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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 04.07.2015 nel comune di Monopoli (Ba);
- hanno depositato in data 03.10.2025 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
1 R.V.G. 2190/2025
c.p.c.;
- dall'unione coniugale sono nati (14.08.2018) e (11.06.2021); Per_1 Persona_2
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
21.10.2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
riscontrata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.); considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove
2 R.V.G. 2190/2025
condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
21.04.1978, C.F.: e , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 17.01.1983, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monopoli (atto n. 67 P. 2 S. A anno 2015);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 21.10.2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa da sé stessa
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 04.07.2015 nel comune di Monopoli (Ba);
- hanno depositato in data 03.10.2025 ricorso per separazione consensuale ex art.473 bis 51
1 R.V.G. 2190/2025
c.p.c.;
- dall'unione coniugale sono nati (14.08.2018) e (11.06.2021); Per_1 Persona_2
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del
21.10.2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
riscontrata la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia l'accesso a una effettiva bigenitorialità; ritenute le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della figlia, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.); considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove
2 R.V.G. 2190/2025
condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
21.04.1978, C.F.: e , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 17.01.1983, C.F.: ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monopoli (atto n. 67 P. 2 S. A anno 2015);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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