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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1853/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1853/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
ANDREA GALBIATI presso il cui studio in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA, N. 33, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSIO BARBONI e dall'Avvocato Controparte_2
ELISA RONDINI presso il cui studio in GUASTALLA, VIA PASSERINI, N. 7, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 430/2023 con cui è stata ingiunta, alla medesima, la consegna dei beni mobili indicati nel ricorso, oltre al pagamento delle spese di procedura, su richiesta di Controparte_2
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che a fronte della puntuale erogazione dei servizi richiestile, si era vista costretta ad CP_1
esercitare il diritto di ritenzione sulle merci affidatele, nella sua veste di spedizioniere, in ragione della morosità di;
CP_2
- che, in particolare, le fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n. G402078781 del 26.10.2022, n.
G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n. G402075040 del 13.10.2022 e n.
pagina 2 di 9 G402078790 del 26.10.2022, elencate nel ricorso monitorio, erano state pagate con ritardo rispetto alle scadenze convenute, e solo dopo numerosi solleciti;
- che la fattura n. G402054894, di euro 8.702,00, non era stata pagata;
- che l'inadempimento di aveva generato, e stava generando, ulteriori spese connesse e CP_2
conseguenti al protratto stazionamento delle merci, in conseguenza della loro ritenzione, di cui alle fatture n. G402084479 del 15.11.22 di euro 3365,97, n. G402085149 del 17.11.22 di euro 5901,34, n.
G402094042 del 20.12.22 di euro 7422,00, n. G402097305 del 29.12.22 di euro 1788,28, n.
G402098077 del 31.12.22 di euro 3447,00, n. G402098081 del 31.12.22 di euro 9242,00, n.
G403014076 del 21.2.23 di euro 15637,00 e n. G403015381 del 24.2.23 di euro 16522,00, per complessivi euro 64.179,59;
- che il decreto ingiuntivo opposto era nullo in ragione della mancata indicazione, nel ricorso, dei beni mobili oggetto di riconsegna.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così disporre e giudicare:
IN VIA PRELIMINARE sussistendo i presupposti di legge, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di opposizione formulati dalla Società opponente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE,
• accertare e dichiarare, in ragione dell'inadempimento serbato da controparte quanto al pagamento dei corrispettivi di cui alla fattura G402054894 ed al ritardato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio avversario, il legittimo esercizio del diritto di ritenzione a cura dell'opponente società sulle merci oggetto di lite, in ragione dell'inadempimento serbato da controparte quanto al pagamento dei corrispettivi di cui alla fattura G402054894 ed al ritardato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio avversario;
• condannare controparte al pagamento di Euro 72.881,59 (a titolo di saldo prezzo delle fatture
G402054894, G402084365, G402084479, G402085149, G402094042, G402097305, G402098077,
G402098081, G403014076, G403015381), nonché al pagamento degli interessi di mora ex D Lgs.
231/02 dalla scadenza di termini di pagamento alla data di effettivo saldo in relazione al ritardato
pagina 3 di 9 pagamento operato quanto alle fatture G402060662, G402078781, G402078785, G402078786,
G402075040 e G402078790, nonché al pagamento degli ulteriori oneri, costi e corrispettivi correlati al protratto stazionamento delle merci avversarie, maturati e maturandi dal 1.3.2023 sino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
• e comunque subordinare il diritto di all'ottenimento della consegna delle merci detenute CP_2 dalla società opponente all'integrale saldo dei crediti da questa maturati e maturandi per sorte capitale, interessi e spese.
Con vittoria delle spese di lite”. si è costituita in giudizio, eccependo: Controparte_2
- che, per quanto atteneva ai pagamenti, era in uso tra le parti prorogare, e accettare proroghe, delle tempistiche indicate nelle fatture;
- che aveva contestato la fattura n. G402054894, del 29.7.2022, di euro 8.720,00, emessa CP_2
per spese di demourrage, in riferimento alla precedente fattura n. G402025523 del 22.4.2022, relativa a merce sdoganata il 6.4.2022, consegnata a e da essa pagata nel mese di giugno 2022; CP_2
- che in data 29.11.2022 le parti avevano raggiunto un accordo per cui, a fronte del pagamento delle fatture n. G402075040, n. G402078781, n. G402078785 e n. G402078786, oltre al saldo della fattura n.
G402060662, per complessivi euro 35.133,10 da parte di , avrebbe sbloccato CP_2 CP_1
la merce trattenuta, fatta salva la fattura n. G402054894, per la quale le parti si erano riservate di approfondire la questione;
- che il 29.11.2022 aveva provveduto al pagamento della somma oggetto del predetto CP_2
accordo, mentre aveva continuato a trattenere la merce, richiedendo il pagamento di CP_1
ulteriori costi, con emissione delle relative fatture n. G402054894, n. G402084365, n. G402084479, n.
G402085149, n. G402094042, n. G402097305, n. G402098077, n. G402098081, n. G403014076 e n.
G.4015381;
- che a fronte di un credito vantato nei confronti di di complessivi euro 35.133,00, CP_2
aveva addebitato costi, al mese di febbraio 2023, di complessivi euro 64.179,59 CP_1 eccessivamente onerosi e in violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso, risultando indicati, nel ricorso, i beni mobili oggetto di domanda di consegna.
In ragione di quanto precede, ha concluso come segue: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, contrariis rejectis, così disporre:
In Via preliminare:
pagina 4 di 9 confermare la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 430/2023, per non essere la causa di opposizione promossa da fondata su elementi di pronta Controparte_1
soluzione, considerato altresì che non vi è pericolo nella restituzione della merce, in quanto la società
a socio unico è una impresa attiva ed operante nel mercato nazionale ed estero e, CP_2
d'altro canto, la merce non consegnata continua ad impedire alla di assemblare e CP_2
vendere le piattaforme che produce;
Nel merito, in via principale:
a. Accertare e dichiarare che a socio unico, per le motivazioni di cui in narrativa, CP_2
nulla deve a , in ordine alla fattura n. G402054894 del Controparte_3
29.07.2022 per € 8,702,00;
b. Accertare e dichiarare che a socio unico ha pagato in data 29.11.2022 le fatture n. CP_2
G402078781 del 26.10.22, n. G402078785 del 26.10.2022, n. 402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022 e pertanto subisce in maniera del tutto arbitraria, illegittima e dolosa la ritenzione delle proprie merci da parte di
[...]
; Controparte_1
c. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che a socio unico CP_2
nulla deve a , in riferimento alle fatture n G402084365 Controparte_1 del 15.11.2022 per € 854,00, n. G402084479 del 15.11.2022 per € 3.365,97, n. G402085149 del
17.11.2022 per € 5.901,34, n. G402094042 del 20.12.2022 per € 7.422,00, n. G402097305 del
29.12.2022 per € 1.788,28, n. G402098077 del 31.12.2022 per € 3.447,00, n. G402098081 del
31.12.2022 per € 9.242,00, n. G403014076 del 21.02.2023 per € 15.637,00 e la n. G403015381 del
24.02.2023 per € 16.522,00, oltre alle successive emesse, di cui chiede il pagamento in CP_1 via riconvenzionale, per violazione dell'art. 1375 cc;
d. per l'effetto, condannare all'immediata consegna Controparte_4
delle merci ritenute alla a socio unico, con ogni ed ulteriore spesa a carico della CP_2
attrice, presso la sede in Luzzara (RE), Via Villa Superiore, n. 82.
Con vittoria di spese e competenze”.
2.
Così riassunte le difese delle parti, si osserva, quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto, che, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. i beni mobili, oggetto della richiesta di consegna immediata, risultano specificamente individuati. Si legge, difatti, alle pagine
1 e 2 del ricorso, che i beni in questione sono rappresentati da “Zavorre per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. ZDS220912-004AIRO del 12.09.2022, “Carpenterie per piattaforme
pagina 5 di 9 aeree semoventi” di cui alla fattura n. JT-2022-07 del 16.08.2022, “Carpenterie per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. AIRO20220810001 del 10.08.2022 e “Ruote per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. AIRO064/22.
Ne consegue che la nullità lamentata non sussiste, non essendovi incertezze in ordine alla individuazione dei beni, oggetto del provvedimento monitorio opposto.
3.
Ciò posto, può ora passarsi all'esame del merito della causa.
L'attrice ha lamentato il ritardato pagamento delle fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n.
G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022.
La convenuta ha replicato, affermando che “era uso tra le parti prorogare - e accettare prorogare- della tempistica indicata in fattura, come si evince anche dal prospetto contabile prodotto da controparte (doc. 13 controparte)”.
La documentazione prodotta dall'attrice smentisce quanto assunto da . CP_2
Da un lato, il prospetto contabile di cui al documento n. 13 dell'atto di citazione, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, dimostra, unicamente, il ritardo dei pagamenti rispetto alle scadenze indicate nelle fatture, e non anche la concessione di dilazioni di pagamento, dall'altro, la missiva in data 14.11.2022, sottoscritta dal legale di prova che l'omesso pagamento delle fatture, CP_1
ivi indicate, nei termini previsti, è stato oggetto di espressa contestazione (doc. 2 dell'atto di citazione).
Peraltro, la stessa convenuta, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ha riferito dell'esistenza di contestazioni, rivolte da a , in ragione dell'omesso pagamento di diverse CP_1 CP_2 fatture alle scadenze in esse indicate, espressamente affermando che “Dalla documentazione e-mail prodotta da controparte (doc. 15-18 controparte) si evince che diversi dipendenti di CP_1 interloquivano direttamente con il Sig. dipendente all'ufficio acquisti di , Persona_1 CP_2
che a fronte delle richieste di spiegazioni circa i ritardi della consegna, non aveva affatto inteso che stesse trattenendo la merce in attesa di precedenti pagamenti, né soprattutto che CP_1
sarebbe stata emessa una successiva fattura per costi di demurrage. Il Sig. si Persona_1
dimetteva dalla in data 20.07.2023 (doc. 13) senza riferire ai colleghi della suddetta CP_2 circostanza”.
Vi è dunque prova del ritardato pagamento delle fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n.
G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022, con la conseguenza che sui relativi pagina 6 di 9 importi sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data scadenza dei termini di pagamento di ogni fattura al saldo.
Acclarato l'inadempimento di , il diritto di ritenzione deve ritenersi legittimamente CP_2
esercitato e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
4.
Quanto, poi, alla fattura n. G402054894 del 29.7.2022, di euro 8.702,00 (doc. 3 dell'atto di citazione), pacificamente non saldata, per costi di demurrage, ha assunto, nella comparsa di CP_2
costituzione, che i costi di stazionamento della merce, in conseguenza di eventuali ritardi, avrebbero dovuto essere addebitati alla società cinese BEIJIN JIUNTAI, in qualità di shipper, e non già a
, in qualità di destinataria della merce;
nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ha CP_2 riferito, poi, che “il Sig. , dipendente dell'amministrazione di , che aveva Persona_2 CP_2
contatti con la Sig.ra circa le tempistiche di arrivo della merce e che veniva da questa Persona_3
aggiornato circa i ritardi nel porto del Pireo, avendo inviato tutta la documentazione per lo sdoganamento già il 15/03/2022 (doc. 14) aveva inteso che i costi di demurrage di cui alla fattura del
29.07.2022 fossero da addebitarsi ai ritardi della navigazione e non già a costi addebitati alla
per ritardo nel pagamento della Fattura n. G402025523 del 22.04.2022 dell'importo di € CP_2
46.908,03 saldata in tre tranches da in data 13-21-28 giugno 2022”. CP_2
Ciò posto, il Tribunale rileva, da un lato, che le parti avevano pattuito la clausola FOB o free on board con l'espressa previsione, quindi, che i costi del trasporto sarebbero rimasti a carico del venditore, solo sino al momento del carico della merce a bordo della nave (docc. 15-22 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. di , dall'altro, ed in ogni caso, i costi di cui alla fattura in commento CP_1
sono pacificamente conseguenti al ritardato pagamento, da parte di , della fattura n. CP_2
G402025523.
Pertanto, in ragione di quanto precede, e dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine al quantum, da parte di , nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., i CP_2
costi di stazionamento della merce presso il porto della città di La Spezia, sono dovuti e, di conseguenza, va condannata a pagare ad la somma di euro 8.702,00, oltre CP_2 CP_1
interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
5.
In ordine, invece, ai successivi costi di forzata sosta della merce, mette conto rilevare in diritto che “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è
pagina 7 di 9 operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod.civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod.civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, siano idonei, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass. n. 12888 del
4.6.2009).
Ora, ha spostato la merce dal porto della città di La Spezia, iniziando a fatturare dal CP_1
mese di maggio 2023 la somma mensile di euro 400,00 oltre iva, come dimostra la fattura n.
G403072563 del 15.9.2023 (doc. 17 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. della convenuta), con conseguente significativa riduzione dei costi fino a quel momento addebitati a . Dunque, CP_2
non aveva motivo di trattenere, ulteriormente, la merce, oggetto di ritenzione, presso il CP_1
porto della città di La Spezia, con i conseguenti costi di stazionamento che ne sono derivati, ben potendo, così come ha poi fatto, trasferire la merce altrove, con conseguente diminuzione dei costi a carico di , e ciò in applicazione di quel principio di buona fede oggettiva, richiamato sopra, CP_2 che dovrebbe connotare l'esecuzione di ogni contratto.
Corollario di quanto sin qui detto, è che ha certamente diritto al pagamento dei costi di CP_1
stazionamento della merce su cui esercita il diritto di ritenzione, ma essi vanno quantificati nella minor somma di euro 400,00 mensili oltre iva, con decorrenza da agosto 2022 (risultando emessa, con riferimento al periodo precedente, la fattura n. G402054894 del 29.7.2022 di cui si è detto sopra), sino al saldo, tenuto conto dell'importo di euro 400,00 mensili, oltre iva, fatturato in data 13.10.2023. Sulle somme così determinate spettano gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
Il diritto di alla consegna delle merci, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va CP_2 subordinato, dunque, all'integrale saldo dei crediti indicati sopra.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di euro 8.702,00 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di euro 400,00 mensili oltre iva ed interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza da agosto 2022 al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 sulle somme oggetto delle fatture n. G402060662 del
24.08.2022, n. G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del
26.10.2022, n. G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022;
- subordina il diritto di alla consegna delle merci, oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto, all'integrale saldo dei crediti indicati sopra;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi ed in euro 143,00 per esborsi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 28.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 1 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1853/2023 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1
ANDREA GALBIATI presso il cui studio in MILANO, VIALE REGINA MARGHERITA, N. 33, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSIO BARBONI e dall'Avvocato Controparte_2
ELISA RONDINI presso il cui studio in GUASTALLA, VIA PASSERINI, N. 7, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 27.3.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 430/2023 con cui è stata ingiunta, alla medesima, la consegna dei beni mobili indicati nel ricorso, oltre al pagamento delle spese di procedura, su richiesta di Controparte_2
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che a fronte della puntuale erogazione dei servizi richiestile, si era vista costretta ad CP_1
esercitare il diritto di ritenzione sulle merci affidatele, nella sua veste di spedizioniere, in ragione della morosità di;
CP_2
- che, in particolare, le fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n. G402078781 del 26.10.2022, n.
G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n. G402075040 del 13.10.2022 e n.
pagina 2 di 9 G402078790 del 26.10.2022, elencate nel ricorso monitorio, erano state pagate con ritardo rispetto alle scadenze convenute, e solo dopo numerosi solleciti;
- che la fattura n. G402054894, di euro 8.702,00, non era stata pagata;
- che l'inadempimento di aveva generato, e stava generando, ulteriori spese connesse e CP_2
conseguenti al protratto stazionamento delle merci, in conseguenza della loro ritenzione, di cui alle fatture n. G402084479 del 15.11.22 di euro 3365,97, n. G402085149 del 17.11.22 di euro 5901,34, n.
G402094042 del 20.12.22 di euro 7422,00, n. G402097305 del 29.12.22 di euro 1788,28, n.
G402098077 del 31.12.22 di euro 3447,00, n. G402098081 del 31.12.22 di euro 9242,00, n.
G403014076 del 21.2.23 di euro 15637,00 e n. G403015381 del 24.2.23 di euro 16522,00, per complessivi euro 64.179,59;
- che il decreto ingiuntivo opposto era nullo in ragione della mancata indicazione, nel ricorso, dei beni mobili oggetto di riconsegna.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così disporre e giudicare:
IN VIA PRELIMINARE sussistendo i presupposti di legge, sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO, in accoglimento dei motivi di opposizione formulati dalla Società opponente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
IN MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE,
• accertare e dichiarare, in ragione dell'inadempimento serbato da controparte quanto al pagamento dei corrispettivi di cui alla fattura G402054894 ed al ritardato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio avversario, il legittimo esercizio del diritto di ritenzione a cura dell'opponente società sulle merci oggetto di lite, in ragione dell'inadempimento serbato da controparte quanto al pagamento dei corrispettivi di cui alla fattura G402054894 ed al ritardato pagamento delle fatture indicate nel ricorso monitorio avversario;
• condannare controparte al pagamento di Euro 72.881,59 (a titolo di saldo prezzo delle fatture
G402054894, G402084365, G402084479, G402085149, G402094042, G402097305, G402098077,
G402098081, G403014076, G403015381), nonché al pagamento degli interessi di mora ex D Lgs.
231/02 dalla scadenza di termini di pagamento alla data di effettivo saldo in relazione al ritardato
pagina 3 di 9 pagamento operato quanto alle fatture G402060662, G402078781, G402078785, G402078786,
G402075040 e G402078790, nonché al pagamento degli ulteriori oneri, costi e corrispettivi correlati al protratto stazionamento delle merci avversarie, maturati e maturandi dal 1.3.2023 sino al saldo effettivo, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
• e comunque subordinare il diritto di all'ottenimento della consegna delle merci detenute CP_2 dalla società opponente all'integrale saldo dei crediti da questa maturati e maturandi per sorte capitale, interessi e spese.
Con vittoria delle spese di lite”. si è costituita in giudizio, eccependo: Controparte_2
- che, per quanto atteneva ai pagamenti, era in uso tra le parti prorogare, e accettare proroghe, delle tempistiche indicate nelle fatture;
- che aveva contestato la fattura n. G402054894, del 29.7.2022, di euro 8.720,00, emessa CP_2
per spese di demourrage, in riferimento alla precedente fattura n. G402025523 del 22.4.2022, relativa a merce sdoganata il 6.4.2022, consegnata a e da essa pagata nel mese di giugno 2022; CP_2
- che in data 29.11.2022 le parti avevano raggiunto un accordo per cui, a fronte del pagamento delle fatture n. G402075040, n. G402078781, n. G402078785 e n. G402078786, oltre al saldo della fattura n.
G402060662, per complessivi euro 35.133,10 da parte di , avrebbe sbloccato CP_2 CP_1
la merce trattenuta, fatta salva la fattura n. G402054894, per la quale le parti si erano riservate di approfondire la questione;
- che il 29.11.2022 aveva provveduto al pagamento della somma oggetto del predetto CP_2
accordo, mentre aveva continuato a trattenere la merce, richiedendo il pagamento di CP_1
ulteriori costi, con emissione delle relative fatture n. G402054894, n. G402084365, n. G402084479, n.
G402085149, n. G402094042, n. G402097305, n. G402098077, n. G402098081, n. G403014076 e n.
G.4015381;
- che a fronte di un credito vantato nei confronti di di complessivi euro 35.133,00, CP_2
aveva addebitato costi, al mese di febbraio 2023, di complessivi euro 64.179,59 CP_1 eccessivamente onerosi e in violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato legittimamente emesso, risultando indicati, nel ricorso, i beni mobili oggetto di domanda di consegna.
In ragione di quanto precede, ha concluso come segue: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia adito, contrariis rejectis, così disporre:
In Via preliminare:
pagina 4 di 9 confermare la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 430/2023, per non essere la causa di opposizione promossa da fondata su elementi di pronta Controparte_1
soluzione, considerato altresì che non vi è pericolo nella restituzione della merce, in quanto la società
a socio unico è una impresa attiva ed operante nel mercato nazionale ed estero e, CP_2
d'altro canto, la merce non consegnata continua ad impedire alla di assemblare e CP_2
vendere le piattaforme che produce;
Nel merito, in via principale:
a. Accertare e dichiarare che a socio unico, per le motivazioni di cui in narrativa, CP_2
nulla deve a , in ordine alla fattura n. G402054894 del Controparte_3
29.07.2022 per € 8,702,00;
b. Accertare e dichiarare che a socio unico ha pagato in data 29.11.2022 le fatture n. CP_2
G402078781 del 26.10.22, n. G402078785 del 26.10.2022, n. 402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022 e pertanto subisce in maniera del tutto arbitraria, illegittima e dolosa la ritenzione delle proprie merci da parte di
[...]
; Controparte_1
c. Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, che a socio unico CP_2
nulla deve a , in riferimento alle fatture n G402084365 Controparte_1 del 15.11.2022 per € 854,00, n. G402084479 del 15.11.2022 per € 3.365,97, n. G402085149 del
17.11.2022 per € 5.901,34, n. G402094042 del 20.12.2022 per € 7.422,00, n. G402097305 del
29.12.2022 per € 1.788,28, n. G402098077 del 31.12.2022 per € 3.447,00, n. G402098081 del
31.12.2022 per € 9.242,00, n. G403014076 del 21.02.2023 per € 15.637,00 e la n. G403015381 del
24.02.2023 per € 16.522,00, oltre alle successive emesse, di cui chiede il pagamento in CP_1 via riconvenzionale, per violazione dell'art. 1375 cc;
d. per l'effetto, condannare all'immediata consegna Controparte_4
delle merci ritenute alla a socio unico, con ogni ed ulteriore spesa a carico della CP_2
attrice, presso la sede in Luzzara (RE), Via Villa Superiore, n. 82.
Con vittoria di spese e competenze”.
2.
Così riassunte le difese delle parti, si osserva, quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto, che, diversamente da quanto ritenuto dall'attrice, nel ricorso ex art. 633 c.p.c. i beni mobili, oggetto della richiesta di consegna immediata, risultano specificamente individuati. Si legge, difatti, alle pagine
1 e 2 del ricorso, che i beni in questione sono rappresentati da “Zavorre per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. ZDS220912-004AIRO del 12.09.2022, “Carpenterie per piattaforme
pagina 5 di 9 aeree semoventi” di cui alla fattura n. JT-2022-07 del 16.08.2022, “Carpenterie per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. AIRO20220810001 del 10.08.2022 e “Ruote per piattaforme aeree semoventi” di cui alla fattura n. AIRO064/22.
Ne consegue che la nullità lamentata non sussiste, non essendovi incertezze in ordine alla individuazione dei beni, oggetto del provvedimento monitorio opposto.
3.
Ciò posto, può ora passarsi all'esame del merito della causa.
L'attrice ha lamentato il ritardato pagamento delle fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n.
G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022.
La convenuta ha replicato, affermando che “era uso tra le parti prorogare - e accettare prorogare- della tempistica indicata in fattura, come si evince anche dal prospetto contabile prodotto da controparte (doc. 13 controparte)”.
La documentazione prodotta dall'attrice smentisce quanto assunto da . CP_2
Da un lato, il prospetto contabile di cui al documento n. 13 dell'atto di citazione, contrariamente a quanto assunto dalla convenuta, dimostra, unicamente, il ritardo dei pagamenti rispetto alle scadenze indicate nelle fatture, e non anche la concessione di dilazioni di pagamento, dall'altro, la missiva in data 14.11.2022, sottoscritta dal legale di prova che l'omesso pagamento delle fatture, CP_1
ivi indicate, nei termini previsti, è stato oggetto di espressa contestazione (doc. 2 dell'atto di citazione).
Peraltro, la stessa convenuta, nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ha riferito dell'esistenza di contestazioni, rivolte da a , in ragione dell'omesso pagamento di diverse CP_1 CP_2 fatture alle scadenze in esse indicate, espressamente affermando che “Dalla documentazione e-mail prodotta da controparte (doc. 15-18 controparte) si evince che diversi dipendenti di CP_1 interloquivano direttamente con il Sig. dipendente all'ufficio acquisti di , Persona_1 CP_2
che a fronte delle richieste di spiegazioni circa i ritardi della consegna, non aveva affatto inteso che stesse trattenendo la merce in attesa di precedenti pagamenti, né soprattutto che CP_1
sarebbe stata emessa una successiva fattura per costi di demurrage. Il Sig. si Persona_1
dimetteva dalla in data 20.07.2023 (doc. 13) senza riferire ai colleghi della suddetta CP_2 circostanza”.
Vi è dunque prova del ritardato pagamento delle fatture n. G402060662 del 24.08.2022, n.
G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del 26.10.2022, n.
G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022, con la conseguenza che sui relativi pagina 6 di 9 importi sono dovuti gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data scadenza dei termini di pagamento di ogni fattura al saldo.
Acclarato l'inadempimento di , il diritto di ritenzione deve ritenersi legittimamente CP_2
esercitato e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
4.
Quanto, poi, alla fattura n. G402054894 del 29.7.2022, di euro 8.702,00 (doc. 3 dell'atto di citazione), pacificamente non saldata, per costi di demurrage, ha assunto, nella comparsa di CP_2
costituzione, che i costi di stazionamento della merce, in conseguenza di eventuali ritardi, avrebbero dovuto essere addebitati alla società cinese BEIJIN JIUNTAI, in qualità di shipper, e non già a
, in qualità di destinataria della merce;
nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ha CP_2 riferito, poi, che “il Sig. , dipendente dell'amministrazione di , che aveva Persona_2 CP_2
contatti con la Sig.ra circa le tempistiche di arrivo della merce e che veniva da questa Persona_3
aggiornato circa i ritardi nel porto del Pireo, avendo inviato tutta la documentazione per lo sdoganamento già il 15/03/2022 (doc. 14) aveva inteso che i costi di demurrage di cui alla fattura del
29.07.2022 fossero da addebitarsi ai ritardi della navigazione e non già a costi addebitati alla
per ritardo nel pagamento della Fattura n. G402025523 del 22.04.2022 dell'importo di € CP_2
46.908,03 saldata in tre tranches da in data 13-21-28 giugno 2022”. CP_2
Ciò posto, il Tribunale rileva, da un lato, che le parti avevano pattuito la clausola FOB o free on board con l'espressa previsione, quindi, che i costi del trasporto sarebbero rimasti a carico del venditore, solo sino al momento del carico della merce a bordo della nave (docc. 15-22 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. di , dall'altro, ed in ogni caso, i costi di cui alla fattura in commento CP_1
sono pacificamente conseguenti al ritardato pagamento, da parte di , della fattura n. CP_2
G402025523.
Pertanto, in ragione di quanto precede, e dell'assenza di contestazioni specifiche in ordine al quantum, da parte di , nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., i CP_2
costi di stazionamento della merce presso il porto della città di La Spezia, sono dovuti e, di conseguenza, va condannata a pagare ad la somma di euro 8.702,00, oltre CP_2 CP_1
interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
5.
In ordine, invece, ai successivi costi di forzata sosta della merce, mette conto rilevare in diritto che “in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è
pagina 7 di 9 operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod.civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (art. 1375 cod.civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, siano idonei, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, a preservare gli interessi dell'altra parte” (Cass. n. 12888 del
4.6.2009).
Ora, ha spostato la merce dal porto della città di La Spezia, iniziando a fatturare dal CP_1
mese di maggio 2023 la somma mensile di euro 400,00 oltre iva, come dimostra la fattura n.
G403072563 del 15.9.2023 (doc. 17 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. della convenuta), con conseguente significativa riduzione dei costi fino a quel momento addebitati a . Dunque, CP_2
non aveva motivo di trattenere, ulteriormente, la merce, oggetto di ritenzione, presso il CP_1
porto della città di La Spezia, con i conseguenti costi di stazionamento che ne sono derivati, ben potendo, così come ha poi fatto, trasferire la merce altrove, con conseguente diminuzione dei costi a carico di , e ciò in applicazione di quel principio di buona fede oggettiva, richiamato sopra, CP_2 che dovrebbe connotare l'esecuzione di ogni contratto.
Corollario di quanto sin qui detto, è che ha certamente diritto al pagamento dei costi di CP_1
stazionamento della merce su cui esercita il diritto di ritenzione, ma essi vanno quantificati nella minor somma di euro 400,00 mensili oltre iva, con decorrenza da agosto 2022 (risultando emessa, con riferimento al periodo precedente, la fattura n. G402054894 del 29.7.2022 di cui si è detto sopra), sino al saldo, tenuto conto dell'importo di euro 400,00 mensili, oltre iva, fatturato in data 13.10.2023. Sulle somme così determinate spettano gli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002.
Il diritto di alla consegna delle merci, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, va CP_2 subordinato, dunque, all'integrale saldo dei crediti indicati sopra.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di euro 8.702,00 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
della somma di euro 400,00 mensili oltre iva ed interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza da agosto 2022 al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_1
degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 sulle somme oggetto delle fatture n. G402060662 del
24.08.2022, n. G402078781 del 26.10.2022, n. G402078785 del 26.10.2022, n. G402078786 del
26.10.2022, n. G402075040 del 13.10.2022 e n. G402078790 del 26.10.2022;
- subordina il diritto di alla consegna delle merci, oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto, all'integrale saldo dei crediti indicati sopra;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 4.237,00 per compensi ed in euro 143,00 per esborsi, oltre
[...]
rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
REGGIO EMILIA, 28.3.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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