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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/08/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNETTI VERONICA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio il 4/08/1990 a UR (luogo del matrimonio ) in Albania con il sig. (atto trascritto in data Pt_2 CP_1
17/12/2021 nei registri di matrimonio del Comune di Cecina), rilevando la nascita dei figli (in data 11/02/1992, maggiorenne, autosufficiente e Per_1 coniugata) e (il 3/10/2010), narrando le vicende del trasferimento Persona_2 in Italia della famiglia nonché l'intollerabilità della convivenza familiare a
1 causa delle condotte vessatorie e violente poste in essere nei confronti propri e dei familiari dal resistente, allegando l'applicazione di misura cautelare personale in danno del resistente con divieto di avvicinamento alle persone offese e ed ai luoghi Parte_1 Per_1 Persona_2 Parte_3 abitualmente frequentati nonché divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo e rilevando la pendenza del procedimento penale ex art. 572 comma 1 e 2 c.p., riscontrando la condizione di detenzione del signor Pt_1 presso la Casa Circondariale di Livorno e riscontrando le proprie condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 4.1.2024, poi ritualmente notificato, la OR evocava in causa il signor La ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva nei termini che seguono, per sentir dichiarare che “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Specifica pronuncia di addebito nei confronti di avendo tenuto condotte tali da rappresentare CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3. Il figlio resterà affidato Per_2 in modo esclusivo, alla madre, con collocamento presso la stessa presso l'abitazione sita in Via dei Montagnini 11 Cecina (LI) di proprietà della di lei figlia e genero, ivi residenti, o ovunque la madre trasferirà la propria residenza;
4. In ogni caso, il diritto di visita del figlio a favore del padre rimarrà sospeso per tutta la vigenza della misura cautelare/carcerazione e fino alla definizione del procedimento penale in epigrafe.
Compatibilmente alla misura in corso ed anche al termine, il ripristino dei rapporti tra padre e figlio dovrà avvenire in modalità protetta e solo previa valutazione dei SS e dell incaricati di valutare se vi è effettiva corrispondenza all'interesse del CP_2 minore al ripristino dell'incontro con il padre e previa adeguata e reciproca preparazione.
5. Il padre verserà alla madre € 200,00, o la somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione ISTAT a mezzo Persona_2 bonifico bancario (i cui dati bancari saranno indicati entro l'udienza di comparizione), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo cnf , entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 100,00 mensili, o CP_1 la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a messo bonifico bancario a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. L'assegno unico ed ogni altra detrazione e/o beneficio di legge sarà goduto ed integralmente percepito (al 100%) dalla madre, con obbligo per il padre di presentare annualmente l'ISEE nei termini di legge;
8. Il Tribunale autorizza la madre in via esclusiva a richiedere e/o rinnovare il passaporto del figlio minore Persona_2
9. Con vittoria di spese ed onorari nella misura legge”.
Non si costituiva in causa il signor del quale veniva dichiarata la CP_1 contumacia con ordinanza del 30.3.2024.
Resi inaudita altera parte provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 15 c.p.c. (poi confermati all'esito dell'instaurazione del contraddittorio), all'udienza di comparizione venivano ascoltati la ricorrente e
2 il figlio minore . Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 Per_2
c.p.c. e disposta indagine socio familiare demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.7.2025.
Alla suddetta udienza, il procuratore della parte ricorrente dava atto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze recante condanna del resistente e conferma della misura cautelare in essere e concludeva riportandosi agli atti e alla nota già depositata in data 25.2.2025 e alle rispettive conclusioni che si riportano: “[…] I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.
Specifica pronuncia di addebito nei confronti di avendo tenuto condotte CP_1 tali da rappresentare grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3. Il figlio resterà affidato in modo esclusivo, alla madre, con relativa delega alla stessa in Per_2 via esclusiva dell'esercizio dei poteri sanitari, scolastici e burocratici nell'interesse del minore. Il collocamento del minore sarà presso la madre nell'abitazione sita in Via
Aurelia Sud 19, Cecina (LI) di proprietà della di lei figlia e genero, ivi residenti, o ovunque la madre trasferirà la propria residenza;
4. In ogni caso, il diritto di visita del figlio a favore del padre rimarrà sospeso per tutta la vigenza della misura cautelare e/o carcerazione e/o espulsione dal territorio italiano e, comunque, fino a che rimanga in contrasto con l'interesse del figlio e previo suo consenso. In ogni modo, compatibilmente alla misura in corso ed anche al termine, il ripristino dei rapporti tra padre e figlio, ove disposti, dovrà avvenire solo ed esclusivamente, in modalità protetta
e solo previa valutazione dei SS e dell incaricati di valutare se vi è effettiva CP_2 corrispondenza all'interesse del minore al ripristino dell'incontro con il padre e previa adeguata e reciproca preparazione e raccolto il consenso del minore.
5. Il padre verserà alla madre € 200,00, o la somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_2
oltre rivalutazione ISTAT a mezzo bonifico bancario (i cui dati bancari saranno
[...] indicati entro l'udienza di comparizione), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo cnf , entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Il Sig. verserà CP_1 alla moglie l'importo di € 100,00 mensili, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a messo bonifico bancario a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. L'assegno unico ed ogni altra detrazione e/o beneficio di legge sarà goduto ed integralmente percepito (al 100%) dalla madre, con obbligo per il padre di presentare annualmente l'ISEE nei termini di legge;
8. Il Tribunale autorizza la madre in via esclusiva a richiedere e/o rinnovare il passaporto del figlio minore 9. Con vittoria di spese ed onorari nella Persona_2 misura legge”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. La OR ha chiesto addebitarsi la separazione al marito Parte_1 fondando la stessa sulle condotte violente e vessatorie poste in essere dal resistente nel corso del matrimonio in danno della moglie.
La domanda è fondata e va accolta.
2.1. In linea generale si osserva che la separazione è addebitabile al coniuge che, tenendo comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio di cui all'art. 151 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, ma anche in concorso con le condotte dell'altro coniuge;
le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto una efficacia causale nel fallimento del matrimonio. La dichiarazione di addebito può dunque essere essa pronunciata soltanto di fronte ad inadempimenti dei doveri coniugali di particolare gravità, e sempre che abbiano essi determinato la dissoluzione della comunità familiare.
In tema di separazione tra coniugi, costituisce un principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di essi e da dispensare il giudice del merito di ragguagliare con esse, per l'adozione delle relative statuizioni, il contegno del coniuge vittima delle violenze.
2.2. Ancora in via preliminare occorre rilevare che, come è noto ed è stato anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti – ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (arg. tra le ultime da Cassazione civile sez.
III, 16/04/2025, n.9957).
2.3. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la OR ha Parte_1 allegato la riferibilità della crisi familiare alle violenze subite negli anni da parte del resistente, violenze reiteratesi sin dai primi anni di matrimonio trascorsi in Albania e poi in Grecia e poi riprese successivamente al trasferimento della famiglia in Italia, presso l'abitazione della figlia maggiore e
4 del di lei marito (dopo breve fase di convivenza più serena). Come emerge dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla OR Per_1 nel corso delle indagini penali (vedi doc. allegati al ricorso), il padre
[...] quotidianamente insultava la ricorrente minacciando di ammazzarla e picchiandola, agendo anche davanti alla figlia e colpendo anche lei quando tentava di interporsi per difendere la madre. Le violenze provocavano alla OR ferite profonde e rottura di costole e costituivano la Parte_1 quotidianità della vita matrimoniale, anche caratterizzata da episodi di gelosia ossessiva del marito, con conseguente isolamento della OR Parte_1 anche rispetto ai propri familiari più stretti e con impossibilità di frequentazione di persone esterne al nucleo. Tali condotte sono poi riprese dopo alcuni mesi dal trasferimento di tutta la famiglia in Italia, proseguendo per circa due anni fino all'allontanamento da casa (nell'autunno del 2021) del signor ad opera del genero, intervenuto a difesa di , CP_1 Per_1 che si era interposta in un litigio tra i genitori provocando la reazione del padre nei confronti della figlia, tra l'altro incinta. Emerge ancora dalla lettura degli atti di indagine (e della stessa sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Livorno, vedi in atti) che successivamente a tale allontanamento il resistente aveva cominciato a contattare ossessivamente le due donne e poi anche il figlio minore, , al fine di tentare di metterlo contro la famiglia. Per_2
Le condotte di continua vessazione appaiono frutto di una visione patriarcale del , ritenendosi egli dominus dei movimenti dei familiari in un CP_1 contesto che risulta di assoluta privazione di libertà morale della OR
. Le pesantissime minacce proferite dal signor nei Parte_1 CP_1 confronti della moglie (oltre che della figlia maggiore, anche a sfondo sessuale), con insulti ossessivamente ripetuti con toni denigratori, discriminatori e svilenti della ricorrente, e con coinvolgimento anche del figlio minore , sono proseguite anche successivamente all'allontanamento di Per_2 fatto e sono state attestate in causa anche dai messaggi whatsapp inviati dal resistente alla OR e allegati nella trascrizione fattane dai Parte_1
Carabinieri Legione Toscana Stazione di Cecina, delegati alle indagini nei confronti del signor . CP_1
Si tratta di elementi che confermano quanto denunciato dalla OR Pt_1
(doc. n. 5, allegato al ricorso) e quanto narrato in sede penale dalle parti
[...]
(doc. n. 10, 11, 17 e seguenti) e che, complessivamente considerati attestano il contesto di assoluta privazione di libertà morale vissuto dalla ricorrente nel corso del matrimonio, rendendo fondata la domanda di addebito.
5 3. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, . Per_2
3.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2. Nel caso in esame, risulta da quanto attestato dalla parte ricorrente l'allontanamento del resistente dal nucleo familiare, la conferma in sede di appello della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno (n.14 del 09/01/2024) alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione con l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, così come la misura cautelare imposta all'odierno resistente del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico verso a tutti i membri della famiglia.
Ciò posto in fatto, nell'ambito del procedimento svolto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre trova fondamento nei gravissimi fatti di violenza già esaminati ai quali spesso ha assistito il figlio minore e nello stesso coinvolgimento del minore nelle dinamiche disfunzionali degli adulti, anche col tentativo di rendere messaggero delle minacce alla ricorrente, ciò che Per_2 deve essere letto come ulteriore conferma delle carenze del piano genitoriale.
Agiti e minacce sono del resto stati condotti davanti al bambino, con implicazioni importanti per la sua salute mentale dimostrando nel padre totale assenza di funzione protettiva e riflessiva.
6 In questo contesto, il minore va affidato in via esclusiva alla madre, la quale, ha viceversa dimostrato, come attestato anche dall'indagine svolta dai Servizi
Sociali (vedi relazione del 5.11.2024, in atti), di avere competenze genitoriali adeguate, anche impiegando le proprie risorse nel nuovo contesto abitativo sia con la costruzione di una rete amicale significativa, sia con il consolidamento della propria posizione lavorativa, e risultando un fondamentale punto di riferimento positivo per la crescita del figlio.
Il regime di affidamento esclusivo e il persistente collocamento di presso Per_2 la madre appare dunque al Collegio come la soluzione maggiormente adeguata alle esigenze di vita del minore, l'unica in grado di assicurare a un ambiente quanto più possibile sereno e pacifico. In ragione Per_2 dell'affidamento esclusivo, la OR potrà assumere Parte_1 autonomamente le decisioni di maggior rilievo per quanto, in Per_2 particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio, anche validi per l'espatrio.
4. La ripresa dei contatti e di una eventuale frequentazione padre/figlio, al fine di veder ripristinato in termini tutelanti per il minori il rapporto col padre, e salve ovviamente le prescrizioni rese in sede penale, dovrà essere subordinata al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità e dovrà avvenire comunque solo con incontri protetti una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore del minore e delle esigenze di tutela del medesimo, tenuto conto della volontà del ragazzo.
5. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero contributo al mantenimento del figlio e determinazione di assegno di mantenimento in favore della OR . Parte_1
5.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita
7 dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
5.2. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener
8 conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
5.3. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla OR . Parte_1
Risulta invero dalle allegazioni del ricorso, ed emerge altresì da quanto dichiarato negli atti di indagine penale allegati al procedimento, che il signor non ha mai lavorato con costanza, avendo la famiglia sempre CP_1 sofferto una condizione economica particolarmente difficile e caratterizzata da estrema precarietà, tanto da ricevere i coniugi anche aiuti mensili in danaro dalla figlia maggiore, una volta trasferitasi in Italia. Neanche Per_1 giunto in Italia il signor ha contribuito al tenore di vita della CP_1 famiglia risultando dagli atti che le tensioni familiari cominciarono nuovamente ad intensificarsi proprio per la prolungata scelta del resistente di non ricercare lavoro, pretendendo egli di restare economicamente a carico della famiglia della figlia senza in nessun modo contribuire all'economia domestica.
È stata poi dichiarata in causa dalla OR la propria stabile Parte_1 condizione lavorativa: “lavoro tutto l'anno, prima ero occasionale ora ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
guadagno circa 1.000,00/1200,00 euro” così dimostrando la ricorrente una certa capacità reddituale, consolidatasi nel corso del processo come si evince dal confronto tra la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2023 e il CUD 2024 (vedi documenti allegati alla nota del 3.4.2025).
Non sussistono dunque i presupposti richiesti per la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
5.5. Va invece riconosciuto a carico del signor il pagamento di CP_1 un contributo al mantenimento del figlio minore, non potendo a ciò eventualmente ostare (in punto di an debeatur) la mancanza di reddito fisso da parte del resistente;
contributo che può in questa sede esser definito, in punto di quantum, conformemente a quanto già disposto con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. tenendo conto dell'età del figlio e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura di euro 200,00 mensili da corrispondersi in favore della OR , somma dovuta dal mese Parte_1 di febbraio 2024 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
9 I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla OR . Parte_1
6. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei CP_1 parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in UR (luogo del matrimonio ) - Pt_2
Albania il giorno 4/08/1990, atto trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Cecina, anno 2021 al n.3, parte 2, serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Cecina per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a;
Parte_1
4) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre Persona_2 Pt_1
il figlio sarà collocati presso la casa della ricorrente;
la OR
[...] Pt_1 potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior rilievo per
[...]
quanto, in particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del Per_2 luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio, anche validi per l'espatrio;
5) La ripresa dei contatti e di una eventuale frequentazione padre/figlio, salve le prescrizioni rese in sede penale, dovrà essere subordinata al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità e dovrà avvenire comunque solo con incontri protetti una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore del minore e delle esigenze di tutela del medesimo, tenuto conto della volontà del ragazzo;
6) il signor corrisponderà mensilmente alla OR a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di febbraio 2024; I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico percepito dalla OR Pt_1
[...]
10 7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da;
Parte_1
8) condanna il signor pagamento delle spese di lite del presente Parte_4 giudizio, che si liquidano in euro 1.400,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.300,00 per fase istruttoria ed euro 1.900,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
condanna altresì il signor al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese del sub procedimento cautelare, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 13.8.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNETTI VERONICA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e CP_1 C.F._2 dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 3.7.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio il 4/08/1990 a UR (luogo del matrimonio ) in Albania con il sig. (atto trascritto in data Pt_2 CP_1
17/12/2021 nei registri di matrimonio del Comune di Cecina), rilevando la nascita dei figli (in data 11/02/1992, maggiorenne, autosufficiente e Per_1 coniugata) e (il 3/10/2010), narrando le vicende del trasferimento Persona_2 in Italia della famiglia nonché l'intollerabilità della convivenza familiare a
1 causa delle condotte vessatorie e violente poste in essere nei confronti propri e dei familiari dal resistente, allegando l'applicazione di misura cautelare personale in danno del resistente con divieto di avvicinamento alle persone offese e ed ai luoghi Parte_1 Per_1 Persona_2 Parte_3 abitualmente frequentati nonché divieto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo e rilevando la pendenza del procedimento penale ex art. 572 comma 1 e 2 c.p., riscontrando la condizione di detenzione del signor Pt_1 presso la Casa Circondariale di Livorno e riscontrando le proprie condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 4.1.2024, poi ritualmente notificato, la OR evocava in causa il signor La ricorrente Parte_1 CP_1 concludeva nei termini che seguono, per sentir dichiarare che “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Specifica pronuncia di addebito nei confronti di avendo tenuto condotte tali da rappresentare CP_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3. Il figlio resterà affidato Per_2 in modo esclusivo, alla madre, con collocamento presso la stessa presso l'abitazione sita in Via dei Montagnini 11 Cecina (LI) di proprietà della di lei figlia e genero, ivi residenti, o ovunque la madre trasferirà la propria residenza;
4. In ogni caso, il diritto di visita del figlio a favore del padre rimarrà sospeso per tutta la vigenza della misura cautelare/carcerazione e fino alla definizione del procedimento penale in epigrafe.
