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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2425/2022 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Fontana e Catia Buratti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Massa, Via
Dorsale n. 23/A appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Veschi, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Bastione n. 13 appellata (C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c. – appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Massa n. 141/2022, pubblicata in data 31.05.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Parte_1 depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo tribunale di Massa, contrariis rejectis,
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa n. 141/2022 (R.g.n. 883/2017);
- nel merito: previo accertamento di responsabilità, condannare la IG.ra
, a voler provvedere al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti e subendi, nessuno escluso dal IG. , nella qualità di Parte_1 proprietario del cane EO, nei limiti del giudizio di equità, a seguito dell' accaduto del 26.10.2016, e/o nella maggiore e/o minore somma che il
Giudice valuterà anche secondo equità, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter Controparte_1
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
2 − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermare la sentenza impugnata e condannare il sig. alla rifusione Parte_1
delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
− in subordine, confermare la sentenza impugnata, respingere tutte le domande del sig. e condannarlo alla rifusione delle spese Parte_1
di lite dei due gradi di giudizio;
− in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che sia ritenuto dovuto alcunché all'appellante a titolo di risarcimento, condannare , in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza
Casa Sicura n. 450018944089/00, a tenere indenne la sig.ra da CP_1
quanto condannata a risarcire al sig. . Con vittoria di spese Parte_1
e onorari dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_2
e proponendo Controparte_1 Controparte_2
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 141/2022, pubblicata in data 31.05.2022, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'azione risarcitoria spiegata dallo stesso odierno appellante in riferimento ER ai danni riportati dal cane terranova di nome (detto ) di sua Per_1
proprietà, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.10.2016, in località Antona (MS), consistito nell'aggressione del proprio suddetto cane
(nell'occasione lasciato in custodia alla propria figlia), da parte dal cane meticcio HA, appartenente alla predetta convenuta e nelle CP_1
ferite dal medesimo conseguentemente riportate;
pronuncia a proprio dire emessa sull'erroneo convincimento secondo il quale la responsabilità ex art. 2052 c.c. – disposizione, quest'ultima, posta a fondamento della
3 domanda risarcitoria – nel caso di specie fosse esclusa dal cd. caso fortuito, ravvisabile nella condotta negligente della figlia dell'appellante, ER che in quel momento aveva in custodia il cane .
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., sul rilievo per cui il
Giudice di Pace, disattendendo le deposizioni testimoniali e la C.T.U. veterinaria cui si era dato ingresso in primo grado, era immotivatamente pervenuto a ritenere che la condotta della figlia dell'attore, che aveva nella propria disponibilità al momento del sinistro il cane terranova EO, avesse integrato la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo stata la stessa in grado di governare l'animale; con ciò disattendendo la documentazione dimessa agli atti del giudizio di primo grado e, in particolare, la C.T.U. veterinaria, dalla quale era emerso che il cane di proprietà dell'attore era stato parte passiva durante l'aggressione ad opera del cane HA, appartenente alla convenuta . Controparte_3
- Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, avendo il primo
Giudice erroneamente enfatizzato l'ordinanza di archiviazione emessa dal
Giudice penale all'esito del procedimento promosso a carico di CP_4
per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p.,
[...] sebbene la deposizione da quest'ultimo resa in sede penale non avesse alcun rilievo probatorio nel giudizio civile, come sancito da costante giurisprudenza;
non considerando, peraltro, che nel richiamato provvedimento di archiviazione il G.I.P. di questo Tribunale aveva dato atto di come l'indagato avesse confermato che il cane HA di proprietà della convenuta fosse privo di guinzaglio, di fatto confermando l'omessa custodia dell'animale da parte della avendo, quindi, il Giudice di CP_1
Pace disatteso le risultanze della disposta C.T.U., senza fornire adeguata motivazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso instando affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, la venga condannata al risarcimento di CP_1
tutti i danni consistiti nelle lesioni riportate dal cane EO, in dipendenza
4 dell'evento lesivo del 26.10.2016, nei limiti del giudizio di equità, nonché al rimborso delle spese veterinarie documentate in atti.
Integrato il contraddittorio, si è costituita , contestando Controparte_3
la ricostruzione fattuale e giuridica prospettata ex adverso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto avverso sentenza decisa secondo equità, in violazione dell'art. 339 c.p.c., disposizione per la quale non possono essere appellate le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. (in base al valore della controversia), salvo che per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, condizioni che ha assunto non ricorrere nella fattispecie in esame.
Nel merito, ha rilevato il corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudice, essendo emersa dimostrazione che fu il Per_3
di proprietà dell'attore – che la figlia dello stesso nell'occasione aveva
[...]
in custodia - ad aggredire il cane HA, non essendo stato tenuto al guinzaglio.
In merito al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ha contestato il denunciato vizio di motivazione della sentenza, evidenziando la corretta valutazione delle prove orali acquisite e, più in generale, la solidità dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.
La ha quindi concluso, in via pregiudiziale, per la declaratoria CP_1 dell'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso gravame e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della condanna emessa in primo grado a proprio carico, ha instato per la condanna della terza chiamata
[...]
- a titolo di garanzia, in forza in forza di polizza Controparte_2
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi - a tenerla indenne dalla propria condanna risarcitoria nei confronti dell'attore.
La causa, in grado di appello, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.02.2025, come in epigrafe trascritte, alla
5 scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui esposti, va in primo luogo dichiarata la contumacia della terza chiamata già evocata in giudizio in primo Controparte_2
grado, la quale, a fronte della rituale notificazione della citazione in appello, non si è costituita in giudizio.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione spiegata in riferimento al combinato disposto ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 2,
c.p.c., sul rilievo per cui, essendo stata la pronuncia resa dal Giudice di
Pace nell'esercizio di “giurisdizione equitativa necessaria”, in quanto intervenuta in riferimento a specifica richiesta dell'attore in proposito,
l'impugnazione avrebbe dovuto concernere unicamente ipotetiche violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie, o di principi regolatori della materia;
non afferendo, invece, i motivi di gravame svolti dalla controparte a siffatti profili.
In proposito, parte appellata ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 113 c.p.c., nel testo in vigore, ratione temporis, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Nel caso di specie, dall'esame della citazione in primo grado si evince che l'attore ha spiegato una domanda volta alla condanna risarcitoria “nei limiti del giudizio di equità” (secondo l'espresso tenore delle conclusioni rassegnate), maggiorata di interessi, facendo in ogni caso esplicitamente salva la “maggiore e/o minore somma che il Giudice valuterà anche secondo equità”.
6 Dalla formulazione letterale delle prefate conclusioni emerge, quindi, che l'intenzione sottesa all'azione, lungi dal contenere la pretesa risarcitoria entro la somma che l'art. 113 c.p.c. demanda alla decisione secondo equità, sia stata, piuttosto, quella di prospettare un petitum ammontante, se del caso, ad importo anche superiore a quello (per sorte capitale) previsto dalla disposizione in commento, vale a dire, per l'appunto, a quanto fosse risultato dovuto, anche per accessori di legge, per il titolo dedotto all'esito dell'istruttoria.
Pertanto, non può ritenersi che la controversia, come previsto dall'art. 113
c.p.c., ratione temporis vigente, fosse di valore inferiore a quello previsto dalla norma e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione equitativa del
Giudice di Pace, con conseguente limitazione dei motivi di appello esperibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, invero, “la domanda determinata nell'ammontare in misura inferiore al limite previsto per la giurisdizione di equità (1100 euro), se accompagnata da una richiesta di somma maggiore conforme a giustizia, risultando indeterminata la cifra richiesta, si presume pari al limite massimo della competenza del giudice adito e quindi in misura superiore al limite della giurisdizione equitativa, con la conseguenza dell'appellabilità secondo le regole generali della sentenza pronunciata dal giudice di pace, anziché con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. in ordine alle sentenze decise secondo equità” (Cass. n. 9432/2012); più precisamente,
“nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di
7 provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”, di modo che “la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (cfr. Cass. n. 23434/2021, conf., ex plurimis, Id. n. 12686/2021,
Id. n. 10984/2021, Id. n. 15398/2007, Id. n. 15698/2006). In definitiva,
l'espressione “e/o nella maggiore e/o minore somma che il Giudice valuterà anche secondo equità” o espressioni equivalenti, aggiunte alla quantificazione della somma pretesa in giudizio, non possono ritenersi integrare mera clausola di stile priva di effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia inteso indicare soltanto un valore orientativo della domanda, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la determinazione.
La suindicata eccezione pregiudiziale è pertanto infondata, non rientrando la controversia tra quelle soggette alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, con conseguente non assoggettabilità della domanda al disposto dell'art. 113, comma 2, c.p.c..
Occorre pertanto procedere alla disamina dei motivi di appello, attraverso i quali l'appellante lamenta, in buona sostanza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e la conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, sul rilievo dell'errato governo delle emergenze istruttorie acquisite in primo grado.
In proposito, ai fini di un opportuno inquadramento della materia, occorre chiarire i principi che regolano, per l'appunto, la responsabilità derivante dal danno cagionato da animali.
8 La responsabilità risarcitoria dedotta in causa trova fondamento nel disposto di cui all'art. 2052 c.c., a norma del quale, per consolidata giurisprudenza, del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso;
ciò salvo che venga fornita la prova del caso fortuito, consistente in un fattore causale esterno, inevitabile ed imprevedibile, che assuma efficacia eziologica esclusiva ed assorbente in relazione alla verificazione dello stesso evento lesivo. All'attore compete quindi dimostrare soltanto l'esistenza del rapporto casuale tra l'animale e l'evento lesivo, mentre la prova liberatoria gravante sul convenuto attiene, per l'appunto, alla ricorrenza del caso fortuito idoneo a interrompere quel nesso eziologico (cfr., ex plurimis, Cass. 7703/2015, Id. n. 18091/2014, Id.
n. 7260/2013, Id. n. 15895/2011, Id. n. 9037/2010).
Ai fini della verifica della fondatezza dell'azione risarcitoria spiegata, occorre verificare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto della pretesa risarcitoria azionata, dalla cui prova è gravato l'attore.
Nel caso di specie, l'appello merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti che seguono, avendo l'istruttoria espletata in primo grado confermato la responsabilità del cane della convenuta nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo, con conseguente radicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. della predetta convenuta, quale custode dell'animale. Sovvengono, in tal senso, sia le deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sia la C.T.U. medico- veterinaria espletata in primo grado dal dott. , ERona_4
essendo lo stesso, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazioni congruamente motivata ed esente da vizi di ordine logico, pervenuto alla conclusione secondo la quale, in chiave di ragionevole probabilità, il cane terranova appartenente all'attore
è stato parte passiva dell'aggressione del cane HA di proprietà della conclusione che trova del resto riscontro nel certificato di CP_1
9 osservazione dell'animale acquisito in primo grado attraverso ordine di esibizione del Giudice di Pace e rilasciato dalla competente AUSL il
14.01.2015, che ne attesta l'indole di “morsicatore”, per aver morso, in precedente occasione, la figlia dell'appellante, . Controparte_5
Il Giudice di Pace, pur disponendo la richiamata C.T.U., evidentemente ritenendola rilevante ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, ha immotivatamente omesso di darne conto nella sentenza impugnata, pervenendo ad una decisione illogica ed immotivata e, comunque, in aperto contrasto con gli esiti dello stesso accertamento affidato al proprio ausiliario.
È noto che, per giurisprudenza costante, il Giudice può anche disattendere le risultanze della disposta C.T.U. percipiente, ma soltanto motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U. (cfr.
Cass. n. 200/2021). Nel caso in questione, dalla semplice lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di Pace oltre a non indicare le ragioni per le quali ha disatteso l'accertamento compiuto dal C.T.U., ha anche omesso di fare menzione, nell'impianto motivazionale della decisione, della C.T.U. da lui stesso disposta e dell'accertamento ivi contenuto. E' evidente che tale omissione, di per sé sola, costituisce vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ne giustifica la riforma, in accoglimento del motivo di gravame proposto sul punto dall'appellante.
Per quanto attiene all'istruttoria orale, il teste la cui deposizione CP_4
è stata dal Giudice di Pace valorizzata al punto tale da pervenire al rigetto della domanda risarcitoria, si è limitato a riferire che la figlia dell'attore non riuscì a tenere fermo il cane , che andò “a dare noia” all'altro ERona_3
cane, ma non ha negato la circostanza, da ritenersi pacifica, che il cane di proprietà della fosse sciolto e privo di museruola – ciò che non CP_1
pare ragionevolmente in dubbio, atteso che, se così non fosse, non si vede come il cane dello possa essersi procurato le lesioni da Pt_1
morso riscontrate in sede di C.T.U. (e documentate dai rilievi fotografici
10 prodotti in atti) - né che, per effetto della zuffa, quest'ultimo animale abbia effettivamente subito, per l'appunto, dette lesioni. In altri termini, i morsi arrecati dal cane della convenuta al cane appartenente all'odierno appellante non sono certo smentiti dalla deposizione del predetto teste né la colpa presunta della (sotto il profilo del CP_4 CP_1
malgoverno del proprio animale, che aveva in custodia) può essere esclusa in virtù delle emergenze istruttorie acquisite. La deposizione resa dalla teste , a ben vedere, non contraddice quella resa dal Testimone_1
predetto essendo con la stessa compatibile: laddove ella ha CP_4 dichiarato di aver visto la sorella “che stava tirando per il CP_5 guinzaglio il cane terranova e il cane AR … avvinghiato al fianco del terranova”, la sua testimonianza non contrasta con quella dell' CP_4 che ha riferito di aver visto l'altra figlia , lasciare il Controparte_5
ER guinzaglio del cane , non riuscendo a trattenerlo, non potendosi escludere che il primo dei due scenari appena descritti si sia presentato a quando, dopo che i due animali erano giunti a contatto, Testimone_1
ella riuscì a riprendere il controllo del cane di suo padre, essendosi il primo scenario, riferito dall' configurato nella fase iniziale. Dalle CP_4
deposizioni rese dagli altri testi non sono invece emersi elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dello scontro tra i due cani, essendosi la teste , che non assistette alla zuffa (“non ero presente Testimone_2 sul luogo … e non vedevo questa scena”), limitata a riferire di essersi trovata sulla terrazza della propria abitazione e aver sentito il cane dell'appellata abbaiare ed, in seguito, la propria figlia , una volta CP_5 tornata a casa con il cane EO “ferito e sanguinante”, mentre la teste
, da parte sua, pur dichiarando di essersi Testimone_3
affacciata alla finestra di casa sua, richiamata dalle urla della che CP_1
“gridava alla ragazza di tenere il cane”) ed avendo assistito alla parte finale della zuffa tra gli animali (“ho visto i due cani che si azzannavano, la sig.ra teneva il suo cane e anche l'altra ragazza lo teneva … ho CP_1 visto i due cani quando si stavano già azzannando”), non è stata in grado di precisare quale dei due abbia iniziato ad aggredire l'altro.
