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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3139/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/3/2025, alle ore 10:16, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per l'avv. SOLARINO GIUSEPPE;
Parte_1 per l'avv. Parte_2
DE GIORGIO GIOVANNI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice e parte convenuta precisano come da note conclusive e discutono la causa riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3139/2020 pendente tra: con sede in PI (Rg) C.da Valleforno (P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. nato a [...] il [...] (c.f.: ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SOLARINO (c.f.: ) C.F._2
pagina 1 di 7 , con elezione di domicilio in PI (RG) in viale Email_1
Mario Rapisardi, n. 47, presso lo studio dell'avv. Solarino.
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. Controparte_2
) iscritto al n. 8/2017 R.F. del Tribunale di Ragusa, in persona del Curatore Avv. Angelo P.IVA_2
Peligra (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE GIORGIO (c.f.: CodiceFiscale_3
) con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
TO (Rg) in via Palestro, 98, presso lo studio dell'avv. De Giorgio.
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio il (P.I. Controparte_2
) iscritto al n. 8/2017 R.F. del Tribunale di Ragusa, in persona del Curatore Avv. Angelo P.IVA_2
Peligra per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[i]n via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 854/2020 emesso in data 30/6/2020 ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ricorrendo i gravi motivi per come indicati in narrativa;
- nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 854/2020 emesso in data 30/6/2020 dal tribunale di Ragusa e notificato all'odierna società opponente il 27/7/2020 per i motivi di cui in narrativa;
con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Allegava a tal fine che:
- in data 27/7/2020 le veniva notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.854/2020 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.610,86 oltre spese, interessi e compensi professionali;
- nel corso dell'anno 2013 la società ancora in bonis Controparte_3 procedeva alla fornitura, in favore della società odierna opponente, di materiali per i quali sono state emesse n. 5 fatture e precisamente: - Fattura n. 33 del 20.01. 2013 di euro 634,67; - Fattura n.229 del
30.04.2013 di euro 2.560,35; - Fattura n. 287 del 31.05.2013 di euro 1.552,55; - Fattura n. 415 del
27.07.2013 di euro 1.916,31; - Fattura n. 595 del 29.11.2013 die euro 2.743,44; oltre due note di debito per spese anticipate per bollo effetti di euro 48,60 ed euro 33,40 per il pagamento delle quali la società
pagina 2 di 7 opponente emetteva degli effetti cambiari rilasciati in favore della società
[...]
Controparte_3
- l'esponente contattava la società comunicando la Controparte_3 volontà di procedere al pagamento delle predette fatture tramite assegni bancari, con conseguente restituzione degli effetti cambiari precedentemente emessi. Tale soluzione veniva accettata dalla società
Controparte_3
- l'esponente procedeva pertanto alla consegna di n. 7 assegni bancari in favore della CP_3 [...]
che li incassava regolarmente per un totale di euro 20.000,00, senza Controparte_3 ricevere la fattura relativa alla differenza tra l'importo degli assegni pagati e l'importo delle fatture emesse;
- con e-mail del 25/9/2014 la società opposta precisava il proprio credito in euro 9.984,44, elencando n.
8 effetti cambiari insoluti;
- successivamente in data 29/1/2016 tramite racc. a/r l'esponente sollecitava la restituzione degli effetti cambiari originariamente emessi e la consegna di una quietanza liberatoria di avvenuto pagamento;
- a tutela delle proprie ragioni introduceva l'odierno giudizio concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il Controparte_4 chiedeva: “[r]itenuto e dichiarato l'atto di opposizione inammissibile, improponibile ed
[...] infondato in fatto ed in diritto, confermare il decreto opposto in ogni sua parte, ed in ogni caso ritenere provato il credito per cui è causa, e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto stesso. In subordine, ritenuto l'avvenuto pagamento delle cambiali n.n. 1 e 2 e dell'acconto di € 780,00 sulla cambiale n. 3, rideterminare il credito ingiunto nella minor somma di € 13.971,80 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della corrispondente somma di € 13.971,80. Con vittoria di spese e compensi. Rilevata, ancora, l'insussistenza dei relativi presupposti di legge, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ovvero accoglierla limitatamente alla somma di € 3.639,06 fermo restando la provvisoria esecutività per il residuo di €
13.971,80. Salvo ogni altro diritto.”
Deduceva a tal fine che:
- in forza delle risultanze contabili della ditta fallita, promuoveva nei confronti della Parte_1 procedimento monitorio per complessivi euro 17.610,86, allegando n. 16 cambiali, tutte non pagate alla scadenza e protestate, dell'importo facciale complessivo di euro 16.496,44, oltre alle relative spese di protesto e ritorno bancario per euro 1.114,42;
- il rapporto di fornitura tra le parti era molto più consistente di quello risultante dalle cinque fatture allegate dall'opponente; pagina 3 di 7 - gli assegni emessi tra dicembre 2012 e luglio 2013 per un totale di ventimila euro coprivano la consegna di merce in nero;
- dopo aver emesso i sette assegni, l'opponente emetteva le cambiali oggetto di causa per saldare debiti successivi e non ancora onorati;
- l'opponente chiedeva la restituzione degli effetti cambiari pagati, l'esponente tratteneva solamente gli effetti cambiari non pagati;
- l'e-mail del 25/9/2014 con la quale si effettuava la precisazione del credito era relativa ai titoli con scadenza al 30 giugno 2014, non tenendo conto dei titoli con scadenza successiva. Pertanto, la ricognizione del debito ad opera di parte opponente, non ricomprendendo le scadenze del mese di luglio
2014 fino al mese di dicembre 2014, conteneva un evidente errore di calcolo a favore della Parte_1
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. con l'ordinanza del 19/1/2021 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto limitatamente alla somma di euro 3.639,06, concedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.. Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma pagina 4 di 7 come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
L'onere del creditore, nel caso di specie, è peraltro assolto dalla produzione delle seguenti cambiali:
pagina 5 di 7 Infatti, “secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, anche nell'ipotesi di mero esercizio dell'azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all'emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 14066/2010,
19860/2011, 13506/2014 e 26/2017)” (Cass. civ., sez. I, ord., 18/12/2023, n. 35311).
Parte opponente aveva, dunque, l'onere di allegare e provare l'adempimento o altri eventi impeditivi, modificativi o estintivi, o dimostrare l'inesistenza del rapporto.
I pagamenti documentati, mediante assegno, sono tuttavia (quasi) tutti anteriori all'emissioni delle cambiali, le quali, come già anticipato, integrano un sopravvenuto riconoscimento di debito, che fa presumere l'esistenza del rapporto.
L'unico pagamento estintivo valorizzabile è dunque quello di euro 2.500,00, con assegno del luglio 2023.
Tuttavia, è stato prodotto in atti un riconoscimento da parte dell'opposta quando era ancora in bonis, del
25/9/2014, con cui si riduce l'importo preteso della maggior somma di euro 3.639,06, correttamente imputata dal ai crediti meno recenti, ex art. 1193, co. 2, c.c.: “pertanto, dalla somma Parte_2 complessivamente ingiunta vanno decurtati:
- l'intero credito portato dalla cambiale n. 1): € 1.200,00 + 77,15;
- l'intero credito portato dalla cambiale n. 2): € 1.500,00 + 81,91; - € 780,00, quale acconto sulla cambiale n. 3); ottenendo come risultato l'importo di € 13.971,80 (€ 17.610,86-1200,00-77,15- 1500,00-81,91-780,00)”.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve esser revocato e parte opponente condannata a pagare all'opposta la somma di euro 13.971,80, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sugli importi e a partire dalla scadenza delle singole cambiali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 854/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 1650/2020;
• condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 la somma di euro 13.971,80, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.,
[...] sugli importi e a partire dalla scadenza delle singole cambiali;
pagina 6 di 7 • condanna, altresì, a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
e spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 25/3/2025, alle ore 10:16, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per l'avv. SOLARINO GIUSEPPE;
Parte_1 per l'avv. Parte_2
DE GIORGIO GIOVANNI.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice e parte convenuta precisano come da note conclusive e discutono la causa riportandosi agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3139/2020 pendente tra: con sede in PI (Rg) C.da Valleforno (P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. nato a [...] il [...] (c.f.: ) con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE SOLARINO (c.f.: ) C.F._2
pagina 1 di 7 , con elezione di domicilio in PI (RG) in viale Email_1
Mario Rapisardi, n. 47, presso lo studio dell'avv. Solarino.