Compatibilmente alla misura in corso ed anche al termine, il ripristino dei rapporti tra padre e figlio dovrà avvenire in modalità protetta e solo previa valutazione dei SS e dell incaricati di valutare se vi è effettiva corrispondenza all'interesse del CP_2 minore al ripristino dell'incontro con il padre e previa adeguata e reciproca preparazione.
5. Il padre verserà alla madre € 200,00, o la somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione ISTAT a mezzo Persona_2 bonifico bancario (i cui dati bancari saranno indicati entro l'udienza di comparizione), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo cnf , entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Il Sig. verserà alla moglie l'importo di € 100,00 mensili, o CP_1 la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a messo bonifico bancario a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. L'assegno unico ed ogni altra detrazione e/o beneficio di legge sarà goduto ed integralmente percepito (al 100%) dalla madre, con obbligo per il padre di presentare annualmente l'ISEE nei termini di legge;
8. Il Tribunale autorizza la madre in via esclusiva a richiedere e/o rinnovare il passaporto del figlio minore Persona_2
9. Con vittoria di spese ed onorari nella misura legge”.
Non si costituiva in causa il signor del quale veniva dichiarata la CP_1 contumacia con ordinanza del 30.3.2024.
Resi inaudita altera parte provvedimenti indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 15 c.p.c. (poi confermati all'esito dell'instaurazione del contraddittorio), all'udienza di comparizione venivano ascoltati la ricorrente e
2 il figlio minore . Adottati i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 Per_2
c.p.c. e disposta indagine socio familiare demandata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.7.2025.
Alla suddetta udienza, il procuratore della parte ricorrente dava atto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze recante condanna del resistente e conferma della misura cautelare in essere e concludeva riportandosi agli atti e alla nota già depositata in data 25.2.2025 e alle rispettive conclusioni che si riportano: “[…] I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.
Specifica pronuncia di addebito nei confronti di avendo tenuto condotte CP_1 tali da rappresentare grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
3. Il figlio resterà affidato in modo esclusivo, alla madre, con relativa delega alla stessa in Per_2 via esclusiva dell'esercizio dei poteri sanitari, scolastici e burocratici nell'interesse del minore. Il collocamento del minore sarà presso la madre nell'abitazione sita in Via
Aurelia Sud 19, Cecina (LI) di proprietà della di lei figlia e genero, ivi residenti, o ovunque la madre trasferirà la propria residenza;
4. In ogni caso, il diritto di visita del figlio a favore del padre rimarrà sospeso per tutta la vigenza della misura cautelare e/o carcerazione e/o espulsione dal territorio italiano e, comunque, fino a che rimanga in contrasto con l'interesse del figlio e previo suo consenso. In ogni modo, compatibilmente alla misura in corso ed anche al termine, il ripristino dei rapporti tra padre e figlio, ove disposti, dovrà avvenire solo ed esclusivamente, in modalità protetta
e solo previa valutazione dei SS e dell incaricati di valutare se vi è effettiva CP_2 corrispondenza all'interesse del minore al ripristino dell'incontro con il padre e previa adeguata e reciproca preparazione e raccolto il consenso del minore.
