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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1124 / 2024 R.G. ;
promossa da:
, impresa individuale di (c.f. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO MARCO BASSANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO;
- reclamante contro
(c.f. ) e , rappresentati e CP_1 C.F._2 Controparte_2 difesi dall'Avv. LIOTTA AGOSTINO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA
ASSIETTA 21 10100 TORINO;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di , come titolare dell'impresa Parte_2
individuale , in persona del curatore dr. , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO GLIOZZI, ed elettivamente domiciliato IN
INDIRIZZO TELEMATICO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “per tutti i motivi esposti in narrativa provvedere alla revoca della sentenza qui impugnata con ogni pronuncia conseguenziale ed opportuna”.;
Per parte reclamata e : “ricorrono a codesta ecc.ma Corte CP_1 CP_2
d'Appello, affinchè, previ gli incombenti di rito e per tutti i motivi sopra esposti, voglia rigettare la domanda della debitrice e, per l'effetto, confermare la sentenza reclamata, con ogni pronuncia consequenziale ed opportuna anche in punto spese legali, con distrazione a favore dei legali antistatari”.
Per parte reclamata Curatela della liquidazione giudiziale : “Voglia l'On.le Parte_1
Tribunale adito (sic).
Previ gli incombenti e le declaratorie del caso,
2 Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione
Respingere il reclamo avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa
Con vittoria dispese ed onorari di giudizio”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 26.07.2024, e CP_1 [...]
hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_2
di operante nel settore lavori di meccanica generale e Parte_1 Parte_2
carpenteria.
La si è costituita in giudizio dando atto di avere depositato il 20.09.2024 Parte_1
alla Camera di Commercio di Torino istanza per la nomina di un esperto e contestuale richiesta di misure protettive, dando così avvio al procedimento di composizione negoziata della crisi, ed ha chiesto da parte del Tribunale l'adozione delle misure protettive richieste e la sospensione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale in attesa della definizione della composizione negoziata.
1.2 - Con sent. n. 396/2024, pubblicata il 27.09.2024, il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione ed ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. Pt_1
Il Tribunale ha rilevato che:
- in udienza il Giudice relatore aveva chiesto al debitore chiarimenti circa il deposito del ricorso ex artt. 17 e 18 c.c.i.i., a quale documento attestasse il deposito, se fosse stato nominato un esperto e all'iscrizione a Registro delle Imprese;
- il relatore aveva altresì segnalato la palese carenza delle condizioni minime per ipotizzare un risanamento dell'impresa, atteso che la scarna relazione, anziché contenere un “progetto di piano di risanamento”, conteneva l'informazione, decisiva per affermare l'inesistenza di una pur minima chance di risanamento: “poiché impossidente il genitore sarebbe disposto a versare oltre agli emolumenti di legge euro 20.000,00 in unica soluzione”;
- il debitore aveva prodotto una comunicazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Torino che segnalava la grave incompletezza della documentazione,
3 assegnando termine di trenta giorni per integrarla secondo quanto previsto dall'art. 13, co.
7, c.c.i.i.;
- sull'istanza di concessione delle misure protettive non v'era luogo a pronunciare, atteso che condizione di efficacia dell'istanza era la pubblicazione della stessa a Registro delle Imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, condizioni, entrambe, non verificatesi;
- l'istanza di avvio della composizione negoziata depositata nel fascicolo non ostava alla pronuncia sulla domanda di liquidazione giudiziale, atteso che la limitazione alla decisione dell'istanza dipendeva (art. 18, co. 4, c.c.i.i.) dalla pubblicazione dell'istanza di misure protettive a Registro Imprese e decorreva dal giorno della stessa;
- il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali maggiori, svolgendo attività commerciale ed avendo un indebitamento superiore ai 900 mila euro, e lo stato di insolvenza del debitore risultava da molteplici circostanze: “decreti ingiuntivi chiesti dai due ricorrenti, debiti nei confronti di per 875 mila Controparte_3 euro, in maggior parte riferibili all'impresa (INPS e INAIL), esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi tentati dai ricorrenti …, la stessa ammissione di impossidenza contenuta nella relazione 17, co. 3, lett. b)”;
- risultava, altresì, comprovata la condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
1.3 – ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, contestando, con Parte_2
un unico articolato motivo di impugnazione, la violazione del combinato disposto degli artt.
17, 25 quinquies e 40 c.c.i.i., anche in relazione all'art. 7 dello stesso codice: egli aveva depositato domanda alla Camera di Commercio di Torino domanda di avvio della procedura di composizione negoziata della crisi con la nomina di un esperto, con istanza di misure protettive ex art. 18 c.c.i.i., ma l'istanza di misure protettive non era stata pubblicata a causa di mere irregolarità rilevate dal Segretario generale dell'ente in ordine alla documentazione prodotta;
la documentazione è stata poi integrata come richiesto;
il Tribunale avrebbe errato nel disporre l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante la pendenza della composizione negoziata, ed infatti, l'art. 25 quinquies c.c.i.i., stabilendo il divieto per l'imprenditore di depositare un'istanza di composizione negoziata della crisi in pendenza di una domanda di apertura di una procedura concorsuale maggiore, andava letto come riferito alla sola domanda di liquidazione giudiziale presentata in proprio dal debitore, e non con riguardo alla domanda presentata da terzi, per cui detta norma non avrebbe posto un limite all'accesso alla composizione negoziata in presenza – come nella fattispecie - di una
4 procedura di liquidazione giudiziale avviata da un terzo creditore;
del resto, l'art. 7 c.c.i.i. impone al Tribunale di valutare prioritariamente le domande di procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, prima di decidere sulla domanda di apertura di quest'ultima; pertanto, prosegue il ragionamento, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa degli esiti della composizione negoziata, anche a prescindere dalla pubblicazione alla Camera di Commercio dell'istanza di misure protettive ex art. 18 c.c.i.i.
1.4 – Si sono costituiti i due creditori istanti, chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza di liquidazione giudiziale: non sussistevano le condizioni minime per un risanamento dell'impresa, requisito necessario per la concessione di misure protettive, dato che nella documentazione prodotta il debitore non ha prospettato un reale progetto di piano di risanamento, ma si è limitato a formulare una inconsistente proposta di pagamento di €
20.000, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 900.000; l'efficacia preclusiva rispetto ad una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deriva solo dalla pubblicazione a
Registro Imprese dell'istanza di misure protettive, unitamente alla nomina ed alla accettazione dell'esperto, e tali condizioni non sussistevano alla data della udienza del
24.09.2024, e in ogni caso non avrebbero potuto impedire la pronuncia di liquidazione giudiziale richiesta dai creditori con ricorso del 26.07.2024, anteriore all'istanza del
20.09.2024, secondo quanto riferito da . Parte_1
1.5 – Si è costituita, altresì, la curatela della liquidazione giudiziale , Parte_1 chiedendo anch'essa la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza impugnata: la tesi del reclamante per cui il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il procedimento di liquidazione giudiziale in attesa degli esiti della di composizione e negoziata a prescindere dalla pubblicazione a Registro delle Imprese dell'istanza di misure protettive non trova alcun supporto normativo, la legge essendo chiara nello specificare che solo dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, co. 1, c.c.i.i. e fino alla conclusione delle trattative od all'archiviazione della procedura, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
la stessa giurisprudenza torinese citata da controparte, favorevole ad un'interpretazione restrittiva del limite previsto dall'art. 25 sexies c.c.i.i., ritenuto non applicabile quando la domanda di liquidazione giudiziale è stata proposta da terzi, aveva ritenuto, nel precedente citato, di poter valutare ugualmente le prospettive di successo di una composizione negoziata, ed infatti aveva poi respinto la
5 richiesta di sospensione e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale ritenendo lo stato di insolvenza non reversibile e risolvibile solo con la liquidazione giudiziale.
1.6 – Il P.G. ha concluso per la reiezione dell'impugnazione.
2. – Il reclamo è infondato, per quanto di ragione.
2.1 – L'art. 18 c.c.i.i. dispone, per quanto qui interessa:
“
1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, co. 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori (…) L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel
Registro delle Imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.
(…)
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive (…)”.
La norma fa quindi decorrere l'impossibilità per il Tribunale di disporre l'apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative dal giorno della pubblicazione a
Registro delle Imprese dell'istanza per la concessione di misure protettive, e salvo il caso che il Tribunale disponga la revoca delle predette misure;
a sua volta, l'istanza per misure protettive può bensì essere contestuale all'istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i., ma per la pubblicazione dell'istanza di misure protettive occorre che l'esperto sia stato già nominato e che abbia accettato (così il co. 1, ult. periodo) – a dimostrazione dell'avvio della procedura di composizione negoziata.