11 La circostanza che il cane dell'attore si sia avvicinato a quello della convenuta per dargli “noia” - espressione utilizzata dal predetto teste che, nella sua genericità, non sta necessariamente ad indicare CP_4
necessariamente un comportamento aggressivo del primo, ben potendo essere stato determinato da intento ludico, o da semplice curiosità – non vale ad escludere la responsabilità della er malgoverno del cane CP_1
HA ed omessa vigilanza sul medesimo, considerato che non è stato allegato (né anto meno provato) che lo stesso abbia riportato lesioni di sorta per effetto del contatto con l'altro animale (circostanza che pare poco compatibile con una condotta aggressiva, non meramente difensiva, del cane EO, terranova addestrato al salvataggio in mare ed affetto da displasia ai gomiti) e che – ciò che soprattutto rileva, a fronte della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2052 c.c. – la sussistenza del nesso causale tra il mancato adeguato controllo del proprio cane da parte dell'appellata e le lesioni riportate da quello dell'appellante non pare revocabile in dubbio, dovendosi ragionevolmente affermare – alla stregua della teorica della conditio sine qua non, che costituisce (ex art. 41 cod. pen.) il fondamento della disciplina della causalità giuridica nel nostro ordinamento - che, ove il cane HA fosse stato munito di museruola, non avrebbe potuto mordere l'altro animale. Considerato quanto appena ER precisato, non si vede, quindi, come il comportamento del cane possa aver assunto il rilievo di “caso fortuito” (ovvero di fattore eziologico esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento di danno), secondo quanto invece ritenuto dal primo Giudice;
potendo il fatto che lo stesso cane, fino a quel momento tenuto al guinzaglio, sia sfuggito al controllo della figlia dell'attore, che ne aveva la custodia, assumere, tutt'al più, rilevanza in funzione di riduzione della responsabilità risarcitoria posta a fondamento della pretesa azionata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., sub specie di fattore causale concorrente.
In definitiva, il fatto che risulti essere stato archiviato il procedimento penale per falsa testimonianza a suo tempo radicato nei confronti dell' non assume rilievo decisivo al fine di considerare fondato CP_4
12 l'assunto difensivo della in virtù della veridicità della versione dei CP_1
fatti riferita dal predetto teste, atteso che, per quanto chiarito, la deposizione dello stesso non si configura incompatibile con quella della teste (sopraggiunta in loco soltanto nella fase finale della Testimone_1
zuffa), per quanto sin qui chiarito.
Essendo pacifica in giudizio la proprietà (ed il conseguente dovere di custodia) del cane HA in capo alla quale sua proprietaria, CP_1 deve ritenersi del pari indubbio che quest'ultima, per l'appunto in virtù della signoria dominicale e dell'obbligo di vigilanza sullo stesso cui ella era tenuta, dovesse controllare il suo comportamento, onde evitare che cagionasse danni ad altri animali, essendo la verificazione dell'evento lesivo, in tal guisa, ascrivibile alla prevalente responsabilità della medesima odierna appellata.
Come dianzi chiarito, la fattispecie regolata dall'art. 2052 c.c. non configura prevede un'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al proprietario-custode dell'animale, sulla base del solo nesso di causalità, rispondendo egli dei danni dallo stesso provocati sulla base non già di una condotta (attiva o omissiva) del medesimo custode, bensì della mera relazione esistente fra lo stesso e l'animale, nonché del nesso di causalità fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 19506/2019, Id. n. 7703/2015, Id. n. 17091/2014, Id. n.
6454/2007), elementi costitutivi della responsabilità, la cui prova nel caso di specie è stata fornita dall'odierno appellante. Trattasi, per l'appunto, di responsabilità “collegata alla custodia dell'animale”, nozione che va intesa come “rapporto in forza del quale taluno detiene contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza e di controllo dell'animale ed il potere di trarne utilità e profitto” (cfr. Cass. n. 22632/2012). Incombeva sulla al fine di superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. CP_1
2052 c.c. - la dimostrazione del “caso fortuito”, da intendersi nel senso in precedenza precisato;
onere che non è stato evidentemente dalla stessa assolto, atteso l'innegabile rilievo eziologico del mancato controllo mediante guinzaglio del cane HA, peraltro privo di museruola. A tale
13 ultimo proposito, i testi ed hanno dichiarato che Tes_3 CP_4 quest'ultimo cane aveva un collare, ma non hanno affatto confermato che fosse tenuto dalla l guinzaglio. CP_1
Per altro verso, essendo emerso dall'istruttoria espletata che la figlia dell'attore, cui il cane di proprietà dello stesso era stato temporaneamente affidato, se lo lasciò scappare, non riuscendo a trattenerlo al guinzaglio e ad evitare che entrasse in contatto con l'altro cane (salvo poi recuperarne il controllo in un momento successivo). Tale circostanza, per quanto non escluda di per sé sola la responsabilità della per le ragioni dianzi CP_1
evidenziate, riveste comunque rilievo eziologico concorrente rispetto alla verificazione dell'evento lesivo;
potendosi ragionevolmente affermare, alla stregua di un criterio probabilistico fondato su valutazione logica e su criterio di comune esperienza, che ove il cane EO fosse stato debitamente trattenuto al guinzaglio i due animali non sarebbero giunti a contatto tra loro e la zuffa sarebbe stata verosimilmente evitata.
Quanto appena esposto assume rilievo in funzione di riduzione della condanna risarcitoria in misura corrispondente all'entità del concorso colposo della figlia del nella verificazione dell'evento dannoso, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., non potendosi considerare fatto imprevedibile ed inevitabile che un cane, trovandosi in prossimità di un altro, sia portato ad avvicinarglisi (quali che siano le sue intenzioni), con il conseguente rischio di comportamenti aggressivi da parte dell'uno o dell'altro animale.
