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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 7/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1339/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ Opposizione ad avviso di pagamento in materia di contributi previdenziali” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
AU LO giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.8.2028 contestava l'avviso di addebito di Parte_1
cui alla a/r n. 66545134464-4 del 4.08.2017, pervenuta alla ricorrente in data 24.08.2017, con cui l' comunicava di aver calcolato i contributi asseritamente dovuti per l'anno CP_1
2011 per la pretesa iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata per l'importo
1 complessivo di € 3.852,72 di cui euro 2.251,43 a titolo di contributi ed euro1.601,29 a titolo di sanzioni;
chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma, in ragione della inapplicabilità all'istante ( avvocato già iscritto all'albo del Tribunale di Vallo della Lucania) della cd. iscrizione alla gestione separata e, in ogni caso, dichiararsi la prescrizione della pretesa de quo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Il ricorso è fondato e va accolto, in ragione di quanto di seguito precisato.
E' pacifico, anzitutto, che la odierna ricorrente, per l'anno 2011, era iscritta all'Albo degli
Avvocati di Vallo della Lucania e non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza SE, stante il mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente;
essa professionista versava, peraltro, il contributo integrativo obbligatorio ( di euro 169,00) previsto dal
Regolamento della Cassa anzidetta per il solo fatto di essere iscritta all'Albo forense.
Orbene, ciò premesso, deve dirsi che, ad avviso di chi scrive, la tutela previdenziale dell'attività svolta dalla professionista, proprio perché subordinata all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, non sia disciplinata dal comma 26 dell'art. 2 della L. n. 335/95, essendo invece riconducibile alla previsione del precedente comma 25 del medesimo articolo secondo cui: “Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo
2 ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attivita';
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.”.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs n.103/1996, recante per l'appunto norme ”in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ”,che, all'art. 1, rubricato “Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti, prevede: “Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, assicura ,…, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi” e che, all'art. 3, demanda ai soli “enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi” la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui all'art.2, comma 26 l. n. 335/1992, solo in caso di
“mancata adozione delle delibere di cui al comma 1”,ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria.
Tale essendo il quadro normativo, è palese che il comma 26, dell'art. 2 l. n. 335/95 [ “…a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa(...)”] abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione: quest'ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista
3 iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria .
In tal senso, peraltro, anche il giudice di legittimità, secondo cui: “(…) i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla l. n. 335 del 1995, art. 2, comma
26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato art.
2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la legge n. 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103, che ha demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti
(D.Lgs n. 103 del1996, art. 2). Pertanto, per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l' che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale. Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l' di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale (v. Cass. n. 3622/2007, nello stesso senso, Cass.
n. 13218/2008).
Né vale a contrastare siffatta conclusione il disposto di cui all'art. 2, comma 26, della L. n.
335/95 e della sopravvenuta norma di interpretazione autentica introdotta dall'art.18, comma 12, l D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, secondo cui: “L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti CP_1
4 che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
Deve ritenersi, infatti, che la cennata norma di interpretazione autentica va letta in funzione della norma interpretata, rispetto alla quale, cioè, deve rivestire portata solo chiarificatrice ma non innovativa;
non è possibile, cioè, pena la forzatura del testo legislativo, estendere l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, anche a casi per i quali la , nell'esercizio della propria autonomia ( cfr. Corte Cost. n. Controparte_2
254/2016), abbia esonerato l'iscritto, alle condizioni date, dal versamento del contributo soggettivo così conglobando anche fattispecie chiaramente non regolate dalla norma interpretata siccome attratte nell'ambito normato dal precedente comma 25 e dai successivi decreti delegati, afferendo ad una tutela previdenziale per la quale la legge ha individuato come competente le Casse di Previdenza privata.
In sostanza, stando al precipuo dato letterale della norma, è chiaro come la stessa abbia inteso dire che non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria, e ciò in assoluta coerenza con la natura “residuale” della Gestione Separata dell' , che è volta a attribuire tutela CP_1
previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne sono prive.
Il verificarsi, quindi, di una delle due condizioni esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione alla
Gestione Separata;
ed infatti, nel caso che qui interessa, il non assoggettamento dei redditi della ricorrente al versamento del contributo soggettivo è l'effetto della specifica disciplina previdenziale che, prima della riforma attuata con la legge n. 247/12, attribuiva alla , CP_2
in base alle determinazioni del Comitato dei delegati (art. 22 l. n. 576/1980), la facoltà di esonerare temporaneamente dall'obbligo di iscrizione e conseguente versamento del contributo soggettivo i professionisti che, come la , conseguivano redditi al di Pt_1
sotto del limite ritenuto presuntivo di esercizio “continuativo della professione”.
Sotto altro profilo va evidenziato che la ricorrente, come sopra precisato, ha pacificamente versato alla il contributo integrativo per l'anno 2011; trattasi, in Controparte_2
sostanza, di un contributo previdenziale a tutti gli effetti, attesa la sua obbligatorietà e la
5 sua funzione “solidaristica”, come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n.
109 dell'11 luglio 1996 e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.69 del 18.05.2009 e n.25 del 3.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio
“prelievo contributivo”( cfr. Corte Costituzionale n. 402/91) per il concorso al finanziamento della cassa di previdenza.
Del resto, va aggiunto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18 del D.L. n. 98/2011 richiama i “contributi” senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, per cui non sembra consentito introdurre una limitazione ( al solo contributo soggettivo) non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l'obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione dei contributi soggettivi.
In conclusione, ritiene chi scrive che la SE sia garante della fase di prelievo e CP_2
della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli Avvocati, mentre la Gestione
Separata dell' è una “cassa residuale” che offre tutela soltanto in relazione allo CP_1
svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.
Poiché le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della medesima di CP_2
determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione (per la cassa forense fino alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12 che ha reso obbligatoria per tutti l'iscrizione).
In altri termini l'attività dei professionisti, soggetti all'autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina (cfr. Cass n.3641/2018 su autonomia regolamentare in materia pensionistica della privata). CP_2
Deve dirsi, peraltro, che chi scrive non ignora il contenuto delle pronunce della Corte di
Cassazione n. 30344/17 e n. 30345/17, in cui si afferma che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.
917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di
6 costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”; conclusione, questa, fondata su una concezione della universalizzazione della tutela previdenziale, intesa non in termini soggettivi (riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata), ma oggettivi ( basata sulla mera percezione di un reddito).
Deve ritenersi, di contro, che la normativa di riferimento ( art. 2, comma 25 e 26, l. 335/95) non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione “tributaria” della contribuzione, laddove, come detto, l'ambito di incidenza della residuale Gestione
Separata dell' ( art. 2, comma 26,), soggettivamente correlata all'esercizio di una CP_1
attività di lavoro autonomo “di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”“(...)”, deve necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di “attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”( comma 25)la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle
Casse Private di appartenenza.
In ogni caso, venendo al caso di specie, l'obbligazione è estinta per prescrizione come dedotto dalla ricorrente.
Invero, il termine per il pagamento dei contributi per l'anno 2011 era il giorno 9 luglio
2012, ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 6.6.2012 ( con slittamento dal 16.6.2012); orbene, il dies a quo del termine di prescrizione non può che coincidere con detta data, che è quella di esigibilità del supposto credito.
Pertanto, deve ritenersi che i crediti rivendicati dall' siano estinti per prescrizione dato CP_1
che, come è pacifico, l'avviso di pagamento n. 66545134464-5, concernente i contributi del
2011, è pervenuta alla ricorrente il 24.8.2017, quando, cioè, era già maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Non hanno pregio, peraltro, le argomentazioni dell' circa la conoscenza o conoscibilità CP_1
del presupposto impositivo in data antecedente a quella di scadenza della dichiarazione dei redditi, e alla asserita conseguente impossibilità di esercitare il diritto va disattesa;
al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n.
13463/2017 secondo cui: “l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, sono pur sempre obbligazioni la cui
7 genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (art. 1, comma 4, I. n. 233/1990)”. Ancora, “(…) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino
l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, ne' il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (Cass. sent. n. 10828/2015).
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità dell'avviso di pagamento n. 66545134464-5 pervenuto alla ricorrente il 24.8.2017, dichiara non dovute dalla stessa, in favore dell' le somme di cui all'avviso medesimo;
CP_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 07/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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