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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12587/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/11/2024 da d Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv.ti TURELLO DANIELA e STEFANUTTI AMBRA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/09/2007 in BUJA (UD), con atto trascritto presso il Comune di BUJA (UD) al numero 22, parte 2, serie A, anno
2007;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 22/01/2009) e (il Per_1 Per_2
13/05/2015), entrambe minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 29/09/2007, in BUJA (UD), con atto trascritto presso il comune di BUJA (UD) al n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2007, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) dispone che le figlie minori d'età e rimangano affidate ad Per_1 Persona_3 entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso l'abitazione di esclusiva proprietà della medesima, sita a Buja (UD), via del Pravilegjo n. 2/A.
3) Dà atto che il signor si trasferirà presso un'abitazione sita a Gemona (UD), Parte_1
via Roma n. 92.
4) Dispone che il signor veda le figlie minori d'età e Parte_1 Per_1 Persona_3
quando voglia, previo accordo con la madre, nel rispetto degli obblighi scolastici e degli impegni sociali e sportivi delle figlie medesime. Dà atto che in generale, i coniugi si impegnano a mantenere un atteggiamento di flessibilità allo scopo di favorire le iniziative che permetteranno alle figlie di stare in egual misura con entrambi i genitori. Dispone che, comunque, il padre veda le figlie e almeno nei seguenti Per_1 Persona_3
termini:
a) un pomeriggio a settimana, indicativamente il mercoledì, eventualmente anche con pernotto;
b) nel fine settimana, ogni quindici giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
c) durante le vacanze scolastiche invernali per sette giorni, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale o del Capodanno;
d) durante le vacanze scolastiche di Pasqua per tre giorni, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
2 e) durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, anche non consecutive, periodo che dovrà essere concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi.
5) Dispone che il signor versi un assegno mensile di € 300,00 a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie e (€ 150,00 per ciascuna Per_1 Persona_3
figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente indicato dalla signora . L'assegno di mantenimento verrà rivalutato Parte_2
annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie previste dal Protocollo dell'O.N.D.F., repertoriato dal Tribunale di
Udine al n. 3477/2015, e sostenute nell'interesse delle figlie e Per_1 Persona_3
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) Dà atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che, quindi, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
8) Dà atto che i coniugi hanno provveduto alla gestione del conto corrente comune e alla divisione delle somme di denaro in comunione esistenti con separati accordi.
9) Dà atto che la vettura Mini Countryman, targata GP484AJ, intestata ai coniugi in comproprietà, rimarrà in uso esclusivo alla signora . Parte_2
10) Dà atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUJA, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 22, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 20/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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