5. Il padre verserà alla madre € 200,00, o la somma maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_2
oltre rivalutazione ISTAT a mezzo bonifico bancario (i cui dati bancari saranno
[...] indicati entro l'udienza di comparizione), oltre al 50% di tutte le spese straordinarie come da protocollo cnf , entro il giorno 5 di ogni mese.
6. Il Sig. verserà CP_1 alla moglie l'importo di € 100,00 mensili, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese a messo bonifico bancario a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. L'assegno unico ed ogni altra detrazione e/o beneficio di legge sarà goduto ed integralmente percepito (al 100%) dalla madre, con obbligo per il padre di presentare annualmente l'ISEE nei termini di legge;
8. Il Tribunale autorizza la madre in via esclusiva a richiedere e/o rinnovare il passaporto del figlio minore 9. Con vittoria di spese ed onorari nella Persona_2 misura legge”.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emersa dalle allegazioni della parte ricorrente che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. La OR ha chiesto addebitarsi la separazione al marito Parte_1 fondando la stessa sulle condotte violente e vessatorie poste in essere dal resistente nel corso del matrimonio in danno della moglie.
La domanda è fondata e va accolta.
2.1. In linea generale si osserva che la separazione è addebitabile al coniuge che, tenendo comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio di cui all'art. 151 c.c., abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo, ma anche in concorso con le condotte dell'altro coniuge;
le condotte contrarie ai doveri coniugali devono avere svolto una efficacia causale nel fallimento del matrimonio. La dichiarazione di addebito può dunque essere essa pronunciata soltanto di fronte ad inadempimenti dei doveri coniugali di particolare gravità, e sempre che abbiano essi determinato la dissoluzione della comunità familiare.
In tema di separazione tra coniugi, costituisce un principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni molto gravi dei doveri nascenti dal matrimonio sì da fondare, per sé sole, la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di essi e da dispensare il giudice del merito di ragguagliare con esse, per l'adozione delle relative statuizioni, il contegno del coniuge vittima delle violenze.
2.2. Ancora in via preliminare occorre rilevare che, come è noto ed è stato anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti – ai fini dell'accertamento dell'illecito civile (arg. tra le ultime da Cassazione civile sez.
III, 16/04/2025, n.9957).
2.3. Tutto ciò richiamato, nel caso di specie la OR ha Parte_1 allegato la riferibilità della crisi familiare alle violenze subite negli anni da parte del resistente, violenze reiteratesi sin dai primi anni di matrimonio trascorsi in Albania e poi in Grecia e poi riprese successivamente al trasferimento della famiglia in Italia, presso l'abitazione della figlia maggiore e
4 del di lei marito (dopo breve fase di convivenza più serena). Come emerge dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla OR Per_1 nel corso delle indagini penali (vedi doc. allegati al ricorso), il padre
[...] quotidianamente insultava la ricorrente minacciando di ammazzarla e picchiandola, agendo anche davanti alla figlia e colpendo anche lei quando tentava di interporsi per difendere la madre. Le violenze provocavano alla OR ferite profonde e rottura di costole e costituivano la Parte_1 quotidianità della vita matrimoniale, anche caratterizzata da episodi di gelosia ossessiva del marito, con conseguente isolamento della OR Parte_1 anche rispetto ai propri familiari più stretti e con impossibilità di frequentazione di persone esterne al nucleo. Tali condotte sono poi riprese dopo alcuni mesi dal trasferimento di tutta la famiglia in Italia, proseguendo per circa due anni fino all'allontanamento da casa (nell'autunno del 2021) del signor ad opera del genero, intervenuto a difesa di , CP_1 Per_1 che si era interposta in un litigio tra i genitori provocando la reazione del padre nei confronti della figlia, tra l'altro incinta. Emerge ancora dalla lettura degli atti di indagine (e della stessa sentenza penale pronunciata dal Tribunale di Livorno, vedi in atti) che successivamente a tale allontanamento il resistente aveva cominciato a contattare ossessivamente le due donne e poi anche il figlio minore, , al fine di tentare di metterlo contro la famiglia. Per_2
Le condotte di continua vessazione appaiono frutto di una visione patriarcale del , ritenendosi egli dominus dei movimenti dei familiari in un CP_1 contesto che risulta di assoluta privazione di libertà morale della OR
. Le pesantissime minacce proferite dal signor nei Parte_1 CP_1 confronti della moglie (oltre che della figlia maggiore, anche a sfondo sessuale), con insulti ossessivamente ripetuti con toni denigratori, discriminatori e svilenti della ricorrente, e con coinvolgimento anche del figlio minore , sono proseguite anche successivamente all'allontanamento di Per_2 fatto e sono state attestate in causa anche dai messaggi whatsapp inviati dal resistente alla OR e allegati nella trascrizione fattane dai Parte_1
Carabinieri Legione Toscana Stazione di Cecina, delegati alle indagini nei confronti del signor . CP_1
Si tratta di elementi che confermano quanto denunciato dalla OR Pt_1
(doc. n. 5, allegato al ricorso) e quanto narrato in sede penale dalle parti
[...]