In virtù delle considerazioni che precedono ed in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2056, comma 1 e 1227 comma 1 c.c., il risarcimento spettante all'appellante deve quindi essere diminuito
“secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, in riferimento al comportamento tenuto dalla figlia dell'attore, cui lo stesso ebbe ad affidare il proprio cane e del cui operato è tenuto evidentemente a rispondere, agli effetti che in questa sede rilevano.
A fronte del concorrente rilievo eziologico delle condotte che determinarono l'evento dannoso e stante il difetto di prova circa l'ipotetica
14 diversa entità ed efficienza degli apporti causali ascrivibili alle due custodi dei cani, ai fini della decisione va fatto ricorso al principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., vale a dire alla presunzione di pari concorso di colpa;
rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), che può essere adottato soltanto in sede di liquidazione del danno, ma non per la graduazione delle singole colpe (cfr. Cass. n. 1002/2010). In applicazione di tale criterio di giudizio, il ristoro da riconoscere in favore dell'appellante ed a carico della (in riforma della sentenza CP_1
impugnata), quantificato nei termini che seguono, viene pertanto ridotto in misura pari al 50% del totale.
In considerazione delle circostanze del caso concreto, della peculiarità della vicenda in esame, della consistenza delle lesioni riportate dal cane ER in dipendenza dell'evento dannoso (quali descritte dal C.T.U. dott.
), si reputa equo e conforme a giustizia liquidare nella somma di € Per_4
1.500,00 (comprensiva delle spese veterinarie attestate dai docc. 4 prodotti in allegato alla citazione in primo grado, pari ad e 400,00, che risultano congrue e pertinenti alle esigenze del caso) il pregiudizio derivato all'appellante dell'aggressione subita dal proprio cane EO a seguito dell'aggressione da parte del cane della comprensivo delle spese CP_1
veterinarie e terapeutiche sostenute (di cui ai docc. 4 allegati alla citazione in primo grado). Pertanto, tenuto conto del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura dianzi indicata, viene liquidata in favore del , a titolo risarcitorio ed in valuta corrente, la somma di Pt_1
€ 750,00 (50% di € 1.500,00), somma che, costituendo oggetto di debito di valore, va devalutata alla data dell'illecito e maggiorata di interessi legali maturati e maturandi sulla stessa in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'evento lesivo fino a quella della presente sentenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/2012).
In applicazione del suddetto criterio di calcolo, pertanto, la va CP_1 dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 827,76, di cui € 618,30 per sorte capitale devalutata alla
15 data del sinistro (26.10.2016), € 131,70 per rivalutazione monetaria ed €
77,76 per interessi legali.
La domanda di garanzia svolta dalla ei confronti della compagnia CP_1
assicuratrice terza chiamata in causa non può trovare accoglimento, atteso che dalla lettura della disciplina pattizia (comprensiva di condizioni generali) contenuta nella polizza “Casa Sicura” prodotta a corredo della comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 2, pur evincendosi che tra i rischi assicurati risulta incluso l'obbligo risarcitorio relativo ai “danni involontariamente cagionati a terzi” in virtù della “proprietà di animali domestici”, essendo stata detta polizza stipulata, quale assicurato, da
, figlio della i danni oggetto della domanda di Controparte_6 CP_1 garanzia non possono considerarsi correlati alla “proprietà” del cane
HA, risultando proprietaria dello stesso, per l'appunto, l'odierna appellata (che per l'appunto in tale qualità – incontestata e, come sopra evidenziato, dalla stessa espressamente riconosciuta fin dalla comparsa di costituzione in primo grado - è stata evocata in giudizio dall'attore), non già il predetto figlio della medesima. Né è dato evincere riscontro nella richiamata disciplina di polizza che essa copra anche “gli eventuali danni causati a terzi dal cane di proprietà della madre con lui convivente”
(ovvero convivente con l'assicurato), secondo quanto prospettato dalla a fondamento della chiamata in causa della compagnia, non CP_1
rinvenendosi clausola di sorta che preveda la copertura assicurativa anche in riferimento ad animali domestici di proprietà di familiari conviventi con l'assicurato. Ciò considerato, non assume pertanto rilievo il fatto che l'assicurato risultasse, all'epoca del fatto, convivente con la Controparte_6 madre nell'abitazione di Via Luca Della robbia n. 20 in Massa (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione della n primo grado). CP_1
In considerazione dell'esito della decisione, in rapporto alle posizioni difensive delle parti costituite in grado di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le stesse nella misura del 50%, con condanna della (sulla quale grava la prevalente CP_1
soccombenza rispetto alla materia del contendere dedotta in giudizio) alla
16 rifusione in favore del del restante 50% di dette spese, che in Pt_1
tale ultima ridotta misura si liquidano come da dispositivo che segue. In applicazione del medesimo criterio, il compenso in favore del C.T.U. dott.
viene definitivamente posto a carico del nella misura di ¼ Per_4 Pt_1
e della ella misura di ¾. Non vi è luogo a provvedere, invece, in CP_1
ordine alle spese inerenti al rapporto processuale tra la e la CP_1
compagnia assicuratrice terza chiamata, non essendovi nella sentenza impugnata pronuncia di sorta in riferimento alle spese da quest'ultima sostenute in primo grado ed attesa la mancata costituzione della medesima compagnia in sede di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
Dichiara la contumacia in grado di appello di Controparte_2
[...]
In parziale accoglimento del gravame, dichiara tenuta e condanna
[...]
al risarcimento del 50% dei danni derivati dall'aggressione del CP_1
ER cane di nome (detto ) di proprietà di , avvenuta in Per_5 Parte_1 data 26.10.2016, per l'importo che, in tale ridotta misura, liquida in €
827,76, somma comprensiva di sorte capitale devalutata alla data del sinistro (26.10.2016), rivalutazione monetaria ed € 77,76 per interessi legali.
Rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
Compensa tra le parti costituite in appello le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di del restante 50% di dette spese, che Parte_1 liquida in complessivi € 214,00 in relazione al primo grado (di cui € 49,00
17 per esborsi ed anticipazioni ed € 165,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, e che liquida in complessivi € 376,75 in relazione al giudizio di appello (di cui € 45,75 per esborsi ed anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge.
