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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 5231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5231 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 33390/2020
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 20 febbraio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria
Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n.33390/20 rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza, rilevato che con ordinanza emessa il 2.07.2024 questo giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., rinviando all'udienza del 14 ottobre
2024 per la verifica delle rispettive posizioni, rilevato che all'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice ma hanno chiesto un rinvio per consentire alla parte convenuta di diluire i pagamenti ed ottenere la necessaria liquidità, e che all'udienza successiva, del 7 novembre 2024 la parte attrice si presentava in udienza chiedendo un ulteriore rinvio per consentire di verificare il pagamento integrale delle somme pattuite, in accordo con la parte convenuta. rilevato che alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione con il buon esito dei pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
1 R.G.N. 33390/2020
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 33390 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 vertente tra e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di con gli avv.ti Mineo Persona_1
MI e ED IE
attore e
Controparte_1
con gli Barbatelli
[...]
ZI e Controparte_2
convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE1
Le parti attrici, con atto di citazione convenivano in giudizio, innanzi a qusto
Tribunale, la parte convenuta, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella verificazione del Controparte_3 decesso del sig. per l'effetto condannare l' Persona_1 CP_4
[...]
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19,
[...] comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”
2 R.G.N. 33390/2020
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1
patiendi dagli attori sub specie di a) danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale quantificabile in € 794.342,70; b) danno non patrimoniale iure hereditatis quantificabile in complessivi € 100.000,00 ciascuno, così complessivamente € 994.342,70 ovvero quelle maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia;
c) danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto;
d) in via del tutto subordinata condannare l' , in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno da perdita di chance da sopravvivenza, da quantificarsi anche attraverso il ricorso al metro equitativo.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa nella misure di legge.”
A sostegno della propria domanda, deducevano le parti attrici, che: “il sig. in data 25/8/2015 a seguito di uno stato febbrile (41°) veniva Persona_1
trasportato al Vannini di Roma con diagnosi di “crisi respiratoria in broncopolmonite”. Il giorno successivo con prognosi di sei giorni veniva dimesso e trasferito presso la Casa di Cura Villa Fulvia di Roma con diagnosi di
“polmonite basale destra e insufficienza respiratoria acuta normo capnica IPB” e trattato con antibiotici e cortisonici e, a causa di grave astenia, gli veniva posizionato un catetere vescicale nonostante il paziente risultasse affetto da ipertrofia prostatica benigna. Dopo tre settimane di ricovero veniva trasferito al
San Raffaele Pisana di Roma. Durante tale ricovero, da una urinocoltura effettuata, il paziente risultava positivo per la presenza di una importante infezione da miceti e batteri fecali motivo per cui veniva iniziata una terapia antibiotica e antimicotica. Durante il ricovero veniva eseguito il tentativo di rimuovere il catetere vescicale ed in data 9.10.15 veniva inviato all'Aurelia
Hospital. Eseguita tale manovra con successo il paziente veniva nuovamente trasferito al San Raffaele Pisana. Veniva dimesso il 12.10.15. In data 4.11.15 a causa del catetere vescicale che ripetutamente si bloccava veniva trasportato con
118 al Policlinico Gemelli dove veniva accettato con diagnosi di “Ritenzione urinaria… di urine torbide come da sepsi”. Ciònonostante il paziente veniva dimesso ma continuava a restare allettato.
3 R.G.N. 33390/2020
In data 21.11.2015 veniva trasportato mediante Autoambulanza all'Ospedale
[...]
con diagnosi di “spondilodiscite L3 L4 in pz. con infezioni urinarie CP_3
ricorrenti per prostatite, pregresso addensamento polmonare, ipertiroidismo”.
Durante il ricovero veniva sottoposto ad urinocoltura del catetere con positività al klebsiellapneumonia e ad una RM lombosacrale che mostrava un quadro compatibile con una spondilodiscite. Veniva poi trasferito al di CP_5
Roma con indicazione di busto ortopedico. Dimesso dalla struttura, poiché i familiari non se la sentivano di ricondurlo a casa, lo trasportavano nuovamente al San Pietro di Roma dove rimaneva per due settimane e dimesso il 9.1.2016.
Ritornato a casa le condizioni peggioravano ed a 48 ore dalla dimissione accusava un quadro diarroico. I familiari interrompevano gli antibiotici ma la situazione intestinale peggiorava al punto da ritornare (per la terza volta) all' . In data 4.2.16 veniva trasportato al reparto di medicina CP_3 CP_3
dove rimaneva degente sino al 12.3.2016 quando, purtroppo, decedeva.”
Gli attori attribuivano quindi il decesso ad una evoluzione ingravescente di un complesso quadro clinico caratterizzato da numerose infezioni nosocomiali, mai interrotta, da una condotta sanitaria appropriata, che è culminata con gli stati infettivi più importanti e temibili contratti durante i ricoveri presso l' CP_3 [...]
di Roma che, con ogni probabilità, avrebbero cagionato quello stato settico CP_3
e quella condizione di irreversibilità in rapporto causale con la morte del paziente.
Ritenevano la condotta del una concausa sopravvenuta da sola CP_3
sufficiente a determinare l'inarrestabile progressione di quella seriazione causale che condusse poi al decesso del paziente.
4 R.G.N. 33390/2020
5 R.G.N. 33390/2020
Sulla base della asserita responsabilità per omessa vigilanza e controllo, ovvero a titolo di responsabilità per difetto di organizzazione, gli attori ricorrevano all'autorità giudiziaria, dopo la procedura di mediazione, chiusa con verbale negativo.
6 R.G.N. 33390/2020
A fronte della ritenuta responsabilità sanitaria vantavano gli attori il risarcimento dei danni sia iure hereditatis che iure proprio, in quanto rispettivamente figlio e moglie del de cuius Per_1
Si costituiva parte convenuta
[...]
Controparte_6
impugnando parola a parola quanto ex adverso
[...] dedotto, chiedendo: “voglia l'adita Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, dichiarare nulla, inammissibile, carente delle condizioni dell'azione, la domanda attorea. In subordine rigettarla perché infondata e comunque non provata sia sull'an (inesistenza del nesso causale) che sul quantum.”, ed in particolare concentrando l'attenzione sui successivi ricoveri presso diverse strutture e sulla labilità del nesso causale: “Nel caso di specie certamente non c'è nesso causale diretto ed immediato tra le condotte dei sanitari del ammesso Controparte_1
siano ritenute censurabili, ed il danno lamentato.” ….“Il fatto che all'urinocoltura, fatta nell'immediatezza visti i precedenti infettivi urinari, sia stata riscontrata una infezione da klesbiella, dimostra che la contaminazione, con molta probabilità, è stata acquisita o in Comunità o in altro nosocomio
(precedentemente investito delle cure) e manifestatasi al culmine con uno stato di immunodeficienza. Lo stato settico imponeva come unica soluzione la terapia
7 R.G.N. 33390/2020
antibiotica (che è stata praticata) il cui successo però è legato allo stato immunitario del paziente, fortemente deficitario. I ricoveri al sono solo CP_3
l'epilogo terminale, non arginabile, di una grave situazione patologica cronica aggravata da ossigenoterapia cronica, infezioni e cachessia severa già evidenziata nei ricoveri precedenti (dal 25.8.15 al 20.11.2015) negli Ospedali
Vannini, Villa Fulvia, casa di cura San Raffaele Pisana, Aurelia Hospital e
Policlinico Gemelli.”
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con
CTU medico professionale, questo giudice sostituiva il primo giudice titolare, giusto decreto 136/2023 del 20.06.2023 del Presidente di Sezione, e, dopo l'esame della CTU e degli atti, sentite le parti, riteneva non essere necessario richiamare i
CTU a chiarimenti bensì integrare i quesiti.
Depositata la relazione di CTU in integrazione della precedente, la causa in esito all'udienza di esame CTU, era trattenuta in riserva, poi sciolta con ordinanza del 1.07.2024, emessa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con cui invitava le parti a conciliare la causa proponendo le seguenti condizioni: “ll pagamento da parte della convenuta
[...]
a titolo di Controparte_6
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio: in favore di (moglie) € 27.000,00 Parte_2
(arrotondate da 26.985,9 = 10% di 26.9859,00) in favore di (figlio) € 24.000,00 (arrotondamento da Parte_1
23.857,10 = 10% di 238.571,)
e a titolo di danno biologico terminale trasmissibile iure hereditatis, per “il lasso di tempo tra la lesione ed il decesso”, in via equitativa, un ulteriore somma da dividersi pro-quota tra gli eredi, di € 4.700,00;
A tali somme vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, secondo i parametri ivi indicati, ed il rimborso delle spese sostenute per la
CTU, nonché ove documentate le spese per la CTP, le spese di CU e notifica, ed un contributo complessivo per gli onorari legali di € 6.000,00, oltre IVA;
CPA e spese generali, in considerazione di due parti rappresentate dal medesimo
8 R.G.N. 33390/2020
procuratore;”
Nella proposta conciliativa questo giudice indicava alle parti alcune fondamentali direttrici volte a orientarle nella riflessione sul contenuto e sui suoi fondamenti e sull'opportunità e convenienza di farla propria, come di seguito si riporta:
“tenendo conto che in atti non è vi è allegato certificato di matrimonio né stato di famiglia, né è stata provata la convivenza, né un particolare stravolgimento delle condizioni di vita, ma dando per riconosciuto ai soli fini della proposta conciliativa la sussistenza della convivenza tra i due coniugi e la non convivenza con il figlio;
non scendendo nel merito della valutazione critica delle risultanze della CTU, se non per trarre le indicazioni da porre alla base dei calcoli per una proposta conciliativa che allo stato appare la più perseguibile da entrambe le parti;
considerata la percentuale di chance di sopravvivenza indicate dai CCTTU, nel
10%, all'ingresso del de cuius nell'ospedale convenuto.”
Segnalava che, conformemente alla sua natura e fase, la proposta è ispirata dall'equità e che non è dato ritenerne la sovrapponibilità, in caso di mancato accordo, alla eventuale sentenza.
La causa veniva rinviata per la verifica della posizione delle parti all'udienza del 14 ottobre 2024 per la verifica delle rispettive posizioni, alla quale le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del giudice, chiedendo un rinvio per consentire alla parte convenuta di recuperare la necessaria liquidità diluendo i pagamenti. All'udienza successiva, del 7 novembre 2024 la parte attrice si presentava in udienza chiedendo un ulteriore rinvio per consentire di verificare il pagamento integrale delle somme pattuite, in accordo con la parte convenuta.
Alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione come proposta, con il buon esito dei pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, va dichiarata cessata la materia del contendere dato e si conclude come di seguito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
9 R.G.N. 33390/2020
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 20.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
10
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Verbale d'udienza
All'udienza del 20 febbraio 2025, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Maria
Cannizzo, è stata chiamata la causa R.G. n.33390/20 rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'odierna udienza in presenza, rilevato che con ordinanza emessa il 2.07.2024 questo giudice ha formulato proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., rinviando all'udienza del 14 ottobre
2024 per la verifica delle rispettive posizioni, rilevato che all'udienza del 14 ottobre 2024 le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice ma hanno chiesto un rinvio per consentire alla parte convenuta di diluire i pagamenti ed ottenere la necessaria liquidità, e che all'udienza successiva, del 7 novembre 2024 la parte attrice si presentava in udienza chiedendo un ulteriore rinvio per consentire di verificare il pagamento integrale delle somme pattuite, in accordo con la parte convenuta. rilevato che alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione con il buon esito dei pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, per cui va dichiarata cessata la materia del contendere,
IL GIUDICE dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo
1 R.G.N. 33390/2020
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 33390 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020 vertente tra e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di eredi di con gli avv.ti Mineo Persona_1
MI e ED IE
attore e
Controparte_1
con gli Barbatelli
[...]
ZI e Controparte_2
convenuto
Oggetto: Responsabilità professionale sanitaria
MOTIVI DELLA DECISIONE1
Le parti attrici, con atto di citazione convenivano in giudizio, innanzi a qusto
Tribunale, la parte convenuta, chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità dell' nella verificazione del Controparte_3 decesso del sig. per l'effetto condannare l' Persona_1 CP_4
[...]
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19,
[...] comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ''con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”
2 R.G.N. 33390/2020
, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni patiti e CP_1
patiendi dagli attori sub specie di a) danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale quantificabile in € 794.342,70; b) danno non patrimoniale iure hereditatis quantificabile in complessivi € 100.000,00 ciascuno, così complessivamente € 994.342,70 ovvero quelle maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia;
c) danno patrimoniale per danno emergente e lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto;
d) in via del tutto subordinata condannare l' , in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno da perdita di chance da sopravvivenza, da quantificarsi anche attraverso il ricorso al metro equitativo.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre spese generali, iva e cpa nella misure di legge.”
A sostegno della propria domanda, deducevano le parti attrici, che: “il sig. in data 25/8/2015 a seguito di uno stato febbrile (41°) veniva Persona_1
trasportato al Vannini di Roma con diagnosi di “crisi respiratoria in broncopolmonite”. Il giorno successivo con prognosi di sei giorni veniva dimesso e trasferito presso la Casa di Cura Villa Fulvia di Roma con diagnosi di
“polmonite basale destra e insufficienza respiratoria acuta normo capnica IPB” e trattato con antibiotici e cortisonici e, a causa di grave astenia, gli veniva posizionato un catetere vescicale nonostante il paziente risultasse affetto da ipertrofia prostatica benigna. Dopo tre settimane di ricovero veniva trasferito al
San Raffaele Pisana di Roma. Durante tale ricovero, da una urinocoltura effettuata, il paziente risultava positivo per la presenza di una importante infezione da miceti e batteri fecali motivo per cui veniva iniziata una terapia antibiotica e antimicotica. Durante il ricovero veniva eseguito il tentativo di rimuovere il catetere vescicale ed in data 9.10.15 veniva inviato all'Aurelia
Hospital. Eseguita tale manovra con successo il paziente veniva nuovamente trasferito al San Raffaele Pisana. Veniva dimesso il 12.10.15. In data 4.11.15 a causa del catetere vescicale che ripetutamente si bloccava veniva trasportato con
118 al Policlinico Gemelli dove veniva accettato con diagnosi di “Ritenzione urinaria… di urine torbide come da sepsi”. Ciònonostante il paziente veniva dimesso ma continuava a restare allettato.
3 R.G.N. 33390/2020
In data 21.11.2015 veniva trasportato mediante Autoambulanza all'Ospedale
[...]
con diagnosi di “spondilodiscite L3 L4 in pz. con infezioni urinarie CP_3
ricorrenti per prostatite, pregresso addensamento polmonare, ipertiroidismo”.
Durante il ricovero veniva sottoposto ad urinocoltura del catetere con positività al klebsiellapneumonia e ad una RM lombosacrale che mostrava un quadro compatibile con una spondilodiscite. Veniva poi trasferito al di CP_5
Roma con indicazione di busto ortopedico. Dimesso dalla struttura, poiché i familiari non se la sentivano di ricondurlo a casa, lo trasportavano nuovamente al San Pietro di Roma dove rimaneva per due settimane e dimesso il 9.1.2016.
Ritornato a casa le condizioni peggioravano ed a 48 ore dalla dimissione accusava un quadro diarroico. I familiari interrompevano gli antibiotici ma la situazione intestinale peggiorava al punto da ritornare (per la terza volta) all' . In data 4.2.16 veniva trasportato al reparto di medicina CP_3 CP_3
dove rimaneva degente sino al 12.3.2016 quando, purtroppo, decedeva.”
Gli attori attribuivano quindi il decesso ad una evoluzione ingravescente di un complesso quadro clinico caratterizzato da numerose infezioni nosocomiali, mai interrotta, da una condotta sanitaria appropriata, che è culminata con gli stati infettivi più importanti e temibili contratti durante i ricoveri presso l' CP_3 [...]
di Roma che, con ogni probabilità, avrebbero cagionato quello stato settico CP_3
e quella condizione di irreversibilità in rapporto causale con la morte del paziente.
Ritenevano la condotta del una concausa sopravvenuta da sola CP_3
sufficiente a determinare l'inarrestabile progressione di quella seriazione causale che condusse poi al decesso del paziente.
4 R.G.N. 33390/2020
5 R.G.N. 33390/2020
Sulla base della asserita responsabilità per omessa vigilanza e controllo, ovvero a titolo di responsabilità per difetto di organizzazione, gli attori ricorrevano all'autorità giudiziaria, dopo la procedura di mediazione, chiusa con verbale negativo.
6 R.G.N. 33390/2020
A fronte della ritenuta responsabilità sanitaria vantavano gli attori il risarcimento dei danni sia iure hereditatis che iure proprio, in quanto rispettivamente figlio e moglie del de cuius Per_1
Si costituiva parte convenuta
[...]
Controparte_6
impugnando parola a parola quanto ex adverso
[...] dedotto, chiedendo: “voglia l'adita Autorità Giudiziaria, contrariis reiectis, dichiarare nulla, inammissibile, carente delle condizioni dell'azione, la domanda attorea. In subordine rigettarla perché infondata e comunque non provata sia sull'an (inesistenza del nesso causale) che sul quantum.”, ed in particolare concentrando l'attenzione sui successivi ricoveri presso diverse strutture e sulla labilità del nesso causale: “Nel caso di specie certamente non c'è nesso causale diretto ed immediato tra le condotte dei sanitari del ammesso Controparte_1
siano ritenute censurabili, ed il danno lamentato.” ….“Il fatto che all'urinocoltura, fatta nell'immediatezza visti i precedenti infettivi urinari, sia stata riscontrata una infezione da klesbiella, dimostra che la contaminazione, con molta probabilità, è stata acquisita o in Comunità o in altro nosocomio
(precedentemente investito delle cure) e manifestatasi al culmine con uno stato di immunodeficienza. Lo stato settico imponeva come unica soluzione la terapia
7 R.G.N. 33390/2020
antibiotica (che è stata praticata) il cui successo però è legato allo stato immunitario del paziente, fortemente deficitario. I ricoveri al sono solo CP_3
l'epilogo terminale, non arginabile, di una grave situazione patologica cronica aggravata da ossigenoterapia cronica, infezioni e cachessia severa già evidenziata nei ricoveri precedenti (dal 25.8.15 al 20.11.2015) negli Ospedali
Vannini, Villa Fulvia, casa di cura San Raffaele Pisana, Aurelia Hospital e
Policlinico Gemelli.”
Istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con
CTU medico professionale, questo giudice sostituiva il primo giudice titolare, giusto decreto 136/2023 del 20.06.2023 del Presidente di Sezione, e, dopo l'esame della CTU e degli atti, sentite le parti, riteneva non essere necessario richiamare i
CTU a chiarimenti bensì integrare i quesiti.
Depositata la relazione di CTU in integrazione della precedente, la causa in esito all'udienza di esame CTU, era trattenuta in riserva, poi sciolta con ordinanza del 1.07.2024, emessa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con cui invitava le parti a conciliare la causa proponendo le seguenti condizioni: “ll pagamento da parte della convenuta
[...]
a titolo di Controparte_6
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, iure proprio: in favore di (moglie) € 27.000,00 Parte_2
(arrotondate da 26.985,9 = 10% di 26.9859,00) in favore di (figlio) € 24.000,00 (arrotondamento da Parte_1
23.857,10 = 10% di 238.571,)
e a titolo di danno biologico terminale trasmissibile iure hereditatis, per “il lasso di tempo tra la lesione ed il decesso”, in via equitativa, un ulteriore somma da dividersi pro-quota tra gli eredi, di € 4.700,00;
A tali somme vanno aggiunti gli interessi da lucro cessante da calcolarsi come in nota1, secondo i parametri ivi indicati, ed il rimborso delle spese sostenute per la
CTU, nonché ove documentate le spese per la CTP, le spese di CU e notifica, ed un contributo complessivo per gli onorari legali di € 6.000,00, oltre IVA;
CPA e spese generali, in considerazione di due parti rappresentate dal medesimo
8 R.G.N. 33390/2020
procuratore;”
Nella proposta conciliativa questo giudice indicava alle parti alcune fondamentali direttrici volte a orientarle nella riflessione sul contenuto e sui suoi fondamenti e sull'opportunità e convenienza di farla propria, come di seguito si riporta:
“tenendo conto che in atti non è vi è allegato certificato di matrimonio né stato di famiglia, né è stata provata la convivenza, né un particolare stravolgimento delle condizioni di vita, ma dando per riconosciuto ai soli fini della proposta conciliativa la sussistenza della convivenza tra i due coniugi e la non convivenza con il figlio;
non scendendo nel merito della valutazione critica delle risultanze della CTU, se non per trarre le indicazioni da porre alla base dei calcoli per una proposta conciliativa che allo stato appare la più perseguibile da entrambe le parti;
considerata la percentuale di chance di sopravvivenza indicate dai CCTTU, nel
10%, all'ingresso del de cuius nell'ospedale convenuto.”
Segnalava che, conformemente alla sua natura e fase, la proposta è ispirata dall'equità e che non è dato ritenerne la sovrapponibilità, in caso di mancato accordo, alla eventuale sentenza.
La causa veniva rinviata per la verifica della posizione delle parti all'udienza del 14 ottobre 2024 per la verifica delle rispettive posizioni, alla quale le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa del giudice, chiedendo un rinvio per consentire alla parte convenuta di recuperare la necessaria liquidità diluendo i pagamenti. All'udienza successiva, del 7 novembre 2024 la parte attrice si presentava in udienza chiedendo un ulteriore rinvio per consentire di verificare il pagamento integrale delle somme pattuite, in accordo con la parte convenuta.
Alla presente udienza nessuno è comparso, visti i precedenti avvisi dati in calce alla proposta conciliativa e ritenendo di conseguenza la mancata presenza come fatto concludente del perfezionarsi della conciliazione come proposta, con il buon esito dei pagamenti e, conseguente, la perdita d'interesse nella prosecuzione della causa, va dichiarata cessata la materia del contendere dato e si conclude come di seguito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
9 R.G.N. 33390/2020
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Roma, 20.02.2025
Il Giudice
Rossella Maria Cannizzo
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