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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12004/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 ottobre 2024 da IA IL, elettivamente domiciliato in Andria, Via Senatore Onofrio Jannuzzi, 21, presso lo studio dell'Avv. Celeste Liso, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sabino Sernia per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del
Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE IA IL:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a €
1 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 settembre 2025, IA IL ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Rilevava il ricorrente di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo determinato, per l'a.s. 2023/2024 (doc. 1 fasc. ric.). Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di IA IL va accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
2 svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
3 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario
4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO il seguente contratti a termine (docc. sub 1 fasc. ric.):
- a.s. 2023/2024 dal 31 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per 24 ore settimanali presso la scuola primaria Muratori e Menotti Di Milano. Parte ricorrente risulta inoltre iscritta alla graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I e II grado, come si evince dalla graduatoria prodotta. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per l' a.s. 2023/2024 per l'importo di € 500,00 con conseguente condanna della parte convenuta (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
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2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché IA IL ha una supplenza solo fino al termine delle attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 256,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione della parte ricorrente IA IL la carta docente (o altro
6 strumento equipollente) per l'a.s 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Celeste Liso e dell'Avv. Sabino Sernia, antistatari, liquidate in € 256,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 14 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
I Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 17 ottobre 2024 da IA IL, elettivamente domiciliato in Andria, Via Senatore Onofrio Jannuzzi, 21, presso lo studio dell'Avv. Celeste Liso, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Sabino Sernia per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del
Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE IA IL:
1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a €
1 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
4) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 17 settembre 2025, IA IL ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Rilevava il ricorrente di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo determinato, per l'a.s. 2023/2024 (doc. 1 fasc. ric.). Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di IA IL va accolto. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento
2 svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3,
3 comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario
4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.”
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO il seguente contratti a termine (docc. sub 1 fasc. ric.):
- a.s. 2023/2024 dal 31 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per 24 ore settimanali presso la scuola primaria Muratori e Menotti Di Milano. Parte ricorrente risulta inoltre iscritta alla graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di I e II grado, come si evince dalla graduatoria prodotta. Va quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente per l' a.s. 2023/2024 per l'importo di € 500,00 con conseguente condanna della parte convenuta (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO) a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
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2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili. Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché IA IL ha una supplenza solo fino al termine delle attività didattiche.
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine. Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 256,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione della parte ricorrente IA IL la carta docente (o altro
6 strumento equipollente) per l'a.s 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna la parte soccombente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese in favore dell'Avv. Celeste Liso e dell'Avv. Sabino Sernia, antistatari, liquidate in € 256,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 14 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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