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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI EN, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Barrafranca, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 216 relativo alla TARI dell'anno 2020.
Con l'interposto gravame, l'interessata deduce ed oppone l'illegittimità dell'atto impugnato per mancato espletamento del contraddittorio preventivo;
l'illegittimità per carenza di motivazione;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi riportati nell'atto impugnato.
Conclusivamente chiede che l'annullamento dell'atto impugnato con salvezza delle spese di difesa da rifondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Barrafranca, seppur regolarmente intimato, non risulta costituito in giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente deve infatti considerarsi il contenuto dell'atto impugnato se riguardato sotto il profilo degli obblighi motivazionali che ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n.
212/2000, avrebbero dovuto essere osservati in sede di redazione dell'atto.
Il provvedimento impugnato, senza indicare l'esistenza e men che meno la notificazione di alcun atto presupposto, formula un accertamento esecutivo semplicemente riportando la natura del tributo e l'annualità cui si riferisce con la relativa indicazione dell'importo dovuto, ma senza tuttavia recare alcuna indicazione della struttura cui il tributo in questione si riferisce quale base imponibile dello stesso, giacché al di là dell'indirizzo anagrafico il cui l'immobile è ubicato, non viene però riportata la superficie dello stesso nonché la tariffa in rapporto alla quale si sarebbe formato il credito oggetto di accertamento esecutivo.
Detta in altri termini, l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione degli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto supportare le ragioni del credito tributario, così per altro verso dando contezza al contribuente dei presupposti dell'accertamento onde consentirgli di valutare ogni possibile profilo di difesa a tutela della sua posizione di soggetto passivo del tributo.
Le spese seguono la soccombenza nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Controparte a rifondere le spese di difesa del ricorrente, che liquida in complessivi euro
240,00, oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito. Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI EN, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barrafranca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 216 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Barrafranca, avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 216 relativo alla TARI dell'anno 2020.
Con l'interposto gravame, l'interessata deduce ed oppone l'illegittimità dell'atto impugnato per mancato espletamento del contraddittorio preventivo;
l'illegittimità per carenza di motivazione;
l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi riportati nell'atto impugnato.
Conclusivamente chiede che l'annullamento dell'atto impugnato con salvezza delle spese di difesa da rifondere al difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Barrafranca, seppur regolarmente intimato, non risulta costituito in giudizio.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dirimente deve infatti considerarsi il contenuto dell'atto impugnato se riguardato sotto il profilo degli obblighi motivazionali che ai sensi degli artt. 3 e 21 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n.
212/2000, avrebbero dovuto essere osservati in sede di redazione dell'atto.
Il provvedimento impugnato, senza indicare l'esistenza e men che meno la notificazione di alcun atto presupposto, formula un accertamento esecutivo semplicemente riportando la natura del tributo e l'annualità cui si riferisce con la relativa indicazione dell'importo dovuto, ma senza tuttavia recare alcuna indicazione della struttura cui il tributo in questione si riferisce quale base imponibile dello stesso, giacché al di là dell'indirizzo anagrafico il cui l'immobile è ubicato, non viene però riportata la superficie dello stesso nonché la tariffa in rapporto alla quale si sarebbe formato il credito oggetto di accertamento esecutivo.
Detta in altri termini, l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione degli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto supportare le ragioni del credito tributario, così per altro verso dando contezza al contribuente dei presupposti dell'accertamento onde consentirgli di valutare ogni possibile profilo di difesa a tutela della sua posizione di soggetto passivo del tributo.
Le spese seguono la soccombenza nei termini di seguito statuiti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Controparte a rifondere le spese di difesa del ricorrente, che liquida in complessivi euro
240,00, oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito. Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026