Nel caso di specie, è pacifico che nessuna pubblicazione è stata fatta a Registro delle
Imprese, avendo anzi il segretario della di Torino risposto alla relativa istanza con Parte_3 una richiesta di integrazione della documentazione a corredo, a norma dell'art. 13, co. 7,
c.c.i.i.
Al Tribunale di Torino non era perciò in alcun modo precluso di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale, versandosi in ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 18, co. 4,
c.c.i.i.
6 Il semplice richiamo al disposto dell'art. 7 c.c.i.i. per dire che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto sospendere la procedura pre-liquidazione, in attesa della definizione della composizione negoziata della crisi, non appare corretto: la trattazione prioritaria delle domande regolative dell'insolvenza con strumenti di tipo negoziale stabilita dal co. 2 – e peraltro subordinata al triplice requisito della non manifesta inammissibilità, della non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e della specificazione, nella proposta, della convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità, di mancanza di pregiudizio per i creditori – fa riferimento alle “domande …. dirette
a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”, così come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. m) (nel testo ante “terzo correttivo”, qui applicabile: v. oltre, § 2.2), e dunque “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”; ma nella definizione di “domande …. dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata” non rientra la composizione negoziata, che non è uno strumento regolativo della crisi o dell'insolvenza, ma una diversa procedura che può eventualmente precedere l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
2.2 - A sua volta, l'art. 25 quinquies c.c.i.i. stabilisce un generale divieto di presentazione dell'istanza di composizione negoziata “in pendenza di un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40”, oltre che “nelle ipotesi previste dall'art. 44, co. 1, lett.
a)” (ossia: domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione in bianco), dall'art. 54, co.
3, (ossia: misure protettive disposte nel corso delle trattative per gli accordi di ristrutturazione, per cui non è stato ancora depositato il ricorso per omologa), e dall'art. 74
(ricorso per omologa di concordato minore).
A parere di questa Corte, l'art. 25 quinquies c.c.i.i. deve essere interpretato nel senso che il deposito di un'istanza di liquidazione giudiziale, non importa se da parte del debitore o di terzi, preclude in modo definitivo la possibilità per l'imprenditore insolvente di accedere alla composizione negoziata.
In tal senso è la lettera della norma, che parla di un limite procedurale alla presentazione dell'istanza ex art. 17 c.c.i.i. "in pendenza di ricorso presentato ai sensi dell'art. 40", e l'art. 40, che disciplina la domanda di accesso al procedimento unitario per la regolazione della
7 crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale, prevede espressamente che il ricorso possa essere presentato, oltre che dal debitore, anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e dal P.M. Il rinvio operato dall'art. 25- quinquies del codice all'art. 40, pertanto, in assenza di un'espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi per liquidazione giudiziale, da chiunque depositati ai sensi dello stesso art. 40 (così
Trib. Bergamo, 23.01.2024).
Una diversa interpretazione che intendesse il richiamo all'art. 40, contenuto nell'art. 25 sexies, come riferito al solo caso della domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal debitore renderebbe, di fatto, la norma priva di concreta applicazione in parte qua, circoscrivendone la vigenza all'unico (e francamente poco realistico) caso del debitore che, in modo alquanto schizofrenico, dapprima chieda la liquidazione giudiziale in proprio, dando per irreversibile il suo stato di insolvenza, e poi, una volta avviato il procedimento, faccia retromarcia e presenti un'istanza di composizione negoziata della crisi (stragiudiziale) basata su un piano di risanamento mai invocato prima.
Che del resto fosse questo il senso della disposizione in esame, nella sua formulazione originaria risalente al d.lgs. 83/2022, sembra dimostrato dalla modifica introdotta dal legislatore del c.d. “terzo correttivo” (d.lgs. 136/2024): il quale, nell'intenzione di ampliare l'accesso alla procedura di composizione negoziata pur quando sia stata avviata (non importa da chi) una procedura di apertura della liquidazione giudiziale, ha soppresso l'inciso
“in pendenza di un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40” e lo ha sostituito con la diversa locuzione “in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, da cui sono ora escluse la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata (art. 2, co. 1, lett. m-bis, modificato dal d.lgs. 136 cit.).
