Articolo 186 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 185Articolo 166
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31 dicembre 2019
Art. 186. Contratto di appalto 1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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