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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 186. Contratto di appalto 1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2024, n. 1139Provvedimento: Tribunale di Vallo della Lucania n. 120/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Verbale dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc Il Giudice rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, tutte le parti hanno provveduto a depositare note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc; pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. Carmine Esposito 1 Tribunale di Vallo della …Leggi di più...
- termine essenziale·
- interesse del creditore·
- squilibrio contrattuale·
- giurisdizione civile·
- penale per ritardo·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 1457 c.c.·
- risoluzione del contratto·
- art. 1384 c.c.·
- riduzione penale