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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in sede di appello da:
, nato ad [...] il [...] e ivi residente, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso in forza di procura speciale, rilasciata su atto separato del 14.12.2018, dall'avv. Rioccardo Bistolfi presso il cui recapito di posta elettronica certificata ha eletto domicilio
- Parte LA - contro
in persona del legale rappresentante, con sede in Modena, c.f. e CP_1 P.IVA_1
P.IVA , quale incorporante di in forza di atto di fusione del 24.11.2022 P.IVA_2 Controparte_2
(notaio di Modena rep. 50173 e racc. 15094), rappresentata e difesa in forza di procura Persona_1
speciale del 21.7.2023 dall'avv. Federico Cervetti presso il cui studio in Acqui Terme Via Carducci 4
è elettivamente domiciliata, -Parte appellata -
Udienza ex art. 352 cpc: 4.3.2025
Conclusioni delle parti
Per parte LA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis: in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la natura usuraria della clausola convenzionale di mora contenuta nel contratto di mutuo ipotecario di originari euro 210 mila, stipulato in data 30 settembre 2008 a rogito del dottor Notaio in Acqui Terme Controparte_3
(Repertorio nr. 78367, Raccolta nr. 19791), con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 cod. civ., compensando la quota di interessi già versati, con la quota di capitale ancora dovuta;
sempre in via principale, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità ex legge n. 108 del 1996 del tasso corrispettivo pattuito in occasione della stipula del contratto di mutuo 30 settembre 2008 a rogito del dottor Notaio in Acqui Controparte_3
Terme (Repertorio nr. 78367, Raccolta nr. 19791), rilasciato in formula esecutiva il 15.10.2008, per essere il Tasso Effettivo Globale – T.e.g. calcolato al momento della pattuizione, superiore al tasso soglia usura vigente in tale trimestre, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 cod. civ., ovvero in subordine accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. in combinato con l'art. 1284 c.c. del tasso corrispettivo indicato nel contratto di mutuo menzionato, per aver omesso la comunicazione del regime prescelto per lo sviluppo degli interessi e, conseguentemente, aver concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto e, soprattutto, aver reso sostanzialmente inespresso, indeterminato ed indeterminabile il prezzo dell'operazione e, buon ultimo, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. dell'onere anatocistico sviluppatosi con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime composto, compensando la quota di interessi già versati, con la quota di capitale ancora dovuta;
sempre in via principale, in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità ex legge n.
108 del 1996 del tasso corrispettivo pattuito in occasione della stipula del contratto di mutuo 22 giugno 2007 a Rogito del dottor , Notaio in Acqui Terme (numero 3414 di repertorio e Parte_2
numero 1974 di Raccolta), per essere il Tasso Effettivo Globale – T.e.g. calcolato al momento della pattuizione, superiore al tasso soglia usura vigente in tale trimestre, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 1815 cod. civ., ovvero in subordine accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. in combinato con l'art. 1284 c.c. del tasso corrispettivo indicato nel contratto di mutuo menzionato, per aver omesso la comunicazione del regime prescelto per lo sviluppo degli interessi e, conseguentemente, aver concretamente applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito per iscritto e, soprattutto, aver reso sostanzialmente inespresso, indeterminato ed indeterminabile il prezzo dell'operazione e, buon ultimo, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1283 cod. civ. dell'onere anatocistico sviluppatosi con lo sviluppo del piano di ammortamento in regime composto, compensando la quota di interessi già versati, con la quota di capitale ancora dovuta;
in ogni caso, con vittoria di spese di compenso professionale del giudizio di primo e secondo grado, maggiorato del rimborso forfettario
e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria, chiede che Parte_1
venga dato ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile, in quanto trattasi di consulenza
“percipiente”, state la particolare natura tecnica dei conteggi da eseguire (sul punto Corte di cassazione nr. 3717 del 2019), invitando il nominando C.t.u. a rispondere ai seguenti quesiti: avuto riguardo al contratto di mutuo stipulato in data 22/06/2007, accerti il Tasso Effettivo Globale – T.e.g. al momento della sottoscrizione del contratto, tenendo conto ai fini del calcolo del TEG di tutte le commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, compreso il costo implicito iniziale determinatosi dall'applicazione del “regime composto”, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
la verifica del superamento del tasso-soglia dovrà essere operata considerando il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), rilevato trimestralmente dalla BA
d'Italia, maggiorato secondo i criteri indicati nell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n.108
(successivamente modificati dall'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70); avuto riguardo al contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2008 accerti il Tasso Effettivo Globale – T.e.g. al momento della sottoscrizione del contratto, tenendo conto ai fini del calcolo del TEG di tutte le commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, compreso il costo implicito iniziale determinatosi dall'applicazione del “regime composto”, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
la verifica del superamento del tasso-soglia dovrà essere operata considerando il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), rilevato trimestralmente dalla BA
d'Italia, maggiorato secondo i criteri indicati nell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108
(successivamente modificati dall'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70); accerti se il tasso di mora contrattualmente pattuito sia superiore al “tasso-soglia” al momento della sottoscrizione del contratto;
in caso di superamento del tasso-soglia proceda all'integrale eliminazione degli interessi e delle altre remunerazioni collegate all'erogazione del credito;
determini il CTU il saldo dovuto al cliente all'esito delle verifiche che precedono”.
Per parte appellata:
“Adversis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti in narrativa, previe le declaratorie tutte del caso, nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1018/2022 pubblicata il 28/11/2022 resa fra le parti dal Tribunale di Alessandria. Condannare in ogni caso parte LA al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese e degli onorari di causa di tutti i gradi di giudizio”. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 14.12.2018, aveva convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
ed aveva allegato che in data 22.6.2007 e 30.9.2008, Controparte_4
, ex coniuge di , aveva stipulato due mutui ipotecari con garanzia su Controparte_5 Pt_1
alcuni immobili che, a seguito degli accordi di separazione e divorzio, erano stati assegnati ad esso attore. Aveva anche precisato di aver versato alla data del 31.10.2018, rispettivamente, € 43.123,35 per il mutuo 22.6.2007 ed € 57.374,64 per il mutuo 30.9.2008.
L'attore aveva quindi dedotto la nullità di entrambi i contratti quale conseguenza della previsione di interessi moratori il cui tasso, aveva affermato, era superiore al tasso soglia e, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815 – 2° comma – CC, aveva chiesto che ne fosse dichiarata la gratuità. Aveva anche concluso chiedendo che fosse accertato il suo diritto di compensare quanto ancora dovuto a titolo di capitale con quanto versato a titolo di interessi.
L'attore aveva inoltre lamentato l'obiettiva divergenza fra il TAEG indicato dalla banca e quello effettivamente applicato ai rapporti ed aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità, ex art. 125 TUB, della clausola relativa ed applicato, ex art. 117 TUB, il tasso sostitutivo legale.
Si era costituita la convenuta , aveva contestato la fondatezza delle domande, aveva CP_2
confermato la legittimità delle previsioni contrattuali relative ai tassi ed aveva evidenziato, quanto alla censura relativa al TAEG, che, oltre all'erronea richiesta di declaratoria di nullità non prevista dalle norme, neppure si poteva comprendere, in assenza di elementi o indicazioni, quale fosse stato il procedimento seguito dall'attore per supportare una tale conclusione.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa con la sentenza n. 1018/2022 pubblicata il
28.11.2022 del Tribunale di Alessandria, con la quale le domande sono state integralmente rigettate e l'attore condannato alla rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, dopo aver chiarito che anche la disciplina degli interessi moratori è soggetta alle verifiche in ordine alla usurarietà del relativo tasso, ha anche precisato che, peraltro, la richiesta di parte attrice di far conseguire all'eventuale accertamento la gratuità del mutuo era affermazione concettualmente non corretta, non potendosi estendere agli interessi compensativi l'eventuale sanzione per gli interessi di mora (“… la soluzione della conversione forzosa del contratto, da mutuo oneroso in mutuo gratuito, seguita da certa giurisprudenza di merito, non appare percorribile, sia per le differenti natura e funzione di interessi corrispettivi e moratori sia, per la separatezza ed autonomia, nel corpo del contratto, delle relative pattuizioni, oggetto di distinte clausole negoziali…”). Il Tribunale ha quindi evidenziato l'errore di metodo dell'attore laddove era stato affermato che l'accertamento dovesse essere effettuato confrontando “… l'interesse di mora pattuito ed il tasso soglia puramente e semplicemente considerato …” ritenendo, invece, più corretta, la individuazione della soglia per gli interessi moratori, nella maggiorazione di 2,1 punti percentuali del TEGM (“…
l'adozione di tale meccanismo consente di effettuare il raffronto del tasso d'interesse moratorio con un tasso d'interesse omogeneo, nel rispetto del principio di simmetria, essendo viceversa irragionevole effettuare tale valutazione raffrontando il tasso d'interesse moratorio con un tasso soglia che non tenga conto della maggiorazione normalmente prevista per il caso di inadempimento
…”).
Tutto ciò, ha chiarito il primo giudice, in linea anche con la più recente giurisprudenza di legittimità che viene condivisa (in particolare, Cassazione SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19597 e Cass. civ. Sez.
III, 05-09-2022, n. 26051).
L'applicazione di detti principi ai rapporti dedotti, insieme alla constatazione, pacifica, che non si fosse mai verificato alcun inadempimento e, quindi, che mai fossero stati riscossi interessi moratori, ha condotto il primo giudice al rigetto della prima domanda formulata.
Quanto alla richiesta di accertamento della nullità della clausola di determinazione del tasso e conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, il Tribunale di Alessandria ha stabilito che “… l'Isc/Taeg è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non già un tasso/prezzo/condizione a cui – esclusivamente - fa riferimento l'art. 117 comma 6 Tub;
(ii) non essendo l'Isc/Taeg un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l'applicabilità della sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 Tub;
(iii) la sanzione della nullità per la mancata/incorretta indicazione dell' è infatti prevista esclusivamente per il solo caso del CP_6
credito al consumo …”, concludendo per il rigetto anche della ulteriore domanda formulata.
L'appello
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria che ha rigettato integralmente le due domande.
Con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità della decisione laddove il primo giudice avrebbe disatteso il principio in forza del quale la valutazione circa l'usurarietà di un rapporto debba essere effettuata in maniera unitaria effettuando, al contrario, una valutazione distinta (tra interessi corrispettivi ed interessi moratori); distinzione che, ad avviso dell'LA, non è coerente con
“… la regola di onnicomprensività che è sancito dagli artt. 644 c.p. e 2, L. n. 108/1996. L'art. 2, comma 1, L. n. 108/1996 contempla un tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) degli interessi praticati da banche e intermediari nel trimestre precedente, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, e riferito all'arco temporale dell'anno … [e] la legge non consente valutazioni disaggregate di singole voci di remunerazione o di costo, ma impone un apprezzamento congiunto di tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito (art. 644, comma 4, c.p.), delineando il T.e.g. come un tasso unitario, effettivo e globale…”.
Ritiene l'LA che il Tribunale, individuando un tasso apposito per gli interessi moratori (“… sommando al TEGM l'incremento medio annuo degli interessi corrispettivi praticato a titolo di interessi moratori rilevato dalla BA d'Italia a meri fini conoscitivi e, per di più, a cadenza neppure trimestrale e pubblicato nei decreti ministeriali. Il valore ricavato da tale sommatoria va incrementato di un quarto e vi vanno poi aggiunti altri quattro punti percentuali…”) abbia errato in quanto avrebbe proceduto ad un calcolo nel quale, con “… “manipolazione additiva” del 2,1% del tasso soglia usura, rinvenuta sulla base delle indagini svolte da BA d'Italia per fini dichiaratamente estranei alle rilevazioni dei tassi medi riferibili alle singole categorie di operazioni soggette alla normativa antiusura …”, si violerebbero le prescrizioni contenute negli artt. 644/4 c.p., art. 2/4 L. 108/1996 e art. 1/1 D.L. 394/2000, che impongono, non valutazioni disaggregate di singole voci di remunerazione ma, al contrario, un apprezzamento congiunto di tutte le commissioni, le remunerazioni e le spese qualsiasi titolo previste.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, sono enunciati come nullità del tasso corrispettivo pattuito con i contratti del settembre 2008 e del giugno 2007, per essere i medesimi superiori al tasso soglia vigente nei rispettivi trimestri di stipula.
