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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1199/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Nuti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Prato, viale della Repubblica n. 239;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Parte_2 C.F._2
Melozzi, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 15;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note sostitutive dell'udienza depositate il 19/11/2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/10/2024.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/10/2024, e hanno proposto domanda Parte_1 Pt_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze in data
15/01/1994, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Il Tribunale, preso atto della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni R_
e , ritiene di poter omologare l'accordo delle parti in ordine alla revoca del Per_2 Per_3 contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. alla riduzione dell'assegno in Pt_1 favore della moglie, da intendersi quale assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, e all'obbligo assunto dal sig. di trasferimento alla sig.ra della quota Pt_1 Pt_2 del 50% della nuda proprietà dell'immobile posto in Prato, via Modena n. 1, non avendo rilevato condizioni contrarie all'ordinamento giuridico.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_2
sposati a Firenze il 15/01/1994 con atto trascritto nel registro degli atti Parte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II Serie A, anno 1994;
2) revoca il contributo al mantenimento dei figli e a carico di R_ Per_2 Per_3 Pt_1
[...]
pagina 2 di 3 3) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 Parte_2 un assegno di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo gli indici Istat;
4) omologa l'accordo delle parti relativo all'obbligo di trasferimento del 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Prato, via Modena, n. 1 da parte del sig. Parte_1
a favore della sig.ra , obbligo da eseguirsi entro e non oltre 60 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di divorzio, salvo siano riscontrate difformità sull'immobile dai tecnici incaricati;
5) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
6) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1199/2024 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Nuti, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Prato, viale della Repubblica n. 239;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Parte_2 C.F._2
Melozzi, elettivamente domiciliata in Firenze, viale Giuseppe Mazzini n. 15;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: come nelle note sostitutive dell'udienza depositate il 19/11/2024.
Pubblico Ministero: «Visto» del 23/10/2024.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 21/10/2024, e hanno proposto domanda Parte_1 Pt_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze in data
15/01/1994, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa dell'accordo delle parti, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Il Tribunale, preso atto della raggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni R_
e , ritiene di poter omologare l'accordo delle parti in ordine alla revoca del Per_2 Per_3 contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. alla riduzione dell'assegno in Pt_1 favore della moglie, da intendersi quale assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970, e all'obbligo assunto dal sig. di trasferimento alla sig.ra della quota Pt_1 Pt_2 del 50% della nuda proprietà dell'immobile posto in Prato, via Modena n. 1, non avendo rilevato condizioni contrarie all'ordinamento giuridico.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_2
sposati a Firenze il 15/01/1994 con atto trascritto nel registro degli atti Parte_1
di matrimonio del predetto Comune al n. 17, parte II Serie A, anno 1994;
2) revoca il contributo al mantenimento dei figli e a carico di R_ Per_2 Per_3 Pt_1
[...]
pagina 2 di 3 3) dispone che corrisponda a , entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1 Parte_2 un assegno di € 100,00 mensili, oltre rivalutazione automatica secondo gli indici Istat;
4) omologa l'accordo delle parti relativo all'obbligo di trasferimento del 50% della nuda proprietà dell'immobile sito in Prato, via Modena, n. 1 da parte del sig. Parte_1
a favore della sig.ra , obbligo da eseguirsi entro e non oltre 60 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di divorzio, salvo siano riscontrate difformità sull'immobile dai tecnici incaricati;
5) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
6) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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