Pone il compenso liquidato in primo grado in favore del C.T.U. dott. Per_4
definitivamente a carico di nella misura di ¼ e di Parte_1 [...]
per la restante misura di ¾. CP_1
Così deciso in Massa, in data 06.06.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2425/2022 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Fontana e Catia Buratti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Massa, Via
Dorsale n. 23/A appellante
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Veschi, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Bastione n. 13 appellata (C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
) P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: responsabilità ex art. 2052 c.c. – appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Massa n. 141/2022, pubblicata in data 31.05.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Parte_1 depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo tribunale di Massa, contrariis rejectis,
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa n. 141/2022 (R.g.n. 883/2017);
- nel merito: previo accertamento di responsabilità, condannare la IG.ra
, a voler provvedere al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti e subendi, nessuno escluso dal IG. , nella qualità di Parte_1 proprietario del cane EO, nei limiti del giudizio di equità, a seguito dell' accaduto del 26.10.2016, e/o nella maggiore e/o minore somma che il
Giudice valuterà anche secondo equità, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, oltre agli interessi maturati dalla domanda sino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter Controparte_1
c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 07.02.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice:
2 − accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermare la sentenza impugnata e condannare il sig. alla rifusione Parte_1
delle spese di lite dei due gradi di giudizio;
− in subordine, confermare la sentenza impugnata, respingere tutte le domande del sig. e condannarlo alla rifusione delle spese Parte_1
di lite dei due gradi di giudizio;
− in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi che sia ritenuto dovuto alcunché all'appellante a titolo di risarcimento, condannare , in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della polizza
Casa Sicura n. 450018944089/00, a tenere indenne la sig.ra da CP_1
quanto condannata a risarcire al sig. . Con vittoria di spese Parte_1
e onorari dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, Parte_2
e proponendo Controparte_1 Controparte_2
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 141/2022, pubblicata in data 31.05.2022, con la quale il Giudice di Pace ha rigettato l'azione risarcitoria spiegata dallo stesso odierno appellante in riferimento ER ai danni riportati dal cane terranova di nome (detto ) di sua Per_1
proprietà, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.10.2016, in località Antona (MS), consistito nell'aggressione del proprio suddetto cane
(nell'occasione lasciato in custodia alla propria figlia), da parte dal cane meticcio HA, appartenente alla predetta convenuta e nelle CP_1
ferite dal medesimo conseguentemente riportate;
pronuncia a proprio dire emessa sull'erroneo convincimento secondo il quale la responsabilità ex art. 2052 c.c. – disposizione, quest'ultima, posta a fondamento della
3 domanda risarcitoria – nel caso di specie fosse esclusa dal cd. caso fortuito, ravvisabile nella condotta negligente della figlia dell'appellante, ER che in quel momento aveva in custodia il cane .
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., sul rilievo per cui il
Giudice di Pace, disattendendo le deposizioni testimoniali e la C.T.U. veterinaria cui si era dato ingresso in primo grado, era immotivatamente pervenuto a ritenere che la condotta della figlia dell'attore, che aveva nella propria disponibilità al momento del sinistro il cane terranova EO, avesse integrato la prova liberatoria del caso fortuito, non essendo stata la stessa in grado di governare l'animale; con ciò disattendendo la documentazione dimessa agli atti del giudizio di primo grado e, in particolare, la C.T.U. veterinaria, dalla quale era emerso che il cane di proprietà dell'attore era stato parte passiva durante l'aggressione ad opera del cane HA, appartenente alla convenuta . Controparte_3
- Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, avendo il primo
Giudice erroneamente enfatizzato l'ordinanza di archiviazione emessa dal
Giudice penale all'esito del procedimento promosso a carico di CP_4
per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p.,
[...] sebbene la deposizione da quest'ultimo resa in sede penale non avesse alcun rilievo probatorio nel giudizio civile, come sancito da costante giurisprudenza;
non considerando, peraltro, che nel richiamato provvedimento di archiviazione il G.I.P. di questo Tribunale aveva dato atto di come l'indagato avesse confermato che il cane HA di proprietà della convenuta fosse privo di guinzaglio, di fatto confermando l'omessa custodia dell'animale da parte della avendo, quindi, il Giudice di CP_1
Pace disatteso le risultanze della disposta C.T.U., senza fornire adeguata motivazione.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso instando affinchè, in riforma dell'impugnata sentenza, la venga condannata al risarcimento di CP_1
tutti i danni consistiti nelle lesioni riportate dal cane EO, in dipendenza
4 dell'evento lesivo del 26.10.2016, nei limiti del giudizio di equità, nonché al rimborso delle spese veterinarie documentate in atti.
Integrato il contraddittorio, si è costituita , contestando Controparte_3
la ricostruzione fattuale e giuridica prospettata ex adverso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto avverso sentenza decisa secondo equità, in violazione dell'art. 339 c.p.c., disposizione per la quale non possono essere appellate le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. (in base al valore della controversia), salvo che per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, condizioni che ha assunto non ricorrere nella fattispecie in esame.
Nel merito, ha rilevato il corretto governo delle emergenze istruttorie da parte del primo Giudice, essendo emersa dimostrazione che fu il Per_3
di proprietà dell'attore – che la figlia dello stesso nell'occasione aveva
[...]
in custodia - ad aggredire il cane HA, non essendo stato tenuto al guinzaglio.
In merito al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ha contestato il denunciato vizio di motivazione della sentenza, evidenziando la corretta valutazione delle prove orali acquisite e, più in generale, la solidità dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.
La ha quindi concluso, in via pregiudiziale, per la declaratoria CP_1 dell'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso gravame e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della condanna emessa in primo grado a proprio carico, ha instato per la condanna della terza chiamata
[...]
- a titolo di garanzia, in forza in forza di polizza Controparte_2
assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi - a tenerla indenne dalla propria condanna risarcitoria nei confronti dell'attore.
La causa, in grado di appello, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 07.02.2025, come in epigrafe trascritte, alla
5 scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui esposti, va in primo luogo dichiarata la contumacia della terza chiamata già evocata in giudizio in primo Controparte_2
grado, la quale, a fronte della rituale notificazione della citazione in appello, non si è costituita in giudizio.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione spiegata in riferimento al combinato disposto ex artt. 113 comma 2 e 339 comma 2,
c.p.c., sul rilievo per cui, essendo stata la pronuncia resa dal Giudice di
Pace nell'esercizio di “giurisdizione equitativa necessaria”, in quanto intervenuta in riferimento a specifica richiesta dell'attore in proposito,
l'impugnazione avrebbe dovuto concernere unicamente ipotetiche violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie, o di principi regolatori della materia;
non afferendo, invece, i motivi di gravame svolti dalla controparte a siffatti profili.
In proposito, parte appellata ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 113 c.p.c., nel testo in vigore, ratione temporis, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, a norma del quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Nel caso di specie, dall'esame della citazione in primo grado si evince che l'attore ha spiegato una domanda volta alla condanna risarcitoria “nei limiti del giudizio di equità” (secondo l'espresso tenore delle conclusioni rassegnate), maggiorata di interessi, facendo in ogni caso esplicitamente salva la “maggiore e/o minore somma che il Giudice valuterà anche secondo equità”.
6 Dalla formulazione letterale delle prefate conclusioni emerge, quindi, che l'intenzione sottesa all'azione, lungi dal contenere la pretesa risarcitoria entro la somma che l'art. 113 c.p.c. demanda alla decisione secondo equità, sia stata, piuttosto, quella di prospettare un petitum ammontante, se del caso, ad importo anche superiore a quello (per sorte capitale) previsto dalla disposizione in commento, vale a dire, per l'appunto, a quanto fosse risultato dovuto, anche per accessori di legge, per il titolo dedotto all'esito dell'istruttoria.
