
5.500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 20/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 13/11/2023 al n. 809 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 20/05/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Greco Giuseppe Emanuele Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del rettore , con Controparte_1 CP_2
l'avv. De Tina Flaviano
RESISTENTE
OGGETTO: “Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Accertare dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro subordinato dal mese di maggio 1990 al 16.02.2023. Dichiarare illegittimo, nullo o comunque annullare il licenziamento intimato al ricorrente in data 29.03.2023 con prot. n. 37498 per l'insussistenza dei fatti contestati al Sig. o, in Parte_1
subordine modificare il provvedimento di parte resistente atteso che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione minore e di tipo conservativo sulla base delle previsioni del CCNL applicabile e dell'art. 63, comma 2-bis D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche. Condannare, per l'effetto, parte resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del sig. nonché al pagamento di un'indennità pari a Parte_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero di quella maggiore o minore indennità risarcitoria stabilita dal giudice commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e a versare i contributi previdenziali maturandi maggiorati degli interessi legali ovvero a qualsiasi ulteriore risarcimento dovuto ex lege o che venga riconosciuto dal Tribunale equo o di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al soddisfo, dichiarando la non interruzione del rapporto lavorativo.
Condannare in subordine parte resistente atteso che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione minore e di tipo conservativo sulla base delle previsioni del
CCNL applicabile e dell'art. 63, comma 2-bis D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da intendersi a favore dell'Avvocato antistatario”.
Per la parte resistente: “Nel merito in via principale: dichiararsi inammissibile, improcedibile e, comunque, rigettarsi il ricorso e tutte le domande con lo stesso formulate. spese rifuse. Nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda, dedursi l'aliunde perceptum o percipiendum. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023 conveniva in giudizio Parte_1
l per sentir dichiarare illegittimo il licenziamento Controparte_3
intimatogli in data 29.03.23.
A tal fine esponeva di aver lavorato, sin dal mese di maggio 1990, alle dipendenze dell' , con mansione di tecnico amministrativo categoria C - Area Controparte_3
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Con posizione economica C1.
Sin dal mese di gennaio 2020 gli era stato affidato dal suo superiore gerarchico Plinio il compito di curare insieme al collega di lavoro il parco Per_1 Persona_2 macchine dell' effettuando la pulizia interna ed esterna dei mezzi, CP_3
manutenzione e gestione dei rifornimenti di carburante delle stesse.
In data 21.02.2023 prot. 24984 era stata notificata al ricorrente, tramite consegna a mani da parte dell' , contestazione di infrazione disciplinare e Controparte_3 convocazione all'audizione personale, del seguente tenore: “in data 16 febbraio 2023 dopo aver prelevato l'auto di servizio tg. EY888NX e la carta carburante alla stessa abbinata, Lei si recava presso il distributore di carburanti convenzionato e, utilizzando indebitamente la carta carburante associata a tale veicolo, effettuava un rifornimento irregolare, apparentemente acquistando un numero di litri (lt. 60,29) superiore alla capienza massima del serbatoio del veicolo stesso.
2. Di quanto sopra veniva data comunicazione all' dal Nucleo Operativo e Radiomobile della CP_3
Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, Compagnia di , con nota di data 17 CP_3
febbraio u.s. che ha dato anche notizia di avere proceduto al sequestro della carta Carburante e della somma in contanti di € 80/00, da Lei indebitamente sottratta all' ; sospetta appropriazione indebita di carburante e altri beni aziendali”. CP_3
L'Università aveva convocato il lavoratore per essere sentito il successivo 14 marzo
2023, data poi differita al giorno 27 dello stesso mese.
In data 03.03.23 prot. 30443 l aveva trasmesso a un Controparte_3 Pt_1 provvedimento con il quale “disponeva l'allontanamento cautelativo dal luogo di lavoro del sig. per un periodo di 30 gg. dalla notificazione del presente Parte_1 provvedimento ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del CCNL (…) con conservazione del posto di lavoro”.
In data 27 marzo 2023 l'odierno ricorrente con l'assistenza del proprio legale aveva negato ogni addebito e fornito spiegazioni in ordine a quanto contestatogli.
In data 29.03.2023 prot. 37498 a mezzo notifica pec, l'ufficio dei procedimenti disciplinari dell'Università di aveva comunicato il provvedimento conclusivo del CP_3 procedimento disciplinare con il quale, “visti gli art. 11, 12, 13 del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale comparto istituzione e ricerca triennio
2016,2018 e considerato l'art. 13 del CCNL” irrogava al sig. , la sanzione Parte_1
disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Con raccomandata a/r n. 200690531043 ricevuta in data 17.05.2023 , Parte_1
aveva impugnato il licenziamento disciplinare.
Stante il silenzio dell' , si era reso necessario adire le vie giudiziali. Controparte_3
La difesa attorea eccepiva l'illegittimità del licenziamento per indeterminatezza e genericità dei motivi che non trovavano riscontro alcuno nella realtà, poiché il ricorrente non aveva posto in essere alcun illecito tale da configurare un reato, né le condotte allo stesso contestate potevano giustificare un procedimento come quello tanto grave del licenziamento.
In sede di audizione personale, tenutasi in data 227.03.2023, aveva esercitato Pt_1
il proprio diritto di difesa esclusivamente sui fatti accaduti il 16.02.2023, sicchè non vi era corrispondenza tra le contestazioni, le giustificazioni e la sanzione.
Ancora, il ricorrente eccepiva l'illegittimità del licenziamento per mancata ricorrenza della giusta causa e per insussistenza ed infondatezza dei motivi posti a fondamento del provvedimento espulsivo.
Infatti, nell'atto di contestazione e di licenziamento erano riportati fatti che si appalesavano irrilevanti o che non avevano visto in alcun modo il coinvolgimento doloso o colposo del lavoratore, se non con un semplice fraintendimento negli ordini di esecuzione e nelle attività impartite al dipendente, a cui di fatto veniva fatta svolgere una attività diversa e a tratti demansionante da quella per la quale era stato assunto, in totale spregio del contratto individuale di lavoro.
Il licenziamento intimato al lavoratore, secondo la prospettazione attorea, era assolutamente illegittimo ed inefficace e conseguentemente il ricorrente aveva diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali dal giorno di decorrenza sino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali alla luce di tutto quanto detto.
Invero il ricorrente aveva prestato la propria opera professionale alle dipendenze della resistente senza mai essere venuto meno ai propri doveri in termini di obbedienza, diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede: nessuna contestazione o illecito disciplinare era mai stato attribuito a , che aveva agito sempre come Pt_1
dipendente modello, per ben 33 anni di servizio.
In ultimo, la parte ricorrente, per mero tuziorismo difensivo, rilevava che la sanzione disciplinare del licenziamento appariva sproporzionata ed inadeguata rispetto alla condotta tenuta dal ricorrente, che, essendo meramente colposa, poteva, al limite, essere repressa con una sanzione disciplinare di tipo conservativo, posto che la resistente non aveva riportato alcun danno.
Infine, la difesa attorea rimarcava che era onere della parte datoriale dimostrare di aver provveduto alla pubblicazione del codice disciplinare.
2. Si costituiva in giudizio l resistente, prendendo posizione su ciascuna CP_3
delle eccezioni avversarie, insistendo per la correttezza del proprio provvedimento di licenziamento alla luce della gravità della condotta del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 20/05/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
L'istruttoria svolta ha integralmente confermato le allegazioni di parte resistente.