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. Controparte_2
) iscritto al n. 8/2017 R.F. del Tribunale di Ragusa, in persona del Curatore Avv. Angelo P.IVA_2
Peligra (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI DE GIORGIO (c.f.: CodiceFiscale_3
) con elezione di domicilio in C.F._4 Email_2
TO (Rg) in via Palestro, 98, presso lo studio dell'avv. De Giorgio.
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio il (P.I. Controparte_2
) iscritto al n. 8/2017 R.F. del Tribunale di Ragusa, in persona del Curatore Avv. Angelo P.IVA_2
Peligra per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[i]n via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c., sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 854/2020 emesso in data 30/6/2020 ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ricorrendo i gravi motivi per come indicati in narrativa;
- nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 854/2020 emesso in data 30/6/2020 dal tribunale di Ragusa e notificato all'odierna società opponente il 27/7/2020 per i motivi di cui in narrativa;
con riserva di ulteriori deduzioni, conclusioni e richieste negli scritti difensivi prescritti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Allegava a tal fine che:
- in data 27/7/2020 le veniva notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.854/2020 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.610,86 oltre spese, interessi e compensi professionali;
- nel corso dell'anno 2013 la società ancora in bonis Controparte_3 procedeva alla fornitura, in favore della società odierna opponente, di materiali per i quali sono state emesse n. 5 fatture e precisamente: - Fattura n. 33 del 20.01. 2013 di euro 634,67; - Fattura n.229 del
30.04.2013 di euro 2.560,35; - Fattura n. 287 del 31.05.2013 di euro 1.552,55; - Fattura n. 415 del
27.07.2013 di euro 1.916,31; - Fattura n. 595 del 29.11.2013 die euro 2.743,44; oltre due note di debito per spese anticipate per bollo effetti di euro 48,60 ed euro 33,40 per il pagamento delle quali la società
pagina 2 di 7 opponente emetteva degli effetti cambiari rilasciati in favore della società
[...]
Controparte_3
- l'esponente contattava la società comunicando la Controparte_3 volontà di procedere al pagamento delle predette fatture tramite assegni bancari, con conseguente restituzione degli effetti cambiari precedentemente emessi. Tale soluzione veniva accettata dalla società
Controparte_3
- l'esponente procedeva pertanto alla consegna di n. 7 assegni bancari in favore della CP_3 [...]
che li incassava regolarmente per un totale di euro 20.000,00, senza Controparte_3 ricevere la fattura relativa alla differenza tra l'importo degli assegni pagati e l'importo delle fatture emesse;
- con e-mail del 25/9/2014 la società opposta precisava il proprio credito in euro 9.984,44, elencando n.
8 effetti cambiari insoluti;
- successivamente in data 29/1/2016 tramite racc. a/r l'esponente sollecitava la restituzione degli effetti cambiari originariamente emessi e la consegna di una quietanza liberatoria di avvenuto pagamento;
- a tutela delle proprie ragioni introduceva l'odierno giudizio concludendo come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, il Controparte_4 chiedeva: “[r]itenuto e dichiarato l'atto di opposizione inammissibile, improponibile ed
[...] infondato in fatto ed in diritto, confermare il decreto opposto in ogni sua parte, ed in ogni caso ritenere provato il credito per cui è causa, e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di cui al decreto stesso. In subordine, ritenuto l'avvenuto pagamento delle cambiali n.n. 1 e 2 e dell'acconto di € 780,00 sulla cambiale n. 3, rideterminare il credito ingiunto nella minor somma di € 13.971,80 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della corrispondente somma di € 13.971,80. Con vittoria di spese e compensi. Rilevata, ancora, l'insussistenza dei relativi presupposti di legge, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ovvero accoglierla limitatamente alla somma di € 3.639,06 fermo restando la provvisoria esecutività per il residuo di €
13.971,80. Salvo ogni altro diritto.”
Deduceva a tal fine che:
- in forza delle risultanze contabili della ditta fallita, promuoveva nei confronti della Parte_1 procedimento monitorio per complessivi euro 17.610,86, allegando n. 16 cambiali, tutte non pagate alla scadenza e protestate, dell'importo facciale complessivo di euro 16.496,44, oltre alle relative spese di protesto e ritorno bancario per euro 1.114,42;
- il rapporto di fornitura tra le parti era molto più consistente di quello risultante dalle cinque fatture allegate dall'opponente; pagina 3 di 7 - gli assegni emessi tra dicembre 2012 e luglio 2013 per un totale di ventimila euro coprivano la consegna di merce in nero;
- dopo aver emesso i sette assegni, l'opponente emetteva le cambiali oggetto di causa per saldare debiti successivi e non ancora onorati;
- l'opponente chiedeva la restituzione degli effetti cambiari pagati, l'esponente tratteneva solamente gli effetti cambiari non pagati;
- l'e-mail del 25/9/2014 con la quale si effettuava la precisazione del credito era relativa ai titoli con scadenza al 30 giugno 2014, non tenendo conto dei titoli con scadenza successiva. Pertanto, la ricognizione del debito ad opera di parte opponente, non ricomprendendo le scadenze del mese di luglio
2014 fino al mese di dicembre 2014, conteneva un evidente errore di calcolo a favore della Parte_1
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. con l'ordinanza del 19/1/2021 accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto limitatamente alla somma di euro 3.639,06, concedendo altresì i termini ex art. 183, co. 6,
c.p.c.. Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
Nel merito
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma pagina 4 di 7 come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioè il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
L'onere del creditore, nel caso di specie, è peraltro assolto dalla produzione delle seguenti cambiali:
pagina 5 di 7 Infatti, “secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, anche nell'ipotesi di mero esercizio dell'azione causale, il titolo ha comunque valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale, spettando all'emittente dimostrare che la pretesa del portatore è priva di fondamento (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 14066/2010,
19860/2011, 13506/2014 e 26/2017)” (Cass. civ., sez. I, ord., 18/12/2023, n. 35311).
Parte opponente aveva, dunque, l'onere di allegare e provare l'adempimento o altri eventi impeditivi, modificativi o estintivi, o dimostrare l'inesistenza del rapporto.
I pagamenti documentati, mediante assegno, sono tuttavia (quasi) tutti anteriori all'emissioni delle cambiali, le quali, come già anticipato, integrano un sopravvenuto riconoscimento di debito, che fa presumere l'esistenza del rapporto.
L'unico pagamento estintivo valorizzabile è dunque quello di euro 2.500,00, con assegno del luglio 2023.
Tuttavia, è stato prodotto in atti un riconoscimento da parte dell'opposta quando era ancora in bonis, del
25/9/2014, con cui si riduce l'importo preteso della maggior somma di euro 3.639,06, correttamente imputata dal ai crediti meno recenti, ex art. 1193, co. 2, c.c.: “pertanto, dalla somma Parte_2 complessivamente ingiunta vanno decurtati:
- l'intero credito portato dalla cambiale n. 1): € 1.200,00 + 77,15;
- l'intero credito portato dalla cambiale n. 2): € 1.500,00 + 81,91; - € 780,00, quale acconto sulla cambiale n. 3); ottenendo come risultato l'importo di € 13.971,80 (€ 17.610,86-1200,00-77,15- 1500,00-81,91-780,00)”.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve esser revocato e parte opponente condannata a pagare all'opposta la somma di euro 13.971,80, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., sugli importi e a partire dalla scadenza delle singole cambiali.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per mancanza di attività istruttoria, si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• revoca il decreto ingiuntivo n. 854/2020, tribunale di Ragusa, r.g. 1650/2020;
• condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 la somma di euro 13.971,80, oltre interessi, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c.,
[...] sugli importi e a partire dalla scadenza delle singole cambiali;
pagina 6 di 7 • condanna, altresì, a rimborsare a Parte_1 Controparte_2
e spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 25/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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