Pertanto, non può ritenersi che la controversia, come previsto dall'art. 113
c.p.c., ratione temporis vigente, fosse di valore inferiore a quello previsto dalla norma e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione equitativa del
Giudice di Pace, con conseguente limitazione dei motivi di appello esperibili. Come rimarcato dalla Suprema Corte, invero, “la domanda determinata nell'ammontare in misura inferiore al limite previsto per la giurisdizione di equità (1100 euro), se accompagnata da una richiesta di somma maggiore conforme a giustizia, risultando indeterminata la cifra richiesta, si presume pari al limite massimo della competenza del giudice adito e quindi in misura superiore al limite della giurisdizione equitativa, con la conseguenza dell'appellabilità secondo le regole generali della sentenza pronunciata dal giudice di pace, anziché con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. in ordine alle sentenze decise secondo equità” (Cass. n. 9432/2012); più precisamente,
“nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di
7 provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”, di modo che “la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta” (cfr. Cass. n. 23434/2021, conf., ex plurimis, Id. n. 12686/2021,
Id. n. 10984/2021, Id. n. 15398/2007, Id. n. 15698/2006). In definitiva,
l'espressione “e/o nella maggiore e/o minore somma che il Giudice valuterà anche secondo equità” o espressioni equivalenti, aggiunte alla quantificazione della somma pretesa in giudizio, non possono ritenersi integrare mera clausola di stile priva di effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia inteso indicare soltanto un valore orientativo della domanda, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la determinazione.
La suindicata eccezione pregiudiziale è pertanto infondata, non rientrando la controversia tra quelle soggette alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, con conseguente non assoggettabilità della domanda al disposto dell'art. 113, comma 2, c.p.c..
Occorre pertanto procedere alla disamina dei motivi di appello, attraverso i quali l'appellante lamenta, in buona sostanza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e la conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, sul rilievo dell'errato governo delle emergenze istruttorie acquisite in primo grado.
In proposito, ai fini di un opportuno inquadramento della materia, occorre chiarire i principi che regolano, per l'appunto, la responsabilità derivante dal danno cagionato da animali.
8 La responsabilità risarcitoria dedotta in causa trova fondamento nel disposto di cui all'art. 2052 c.c., a norma del quale, per consolidata giurisprudenza, del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l'uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa
(anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l'animale, nonché del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso;
ciò salvo che venga fornita la prova del caso fortuito, consistente in un fattore causale esterno, inevitabile ed imprevedibile, che assuma efficacia eziologica esclusiva ed assorbente in relazione alla verificazione dello stesso evento lesivo. All'attore compete quindi dimostrare soltanto l'esistenza del rapporto casuale tra l'animale e l'evento lesivo, mentre la prova liberatoria gravante sul convenuto attiene, per l'appunto, alla ricorrenza del caso fortuito idoneo a interrompere quel nesso eziologico (cfr., ex plurimis, Cass. 7703/2015, Id. n. 18091/2014, Id.
n. 7260/2013, Id. n. 15895/2011, Id. n. 9037/2010).
Ai fini della verifica della fondatezza dell'azione risarcitoria spiegata, occorre verificare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto della pretesa risarcitoria azionata, dalla cui prova è gravato l'attore.
Nel caso di specie, l'appello merita parziale accoglimento, nei termini e nei limiti che seguono, avendo l'istruttoria espletata in primo grado confermato la responsabilità del cane della convenuta nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo, con conseguente radicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. della predetta convenuta, quale custode dell'animale. Sovvengono, in tal senso, sia le deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, sia la C.T.U. medico- veterinaria espletata in primo grado dal dott. , ERona_4
essendo lo stesso, con corretta metodica analitica, ispirata a rigoroso criterio scientifico, e con motivazioni congruamente motivata ed esente da vizi di ordine logico, pervenuto alla conclusione secondo la quale, in chiave di ragionevole probabilità, il cane terranova appartenente all'attore
è stato parte passiva dell'aggressione del cane HA di proprietà della conclusione che trova del resto riscontro nel certificato di CP_1
9 osservazione dell'animale acquisito in primo grado attraverso ordine di esibizione del Giudice di Pace e rilasciato dalla competente AUSL il
14.01.2015, che ne attesta l'indole di “morsicatore”, per aver morso, in precedente occasione, la figlia dell'appellante, . Controparte_5
Il Giudice di Pace, pur disponendo la richiamata C.T.U., evidentemente ritenendola rilevante ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, ha immotivatamente omesso di darne conto nella sentenza impugnata, pervenendo ad una decisione illogica ed immotivata e, comunque, in aperto contrasto con gli esiti dello stesso accertamento affidato al proprio ausiliario.
È noto che, per giurisprudenza costante, il Giudice può anche disattendere le risultanze della disposta C.T.U. percipiente, ma soltanto motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U. (cfr.
Cass. n. 200/2021). Nel caso in questione, dalla semplice lettura della sentenza impugnata si evince che il Giudice di Pace oltre a non indicare le ragioni per le quali ha disatteso l'accertamento compiuto dal C.T.U., ha anche omesso di fare menzione, nell'impianto motivazionale della decisione, della C.T.U. da lui stesso disposta e dell'accertamento ivi contenuto. E' evidente che tale omissione, di per sé sola, costituisce vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ne giustifica la riforma, in accoglimento del motivo di gravame proposto sul punto dall'appellante.
Per quanto attiene all'istruttoria orale, il teste la cui deposizione CP_4
è stata dal Giudice di Pace valorizzata al punto tale da pervenire al rigetto della domanda risarcitoria, si è limitato a riferire che la figlia dell'attore non riuscì a tenere fermo il cane , che andò “a dare noia” all'altro ERona_3
cane, ma non ha negato la circostanza, da ritenersi pacifica, che il cane di proprietà della fosse sciolto e privo di museruola – ciò che non CP_1
pare ragionevolmente in dubbio, atteso che, se così non fosse, non si vede come il cane dello possa essersi procurato le lesioni da Pt_1
morso riscontrate in sede di C.T.U. (e documentate dai rilievi fotografici
10 prodotti in atti) - né che, per effetto della zuffa, quest'ultimo animale abbia effettivamente subito, per l'appunto, dette lesioni. In altri termini, i morsi arrecati dal cane della convenuta al cane appartenente all'odierno appellante non sono certo smentiti dalla deposizione del predetto teste né la colpa presunta della (sotto il profilo del CP_4 CP_1
malgoverno del proprio animale, che aveva in custodia) può essere esclusa in virtù delle emergenze istruttorie acquisite. La deposizione resa dalla teste , a ben vedere, non contraddice quella resa dal Testimone_1
predetto essendo con la stessa compatibile: laddove ella ha CP_4 dichiarato di aver visto la sorella “che stava tirando per il CP_5 guinzaglio il cane terranova e il cane AR … avvinghiato al fianco del terranova”, la sua testimonianza non contrasta con quella dell' CP_4 che ha riferito di aver visto l'altra figlia , lasciare il Controparte_5
ER guinzaglio del cane , non riuscendo a trattenerlo, non potendosi escludere che il primo dei due scenari appena descritti si sia presentato a quando, dopo che i due animali erano giunti a contatto, Testimone_1
ella riuscì a riprendere il controllo del cane di suo padre, essendosi il primo scenario, riferito dall' configurato nella fase iniziale. Dalle CP_4
deposizioni rese dagli altri testi non sono invece emersi elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica dello scontro tra i due cani, essendosi la teste , che non assistette alla zuffa (“non ero presente Testimone_2 sul luogo … e non vedevo questa scena”), limitata a riferire di essersi trovata sulla terrazza della propria abitazione e aver sentito il cane dell'appellata abbaiare ed, in seguito, la propria figlia , una volta CP_5 tornata a casa con il cane EO “ferito e sanguinante”, mentre la teste
, da parte sua, pur dichiarando di essersi Testimone_3
affacciata alla finestra di casa sua, richiamata dalle urla della che CP_1
“gridava alla ragazza di tenere il cane”) ed avendo assistito alla parte finale della zuffa tra gli animali (“ho visto i due cani che si azzannavano, la sig.ra teneva il suo cane e anche l'altra ragazza lo teneva … ho CP_1 visto i due cani quando si stavano già azzannando”), non è stata in grado di precisare quale dei due abbia iniziato ad aggredire l'altro.
11 La circostanza che il cane dell'attore si sia avvicinato a quello della convenuta per dargli “noia” - espressione utilizzata dal predetto teste che, nella sua genericità, non sta necessariamente ad indicare CP_4
necessariamente un comportamento aggressivo del primo, ben potendo essere stato determinato da intento ludico, o da semplice curiosità – non vale ad escludere la responsabilità della er malgoverno del cane CP_1
HA ed omessa vigilanza sul medesimo, considerato che non è stato allegato (né anto meno provato) che lo stesso abbia riportato lesioni di sorta per effetto del contatto con l'altro animale (circostanza che pare poco compatibile con una condotta aggressiva, non meramente difensiva, del cane EO, terranova addestrato al salvataggio in mare ed affetto da displasia ai gomiti) e che – ciò che soprattutto rileva, a fronte della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2052 c.c. – la sussistenza del nesso causale tra il mancato adeguato controllo del proprio cane da parte dell'appellata e le lesioni riportate da quello dell'appellante non pare revocabile in dubbio, dovendosi ragionevolmente affermare – alla stregua della teorica della conditio sine qua non, che costituisce (ex art. 41 cod. pen.) il fondamento della disciplina della causalità giuridica nel nostro ordinamento - che, ove il cane HA fosse stato munito di museruola, non avrebbe potuto mordere l'altro animale. Considerato quanto appena ER precisato, non si vede, quindi, come il comportamento del cane possa aver assunto il rilievo di “caso fortuito” (ovvero di fattore eziologico esclusivo ed assorbente rispetto alla verificazione dell'evento di danno), secondo quanto invece ritenuto dal primo Giudice;
potendo il fatto che lo stesso cane, fino a quel momento tenuto al guinzaglio, sia sfuggito al controllo della figlia dell'attore, che ne aveva la custodia, assumere, tutt'al più, rilevanza in funzione di riduzione della responsabilità risarcitoria posta a fondamento della pretesa azionata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., sub specie di fattore causale concorrente.
In definitiva, il fatto che risulti essere stato archiviato il procedimento penale per falsa testimonianza a suo tempo radicato nei confronti dell' non assume rilievo decisivo al fine di considerare fondato CP_4
12 l'assunto difensivo della in virtù della veridicità della versione dei CP_1
fatti riferita dal predetto teste, atteso che, per quanto chiarito, la deposizione dello stesso non si configura incompatibile con quella della teste (sopraggiunta in loco soltanto nella fase finale della Testimone_1
zuffa), per quanto sin qui chiarito.
Essendo pacifica in giudizio la proprietà (ed il conseguente dovere di custodia) del cane HA in capo alla quale sua proprietaria, CP_1 deve ritenersi del pari indubbio che quest'ultima, per l'appunto in virtù della signoria dominicale e dell'obbligo di vigilanza sullo stesso cui ella era tenuta, dovesse controllare il suo comportamento, onde evitare che cagionasse danni ad altri animali, essendo la verificazione dell'evento lesivo, in tal guisa, ascrivibile alla prevalente responsabilità della medesima odierna appellata.
Come dianzi chiarito, la fattispecie regolata dall'art. 2052 c.c. non configura prevede un'imputazione oggettiva della responsabilità in capo al proprietario-custode dell'animale, sulla base del solo nesso di causalità, rispondendo egli dei danni dallo stesso provocati sulla base non già di una condotta (attiva o omissiva) del medesimo custode, bensì della mera relazione esistente fra lo stesso e l'animale, nonché del nesso di causalità fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 19506/2019, Id. n. 7703/2015, Id. n. 17091/2014, Id. n.
6454/2007), elementi costitutivi della responsabilità, la cui prova nel caso di specie è stata fornita dall'odierno appellante. Trattasi, per l'appunto, di responsabilità “collegata alla custodia dell'animale”, nozione che va intesa come “rapporto in forza del quale taluno detiene contemporaneamente il potere di gestione, di vigilanza e di controllo dell'animale ed il potere di trarne utilità e profitto” (cfr. Cass. n. 22632/2012). Incombeva sulla al fine di superare la presunzione di responsabilità posta dall'art. CP_1
2052 c.c. - la dimostrazione del “caso fortuito”, da intendersi nel senso in precedenza precisato;
onere che non è stato evidentemente dalla stessa assolto, atteso l'innegabile rilievo eziologico del mancato controllo mediante guinzaglio del cane HA, peraltro privo di museruola. A tale
13 ultimo proposito, i testi ed hanno dichiarato che Tes_3 CP_4 quest'ultimo cane aveva un collare, ma non hanno affatto confermato che fosse tenuto dalla l guinzaglio. CP_1
Per altro verso, essendo emerso dall'istruttoria espletata che la figlia dell'attore, cui il cane di proprietà dello stesso era stato temporaneamente affidato, se lo lasciò scappare, non riuscendo a trattenerlo al guinzaglio e ad evitare che entrasse in contatto con l'altro cane (salvo poi recuperarne il controllo in un momento successivo). Tale circostanza, per quanto non escluda di per sé sola la responsabilità della per le ragioni dianzi CP_1
evidenziate, riveste comunque rilievo eziologico concorrente rispetto alla verificazione dell'evento lesivo;
potendosi ragionevolmente affermare, alla stregua di un criterio probabilistico fondato su valutazione logica e su criterio di comune esperienza, che ove il cane EO fosse stato debitamente trattenuto al guinzaglio i due animali non sarebbero giunti a contatto tra loro e la zuffa sarebbe stata verosimilmente evitata.
Quanto appena esposto assume rilievo in funzione di riduzione della condanna risarcitoria in misura corrispondente all'entità del concorso colposo della figlia del nella verificazione dell'evento dannoso, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 1 c.c., non potendosi considerare fatto imprevedibile ed inevitabile che un cane, trovandosi in prossimità di un altro, sia portato ad avvicinarglisi (quali che siano le sue intenzioni), con il conseguente rischio di comportamenti aggressivi da parte dell'uno o dell'altro animale.