Il teste ha dichiarato: “io lavoravo insieme al sig. , ma Persona_2 Pt_1
collaboravamo, nel senso che ognuno aveva il suo compito;
lui si occupava delle auto di servizio e anche io mi occupavo delle auto di servizio, ma ognuno prendeva in carico la macchina che gli competeva e non si andava insieme a fare rifornimento…si doveva fare solo il carburante non i lavaggi, la tessera serviva solo per il carburante, per il lavaggio c'era una convenzione con una officina autorizzata oppure si poteva andare all'ACI ma solo per le due auto di rappresentanza c'era questa alternativa…io ho un livello superiore a quello di , ma non ero il suo responsabile”. Pt_1
Il teste ha riferito: “…il servizio è gestito da altre entità io sono Testimone_1
intervenuto solo per la parte che concerne la sanificazione delle automobili, non gli ho dato io direttamente le istruzioni su come doveva fare, ma ho autorizzato il fatto che lui potesse occuparsene;
esiste poi una struttura specifica dell'ateneo che se ne
è occupata anche perchè era il periodo post Covid e quindi noi ci attenevamo alle istruzioni che pervenivano dal livello centrale… ero al corrente del fatto che tra le varie cose che erano state richieste a c'era anche quella di sanificare e lavare Pt_1
le macchine e anche fare il pieno e acquistare piccoli accessori, ma non tramite la tessera della benzina, che poteva essere usata solo per fare il carburante. Per sanificare non so esattamente come dovesse essere effettuato il pagamento, forse c'era una convenzione ma non ne sono certo, invece per i piccoli accessori occorreva seguire la procedura per le cosiddette piccole spese, che prevede o che il denaro venga anticipato e poi se ne chiede il rimborso previa esibizione della relativa documentazione, che viene esaminata dall'ufficio competente, che poi autorizza il rimborso oppure, viceversa, si richiede l'autorizzazione alla spesa prima di sostenerla. C'è, infatti, un regolamento anche per queste piccole spese …io non sono diretto superiore di , il suo diretto superiore era il suo capoufficio”. Pt_1
Il teste ha dichiarato: “… insieme ad altri colleghi mi sono Testimone_2 occupato di questa indagine… ero presente quando ciò è accaduto;
mi ero nascosto perché stavamo facendo attività di accertamento dopo la querela dei responsabili dell'ateneo; mi sono recato al distributore e ho acquisito le immagini relative a tre di questi episodi, mentre quello del giorno 16 febbraio è stato il quarto episodio che si è verificato casualmente perché io ero lì per fare accertamenti sul computer del distributore quando è arrivato il , io l'ho riconosciuto e quindi io e il mio collega Pt_1
ci siamo nascosti nel retrobottega e ho avvisato il dipendente che era lì in servizio di lasciarlo parlare (il dipendente era al corrente di quello che stavamo cercando). Pt_1
è andato al distributore 1 con la Punto ha fatto rifornimento poi è arrivato nel gabbiotto dove c'è la cassa, chiedendo di spesare con la carta maxima dell'ateneo che poi è stata sequestrata la cifra di €. 108,00 a fronte di una spesa reale di €. 24,99 per 13,89 litri di gasolio e chiedendo il resto in contanti. Abbiamo anche fotografato l'importo litri/euro sulla colonnina erogatrice e poi abbiamo sequestrato la carta maxima e il contante. è stato accompagnato fuori dal locale dove c'era la cassa da un mio Pt_1
collega, mentre io parlavo con il gestore e in quel frangente ha strappato in tanti pezzi lo scontrino e abbiamo sequestrato anche quello e comunque il gestore ne aveva una copia...posso confermare che dal 15.11.22 al 10.02.23 mi risultano altri 31 episodi che si sono verificati con le stesse modalità e poi ce ne sono altri due o tre che abbiamo accertato attraverso le videocamere e di persona…quel giorno abbiamo seguito , l'ateneo ci aveva avvisato che era uscito con un'auto si trattava di Pt_1 un'auto Peugeot tg EB 561HX di proprietà dell'amministrazione universitaria e Pt_1 si recava nell'autofficina Felice e in via Sodrio Controparte_5 Parte_2
a e in questa autofficina non abbiamo riscontrato alcuna condotta anomala, CP_3
C poi lo abbiamo seguito fino al distributore di Reana dove alle ore 11.05 ha fatto carburante alla pompa due per litri 11,15 e per €. 20,06 è poi entrato nel gabbiotto e ne è uscito subito dopo;
siamo arrivati noi e abbiamo acquisito scontrino registrazioni e abbiamo verificato che era stato richiesto di agire per un importo di €. 104,00 riferibili ad una ipotetica erogazione di 57,81 litri di benzina difforme dal reale, quindi la differenza richiesta è stata di 70 euro in contanti e il resto lo ha lasciato di mancia;
abbiamo quindi identificato il cassiere…abbiamo sentito il dipendente e Per_3 abbiamo verbalizzato le dichiarazioni che lui ci ha rilasciato a sommarie informazioni”.
La teste ha riferito: “Lui non era dipendente del mio ufficio e quindi Tes_3
delle sue esatte mansioni non ero a conoscenza;
però posso dire che di fatto lui svolgeva proprio questi compiti perché io lo vedevo all'opera ed era di queste cose che lui concretamente si occupava … ad ogni automezzo dell'ateneo era associata una tessera carburante…avevamo la convenzione con la IP… questa era la C procedura …periodicamente la compagnia ci faceva pervenire un report che conteneva tutti questi dati specifici;
preciso inoltre che era anche possibile estrarre direttamente questi report online accedendo al relativo sito …gli acquisti erano gestiti dall' …confermo che , facendo un controllo Controparte_6 Persona_4
sui report del trimestre precedente, si è avveduto che risultavano rifornimenti per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio dei vari veicoli…RI mi ha segnalato queste anomalie ed io a mia volta ho notiziato il direttore generale e l'ufficio legale… confermo che emerse che in molte altre occasioni, ossia tutte quelle che risultano elencate in un apposito report, aveva agito con le medesime modalità Pt_1
… questo importo è risultato rapportando le stesse modalità riscontrate in flagranza a tutti gli episodi di cui al report … in tutti i casi di cui al report aveva sottoscritto Pt_1 la presa in consegna del veicolo e la successiva restituzione … tutti questi dati specifici risultavano dai report della IP …esisteva una convenzione con una autofficina per provvedere al lavaggio ed alla sanificazione delle auto…. tutti i dati di cui a questi capitoli sono stati estrapolati dai report di IP o dai fogli dell'amministrazione ove firmava la presa in consegna e poi la restituzione Pt_1 dell'auto e altrettanto ha fatto il dipendente che il codice disciplinare Persona_5
è accessibile sul sito internet e credo che sia affisso alla bacheca di palazzo ”. Pt_1
5. Può, dunque, ritenersi provato che , dipendente dell' Parte_1 CP_3
dal 1990, con ultimo inquadramento in categoria C, approfittando delle
[...]
mansioni che gli erano state affidate, truffava la parte datoriale, utilizzando indebitamente la carta carburante per sottrarre all' denaro in contanti. CP_3
I fatti sono stati contestati al ricorrente con lettera consegnata a mani in data 21 febbraio 2023 del seguente tenore: “In data 16 febbraio 2023, dopo aver prelevato
l'auto di servizio tg. EY888NX e la carta carburante alla stessa abbinata, Lei si recava C presso un distributore di carburanti convenzionato e, utilizzando indebitamente la carta carburante associata a tale veicolo, effettuava un rifornimento irregolare, apparentemente acquistando un numero di litri (lt. 60,29) superiore alla capienza massima del serbatoio del veicolo stesso;
di quanto sopra veniva data comunicazione all' dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Legione Carabinieri Friuli CP_3
Venezia Giulia, Compagnia di , con nota di data 17 febbraio u.s., che ha dato CP_3
anche notizia di aver proceduto al sequestro della carta carburante e della somma in contanti di Euro 80/00, da Lei indebitamente sottratta all' ; i fatti rivestono CP_3
particolare gravità data la rilevanza degli obblighi violati e la provata intenzionalità del comportamento posto in essere.[…] Ci si riserva di contestare ulteriori episodi disciplinarmente perseguibili che dovessero emergere dal prosieguo dell'istruttoria”.
Il ricorrente è stato convocato per essere sentito in contradditorio per il giorno 14 marzo 2023 e contestualmente sospeso cautelarmente dal servizio.
Le precedenti contestazioni erano, poi, integrate con lettera di data 3 marzo 2023, consegnata a mani al ricorrente dopo che le condotte perpetrate erano state riverificate all'esito della segnalazione fatta dai Carabinieri: “i fatti consistono nell'irregolare rifornimento di carburante nelle auto di servizio dell' , CP_3
individuate dalla targa, da lei effettuato alle date e nei luoghi di seguito riportati. In particolare, i litri acquistati sarebbero ben superiori alla capienza massima del serbatoio del veicolo…”: integrazione nella quale vengono specificati e contestati ulteriori 30 episodi analoghi a quello del 16 febbraio 2023.
ha firmato di suo pugno la contestazione per dichiararne la ricezione;
inoltre Pt_1
nel verbale di audizione egli parla di episodi al plurale, non al singolare, conscio che quanto contestato non si è limitato all'accadimento del 16 febbraio 2024.
Inoltre la data di convocazione del 27 marzo 2023, modificata rispetto a quella iniziale del 14 marzo 2023 contenuta nella prima lettera di contestazione, era indicata proprio nella seconda missiva integrativa e rispetto a tale appuntamento che la parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto che si tenesse con modalità da remoto.
È dunque pacifico che ed il suo legale hanno avuto piena contezza della Pt_1
contestazione integrativa.
I fatti posti alla base del licenziamento, quindi, sono stati tutti puntualmente e ritualmente contestati in modo specifico, consentendo al lavoratore di difendersi rispetto ai fatti addebitati, senza che possa ritenersi sussistente alcuna incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.
Peraltro, le giustificazioni offerte dal ricorrente in sede di audizione (ossia di usare il denaro contante per altri acquisti autorizzati) sono rimaste del tutto non provate, posto che non era in possesso di alcuna ricevuta fiscale che comprovasse Pt_1
l'acquisto di lavaggi o accessori.
Gli addebiti mossi al ricorrente risultano tutti documentalmente.
Per ogni episodio contestato, infatti, risulta la firma del nel registro di Pt_1
ritiro/riconsegna auto e risulta dal report IP il rifornimento per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio in un orario compreso nel lasso di tempo intercorrente tra il ritiro e la riconsegna dell'auto da parte del . Pt_1 A precisare le modalità operative specifiche del lavoratore - il quale addebitava sulla carta carburante una somma superiore al rifornimento per farsi consegnare la corrispondente somma in contanti dall'addetto al distributore - sono stati poi gli accertamenti effettuati dal NOR dei Carabinieri, confermati nel corso dell'istruttoria, i quali hanno colto il in flagranza di reato in data 16.02.2023, durante le indagini Pt_1 che stavano svolgendo a seguito della denuncia effettuata dall' ed hanno CP_7 raccolto le dichiarazioni dell'addetto al distributore . Per_3
6. Quanto alla proporzionalità della sanzione esplusiva, si rammenta che per consolidato orientamento di legittimità “in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” ( Cass, sentenza n. 2013/12).
Ha, altresì, osservato che “Nel caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.” (Cass. 13168/2015).
Peraltro, la commissione di un reato è espressamente riconosciuta dal CCNL
Istruzione e Ricerca quale giusta causa di licenziamento (art. 13) sicchè la contrattazione collettiva ha già compiutamente valutato tale condotta come talmente grave da giustificare un licenziamento in tronco.
Non vi è dubbio che la commissione di un fatto integrante un reato ai danni della parte datoriale integri una lesione irrimediabile del rapporto fiduciario tra le parti, a prescindere dall'esistenza o meno e dalla gravità di un pregiudizio di carattere economico.
Il , inoltre, ha pure procurato all'Ateneo un rilevante danno patrimoniale, pari Pt_1 alle somme di cui risulta essersi indebitamente appropriato (oltre € 2.600,00).
7. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata pubblicità del codice disciplinare, la teste ha confermato che il codice disciplinare era pubblicato Tes_3 sul sito dell'Ateneo (in ossequio all' art. 55 del D.lgs. 30.03.2001 n.165/2001 che stabilisce che: “La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”), nonché affisso sulla bacheca presso la sede di , sede di lavoro del ricorrente. Persona_6
La questione, tuttavia, risulta comunque superflua poiché la condotta del lavoratore,
a prescindere dalla sua rilevanza penale, configura una condotta contraria ai doveri fondamentali, costituenti il cd. minimo etico, al quale ogni dipendente è tenuto ad uniformarsi.
La pubblicità del codice disciplinare non era, pertanto, neppure necessaria ai fini che qui sono scrutinati.
Infatti “in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario provvedere all'affissione del codice disciplinare” (Cass n. 28741/2019).
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute dall' , spese che liquida in € Controparte_3
5.500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 20/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli