Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 7666/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO Parte_1 ______________________
IA elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via
Ricasoli, 48.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/03/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 21/05/2024 la ricorrente indicata in epigrafe convenne in giudizio l' , chiedendo dichiararsi il diritto alla percezione CP_1
dell'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.04/1992 o in subordine art.3 comma 1 Il Cancelliere
l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
1
delle patologie da cui era affetta, è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento a partire da Marzo
2024.
Il ctu ha, altresì, ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 da Marzo 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3
l.104/1992 da Marzo 2024.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante il riconoscimento delle suddette domanda a partire da una data successiva al deposito del ricorso per
Accertamento tecnico preventivo (atp).
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 3 l.104/1992 da Marzo 2024.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 18/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
2