Art. 4. 1. L' articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.
4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se cio' non e' possibile, nei distretti limitrofi.
5. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale e' minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera piu' vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, piu' breve rispetto al capoluogo del distretto in cui e' compreso l'ufficio da coprire.
6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio.
Nell'ambito dello stesso ufficio e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo e che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.
7. Se in uno stesso distretto vi sono piu' uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianita' e' destinato all'ufficio con organico piu' ampio.
8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570 , come modificato dall' articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ".
"Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.
4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se cio' non e' possibile, nei distretti limitrofi.
5. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale e' minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera piu' vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, piu' breve rispetto al capoluogo del distretto in cui e' compreso l'ufficio da coprire.
6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio.
Nell'ambito dello stesso ufficio e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo e che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.
7. Se in uno stesso distretto vi sono piu' uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianita' e' destinato all'ufficio con organico piu' ampio.
8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570 , come modificato dall' articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ".