Art. 1.
E' autorizzata l'accettazione del buoni del Tesoro novennali cinque per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.
E' autorizzata l'accettazione del buoni del Tesoro novennali cinque per cento scadenti il 15 febbraio 1949, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.