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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4753/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Napoli (NA) il 01.10.1986
Cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna D'Argenio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Napoli (NA) il 14.05.1986 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Gianpiero Lapomarda presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F.: ), cittadina italiana, nata a Parte_3 C.F._3
Milano (MI) in data 08.07.2019
pagina 1 di 5
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
14.04.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso della figlia minore nata a Milano l'[...] ad [...] i Parte_3 genitori, che assumeranno congiuntamente le decisioni relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, avendo comunque cura di informare dettagliatamente l'altro genitore delle decisioni assunte nell'interesse della minore in base al principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione sita in Milano (MI), via Moneta Ernesto
Teodoro, 56.
2. Le parti convengono che la casa familiare sita in Milano (MI), via Moneta Ernesto Teodoro, 56, condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti, verrà assegnata alla IG.ra Parte_1
la quale vi abiterà insieme alla figlia
[...] Pt_3
FREQUENTAZIONE PADRE-FIGLIA
3. il IG. avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia con modalità come di Parte_2 Pt_3 seguito dettagliato:
- a fine settimana alternati con la madre dal Venerdì pomeriggio, dall'uscita del post-scuola ore
17/15/18:00 sino al lunedì mattina con prelevamento/accompagnamento da/a scuola. Qualora il venerdì coincida con il giorno di chiusura della scuola il diritto di visita paterno decorrerà dalle ore 08:00 del mattino;
- due giorni infrasettimanali, nei fine settimana di competenza materna, coincidenti con il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita del post-scuola, ore 17/15/18:00, con pernottamento c/o l'abitazione paterna e prelevamento/accompagnamento da/a scuola. Qualora il lunedì ed il mercoledì coincidano con i giorni di chiusura della scuola il diritto di visita paterno decorrerà dalle ore 08:00 del mattino;
- un giorno infrasettimanale, nei fine settimana di competenza paterna, coincidente con il lunedì, dall'uscita del post-scuola, ore 17/15/18:00, con pernottamento c/o l'abitazione paterna e prelevamento/accompagnamento da/a scuola. Qualora il lunedì coincida con il giorno di chiusura della scuola il diritto di visita paterno decorrerà dalle ore 08:00 del mattino;
- il padre si obbliga ad andare a prendere ed ad accompagnare la minore presso la madre (ove non la vada a prendere o l'accompagni a scuola) terminato il suo periodo di visita;
- Vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane nel periodo di agosto, da concordarsi con la madre entro il 31 marzo di ogni anno, in mancanza di preventivo accordo i periodi dall'01 al 15
e dal 16 al 30 di agosto verranno alternati tra i genitori. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente la località di villeggiatura prescelte. Ciascun genitore sosterrà integralmente il costo delle vacanze che la figlia trascorrerà con uno di essi.
- durante le vacanze scolastiche pasquali, coincidenti con il periodo di chiusura delle scuole, ad anni alterni con la madre con prelievo ed accompagnamento della minore a cura del padre c/o l'abitazione materna;
- per metà delle Festività Natalizie, periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale con quello di Capodanno;
pagina 2 di 5 - durante i c.d. ponti in alternanza con la madre. Il primo ponte festivo verrà trascorso dal genitore che avrà con sé per quel periodo la figlia minore durante il fine settimana. Da tale data (per i ponti) inizierà così l'alternanza;
- le frequentazioni ordinarie di cui sopra (fatto salvo il mese di agosto che verrà suddiviso in modo esclusivo fra i ricorrenti come al precedente punto) resteranno, comunque, ferme per il periodo di chiusura delle scuole;
- entrambi i genitori in caso di necessità e/o a causa di sopravvenuti impegni potranno avvalersi della collaborazione delle rispettive famiglie di origine, oltre che, previo accordo, di personale qualificato
(baby-sitter) per la cura e la gestione della minore. In quest'ultimo caso, il costo del baby-sitter verrà sostenuto esclusivamente dal genitore che usufruirà del servizio.
MANTENIMENTO DI AURORA
4.- Il IGnor corrisponderà alla IG.ra l'importo pari ad € 400,00= (diconsi Parte_3 Pt_1 quattrocento /00.=) mensile per 12 mensilità, quale mantenimento ordinario della figlia da Pt_3 corrispondere mediante bonifico bancario al seguente IBAN [...]CC0011141300 entro il giorno 25 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dal mese di gennaio
2026 (base di calcolo gennaio 2025).
5. Le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di Milano, che si rendessero necessarie per saranno sostenute dai genitori nella percentuale del 50%. Pt_3
6. Il IG. autorizza sin da ora la IG.ra a richiedere e percepire in misura del 100% Parte_3 Pt_1
L'Assegno Unico Universale.
CASA FAMILIARE
7. La casa familiare, sita in Milano, Via Ernesto Teodoro Moneta n. 56 - condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti, registrato al n. n. 032393-serie 3T con un canone annuo pari ad
€ 700,50 oltre spese condominiali - rimarrà assegnata e nel godimento esclusivo della OR
, unitamente ai mobili e agli arredi presenti, che ivi vivrà unitamente alla figlia quale Pt_1 Pt_3 genitore prevalentemente collocatario della minore. Con il provvedimento di assegnazione della casa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392, la IG.ra succederà ex lege nella piena Pt_1 titolarità del contratto di locazione divenendo, pertanto, l'unico conduttore della casa familiare con conseguente e simultanea cessazione del rapporto di locazione in capo al IG. La Parte_2 IG.ra entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso provvederà a volturare a suo Pt_1 nome tutte le utenze.
Il IGnor ha già provveduto a trasferirsi in altro immobile condotto in locazione sito in Parte_3
Baranzate (MI) Milano, Via Bissone n. 6.
SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DELLE PARTI E LORO ONERI PERSONALI
7. Le parti dichiarano di svolgere entrambe attività lavorativa. In particolare, la IG.ra è Pt_1 impiegata come contabile, a tempo indeterminato, presso lo studio di commercialisti e Zanello CP_1 associati, percependo una retribuzione netta annua (calcolata sulla base della media degli ultimi tre anni) pari ad € 10.500,00 (doc. 7-8-9 ultime tre dichiarazioni dei redditi ), mentre Il IGnor Pt_1
è consulente assicurativo presso la B.b.r. s.r.l. con contratto a tempo indeterminato (in Parte_3 partita iva) percependo una retribuzione netta annua (calcolata sulla base della media degli ultimi tre anni) di circa € 22.400,00.
8. Le parti dichiarano di non essere proprietarie di beni immobili.
9. Le parti dichiarano che, alla data odierna, sono cointestatari del c/c comune n. 1623657 acceso pagina 3 di 5 presso l'Istituto di Credito ING Direct con saldo al 31.12.2024 pari ad € 123,47 che provvederanno a chiudere, previa divisione della provvista giacente, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
nonché di essere intestatari del c/c personale n. 1141300 acceso presso l'Istituto di Credito ING Direct con saldo al 31.12.2024 pari ad € 3.621,29; saldo al 31.12.2023 pari ad euro 1779,48; saldo al 31.12.2022 pari ad euro 867,30 quanto alla IG.ra e del c/c personale n. 1000/00000203 Pt_1 acceso presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo con saldo al 31.12.2024 pari ad € 4.770,00; saldo al
31.12.2023 pari ad Euro 1.154,00; saldo al 31.12.2022 pari ad Euro 2.829,35 con riferimento al IG.
Parte_3
10. Le parti dichiarano di essere ciascuno proprietario dei seguenti beni mobili registrati. In particolare, la IG.ra è proprietaria di un motociclo Kimco Agility 125 targato FK71791, mentre il IG. Pt_1
è proprietario dell'auto Kia Sportage targato GN732GL rispetto ai quali non hanno in essere Parte_3 finanziamenti.
11. Le parti dichiarano di essere ciascuno debitore di un canone mensile di locazione con riferimento all'immobile nel quale risiedono. In particolare, la IG.ra è soggetta ad un canone mensile pari Pt_1 ad € 700,50, oltre spese condominiali, mentre il IG. corrisponde un canone mensile, pari ad Parte_3
€ 780,00, oltre spese condominiali.
12. La IG.ra , inoltre, ha in essere dal 05.01.2024 un finanziamento con Findomestic di n. 20 Pt_1 rate mensili d'importo pari ad € 41,99.
13. I ricorrenti danno atto di aver regolato tutti i loro rapporti economici mediante compensazione dei rispettivi crediti/debiti, sorti durante la convivenza more uxorio e comunque fino alla data di deposito del presente atto e, con la corretta e puntuale esecuzione dei patti contenuti nel presente accordo, dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo l'uno dall'altro.
14. Le parti si danno il reciproco assenso al fine del rilascio o del rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore Pt_3
15. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
16. Le Spese della presente procedura saranno integralmente compensate e ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore, che con la sottoscrizione del ricorso rinuncia alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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