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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 428 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 428 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
IO EL ( CodiceFiscale_2
e to in MAROCCO il ) con il Parte_2 C.F._3
IO EL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/03/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 20.12.2003, a MI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a MI (RN) il figlio maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 10.07.2008, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 17.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare ove meglio credono la propria dimora con obbligo di comunicazione della stessa all'altro coniuge e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre,
con la quale continueranno ad abitare presso l'immobile di Via Cecina n.3 o presso Parte_1
ogni altro immobile ove la stessa deciderà di trasferire la propria residenza;
3) il padre potrà vedere i figli liberamente, compatibilmente agli impegni degli stessi e previo accordo con la madre;
4) il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e mediante Parte_2 Per_1 Per_2
la corresponsione della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, medico- dentistiche, ludico-sportive);
5)il suddetto importo sarà corrisposto alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1
ogni mese;
6) i Sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e in Parte_2 Parte_1
ogni caso rinunciano a richiedere la corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento, dichiarano di aver già provveduto in ordine alla suddivisione di beni mobili acquistati durante il matrimonio e che con l'odierno accordo hanno anche definito ogni rapporto patrimoniale sorto durante la convivenza matrimoniale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
il 20.12.2003 in MI (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Pt_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 217 Parte I Anno 2003 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. sa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 428 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
IO EL ( CodiceFiscale_2
e to in MAROCCO il ) con il Parte_2 C.F._3
IO EL (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 13/03/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 20.12.2003, a MI (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a MI (RN) il figlio maggiorenne, ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente e, in data 10.07.2008, il figlio;
Per_2
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di scioglimento del matrimonio depositate in data 17.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970,
n.898 e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, liberi di fissare ove meglio credono la propria dimora con obbligo di comunicazione della stessa all'altro coniuge e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i figli sono affidati ad entrambi i genitori e saranno collocati prevalentemente presso la madre,
con la quale continueranno ad abitare presso l'immobile di Via Cecina n.3 o presso Parte_1
ogni altro immobile ove la stessa deciderà di trasferire la propria residenza;
3) il padre potrà vedere i figli liberamente, compatibilmente agli impegni degli stessi e previo accordo con la madre;
4) il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e mediante Parte_2 Per_1 Per_2
la corresponsione della somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, medico- dentistiche, ludico-sportive);
5)il suddetto importo sarà corrisposto alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di Parte_1
ogni mese;
6) i Sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e in Parte_2 Parte_1
ogni caso rinunciano a richiedere la corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento, dichiarano di aver già provveduto in ordine alla suddivisione di beni mobili acquistati durante il matrimonio e che con l'odierno accordo hanno anche definito ogni rapporto patrimoniale sorto durante la convivenza matrimoniale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 [...]
il 20.12.2003 in MI (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Pt_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MI (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 217 Parte I Anno 2003 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi