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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 868/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 868/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Mario Bellicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.9.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Comune di GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di GN in data 4.5.1987 al n° 2, parte II, serie A;
nonché nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Darfo B.T. in data 29.6.1987 al n° 11, parte II, serie B, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Assegnare la casa familiare alla SI.ra , che ne è esclusiva proprietaria e vi Parte_1
convive con il figlio economicamente non autosufficiente. Persona_1
Disporre che il SI. versi al figlio una somma non inferiore Controparte_1 Persona_1 ad €uro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica (somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), oltre al rimborso della quota del 50% delle cosiddette «spese straordinarie» secondo il Protocollo in uso presso l'Ufficio Giudiziario.
Spese di lite rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con ad GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1987, unione dalla quale erano nati i figli (il 23.8.1990), UD (il 12.2.1994), entrambe maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, e (il 18.5.2001), studente universitario. Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 256/2023, pubblicata in data 6.2.2023 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 25.10.2022, la quale aveva previsto, per quanto in questa sede di interesse, un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 28.6.2024, alla quale
[...]
non compariva, dichiarata la contumacia del resistente, in via provvisoria ed urgente, CP_1 venivano confermate le condizioni della separazione, e, all'udienza del 20.9.2024, svoltasi in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione. ***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 25.10.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (24.1.2024), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
256/2023, pubblicata in data 6.2.2023 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: il resistente, anzi, non si è nemmeno costituito nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi al figlio Per_1
Il raggiungimento della maggiore età non comporta il venir meno del dovere dei genitori di mantenere i figli, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Nel caso di specie, è pacifico che non sia ancora economicamente autosufficiente: è vero, Per_1 come ammesso dalla madre all'udienza del 28.6.2024, che egli ha interrotto gli studi universitari e ha iniziato a lavorare con un contratto a progetto con una retribuzione di € 600,00/800,00 mensili, tuttavia, tale contratto, ad avviso di questo Collegio, non può essere considerato indice di avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di rientrando lo stesso nella Per_1
formazione professionale e non definibile quale un vero e proprio contratto lavorativo, come dimostrato dalla retribuzione modesta da lui percepita.
L'avvenuta interruzione degli studi e, quindi, del percorso formativo in essere, però, induce il
Collegio a limitare la somma a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio ad € 300,00 mensili (pari alla somma prevista in sede di separazione ma senza applicazione della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta), oltre al 50% delle spese straordinarie, anche in considerazione delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di €
1.525,00 circa nell'annualità di imposta 2022, mentre il resistente è occupato così come lo era in sede di separazione), della sostanziale assenza del padre dalla vita del figlio e dell'integrale carico dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, nonché del tempo trascorso dall'epoca della separazione.
Non occorre, infine, adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, avendo ella già un titolo giuridico idoneo a giustificare la disponibilità dell'immobile, di sua esclusiva proprietà, da parte sua.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite debbono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto de di diritto affrontate, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra
[...]
e d GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
1987;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio con il versamento di un contributo pari ad € 300,00 Persona_1
mensili, con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere alla ricorrente ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.906,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Presidente estensora
UD Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
UD Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 868/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata a Darfo Boario Parte_1 C.F._1
Terme (BS), presso lo studio dell'Avv. Mario Bellicini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.9.2024)
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Comune di GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di GN in data 4.5.1987 al n° 2, parte II, serie A;
nonché nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Darfo B.T. in data 29.6.1987 al n° 11, parte II, serie B, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Assegnare la casa familiare alla SI.ra , che ne è esclusiva proprietaria e vi Parte_1
convive con il figlio economicamente non autosufficiente. Persona_1
Disporre che il SI. versi al figlio una somma non inferiore Controparte_1 Persona_1 ad €uro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica (somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), oltre al rimborso della quota del 50% delle cosiddette «spese straordinarie» secondo il Protocollo in uso presso l'Ufficio Giudiziario.
Spese di lite rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2024 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con ad GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno 1987, unione dalla quale erano nati i figli (il 23.8.1990), UD (il 12.2.1994), entrambe maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti, e (il 18.5.2001), studente universitario. Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza n. 256/2023, pubblicata in data 6.2.2023 e passata in giudicato, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 25.10.2022, la quale aveva previsto, per quanto in questa sede di interesse, un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 28.6.2024, alla quale
[...]
non compariva, dichiarata la contumacia del resistente, in via provvisoria ed urgente, CP_1 venivano confermate le condizioni della separazione, e, all'udienza del 20.9.2024, svoltasi in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione. ***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 25.10.2022, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (24.1.2024), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
256/2023, pubblicata in data 6.2.2023 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da tre anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: il resistente, anzi, non si è nemmeno costituito nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi al figlio Per_1
Il raggiungimento della maggiore età non comporta il venir meno del dovere dei genitori di mantenere i figli, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Nel caso di specie, è pacifico che non sia ancora economicamente autosufficiente: è vero, Per_1 come ammesso dalla madre all'udienza del 28.6.2024, che egli ha interrotto gli studi universitari e ha iniziato a lavorare con un contratto a progetto con una retribuzione di € 600,00/800,00 mensili, tuttavia, tale contratto, ad avviso di questo Collegio, non può essere considerato indice di avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di rientrando lo stesso nella Per_1
formazione professionale e non definibile quale un vero e proprio contratto lavorativo, come dimostrato dalla retribuzione modesta da lui percepita.
L'avvenuta interruzione degli studi e, quindi, del percorso formativo in essere, però, induce il
Collegio a limitare la somma a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio ad € 300,00 mensili (pari alla somma prevista in sede di separazione ma senza applicazione della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta), oltre al 50% delle spese straordinarie, anche in considerazione delle condizioni reddituali delle parti (la ricorrente ha percepito un reddito netto mensile di €
1.525,00 circa nell'annualità di imposta 2022, mentre il resistente è occupato così come lo era in sede di separazione), della sostanziale assenza del padre dalla vita del figlio e dell'integrale carico dei compiti domestici e di cura sulla ricorrente, nonché del tempo trascorso dall'epoca della separazione.
Non occorre, infine, adottare alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, avendo ella già un titolo giuridico idoneo a giustificare la disponibilità dell'immobile, di sua esclusiva proprietà, da parte sua.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite debbono essere regolamentate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto de di diritto affrontate, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra
[...]
e d GN (BS) in data 2.5.1987, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte II, serie A, anno
1987;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio con il versamento di un contributo pari ad € 300,00 Persona_1
mensili, con decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere alla ricorrente ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
4) Condanna il resistente, a rimborsare alla ricorrente, Controparte_1 [...]
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.906,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025.
La Presidente estensora
UD Gheri