Articolo 1289 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1280Articolo 1284
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1289. Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti 1. L'avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente