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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5406/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
------------
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5406/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, è comparso per l'attore l'Avv. Elena Marini in sostituzione dell'Avv. Zamboni, la quale si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Attilio Burti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5406/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZAMBONI RAFFAELLA come da procura alle liti prodotta al fascicolo telematico
- Attore -
contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Convenuto contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Le domande articolate da parte dell'attore nei confronti dell'odierno conve- nuto contumace (risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'appalto, restituzione dei pagamenti in acconto divenuti in- debiti ex art. 2033 cod. civ., risarcimento del danno patito dal committente a causa dell'inadempimento del convenuto ex art. 1223 cod. civ.) sono tutte fondate e devono essere accolte per quanto si viene ad esporre.
2.- Innanzitutto può ritenersi provata l'avvenuta stipulazione di un contratto d'appalto avente ad oggetto la parziale ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sulla scorta dei seguenti elementi probatori. Pur essendo il preventivo dimesso dall'attore (relativo al rifacimento di una parte dei pavimenti e delle
2 strutture murarie di un appartamento di medie dimensioni per l'importo di 14.260,00 euro) carente di sottoscrizione da parte dell'appaltatore CP_2
e, quindi, non riconducibile alla parte contumace (rispetto alla quale
[...] non opera il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc, civ.), sono state dimesse: -) fatture emesse dall'appaltatore a titolo di corrispettivo;
-) contabili di bonifici fatti dall'appaltatore al convenuto;
-) scritture private sot- toscritte dal convenuto che quietanzano pagamenti in acconto (1199 cod. civ.) oppure che sono relativi a patti aggiunti modificativi del contratto d'appalto (art. 2723 cod. civ.). In particolare, le scritture private sub docc. 7) e 8) dell'attrice prodotte con l'atto introduttivo si intendono riconosciute dalla parte contumace cui sono attribuite ex art. 215, n. 1) cod. proc. civ.
3.- Tanto premesso rispetto all'esistenza del fatto costitutivo delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie dedotte dall'attore nonché di uno degli elementi costi- tutivi della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, oc- corre passare all'esame della domanda il cui accoglimento, sul piano logico, è pregiudiziale all'accoglimento delle altre e, cioè, alla domanda di risoluzione del contratto. Evidentemente, infatti, in tanto sono accoglibili le domande di restituzione del prezzo corrisposto e di risarcimento del danno conseguente al- la dissoluzione del vincolo negoziale, in quanto il contratto dovesse essere ef- fettivamente caducato con effetti ex tunc ex art. 1458 cod. civ.
4.- Rispetto a questa domanda occorre premettere, in ordine al riparto dell'onere probatorio, come “nella prova dell'inadempimento di un'obbligazione e nella risoluzione del contratto, il creditore deve dimostrare la fonte e il ter- mine del suo diritto, mentre il debitore deve provare l'estinzione dell'obbliga- zione tramite adempimento altrui, quando richiesto.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n. 17915).
5.- Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi assolta la prova della fonte del diritto del committente all'esecuzione dell'opera appaltata. Pur non risultando la prova scritta del termine dell'adempimento dell'obbligazione a carico dell'appaltatore (il preventivo dimesso sub doc. 1 risulta non firmato) può, comunque, ritenersi di non scarsa importanza il ritardo accumulato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori per le seguenti circostanze: -) l'opera appaltata è semplice avendo ad oggetto i lavori di ristrutturazione par- ziale di un appartamento;
-) i primi pagamenti del committente a favore dell'appaltatore risalgono all'ottobre del '23; -) a febbraio del '24 (e, cioè, do- po oltre cinque mesi) non soltanto i lavori non erano stati completati, ma le parti individuavano espressamente l'imprenditore che sarebbe potuto suben- trare al convenuto nel caso in cui questi non potesse “ottemperare alla conclu- sione del cantiere” (doc. 8 attore) e, quindi, emergevano indici sintomatici di una potenziale inattitudine del debitore ad adempiere la sua obbligazione;
-) nel maggio del '24 l'appaltatore non rispondeva alla diffida del committente di concludere i lavori appaltati;
-) il committente ha allegato nell'atto introduttivo
3 l'esistenza di plurimi vizi e difetti presenti nella porzione delle opere realizzate prima dell'interruzione delle lavorazione e l'appaltatore rimasto contumace ha omesso di offrire la prova (chiaramente a suo carico in mancanza di accetta- zione dei lavori) che le opere realizzate prima che il committente ritenesse ri- solto il contratto fossero state, invero, eseguite in conformità alle buone tecni- che costruttive;
-) l'appaltatore, rimasto contumace, non ha allegato circo- stanze che possano giustificare il prolungarsi dei tempi dell'adempimento op- pure la scarsa incidenza sul sinallagma contrattuale del ritardato adempimento perché, ad esempio, nel maggio del '24, le opere erano in procinto di essere realizzate e consegnate al committente.
6.- Si può, quindi, ritenere che la complessiva condotta delle parti (pagamento di numerosi acconti da parte del committente e mancato riscontro dell'appaltatore alle richieste di portare a termine la realizzazione dell'opera affidata che era stata eseguita in modo incompleto e affetta da vizi e difetti co- struttivi) faccia apparire di non scarsa importanza il ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera e tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza. Non è, infatti, esigibile che il com- mittente attenda un arco temporale eccessivamente lungo ove l'appaltatore abbia già manifestato la sua incapacità di portare a compimento l'opera in un tempo che può, sulla base di un prudente apprezzamento, ritenersi congruo tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, del modesto importo dei lavori commis- sionati, nonché dei plurimi acconti già pagati dal committente che consentiva- no all'appaltatore di approvvigionarsi del materiale senza ricorrere a risorse proprie. Il protrarsi dell'attesa è poi ancor più intollerabile laddove, come nel caso di specie, non emergano le ragioni del contegno reticente serbato dall'appaltatore rispetto alla richiesta di adempimento formulata dal commit- tente.
7.- Tanto premesso sull'accoglimento della domanda di risoluzione del contrat- to per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., è evidente come debba essere accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dal committente ex art. 2033 cod. civ. che riguarda gli acconti pagati all'appaltatore. Questi ultimi rinvenivano la propria causa giustificatrice nel contratto d'appalto. Ebbene, dissolto il vincolo contrattuale con efficacia re- troattiva ex art. 1458 cod. civ. (trattasi infatti di appalto di esecuzione di un'opera e, dunque, ad esecuzione prolungata, sicché la pronuncia risolutoria travolge ex tunc il contratto rendendo sine iusta causa le prestazioni eseguite) le somme corrisposte in esecuzione di un contratto caducato devono essere re- stituite.
8.- La domanda deve essere accolta nei limiti delle somme che risultano esse- re state corrisposte dal committente all'appaltatore e, quindi, per l'importo di euro € 17.730,00, comprensivo dei pagamenti che risultano, o dalle quietanze di pagamento sottoscritte dall'appaltatore e che formano prova legale del fatto
4 in esso rappresentato (docc. 7 e 8), oppure dalle fatture accompagnate dalle contabili dei bonifici eseguiti che rappresentano senz'altro prova dei pagamenti eseguiti anche in considerazione della maggiore forza probante che questi do- cumenti (che di per sé non sarebbero scritture private provenienti dalla parte contro la quale vengono fatti valere come mezzo di prova dei fatti in essi rap- presentati) assumono in considerazione della mancata partecipazione del con- venuto al primo incontro in sede di procedimento di mediazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 12-bis d.lgs. 28/2010 e 116, comma 1°, cod. proc. civ.
9.- Deve essere accolta anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore atti- nente ai costi che il committente deve affrontare per le opere realizzate in dif- formità dalle buone regole della tecnica e per rimuovere i materiali di risulta presenti in cantiere.
10.- I danni descritti nell'atto introduttivo sono, infatti, presumibili rispetto ad un cantiere lasciato dall'appaltatore in stato di abbandono e con opere murarie e serramentistiche mal realizzate (doc. 13 attore relativo a riproduzioni video e fotografiche del cantiere).
11.- Le attività necessarie a rimuovere i vizi presenti nella lavorazione e i costi delle stesse quali risultano dal preventivo sub doc. 10 attore possono conside- rarsi provati alla luce del contegno assunto dal convenuto che, non partecipan- do al primo incontro del procedimento di mediazione (cfr. doc. 12 attore), ha attribuito forza probante maggiore agli elementi indiziari offerti dall'attore (fo- tografie e video del cantiere, preventivo dei lavori di ristrutturazione) in consi- derazione della previsione contenuta nell'art. 12-bis, comma 1°, d.lgs. 28/2010, valevole per tutti i casi di mediazione e, dunque, anche per quelli fa- coltativi (diversamente dalle fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010 applicabili ai soli casi in cui la mediazione costi- tuisce condizione di procedibilità della domanda).
12.- Le spese legali si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, attesa la semplicità in diritto della lite e l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara risolto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. il contratto d'appalto concluso inter partes;
b) condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro 17.730,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal-
5 la data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione sino al sal- do;
c) condanna il convenuto alla refusione all'attore del danno patito per la somma di euro € 4.330,00 oltre rivalutazione monetaria e, sulla somma anno per anno rivalutata, interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del 18.5.24 alla data di pubblica- zione della presente sentenza;
d) condanna il convenuto alla refusione all'attore delle spese legali per l'importo di euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e euro 237,00 a titolo di contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
6
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
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VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5406/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al dott. Attilio Burti, è comparso per l'attore l'Avv. Elena Marini in sostituzione dell'Avv. Zamboni, la quale si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle domande.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Attilio Burti
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5406/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ZAMBONI RAFFAELLA come da procura alle liti prodotta al fascicolo telematico
- Attore -
contro
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_1
- Convenuto contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Le domande articolate da parte dell'attore nei confronti dell'odierno conve- nuto contumace (risoluzione per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'appalto, restituzione dei pagamenti in acconto divenuti in- debiti ex art. 2033 cod. civ., risarcimento del danno patito dal committente a causa dell'inadempimento del convenuto ex art. 1223 cod. civ.) sono tutte fondate e devono essere accolte per quanto si viene ad esporre.
2.- Innanzitutto può ritenersi provata l'avvenuta stipulazione di un contratto d'appalto avente ad oggetto la parziale ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo sulla scorta dei seguenti elementi probatori. Pur essendo il preventivo dimesso dall'attore (relativo al rifacimento di una parte dei pavimenti e delle
2 strutture murarie di un appartamento di medie dimensioni per l'importo di 14.260,00 euro) carente di sottoscrizione da parte dell'appaltatore CP_2
e, quindi, non riconducibile alla parte contumace (rispetto alla quale
[...] non opera il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc, civ.), sono state dimesse: -) fatture emesse dall'appaltatore a titolo di corrispettivo;
-) contabili di bonifici fatti dall'appaltatore al convenuto;
-) scritture private sot- toscritte dal convenuto che quietanzano pagamenti in acconto (1199 cod. civ.) oppure che sono relativi a patti aggiunti modificativi del contratto d'appalto (art. 2723 cod. civ.). In particolare, le scritture private sub docc. 7) e 8) dell'attrice prodotte con l'atto introduttivo si intendono riconosciute dalla parte contumace cui sono attribuite ex art. 215, n. 1) cod. proc. civ.
3.- Tanto premesso rispetto all'esistenza del fatto costitutivo delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie dedotte dall'attore nonché di uno degli elementi costi- tutivi della domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, oc- corre passare all'esame della domanda il cui accoglimento, sul piano logico, è pregiudiziale all'accoglimento delle altre e, cioè, alla domanda di risoluzione del contratto. Evidentemente, infatti, in tanto sono accoglibili le domande di restituzione del prezzo corrisposto e di risarcimento del danno conseguente al- la dissoluzione del vincolo negoziale, in quanto il contratto dovesse essere ef- fettivamente caducato con effetti ex tunc ex art. 1458 cod. civ.
4.- Rispetto a questa domanda occorre premettere, in ordine al riparto dell'onere probatorio, come “nella prova dell'inadempimento di un'obbligazione e nella risoluzione del contratto, il creditore deve dimostrare la fonte e il ter- mine del suo diritto, mentre il debitore deve provare l'estinzione dell'obbliga- zione tramite adempimento altrui, quando richiesto.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n. 17915).
5.- Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi assolta la prova della fonte del diritto del committente all'esecuzione dell'opera appaltata. Pur non risultando la prova scritta del termine dell'adempimento dell'obbligazione a carico dell'appaltatore (il preventivo dimesso sub doc. 1 risulta non firmato) può, comunque, ritenersi di non scarsa importanza il ritardo accumulato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori per le seguenti circostanze: -) l'opera appaltata è semplice avendo ad oggetto i lavori di ristrutturazione par- ziale di un appartamento;
-) i primi pagamenti del committente a favore dell'appaltatore risalgono all'ottobre del '23; -) a febbraio del '24 (e, cioè, do- po oltre cinque mesi) non soltanto i lavori non erano stati completati, ma le parti individuavano espressamente l'imprenditore che sarebbe potuto suben- trare al convenuto nel caso in cui questi non potesse “ottemperare alla conclu- sione del cantiere” (doc. 8 attore) e, quindi, emergevano indici sintomatici di una potenziale inattitudine del debitore ad adempiere la sua obbligazione;
-) nel maggio del '24 l'appaltatore non rispondeva alla diffida del committente di concludere i lavori appaltati;
-) il committente ha allegato nell'atto introduttivo
3 l'esistenza di plurimi vizi e difetti presenti nella porzione delle opere realizzate prima dell'interruzione delle lavorazione e l'appaltatore rimasto contumace ha omesso di offrire la prova (chiaramente a suo carico in mancanza di accetta- zione dei lavori) che le opere realizzate prima che il committente ritenesse ri- solto il contratto fossero state, invero, eseguite in conformità alle buone tecni- che costruttive;
-) l'appaltatore, rimasto contumace, non ha allegato circo- stanze che possano giustificare il prolungarsi dei tempi dell'adempimento op- pure la scarsa incidenza sul sinallagma contrattuale del ritardato adempimento perché, ad esempio, nel maggio del '24, le opere erano in procinto di essere realizzate e consegnate al committente.
6.- Si può, quindi, ritenere che la complessiva condotta delle parti (pagamento di numerosi acconti da parte del committente e mancato riscontro dell'appaltatore alle richieste di portare a termine la realizzazione dell'opera affidata che era stata eseguita in modo incompleto e affetta da vizi e difetti co- struttivi) faccia apparire di non scarsa importanza il ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera e tale da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza. Non è, infatti, esigibile che il com- mittente attenda un arco temporale eccessivamente lungo ove l'appaltatore abbia già manifestato la sua incapacità di portare a compimento l'opera in un tempo che può, sulla base di un prudente apprezzamento, ritenersi congruo tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, del modesto importo dei lavori commis- sionati, nonché dei plurimi acconti già pagati dal committente che consentiva- no all'appaltatore di approvvigionarsi del materiale senza ricorrere a risorse proprie. Il protrarsi dell'attesa è poi ancor più intollerabile laddove, come nel caso di specie, non emergano le ragioni del contegno reticente serbato dall'appaltatore rispetto alla richiesta di adempimento formulata dal commit- tente.
7.- Tanto premesso sull'accoglimento della domanda di risoluzione del contrat- to per grave inadempimento ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., è evidente come debba essere accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta dal committente ex art. 2033 cod. civ. che riguarda gli acconti pagati all'appaltatore. Questi ultimi rinvenivano la propria causa giustificatrice nel contratto d'appalto. Ebbene, dissolto il vincolo contrattuale con efficacia re- troattiva ex art. 1458 cod. civ. (trattasi infatti di appalto di esecuzione di un'opera e, dunque, ad esecuzione prolungata, sicché la pronuncia risolutoria travolge ex tunc il contratto rendendo sine iusta causa le prestazioni eseguite) le somme corrisposte in esecuzione di un contratto caducato devono essere re- stituite.
8.- La domanda deve essere accolta nei limiti delle somme che risultano esse- re state corrisposte dal committente all'appaltatore e, quindi, per l'importo di euro € 17.730,00, comprensivo dei pagamenti che risultano, o dalle quietanze di pagamento sottoscritte dall'appaltatore e che formano prova legale del fatto
4 in esso rappresentato (docc. 7 e 8), oppure dalle fatture accompagnate dalle contabili dei bonifici eseguiti che rappresentano senz'altro prova dei pagamenti eseguiti anche in considerazione della maggiore forza probante che questi do- cumenti (che di per sé non sarebbero scritture private provenienti dalla parte contro la quale vengono fatti valere come mezzo di prova dei fatti in essi rap- presentati) assumono in considerazione della mancata partecipazione del con- venuto al primo incontro in sede di procedimento di mediazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 12-bis d.lgs. 28/2010 e 116, comma 1°, cod. proc. civ.
9.- Deve essere accolta anche la domanda risarcitoria proposta dall'attore atti- nente ai costi che il committente deve affrontare per le opere realizzate in dif- formità dalle buone regole della tecnica e per rimuovere i materiali di risulta presenti in cantiere.
10.- I danni descritti nell'atto introduttivo sono, infatti, presumibili rispetto ad un cantiere lasciato dall'appaltatore in stato di abbandono e con opere murarie e serramentistiche mal realizzate (doc. 13 attore relativo a riproduzioni video e fotografiche del cantiere).
11.- Le attività necessarie a rimuovere i vizi presenti nella lavorazione e i costi delle stesse quali risultano dal preventivo sub doc. 10 attore possono conside- rarsi provati alla luce del contegno assunto dal convenuto che, non partecipan- do al primo incontro del procedimento di mediazione (cfr. doc. 12 attore), ha attribuito forza probante maggiore agli elementi indiziari offerti dall'attore (fo- tografie e video del cantiere, preventivo dei lavori di ristrutturazione) in consi- derazione della previsione contenuta nell'art. 12-bis, comma 1°, d.lgs. 28/2010, valevole per tutti i casi di mediazione e, dunque, anche per quelli fa- coltativi (diversamente dalle fattispecie sanzionatorie di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 12-bis d.lgs. 28/2010 applicabili ai soli casi in cui la mediazione costi- tuisce condizione di procedibilità della domanda).
12.- Le spese legali si liquidano sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, attesa la semplicità in diritto della lite e l'assenza di attività istruttoria, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o as- sorbita, così dispone:
a) dichiara risolto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. il contratto d'appalto concluso inter partes;
b) condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro 17.730,00 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. dal-
5 la data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione sino al sal- do;
c) condanna il convenuto alla refusione all'attore del danno patito per la somma di euro € 4.330,00 oltre rivalutazione monetaria e, sulla somma anno per anno rivalutata, interessi compensativi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1°, cod. civ. dalla data del 18.5.24 alla data di pubblica- zione della presente sentenza;
d) condanna il convenuto alla refusione all'attore delle spese legali per l'importo di euro 2540,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e euro 237,00 a titolo di contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
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