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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, con l'avvocato Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Luca Chiminazzo ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti Parte_1 [...]
, e componenti della famiglia discendente dal Parte_2 Parte_3 Parte_4
signor italiano di nascita, vogliono vedersi riconosciuta, in questa sede, Persona_1
la cittadinanza italiana. 2) Il signor è nato a Roncoferraro (MN), in [...]_1
25/09/1895, da genitori entrambi italiani, tali e (DOC. 01 - Persona_2 Persona_3
Certificato di nascita di . 3) Il signor è poi Persona_1 Persona_1
emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (DOC. 02 - Certificato negativo di naturalizzazione). 4) Il signor
[...]
in data 27/04/1918 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio Persona_1 con (DOC. 03 - Certificato di matrimonio di . 5) Dall'unione Persona_4 Persona_1
tra e nascevano due figli, il 08/03/1928 a Itu, Stato di San Persona_1 Persona_4
Paolo - Brasile, (DOC. 04 - Certificato di nascita di e, il Persona_5 Persona_5
07/04/1934 a Itu, Stato di San Paolo - Brasile, (DOC. 05 - Certificato di nascita Parte_1
di . 6) in data 18/06/1949 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si Parte_1 Persona_5 univa in matrimonio con , divenendo, quest'ultima, Controparte_2 Controparte_3 (DOC. 06 - Certificato di matrimonio di . 7) Dall'unione tra e Persona_5 Persona_5
(nome da coniugata) nascevano, tra gli altri, una figlia, il 12/06/1952 Controparte_3
a Itu, Stato di San Paolo - Brasile, (DOC. 07 - Certificato di nascita di Persona_6
. 8) In data 07/06/1953 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, decedeva il Persona_6
signor (DOC. 08 - Certificato di morte di . 9) Persona_1 Persona_1
figlia di in data 03/05/1974 a Itu, Stato di San Paolo Persona_6 Persona_5
– Brasile, si è unita in matrimonio con , divenendo Controparte_4 Controparte_5
(DOC. 09 - Certificato di matrimonio di . 10)
[...] Persona_6
Dall'unione tra (nome da coniugata) o Controparte_5 Persona_6
(nome da nubile) e nasceva, tra gli altri, un figlio, il 19/08/1980 a
[...] Controparte_4
Itu, Stato di San Paolo - Brasile, , odierno ricorrente (DOC. 10 - Certificato Parte_2
di nascita di ). 11) In data 30/08/2004 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, Parte_2
decedeva il signor figlio di (DOC. 11 - Certificato di Persona_5 Persona_1
morte di . 12) , figlio di Persona_5 Parte_2 Controparte_5
(nome da coniugata) o (nome da nubile), in data 05/04/2008
[...] Persona_6
a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si è unito in matrimonio con divenendo, Controparte_6 quest'ultima, (DOC. 12 - Certificato di matrimonio di CP_6 Controparte_7 [...]
). 13) anch'egli figlio di in data Parte_2 Parte_1 Persona_1
27/06/1959 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si è unito in matrimonio con , CP_8 divenendo, quest'ultima, (DOC. 13 - Certificato di matrimonio di Controparte_9 Pt_1
. 14) Dall'unione tra e (nome da coniugata)
[...] Parte_1 Controparte_9 nasceva, tra gli altri, un figlio, l'01/04/1960 a Itu, Stato di San Paolo - Brasile, Parte_1
odierno ricorrente (DOC. 14 - Certificato di nascita di . 15)
[...] Parte_1
in data 09/02/1985 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si è unito in Parte_1
CP_ matrimonio con divenendo, quest'ultima, Controparte_10 Controparte_11
(DOC. 15 - Certificato di matrimonio di . 16) Dall'unione tra Parte_1 [...]
e (nome da coniugata) sono nati due figli, il Parte_1 Parte_5
13/03/1987 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, (DOC. 16 - Certificato di nascita di Parte_3
e, il 05/05/1989 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, (DOC. 17 - Parte_3 Parte_4
Certificato di nascita di , entrambi odierni ricorrenti. 17) In data 01/04/2015 a Parte_4
Salto, Stato di San Paolo – Brasile, decedeva il signor figlio di Parte_1 Persona_1
(DOC. 18 - Certificato di morte di . 18) figlio di
[...] Parte_1 Parte_3 [...]
in data 23/04/2016 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio con Parte_1
, divenendo, quest'ultima, Controparte_12 Controparte_13
(DOC. 19 - Certificato di matrimonio di . 19) anch'egli
[...] Parte_3 Parte_4 figlio di in data 30/10/2021 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in Parte_1 matrimonio con (DOC. 20 - Certificato di matrimonio di ”. Controparte_14 Parte_4
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , sono Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 5.6.25
Il giudice
Christian Colombo