La nuova normativa risultante dalle modifiche operate dal d.lgs. 136/2024 non è peraltro applicabile nel caso di specie: l'art. 56, co. 4, d.lgs. cit. prevede l'applicazione delle nuove disposizioni alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore, con l'esclusione, quindi, di quelle già definite anche solo come fase processuale come nel caso di specie, e il “terzo correttivo” è entrato in vigore il 28.09.2024, ossia il giorno successivo la pubblicazione, il 27.09.2024, della sentenza qui reclamata.
2.3 – Non sono, per il resto, contestati né lo stato di insolvenza, né la sussistenza della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
8 3. – Alla reiezione del reclamo segue la condanna alle spese in favore di entrambe le parti reclamate costituite.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di merito, riguarda invero il solo art. 25 quinquies c.c.i.i., se esso, cioè, consenta o meno l'avvio di una composizione negoziata della crisi in pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale avviata da terzi diversi dal debitore;
non vi sono invece contrasti circa il significato dell'art. 18, co. 4, c.c.i.i., che colloca il divieto per il Tribunale di aprire la procedura liquidativa al momento della pubblicazione dell'istanza di misure protettive a norma dell'art. 18, co. 1, e nel caso di specie
è pacifico che nessuna pubblicazione vi fosse stata a Registro delle Imprese al tempo in cui il Tribunale di Torino ha depositato la sentenza di liquidazione giudiziale.
Le spese vanno liquidate nei medi tariffari, applicato il valore indeterminabile – complessità media (non vi è ancora un accertamento definitivo del passivo concorsuale) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
, avverso la sent. n. 396/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data Parte_1
27.09.2024, con ricorso depositato in data 9.10.2024:
a) respinge il reclamo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_2 CP_1
e e in favore della curatela della liquidazione
[...] Controparte_2
giudiziale , impresa individuale di , spese che liquida, Parte_1 Parte_2 per ciascuna parte reclamata costituita, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
9 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1124 / 2024 R.G. ;
promossa da:
, impresa individuale di (c.f. ), Parte_1 Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLOMBO MARCO BASSANO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO;
- reclamante contro
(c.f. ) e , rappresentati e CP_1 C.F._2 Controparte_2 difesi dall'Avv. LIOTTA AGOSTINO ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in VIA
ASSIETTA 21 10100 TORINO;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di , come titolare dell'impresa Parte_2
individuale , in persona del curatore dr. , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO GLIOZZI, ed elettivamente domiciliato IN
INDIRIZZO TELEMATICO;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “per tutti i motivi esposti in narrativa provvedere alla revoca della sentenza qui impugnata con ogni pronuncia conseguenziale ed opportuna”.;
Per parte reclamata e : “ricorrono a codesta ecc.ma Corte CP_1 CP_2
d'Appello, affinchè, previ gli incombenti di rito e per tutti i motivi sopra esposti, voglia rigettare la domanda della debitrice e, per l'effetto, confermare la sentenza reclamata, con ogni pronuncia consequenziale ed opportuna anche in punto spese legali, con distrazione a favore dei legali antistatari”.
Per parte reclamata Curatela della liquidazione giudiziale : “Voglia l'On.le Parte_1
Tribunale adito (sic).
Previ gli incombenti e le declaratorie del caso,
2 Respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione
Respingere il reclamo avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa
Con vittoria dispese ed onorari di giudizio”.
Per il P.G.: “Esprime parere contrario all'accoglimento del gravame presentato”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 26.07.2024, e CP_1 [...]
hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_2
di operante nel settore lavori di meccanica generale e Parte_1 Parte_2
carpenteria.
La si è costituita in giudizio dando atto di avere depositato il 20.09.2024 Parte_1
alla Camera di Commercio di Torino istanza per la nomina di un esperto e contestuale richiesta di misure protettive, dando così avvio al procedimento di composizione negoziata della crisi, ed ha chiesto da parte del Tribunale l'adozione delle misure protettive richieste e la sospensione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale in attesa della definizione della composizione negoziata.
1.2 - Con sent. n. 396/2024, pubblicata il 27.09.2024, il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di sospensione ed ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
. Pt_1
Il Tribunale ha rilevato che:
- in udienza il Giudice relatore aveva chiesto al debitore chiarimenti circa il deposito del ricorso ex artt. 17 e 18 c.c.i.i., a quale documento attestasse il deposito, se fosse stato nominato un esperto e all'iscrizione a Registro delle Imprese;
- il relatore aveva altresì segnalato la palese carenza delle condizioni minime per ipotizzare un risanamento dell'impresa, atteso che la scarna relazione, anziché contenere un “progetto di piano di risanamento”, conteneva l'informazione, decisiva per affermare l'inesistenza di una pur minima chance di risanamento: “poiché impossidente il genitore sarebbe disposto a versare oltre agli emolumenti di legge euro 20.000,00 in unica soluzione”;
- il debitore aveva prodotto una comunicazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Torino che segnalava la grave incompletezza della documentazione,
3 assegnando termine di trenta giorni per integrarla secondo quanto previsto dall'art. 13, co.
7, c.c.i.i.;
- sull'istanza di concessione delle misure protettive non v'era luogo a pronunciare, atteso che condizione di efficacia dell'istanza era la pubblicazione della stessa a Registro delle Imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto, condizioni, entrambe, non verificatesi;
- l'istanza di avvio della composizione negoziata depositata nel fascicolo non ostava alla pronuncia sulla domanda di liquidazione giudiziale, atteso che la limitazione alla decisione dell'istanza dipendeva (art. 18, co. 4, c.c.i.i.) dalla pubblicazione dell'istanza di misure protettive a Registro Imprese e decorreva dal giorno della stessa;
- il debitore era soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali maggiori, svolgendo attività commerciale ed avendo un indebitamento superiore ai 900 mila euro, e lo stato di insolvenza del debitore risultava da molteplici circostanze: “decreti ingiuntivi chiesti dai due ricorrenti, debiti nei confronti di per 875 mila Controparte_3 euro, in maggior parte riferibili all'impresa (INPS e INAIL), esito infruttuoso dei pignoramenti presso terzi tentati dai ricorrenti …, la stessa ammissione di impossidenza contenuta nella relazione 17, co. 3, lett. b)”;
- risultava, altresì, comprovata la condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
1.3 – ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza, contestando, con Parte_2
un unico articolato motivo di impugnazione, la violazione del combinato disposto degli artt.
17, 25 quinquies e 40 c.c.i.i., anche in relazione all'art. 7 dello stesso codice: egli aveva depositato domanda alla Camera di Commercio di Torino domanda di avvio della procedura di composizione negoziata della crisi con la nomina di un esperto, con istanza di misure protettive ex art. 18 c.c.i.i., ma l'istanza di misure protettive non era stata pubblicata a causa di mere irregolarità rilevate dal Segretario generale dell'ente in ordine alla documentazione prodotta;
la documentazione è stata poi integrata come richiesto;
il Tribunale avrebbe errato nel disporre l'apertura della liquidazione giudiziale nonostante la pendenza della composizione negoziata, ed infatti, l'art. 25 quinquies c.c.i.i., stabilendo il divieto per l'imprenditore di depositare un'istanza di composizione negoziata della crisi in pendenza di una domanda di apertura di una procedura concorsuale maggiore, andava letto come riferito alla sola domanda di liquidazione giudiziale presentata in proprio dal debitore, e non con riguardo alla domanda presentata da terzi, per cui detta norma non avrebbe posto un limite all'accesso alla composizione negoziata in presenza – come nella fattispecie - di una
4 procedura di liquidazione giudiziale avviata da un terzo creditore;
del resto, l'art. 7 c.c.i.i. impone al Tribunale di valutare prioritariamente le domande di procedure concorsuali alternative alla liquidazione giudiziale, prima di decidere sulla domanda di apertura di quest'ultima; pertanto, prosegue il ragionamento, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa degli esiti della composizione negoziata, anche a prescindere dalla pubblicazione alla Camera di Commercio dell'istanza di misure protettive ex art. 18 c.c.i.i.
1.4 – Si sono costituiti i due creditori istanti, chiedendo la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza di liquidazione giudiziale: non sussistevano le condizioni minime per un risanamento dell'impresa, requisito necessario per la concessione di misure protettive, dato che nella documentazione prodotta il debitore non ha prospettato un reale progetto di piano di risanamento, ma si è limitato a formulare una inconsistente proposta di pagamento di €
20.000, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 900.000; l'efficacia preclusiva rispetto ad una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale deriva solo dalla pubblicazione a
Registro Imprese dell'istanza di misure protettive, unitamente alla nomina ed alla accettazione dell'esperto, e tali condizioni non sussistevano alla data della udienza del
24.09.2024, e in ogni caso non avrebbero potuto impedire la pronuncia di liquidazione giudiziale richiesta dai creditori con ricorso del 26.07.2024, anteriore all'istanza del
20.09.2024, secondo quanto riferito da . Parte_1
1.5 – Si è costituita, altresì, la curatela della liquidazione giudiziale , Parte_1 chiedendo anch'essa la reiezione del reclamo e la conferma della sentenza impugnata: la tesi del reclamante per cui il Tribunale avrebbe dovuto sospendere il procedimento di liquidazione giudiziale in attesa degli esiti della di composizione e negoziata a prescindere dalla pubblicazione a Registro delle Imprese dell'istanza di misure protettive non trova alcun supporto normativo, la legge essendo chiara nello specificare che solo dalla pubblicazione dell'istanza ex art. 18, co. 1, c.c.i.i. e fino alla conclusione delle trattative od all'archiviazione della procedura, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
la stessa giurisprudenza torinese citata da controparte, favorevole ad un'interpretazione restrittiva del limite previsto dall'art. 25 sexies c.c.i.i., ritenuto non applicabile quando la domanda di liquidazione giudiziale è stata proposta da terzi, aveva ritenuto, nel precedente citato, di poter valutare ugualmente le prospettive di successo di una composizione negoziata, ed infatti aveva poi respinto la
5 richiesta di sospensione e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale ritenendo lo stato di insolvenza non reversibile e risolvibile solo con la liquidazione giudiziale.
1.6 – Il P.G. ha concluso per la reiezione dell'impugnazione.
2. – Il reclamo è infondato, per quanto di ragione.
2.1 – L'art. 18 c.c.i.i. dispone, per quanto qui interessa:
“
1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17, co. 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori (…) L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel
Registro delle Imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.
(…)
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al co. 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive (…)”.
La norma fa quindi decorrere l'impossibilità per il Tribunale di disporre l'apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative dal giorno della pubblicazione a
Registro delle Imprese dell'istanza per la concessione di misure protettive, e salvo il caso che il Tribunale disponga la revoca delle predette misure;
a sua volta, l'istanza per misure protettive può bensì essere contestuale all'istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i., ma per la pubblicazione dell'istanza di misure protettive occorre che l'esperto sia stato già nominato e che abbia accettato (così il co. 1, ult. periodo) – a dimostrazione dell'avvio della procedura di composizione negoziata.
Nel caso di specie, è pacifico che nessuna pubblicazione è stata fatta a Registro delle
Imprese, avendo anzi il segretario della di Torino risposto alla relativa istanza con Parte_3 una richiesta di integrazione della documentazione a corredo, a norma dell'art. 13, co. 7,
c.c.i.i.
Al Tribunale di Torino non era perciò in alcun modo precluso di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale, versandosi in ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 18, co. 4,
c.c.i.i.
6 Il semplice richiamo al disposto dell'art. 7 c.c.i.i. per dire che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto sospendere la procedura pre-liquidazione, in attesa della definizione della composizione negoziata della crisi, non appare corretto: la trattazione prioritaria delle domande regolative dell'insolvenza con strumenti di tipo negoziale stabilita dal co. 2 – e peraltro subordinata al triplice requisito della non manifesta inammissibilità, della non manifesta inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi di risanamento e della specificazione, nella proposta, della convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità, di mancanza di pregiudizio per i creditori – fa riferimento alle “domande …. dirette
a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata”, così come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. m) (nel testo ante “terzo correttivo”, qui applicabile: v. oltre, § 2.2), e dunque “le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi”; ma nella definizione di “domande …. dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata” non rientra la composizione negoziata, che non è uno strumento regolativo della crisi o dell'insolvenza, ma una diversa procedura che può eventualmente precedere l'avvio di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
2.2 - A sua volta, l'art. 25 quinquies c.c.i.i. stabilisce un generale divieto di presentazione dell'istanza di composizione negoziata “in pendenza di un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40”, oltre che “nelle ipotesi previste dall'art. 44, co. 1, lett.
a)” (ossia: domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione in bianco), dall'art. 54, co.
3, (ossia: misure protettive disposte nel corso delle trattative per gli accordi di ristrutturazione, per cui non è stato ancora depositato il ricorso per omologa), e dall'art. 74
(ricorso per omologa di concordato minore).
A parere di questa Corte, l'art. 25 quinquies c.c.i.i. deve essere interpretato nel senso che il deposito di un'istanza di liquidazione giudiziale, non importa se da parte del debitore o di terzi, preclude in modo definitivo la possibilità per l'imprenditore insolvente di accedere alla composizione negoziata.
In tal senso è la lettera della norma, che parla di un limite procedurale alla presentazione dell'istanza ex art. 17 c.c.i.i. "in pendenza di ricorso presentato ai sensi dell'art. 40", e l'art. 40, che disciplina la domanda di accesso al procedimento unitario per la regolazione della
7 crisi e dell'insolvenza e per la liquidazione giudiziale, prevede espressamente che il ricorso possa essere presentato, oltre che dal debitore, anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e dal P.M. Il rinvio operato dall'art. 25- quinquies del codice all'art. 40, pertanto, in assenza di un'espressa limitazione alle ipotesi in cui il ricorso è depositato dal debitore, non può che essere inteso come riferito a tutti i ricorsi per liquidazione giudiziale, da chiunque depositati ai sensi dello stesso art. 40 (così
Trib. Bergamo, 23.01.2024).
Una diversa interpretazione che intendesse il richiamo all'art. 40, contenuto nell'art. 25 sexies, come riferito al solo caso della domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal debitore renderebbe, di fatto, la norma priva di concreta applicazione in parte qua, circoscrivendone la vigenza all'unico (e francamente poco realistico) caso del debitore che, in modo alquanto schizofrenico, dapprima chieda la liquidazione giudiziale in proprio, dando per irreversibile il suo stato di insolvenza, e poi, una volta avviato il procedimento, faccia retromarcia e presenti un'istanza di composizione negoziata della crisi (stragiudiziale) basata su un piano di risanamento mai invocato prima.
Che del resto fosse questo il senso della disposizione in esame, nella sua formulazione originaria risalente al d.lgs. 83/2022, sembra dimostrato dalla modifica introdotta dal legislatore del c.d. “terzo correttivo” (d.lgs. 136/2024): il quale, nell'intenzione di ampliare l'accesso alla procedura di composizione negoziata pur quando sia stata avviata (non importa da chi) una procedura di apertura della liquidazione giudiziale, ha soppresso l'inciso
“in pendenza di un procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'art. 40” e lo ha sostituito con la diversa locuzione “in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, da cui sono ora escluse la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata (art. 2, co. 1, lett. m-bis, modificato dal d.lgs. 136 cit.).
La nuova normativa risultante dalle modifiche operate dal d.lgs. 136/2024 non è peraltro applicabile nel caso di specie: l'art. 56, co. 4, d.lgs. cit. prevede l'applicazione delle nuove disposizioni alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore, con l'esclusione, quindi, di quelle già definite anche solo come fase processuale come nel caso di specie, e il “terzo correttivo” è entrato in vigore il 28.09.2024, ossia il giorno successivo la pubblicazione, il 27.09.2024, della sentenza qui reclamata.
2.3 – Non sono, per il resto, contestati né lo stato di insolvenza, né la sussistenza della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
8 3. – Alla reiezione del reclamo segue la condanna alle spese in favore di entrambe le parti reclamate costituite.
L'esistenza di contrasti giurisprudenziali, nella giurisprudenza di merito, riguarda invero il solo art. 25 quinquies c.c.i.i., se esso, cioè, consenta o meno l'avvio di una composizione negoziata della crisi in pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale avviata da terzi diversi dal debitore;
non vi sono invece contrasti circa il significato dell'art. 18, co. 4, c.c.i.i., che colloca il divieto per il Tribunale di aprire la procedura liquidativa al momento della pubblicazione dell'istanza di misure protettive a norma dell'art. 18, co. 1, e nel caso di specie
è pacifico che nessuna pubblicazione vi fosse stata a Registro delle Imprese al tempo in cui il Tribunale di Torino ha depositato la sentenza di liquidazione giudiziale.
Le spese vanno liquidate nei medi tariffari, applicato il valore indeterminabile – complessità media (non vi è ancora un accertamento definitivo del passivo concorsuale) ed esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da , in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_2
, avverso la sent. n. 396/2024, emessa dal Tribunale di Torino in data Parte_1
27.09.2024, con ricorso depositato in data 9.10.2024:
a) respinge il reclamo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_2 CP_1
e e in favore della curatela della liquidazione
[...] Controparte_2
giudiziale , impresa individuale di , spese che liquida, Parte_1 Parte_2 per ciascuna parte reclamata costituita, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1- bis del predetto art. 13.
9 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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