Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 79
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancato espletamento del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non contenesse adeguata motivazione, non indicando gli elementi di fatto e di diritto a supporto del credito tributario, né la superficie dell'immobile o la tariffa applicata.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non contenesse adeguata motivazione, non indicando gli elementi di fatto e di diritto a supporto del credito tributario, né la superficie dell'immobile o la tariffa applicata.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato non contenesse adeguata motivazione, non indicando gli elementi di fatto e di diritto a supporto del credito tributario, né la superficie dell'immobile o la tariffa applicata. L'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto principale comporta l'annullamento delle sanzioni e degli interessi ad esso accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 79
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 79
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo