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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4777 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 4768/2018
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4768/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 213/2017, pubblicata in data
14/8/2017, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e quale legale rappresentate della società (C.F. Controparte_1
), difeso, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. AL P.IVA_1
AR (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, come da Controparte_2 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Antonio Romano (C.F. ), in C.F._4 sostituzione di precedente difensore
APPELLATO
E
(C.F. , difeso Controparte_3 C.F._5
dall'avv. Giuseppe Albanese (C.F. ) C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 4768/2018
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/5/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino Controparte_2
(poi Tribunale di Benevento), deducendo:
- di essere titolare di una stazione di rifornimento carburanti “Q8” in
AR (AV);
- di aver effettuato, nel periodo novembre 2005-gennaio 2006, numerose forniture di carburante ad per alcuni veicoli di sua proprietà, come da Controparte_3 buoni dallo stesso sottoscritti, nonché alla per altri veicoli di Controparte_1 detta società;
- che le descritte forniture, relative a veicoli sia del che della CP_3 [...]
erano state eseguite su espressa richiesta del legale rappresentante Controparte_1 di tale società, secondo cui gli importi complessivamente Parte_1 dovuti a tale titolo sarebbero stati saldati direttamente dalla CP_1
- di aver maturato crediti per forniture pari a complessivi € 10.400,00.
Ha chiesto, pertanto, condannarsi lo , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della nonché il con vincolo di Controparte_1 CP_3 solidarietà, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 10.400,00, oltre interessi.
Si sono costituiti in giudizio sia lo , nella duplice indicata qualità, sia il Parte_1
chiedendo rigettarsi la domanda per difetto di legittimazione passiva, CP_3 contestando, comunque, la fondatezza della pretesa e disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai buoni.
In sede di appendice scritta di trattazione l'attore deduceva di aver raggiunto con lo un accordo di garanzia, nel senso che questi avrebbe assicurato, in Parte_1 caso di inadempimento da parte del il pagamento delle forniture di CP_3 carburante.
§ 2. Espletati gli interrogatori formali delle parti ed escussi vari testimoni, la causa
è stata così decisa:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_1
in proprio e quale amministratore unico della e
[...] Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_3 3 R.G. n. 4768/2018 somma di € 10.400,00 per quanto in motivazione, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
2) Condanna i convenuti , in proprio e quale amministratore Parte_1 unico della e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidandole in €
3.000,00 per compenso professionale ex DM 10.3.2015, n. 55, per le fasi svolte, oltre rimborso forfettario (15%) sul compenso, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Lorenzo Assanti che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
§ 3. Lo , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
ha proposto appello avverso la suindicata decisione, convenendo in giudizio
[...] dinanzi a questa Corte le controparti e deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente affermato che esso appellante, nella duplice qualità, avrebbe concluso un contratto di garanzia con il;
CP_2
- che infatti, nessuna risultanza probatoria aveva dimostrato l'esistenza della indicata garanzia personale, dovendosi escludere, in particolare, ogni pregnanza alle dichiarazioni rese dal teste , padre dell'attore; Tes_1
- che, inoltre, nella prospettiva della garanzia, la stessa non poteva che qualificarsi come fideiussione, con conseguente impossibilità, stante la disciplina di cui all'art. 1938 c.c., di provare la volontà di obbligarsi mediante indici presuntivi;
- che, ancora, trattavasi di fideiussione nulla, in quanto avente ad oggetto obbligazioni future, senza, tuttavia, limitazione di importo, in violazione dell'art. 1938 c.c.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi l'appello, in ragione CP_2 della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Anche il si è costituito in giudizio, prospettando l'infondatezza del CP_3 gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, affidato ai seguenti motivi:
- omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, del proprio difetto di legittimazione passiva;
- omessa valutazione della contestazione delle presunte forniture di carburante e del disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni depositati in atti;
4 R.G. n. 4768/2018
- omessa valutazione delle prove contrarie offerte ed erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda, non avendo l'attore assolto all'onere di provare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi la domanda proposta da . Controparte_2
§ 6. Rileva la Corte che l'appello principale è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va premesso che non coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il
Tribunale di Benevento avrebbe errato nell'accertare la sussistenza di un contratto di fideiussione sulla base di indici probatori di natura presuntiva, per non essersi avveduto che tali elementi di convincimento erano in contrasto con la necessità della volontà espressa di prestare fideiussione, come richiesto dall'art. 1937 c.c.
Sul punto, va detto che, secondo il condivisibile orientamento della Corte del diritto, cui il Collegio intende dare continuità, “l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” (così Cass.
23/12/2024, n. 34239; cfr. anche Cass. 24/2/2016, n. 3628).
Ha invece ben ragione l'appellante nel recriminare che il primo Giudice non abbia tenuto conto che trattavasi di fideiussione omnibus priva di limite quantitativo della garanzia.
Infatti, come dichiarato dal teste , padre dell'attore, e come affermato anche CP_2 dal primo Giudice, si verteva in tema di garanzia per obbligazioni future, ma senza previsione “dell'importo massimo garantito”, così come richiesto dall'art. 1938 c.c., con conseguente nullità della stessa.
Ed è appena il caso di notare come, secondo la richiamata testimonianza del padre dell'attore (v. verb. ud. 15/11/2011), lo avrebbe detto a quest'ultimo di Parte_1 effettuare le forniture di carburante al con l'accordo che, ove questi CP_3
“non avesse effettuato il pagamento di quanto dovuto, avrebbe provveduto lui stesso direttamente”, aggiungendo che tale accordo “non prevedeva limiti nelle forniture”.
Ebbene, è evidente che lo si sarebbe obbligato a garantire Parte_1 preventivamente il pagamento di forniture che il avrebbe dovuto CP_2 5 R.G. n. 4768/2018 successivamente eseguire in favore del con la conseguenza che le CP_3 obbligazioni aventi ad oggetto il versamento del corrispettivo, rimaste impagate da quest'ultimo, costituivano obbligazioni future oggetto di garanzia fideiussoria, la quale avrebbe dovuto essere limitata ai sensi del citato art. 1938 c.c.
La conseguenza è la nullità di detta garanzia, sicché, in accoglimento del motivo di gravame, ed in riforma dell'impugnata decisione, la domanda di pagamento formulata nei confronti dello , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della società non può che essere rigettata. Controparte_1
§ 7. Quanto alla posizione del quale debitore principale, va osservato CP_3 che l'appello incidentale dallo stesso avanzato deve dichiararsi inammissibile perché il predetto si è costituito oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
Infatti, detta udienza era fissata per il 15/1/2019, mentre il risulta CP_3 costituito in giudizio il 26/12/2018, ossia venti giorni prima della predetta udienza, ma, trattandosi di giorno festivo, in applicazione del disposto di cui all'art. 155, comma 3, c.p.c., il dies ad quem del termine a ritroso cadeva in realtà il 24/12/2018, essendo il 25 anch'esso festivo.
In proposito, afferma la Corte regolatrice che “in tema di computo dei termini lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il
<> nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto
a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare
l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto” (cfr. Cass.
29/11/2024, n. 30701; Cass. 24/3/2023, n. 8496).
Ed è appena il caso di aggiungere che detta pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale ben può essere adottata d'ufficio, trattandosi di questione processuale attinente alla tardività del gravame, non involgente alcuna valutazione in fatto (cfr., ex multis, Cass. 11/3/2025, n. 6483; Cass. sez. un.
3/12/2024, n. 30883).
Del resto, va detto che il ha concluso per il rigetto dell'appello principale, CP_2 deducendo, quanto al che la sentenza impugnata “è senz'altro passata CP_3 in giudicato stante la mancata impugnazione nei termini di legge”.
§ 8. Le spese di lite vanno governate come segue: 6 R.G. n. 4768/2018
- nel rapporto fra lo , nella duplice qualità, ed il , occorre Parte_1 CP_2 regolamentare le spese del doppio grado di giudizio, in conseguenza della riforma della sentenza appellata, secondo la piena soccombenza, con attribuzione all'avv.
AL AR, stante la dichiarazione dallo stesso resa in citazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- nel rapporto fra il ed il , le spese del presente grado vanno poste CP_3 CP_2
a carico del primo, avuto riguardo all'inammissibilità dell'appello incidentale, che ha generato una piena soccombenza.
Va aggiunto, quanto alla posizione del che la condanna al pagamento CP_3 delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che lo stesso sia stato ammesso provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v. Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto, ancorché detta parte processuale risulti, come detto, ammessa al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025, n. 2457;
Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società con atto di citazione notificato in data 28/9/2018, nei Controparte_1 confronti di ed nonché sull'appello Controparte_2 Controparte_3 incidentale formulato da quest'ultimo, avverso la sentenza n. 213/2017 del
Tribunale di Benevento pubblicata in data 14/8/2017, così provvede: 7 R.G. n. 4768/2018
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dal nei confronti dello CP_2
; Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_3
c) condanna il al pagamento, in favore dello , delle spese CP_2 Parte_1 dell'intero giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
d) condanna il al pagamento, in favore del , delle spese del CP_3 CP_2 presente grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale CP_3
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 17/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4768/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 213/2017, pubblicata in data
14/8/2017, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
e quale legale rappresentate della società (C.F. Controparte_1
), difeso, in virtù di procura depositata in atti, dall'avv. AL P.IVA_1
AR (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difeso, come da Controparte_2 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Antonio Romano (C.F. ), in C.F._4 sostituzione di precedente difensore
APPELLATO
E
(C.F. , difeso Controparte_3 C.F._5
dall'avv. Giuseppe Albanese (C.F. ) C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI 2 R.G. n. 4768/2018
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/5/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino Controparte_2
(poi Tribunale di Benevento), deducendo:
- di essere titolare di una stazione di rifornimento carburanti “Q8” in
AR (AV);
- di aver effettuato, nel periodo novembre 2005-gennaio 2006, numerose forniture di carburante ad per alcuni veicoli di sua proprietà, come da Controparte_3 buoni dallo stesso sottoscritti, nonché alla per altri veicoli di Controparte_1 detta società;
- che le descritte forniture, relative a veicoli sia del che della CP_3 [...]
erano state eseguite su espressa richiesta del legale rappresentante Controparte_1 di tale società, secondo cui gli importi complessivamente Parte_1 dovuti a tale titolo sarebbero stati saldati direttamente dalla CP_1
- di aver maturato crediti per forniture pari a complessivi € 10.400,00.
Ha chiesto, pertanto, condannarsi lo , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della nonché il con vincolo di Controparte_1 CP_3 solidarietà, al pagamento, in proprio favore, della somma di € 10.400,00, oltre interessi.
Si sono costituiti in giudizio sia lo , nella duplice indicata qualità, sia il Parte_1
chiedendo rigettarsi la domanda per difetto di legittimazione passiva, CP_3 contestando, comunque, la fondatezza della pretesa e disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce ai buoni.
In sede di appendice scritta di trattazione l'attore deduceva di aver raggiunto con lo un accordo di garanzia, nel senso che questi avrebbe assicurato, in Parte_1 caso di inadempimento da parte del il pagamento delle forniture di CP_3 carburante.
§ 2. Espletati gli interrogatori formali delle parti ed escussi vari testimoni, la causa
è stata così decisa:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_1
in proprio e quale amministratore unico della e
[...] Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della Controparte_3 3 R.G. n. 4768/2018 somma di € 10.400,00 per quanto in motivazione, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo;
2) Condanna i convenuti , in proprio e quale amministratore Parte_1 unico della e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento delle spese processuali, in favore dell'attore, liquidandole in €
3.000,00 per compenso professionale ex DM 10.3.2015, n. 55, per le fasi svolte, oltre rimborso forfettario (15%) sul compenso, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione all'Avv. Lorenzo Assanti che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”.
§ 3. Lo , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1
ha proposto appello avverso la suindicata decisione, convenendo in giudizio
[...] dinanzi a questa Corte le controparti e deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente affermato che esso appellante, nella duplice qualità, avrebbe concluso un contratto di garanzia con il;
CP_2
- che infatti, nessuna risultanza probatoria aveva dimostrato l'esistenza della indicata garanzia personale, dovendosi escludere, in particolare, ogni pregnanza alle dichiarazioni rese dal teste , padre dell'attore; Tes_1
- che, inoltre, nella prospettiva della garanzia, la stessa non poteva che qualificarsi come fideiussione, con conseguente impossibilità, stante la disciplina di cui all'art. 1938 c.c., di provare la volontà di obbligarsi mediante indici presuntivi;
- che, ancora, trattavasi di fideiussione nulla, in quanto avente ad oggetto obbligazioni future, senza, tuttavia, limitazione di importo, in violazione dell'art. 1938 c.c.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto rigettarsi l'appello, in ragione CP_2 della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Anche il si è costituito in giudizio, prospettando l'infondatezza del CP_3 gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, affidato ai seguenti motivi:
- omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, del proprio difetto di legittimazione passiva;
- omessa valutazione della contestazione delle presunte forniture di carburante e del disconoscimento delle sottoscrizioni dei buoni depositati in atti;
4 R.G. n. 4768/2018
- omessa valutazione delle prove contrarie offerte ed erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda, non avendo l'attore assolto all'onere di provare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Pertanto, ha chiesto, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettarsi la domanda proposta da . Controparte_2
§ 6. Rileva la Corte che l'appello principale è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va premesso che non coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui il
Tribunale di Benevento avrebbe errato nell'accertare la sussistenza di un contratto di fideiussione sulla base di indici probatori di natura presuntiva, per non essersi avveduto che tali elementi di convincimento erano in contrasto con la necessità della volontà espressa di prestare fideiussione, come richiesto dall'art. 1937 c.c.
Sul punto, va detto che, secondo il condivisibile orientamento della Corte del diritto, cui il Collegio intende dare continuità, “l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” (così Cass.
23/12/2024, n. 34239; cfr. anche Cass. 24/2/2016, n. 3628).
Ha invece ben ragione l'appellante nel recriminare che il primo Giudice non abbia tenuto conto che trattavasi di fideiussione omnibus priva di limite quantitativo della garanzia.
Infatti, come dichiarato dal teste , padre dell'attore, e come affermato anche CP_2 dal primo Giudice, si verteva in tema di garanzia per obbligazioni future, ma senza previsione “dell'importo massimo garantito”, così come richiesto dall'art. 1938 c.c., con conseguente nullità della stessa.
Ed è appena il caso di notare come, secondo la richiamata testimonianza del padre dell'attore (v. verb. ud. 15/11/2011), lo avrebbe detto a quest'ultimo di Parte_1 effettuare le forniture di carburante al con l'accordo che, ove questi CP_3
“non avesse effettuato il pagamento di quanto dovuto, avrebbe provveduto lui stesso direttamente”, aggiungendo che tale accordo “non prevedeva limiti nelle forniture”.
Ebbene, è evidente che lo si sarebbe obbligato a garantire Parte_1 preventivamente il pagamento di forniture che il avrebbe dovuto CP_2 5 R.G. n. 4768/2018 successivamente eseguire in favore del con la conseguenza che le CP_3 obbligazioni aventi ad oggetto il versamento del corrispettivo, rimaste impagate da quest'ultimo, costituivano obbligazioni future oggetto di garanzia fideiussoria, la quale avrebbe dovuto essere limitata ai sensi del citato art. 1938 c.c.
La conseguenza è la nullità di detta garanzia, sicché, in accoglimento del motivo di gravame, ed in riforma dell'impugnata decisione, la domanda di pagamento formulata nei confronti dello , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della società non può che essere rigettata. Controparte_1
§ 7. Quanto alla posizione del quale debitore principale, va osservato CP_3 che l'appello incidentale dallo stesso avanzato deve dichiararsi inammissibile perché il predetto si è costituito oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione.
Infatti, detta udienza era fissata per il 15/1/2019, mentre il risulta CP_3 costituito in giudizio il 26/12/2018, ossia venti giorni prima della predetta udienza, ma, trattandosi di giorno festivo, in applicazione del disposto di cui all'art. 155, comma 3, c.p.c., il dies ad quem del termine a ritroso cadeva in realtà il 24/12/2018, essendo il 25 anch'esso festivo.
In proposito, afferma la Corte regolatrice che “in tema di computo dei termini lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere pure esso calcolato a ritroso, individuando il
<
a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare
l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto” (cfr. Cass.
29/11/2024, n. 30701; Cass. 24/3/2023, n. 8496).
Ed è appena il caso di aggiungere che detta pronuncia d'inammissibilità dell'impugnazione incidentale ben può essere adottata d'ufficio, trattandosi di questione processuale attinente alla tardività del gravame, non involgente alcuna valutazione in fatto (cfr., ex multis, Cass. 11/3/2025, n. 6483; Cass. sez. un.
3/12/2024, n. 30883).
Del resto, va detto che il ha concluso per il rigetto dell'appello principale, CP_2 deducendo, quanto al che la sentenza impugnata “è senz'altro passata CP_3 in giudicato stante la mancata impugnazione nei termini di legge”.
§ 8. Le spese di lite vanno governate come segue: 6 R.G. n. 4768/2018
- nel rapporto fra lo , nella duplice qualità, ed il , occorre Parte_1 CP_2 regolamentare le spese del doppio grado di giudizio, in conseguenza della riforma della sentenza appellata, secondo la piena soccombenza, con attribuzione all'avv.
AL AR, stante la dichiarazione dallo stesso resa in citazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- nel rapporto fra il ed il , le spese del presente grado vanno poste CP_3 CP_2
a carico del primo, avuto riguardo all'inammissibilità dell'appello incidentale, che ha generato una piena soccombenza.
Va aggiunto, quanto alla posizione del che la condanna al pagamento CP_3 delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che lo stesso sia stato ammesso provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v. Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 9. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto, ancorché detta parte processuale risulti, come detto, ammessa al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025, n. 2457;
Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società con atto di citazione notificato in data 28/9/2018, nei Controparte_1 confronti di ed nonché sull'appello Controparte_2 Controparte_3 incidentale formulato da quest'ultimo, avverso la sentenza n. 213/2017 del
Tribunale di Benevento pubblicata in data 14/8/2017, così provvede: 7 R.G. n. 4768/2018
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dal nei confronti dello CP_2
; Parte_1
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_3
c) condanna il al pagamento, in favore dello , delle spese CP_2 Parte_1 dell'intero giudizio, che liquida:
- quanto al primo grado, in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
d) condanna il al pagamento, in favore del , delle spese del CP_3 CP_2 presente grado, che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali ed €
675,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale CP_3
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 17/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.