(doc. n. 10, 11, 17 e seguenti) e che, complessivamente considerati attestano il contesto di assoluta privazione di libertà morale vissuto dalla ricorrente nel corso del matrimonio, rendendo fondata la domanda di addebito.
5 3. Con riguardo alle domande relative ai provvedimenti accessori, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, . Per_2
3.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
3.2. Nel caso in esame, risulta da quanto attestato dalla parte ricorrente l'allontanamento del resistente dal nucleo familiare, la conferma in sede di appello della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno (n.14 del 09/01/2024) alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione con l'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, così come la misura cautelare imposta all'odierno resistente del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico verso a tutti i membri della famiglia.
Ciò posto in fatto, nell'ambito del procedimento svolto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre trova fondamento nei gravissimi fatti di violenza già esaminati ai quali spesso ha assistito il figlio minore e nello stesso coinvolgimento del minore nelle dinamiche disfunzionali degli adulti, anche col tentativo di rendere messaggero delle minacce alla ricorrente, ciò che Per_2 deve essere letto come ulteriore conferma delle carenze del piano genitoriale.
Agiti e minacce sono del resto stati condotti davanti al bambino, con implicazioni importanti per la sua salute mentale dimostrando nel padre totale assenza di funzione protettiva e riflessiva.
6 In questo contesto, il minore va affidato in via esclusiva alla madre, la quale, ha viceversa dimostrato, come attestato anche dall'indagine svolta dai Servizi
Sociali (vedi relazione del 5.11.2024, in atti), di avere competenze genitoriali adeguate, anche impiegando le proprie risorse nel nuovo contesto abitativo sia con la costruzione di una rete amicale significativa, sia con il consolidamento della propria posizione lavorativa, e risultando un fondamentale punto di riferimento positivo per la crescita del figlio.
Il regime di affidamento esclusivo e il persistente collocamento di presso Per_2 la madre appare dunque al Collegio come la soluzione maggiormente adeguata alle esigenze di vita del minore, l'unica in grado di assicurare a un ambiente quanto più possibile sereno e pacifico. In ragione Per_2 dell'affidamento esclusivo, la OR potrà assumere Parte_1 autonomamente le decisioni di maggior rilievo per quanto, in Per_2 particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio, anche validi per l'espatrio.
4. La ripresa dei contatti e di una eventuale frequentazione padre/figlio, al fine di veder ripristinato in termini tutelanti per il minori il rapporto col padre, e salve ovviamente le prescrizioni rese in sede penale, dovrà essere subordinata al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità e dovrà avvenire comunque solo con incontri protetti una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore del minore e delle esigenze di tutela del medesimo, tenuto conto della volontà del ragazzo.
5. Sono state svolte in causa domande a contenuto economico, ovvero contributo al mantenimento del figlio e determinazione di assegno di mantenimento in favore della OR . Parte_1
5.1. Giova preliminarmente sottolineare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita
7 dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
5.2. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (v., tra le ultime, sent. Cass. 12.12.2023 n. 34728).
Ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento, e alla sua successiva quantificazione, va dunque innanzitutto accertato il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita, indipendentemente dalla percezione di detto assegno operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener
8 conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo.
È poi necessario tener presente che il quantum dell'assegno va calcolato anche tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ciò fino alla data della decisione.
5.3. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla OR . Parte_1
Risulta invero dalle allegazioni del ricorso, ed emerge altresì da quanto dichiarato negli atti di indagine penale allegati al procedimento, che il signor non ha mai lavorato con costanza, avendo la famiglia sempre CP_1 sofferto una condizione economica particolarmente difficile e caratterizzata da estrema precarietà, tanto da ricevere i coniugi anche aiuti mensili in danaro dalla figlia maggiore, una volta trasferitasi in Italia. Neanche Per_1 giunto in Italia il signor ha contribuito al tenore di vita della CP_1 famiglia risultando dagli atti che le tensioni familiari cominciarono nuovamente ad intensificarsi proprio per la prolungata scelta del resistente di non ricercare lavoro, pretendendo egli di restare economicamente a carico della famiglia della figlia senza in nessun modo contribuire all'economia domestica.
È stata poi dichiarata in causa dalla OR la propria stabile Parte_1 condizione lavorativa: “lavoro tutto l'anno, prima ero occasionale ora ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
guadagno circa 1.000,00/1200,00 euro” così dimostrando la ricorrente una certa capacità reddituale, consolidatasi nel corso del processo come si evince dal confronto tra la dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2023 e il CUD 2024 (vedi documenti allegati alla nota del 3.4.2025).
Non sussistono dunque i presupposti richiesti per la previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
5.5. Va invece riconosciuto a carico del signor il pagamento di CP_1 un contributo al mantenimento del figlio minore, non potendo a ciò eventualmente ostare (in punto di an debeatur) la mancanza di reddito fisso da parte del resistente;
contributo che può in questa sede esser definito, in punto di quantum, conformemente a quanto già disposto con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. tenendo conto dell'età del figlio e delle relative connesse esigenze educative e ricreative, dunque nella misura di euro 200,00 mensili da corrispondersi in favore della OR , somma dovuta dal mese Parte_1 di febbraio 2024 e da pagarsi entro il giorno 15 del mese annualmente rivalutabile secondo ISTAT.
9 I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla OR . Parte_1
6. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico del signor e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei CP_1 parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Parte_1 che hanno contratto matrimonio in UR (luogo del matrimonio ) - Pt_2
Albania il giorno 4/08/1990, atto trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Cecina, anno 2021 al n.3, parte 2, serie C e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Cecina per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) addebita la separazione a;
Parte_1
4) dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre Persona_2 Pt_1
il figlio sarà collocati presso la casa della ricorrente;
la OR
[...] Pt_1 potrà assumere autonomamente le decisioni di maggior rilievo per
[...]
quanto, in particolare, all'ambito sanitario e scolastico, alla scelta del Per_2 luogo di residenza e alla facoltà di richiedere autonomamente il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio, anche validi per l'espatrio;
5) La ripresa dei contatti e di una eventuale frequentazione padre/figlio, salve le prescrizioni rese in sede penale, dovrà essere subordinata al positivo svolgimento di un percorso di sostegno alla genitorialità e dovrà avvenire comunque solo con incontri protetti una volta a settimana per due ore secondo un setting che sarà determinato dal Servizio Sociale alla luce dell'interesse superiore del minore e delle esigenze di tutela del medesimo, tenuto conto della volontà del ragazzo;
6) il signor corrisponderà mensilmente alla OR a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT, il tutto a decorrere dal mese di febbraio 2024; I genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico percepito dalla OR Pt_1
[...]
10 7) rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da;
Parte_1
8) condanna il signor pagamento delle spese di lite del presente Parte_4 giudizio, che si liquidano in euro 1.400,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.300,00 per fase istruttoria ed euro 1.900,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;
condanna altresì il signor al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese del sub procedimento cautelare, complessivamente liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 13.8.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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