Gli argomenti spesi per strutturare il secondo (ed anche il terzo) motivo di appello si riferiscono alla interpretazione che il Tribunale di Alessandria ha dato del disposto dell'art. 125 TUB in relazione alla sanzione prevista dall'art. 117 stesso testo unico.
Parte LA, infatti, ritiene che sussista la violazione lamentata in quanto egli avrebbe formato la propria volontà di contrarre sulla base anche di una indicazione di tasso (indicato in contratto in
5,8%), ma che in realtà, posto che non era stato oggetto di accordo che le rate venissero determinate “… secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi ed in tale tipologia di operazione bancaria, a risultare opaco è il costo totale del credito, con grandi e gravi ripercussioni sia in tema di vizio del consenso, sia sull'equilibrio economico del contratto a discapito della mutuataria…”. L'eccepita nullità della clausola relativa alla comunicazione del tasso convenzionale contenuta in entrambi i mutui oggetto di causa, giustificherebbe dunque l'applicazione della sanzione di cui all'art. 117 TUB, settimo comma.
Costituendosi nel presente grado, , incorporante di , ha contestato CP_1 Controparte_2
la fondatezza del primo motivo di appello, ha eccepito la novità, e quindi la tardività delle deduzioni esposte con riguardo alla nullità della clausola inerente alla determinazione degli interessi corrispettivi, argomentando comunque sulla piena legittimità del metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente indicato ed applicato, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
Gli argomenti di critica alla sentenza 1018/2022 del Tribunale di Alessandria sono riconducibili alle motivazioni che hanno confutato la ricostruzione attorea dei profili di nullità che supporterebbero la dedotta invalidità dei contratti di mutuo stipulati dalla dante causa dell'LA il 22.6.2007 ed il 30.9.2008.
Con il primo motivo di gravame , riafferma la natura usuraia del tasso convenzionale Parte_1
dell'interesse di mora e critica il ragionare del primo giudice che, egli afferma, ha erroneamente applicato l'art.1, comma 1, del D.L. 394/2000, convertito nella L. 24/2001, che qualifica usurai gli interessi, in generale, che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento ed ha anche, sempre erroneamente, “… ritenuto di sottoporli comunque a una valutazione autonoma di usurarietà, distinta da quella degli interessi corrispettivi e delle altre remunerazioni e costi fissi … in aperta violazione di legge, calpestando la regola di onnicomprensività che è sancito dagli artt. 644 c.p. e 2,
L. n. 108/1996.
Il Tribunale avrebbe errato anche nell'elaborare “… un tasso apposito per gli interessi moratori costruito sommando al TEGM l'incremento medio annuo degli interessi corrispettivi praticato a titolo di interessi moratori, rilevato dalla BA d'Italia a meri fini conoscitivi e, per di più, a cadenza neppure trimestrale e pubblicato nei decreti ministeriali…” proseguendo nell'operazione con incremento di tale valore (per un quarto) e sommandovi, infine, ulteriori quattro punti percentuali.
Prosegue l'LA nel denunciare l'inesistenza di una regola di tal tipo, estranea ad “alcuna previsione normativa” ed anche nel rilevare come “… lo “spread di mora”, considerato
(erroneamente) nella formula di calcolo “suggerita” dalle Sezioni Unite come un T.e.g.m. - ma oggetto di una rilevazione statistica una tantum avente ad oggetto unicamente le aperture di credito in conto corrente - non può mai generare un incremento del tasso soglia valido ed oggettivamente attendibile soprattutto ove si pretenda di utilizzarlo, indistintamente, per tutte le categorie di operazioni e per tutte le classi di importo…”.
Il motivo è infondato.
Sono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e da tempo condivisi da questa Corte, quelli per i quali, la normativa antiusura si applica anche agli interessi di mora, per il caso di inadempimento, oltre che agli interessi corrispettivi ed ai costi posti a carico della parte finanziata, per il caso di regolare adempimento del contratto (Cass. S.U. 18.9.2020, n. 19597: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»).
L'applicazione della normativa antiusura agli interessi e al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro lato, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto nell'ipotesi di riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) sia invece rispondente ai canoni di legge.
Tutto ciò rappresenta quindi la struttura del quesito che anche in questa sede si propone e che deve essere risolto, sempre sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, attraverso la individuazione di una soglia antiusura diversa e più alta rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e specificando che l'eventuale usurarietà del tasso di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né quindi sull'obbligo di pagamento di questi ultimi.
E' noto che le Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18.09.2020) hanno affermato che la mancata ricomprensione degli interessi di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. 108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali sicché, in questo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti;
è anche chiarito che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 CC di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, CC.
Detti principi, che sono convincenti e sorretti da consistenti ragionamenti che la Corte continua a condividere, non possono essere posti in discussione sulla base degli argomenti spesi dall'LA che omette di considerare la differente funzione degli interessi di mora (rispetto ai corrispettivi) ed il fatto che, proprio da tale sostanziale diversità di funzione, consegue, in caso di accertata usurarietà, non la caducazione dell'intero contratto ma l'applicazione della regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 CC (tasso degli interessi di mora nella misura prevista per gli interessi corrispettivi).
In conclusione, nessun errore ha compiuto il Tribunale di Alessandria che ha correttamente applicato i principi enunciati anche dalla Suprema Corte, del tutto condivisi da questo giudice.
Non hanno pregio neppure gli argomenti a sostegno del secondo e del terzo motivo di gravame, sostanzialmente identici e che, anche con deduzioni nuove, sono diretti a criticare la decisione del primo giudice il quale, dopo aver correttamente inquadrato l'oggetto della domanda (il Taeg concretamente applicato dalla BA sarebbe diverso e superiore a quello indicato in contratto con richiesta di applicazione della sanzione ex art. 117/7 TUB) l'ha ritenuta priva di fondamento con dettagliata ed esaustiva motivazione che la Corte condivide integralmente.
Tanto è sufficiente al rigetto del gravame ma, in ogni caso, vale chiarire ulteriormente che non è condivisibile neppure l'argomento in base al quale la presunta difformità fra TAEG indicato in contratto e TAEG applicato emergerebbe dalla constatazione che nei contratti di mutuo in esame,
l'indicazione del tasso nominale applicato, delle modalità di calcolo degli interessi e la specificazione dell'entità della rata costante, non sarebbero elementi sufficienti a connotare della necessaria certezza e trasparenza le condizioni economiche dell'operazione finanziaria, in assenza della precisazione circa il metodo (semplice o composto) di capitalizzazione degli interessi.
I piani di ammortamento allegati ai due contratti di mutuo e le condizioni indicate in essi riportano in forma inequivocabile l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi ed il mutuatario ha integrale cognizione degli elementi giuridici ed economici del contratto, tenendo evidentemente conto che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non può che essere indicativo recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell' importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera (Cassazione sez. I^ n. 8322/2025).
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali
Le spese processuali del grado, in applicazione del principio della soccombenza e non sussistendo motivi di compensazione neppure parziale, si pongono a carico dell'LA . Parte_1
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente
(DM 2014 n. 55 e smi), ai valori medi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta, del valore effettivo e della difficoltà della controversia.
Si riconoscono pertanto, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, €
4.287,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 8.470,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato dall'LA ex art.13
DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Sezione 1^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in data 27.11.2022 n. 1018/2022, pubblicata il 28.11.2022, Parte_1
del Tribunale di Alessandria, ogni contraria istanza disattesa: rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
condanna a rimborsare a parte appellata, , le spese del presente Parte_1 CP_1
grado di giudizio che liquida, € 8.470,00 oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%, l'IVA e CPA come per legge ed il rimborso degli esborsi documentati.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR
n.115/2002 a carico dell'LA . Parte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Gabriella Ratti