In virtù delle considerazioni che precedono ed in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2056, comma 1 e 1227 comma 1 c.c., il risarcimento spettante all'appellante deve quindi essere diminuito
“secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, in riferimento al comportamento tenuto dalla figlia dell'attore, cui lo stesso ebbe ad affidare il proprio cane e del cui operato è tenuto evidentemente a rispondere, agli effetti che in questa sede rilevano.
A fronte del concorrente rilievo eziologico delle condotte che determinarono l'evento dannoso e stante il difetto di prova circa l'ipotetica
14 diversa entità ed efficienza degli apporti causali ascrivibili alle due custodi dei cani, ai fini della decisione va fatto ricorso al principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, c.c., vale a dire alla presunzione di pari concorso di colpa;
rimanendo esclusa la possibilità di far ricorso al criterio equitativo (previsto dall'art. 1226 c.c. e richiamato dall'art. 2056 c.c.), che può essere adottato soltanto in sede di liquidazione del danno, ma non per la graduazione delle singole colpe (cfr. Cass. n. 1002/2010). In applicazione di tale criterio di giudizio, il ristoro da riconoscere in favore dell'appellante ed a carico della (in riforma della sentenza CP_1
impugnata), quantificato nei termini che seguono, viene pertanto ridotto in misura pari al 50% del totale.
In considerazione delle circostanze del caso concreto, della peculiarità della vicenda in esame, della consistenza delle lesioni riportate dal cane ER in dipendenza dell'evento dannoso (quali descritte dal C.T.U. dott.
), si reputa equo e conforme a giustizia liquidare nella somma di € Per_4
1.500,00 (comprensiva delle spese veterinarie attestate dai docc. 4 prodotti in allegato alla citazione in primo grado, pari ad e 400,00, che risultano congrue e pertinenti alle esigenze del caso) il pregiudizio derivato all'appellante dell'aggressione subita dal proprio cane EO a seguito dell'aggressione da parte del cane della comprensivo delle spese CP_1
veterinarie e terapeutiche sostenute (di cui ai docc. 4 allegati alla citazione in primo grado). Pertanto, tenuto conto del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro, nella misura dianzi indicata, viene liquidata in favore del , a titolo risarcitorio ed in valuta corrente, la somma di Pt_1
€ 750,00 (50% di € 1.500,00), somma che, costituendo oggetto di debito di valore, va devalutata alla data dell'illecito e maggiorata di interessi legali maturati e maturandi sulla stessa in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data dell'evento lesivo fino a quella della presente sentenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/2012).
In applicazione del suddetto criterio di calcolo, pertanto, la va CP_1 dichiarata tenuta e condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 827,76, di cui € 618,30 per sorte capitale devalutata alla
15 data del sinistro (26.10.2016), € 131,70 per rivalutazione monetaria ed €
77,76 per interessi legali.
La domanda di garanzia svolta dalla ei confronti della compagnia CP_1
assicuratrice terza chiamata in causa non può trovare accoglimento, atteso che dalla lettura della disciplina pattizia (comprensiva di condizioni generali) contenuta nella polizza “Casa Sicura” prodotta a corredo della comparsa di costituzione in primo grado sub doc. 2, pur evincendosi che tra i rischi assicurati risulta incluso l'obbligo risarcitorio relativo ai “danni involontariamente cagionati a terzi” in virtù della “proprietà di animali domestici”, essendo stata detta polizza stipulata, quale assicurato, da
, figlio della i danni oggetto della domanda di Controparte_6 CP_1 garanzia non possono considerarsi correlati alla “proprietà” del cane
HA, risultando proprietaria dello stesso, per l'appunto, l'odierna appellata (che per l'appunto in tale qualità – incontestata e, come sopra evidenziato, dalla stessa espressamente riconosciuta fin dalla comparsa di costituzione in primo grado - è stata evocata in giudizio dall'attore), non già il predetto figlio della medesima. Né è dato evincere riscontro nella richiamata disciplina di polizza che essa copra anche “gli eventuali danni causati a terzi dal cane di proprietà della madre con lui convivente”
(ovvero convivente con l'assicurato), secondo quanto prospettato dalla a fondamento della chiamata in causa della compagnia, non CP_1
rinvenendosi clausola di sorta che preveda la copertura assicurativa anche in riferimento ad animali domestici di proprietà di familiari conviventi con l'assicurato. Ciò considerato, non assume pertanto rilievo il fatto che l'assicurato risultasse, all'epoca del fatto, convivente con la Controparte_6 madre nell'abitazione di Via Luca Della robbia n. 20 in Massa (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione della n primo grado). CP_1
In considerazione dell'esito della decisione, in rapporto alle posizioni difensive delle parti costituite in grado di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le stesse nella misura del 50%, con condanna della (sulla quale grava la prevalente CP_1
soccombenza rispetto alla materia del contendere dedotta in giudizio) alla
16 rifusione in favore del del restante 50% di dette spese, che in Pt_1
tale ultima ridotta misura si liquidano come da dispositivo che segue. In applicazione del medesimo criterio, il compenso in favore del C.T.U. dott.
viene definitivamente posto a carico del nella misura di ¼ Per_4 Pt_1
e della ella misura di ¾. Non vi è luogo a provvedere, invece, in CP_1
ordine alle spese inerenti al rapporto processuale tra la e la CP_1
compagnia assicuratrice terza chiamata, non essendovi nella sentenza impugnata pronuncia di sorta in riferimento alle spese da quest'ultima sostenute in primo grado ed attesa la mancata costituzione della medesima compagnia in sede di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
Dichiara la contumacia in grado di appello di Controparte_2
[...]
In parziale accoglimento del gravame, dichiara tenuta e condanna
[...]
al risarcimento del 50% dei danni derivati dall'aggressione del CP_1
ER cane di nome (detto ) di proprietà di , avvenuta in Per_5 Parte_1 data 26.10.2016, per l'importo che, in tale ridotta misura, liquida in €
827,76, somma comprensiva di sorte capitale devalutata alla data del sinistro (26.10.2016), rivalutazione monetaria ed € 77,76 per interessi legali.
Rigetta la domanda di garanzia spiegata da nei Controparte_1
confronti di Controparte_2
Compensa tra le parti costituite in appello le spese del doppio grado di giudizio nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di del restante 50% di dette spese, che Parte_1 liquida in complessivi € 214,00 in relazione al primo grado (di cui € 49,00
17 per esborsi ed anticipazioni ed € 165,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, e che liquida in complessivi € 376,75 in relazione al giudizio di appello (di cui € 45,75 per esborsi ed anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovuti come per legge.
Pone il compenso liquidato in primo grado in favore del C.T.U. dott. Per_4
definitivamente a carico di nella misura di ¼ e di Parte_1 [...]
per la restante misura di ¾. CP_1
Così deciso in Massa, in data 06.06.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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