Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Claudia Guida, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Palermo, via della Libertà, 62;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria della Guardia di Finanza, prot. -OMISSIS-/2021, in data 18 giugno 2021 (prot. n. -OMISSIS-/2021), notificato al ricorrente in data 18 giugno 2021, con il quale è stata denegata la richiesta di riconoscimento e corresponsione dell'indennità di supporto logistico, avanzata ai sensi dell'art. 66, co. 2, DPR 254/1999 sulla scorta della seguente motivazione «questo Ente richiama integralmente le motivazioni di cui alla nota n.-OMISSIS-/15 del 23/03/2015, ritenendo tutt'ora validi i motivi addotti nel citato provvedimento, e comunica pertanto che l'istanza in rassegna è definitivamente rigettata»;
- ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto adottato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia – Ufficio Amministrazione – Sezione Trattamento economico della Guardia di Finanza (prot. n.-OMISSIS-/15) dell'istanza di riconoscimento e corresponsione dell'indennità, notificato al ricorrente in data 23 marzo 2015, nella parte in cui reca la seguente motivazione, richiamata dal provvedimento definitivo: «… non si ravvisano gli estremi per l'accoglimento della richiesta, per mancanza del requisito oggettivo, consistente nella previsione organica di personale specializzato del contingente di mare in seno alla Sua Articolazione appartenenza, come previsto dal punto 2, lettera m della circolare nr. -OMISSIS- datata 21/08/2003 del Comando Generale – Serv. Amm.vo – I (Divisione che, peraltro, è allegata all'istanza). La mancanza di detto requisito si evince chiaramente dall'unito prospetto allegato 2 della circolare nr. -OMISSIS-/310 datata 15/04/2013 del Comando Generale – Ufficio Ordinamento, riguardante la previsione organica per il Comando Regionale Sicilia ed in particolare dell'Ufficio Logistico – Sezione Telematica cui è in forza la S.V.»;
- della circolare n. -OMISSIS- datata 21/08/2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza– Servizio Amministrativo, ove dovesse essere interpretata in senso di escludere il diritto del ricorrente all'indennità di cui all' art. 66, comma 2, del DPR n. 254/1999;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente,
Nonché per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 66, co. 2, DPR 254/1999, c.d. indennità di supporto logistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa e della Guardia di Finanza - Comando Generale e della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia - Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 16 settembre 2021 e depositato in data 20 settembre 2021, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, il provvedimento adottato dalla Guardia di Finanza, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, in data 18 giugno 2021 (prot. n. -OMISSIS-), con il quale è stata denegata la richiesta di riconoscimento e corresponsione dell’indennità di supporto logistico, avanzata ai sensi dell’art. 66, comma 2, del DPR n. 254/1999, instando per l’accertamento del diritto al riconoscimento ed alla corresponsione della predetta indennità e per la condanna dell’Amministrazione intimata al relativo pagamento.
1.1 Il ricorrente ha conseguito, in data 3 marzo 1993, la specializzazione di radiomontatore (qualifica oggi corrispondente a quella di manutentore sistemi telecomunicazioni) e, a far data dal 16 aprile 1994, è stato collocato a svolgere servizio presso l’Ufficio Logistico/Sezione Telematica - Laboratorio radio del Reparto T.L.A. Sicilia Palermo. Nell’ambito di tale impiego, lo stesso ha prestato continuativamente un supporto logistico ai dispositivi del servizio navale.
1.2 In data 18 settembre 2014 il ricorrente, ritenendo di possedere sia il requisito oggettivo (effettivo espletamento da parte dell’impiegato di attività a supporto dei dispositivi navali) che il requisito soggettivo (possesso della specializzazione in supporto logistico navale) normativamente previsti, ha avanzato ai competenti uffici l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione dell’indennità di supporto logistico di cui all’art. 66, comma 2, del DPR n. 254/1999.
1.3 In data 23 marzo 2015, l’Amministrazione preposta ha comunicato il preavviso di diniego (prot. n.-OMISSIS-/15) ritenendo il difetto dell’(ulteriore) requisito oggettivo, consistente nella “previsione organica di personale specializzato del contingente di mare in seno alla Sua Articolazione appartenenza”, ossia la formale appartenenza del militare al c.d. contingente di mare , “come previsto dal punto 2, lettera m della circolare nr. -OMISSIS- datata 21/08/2003 del Comando Generale – Serv. Amm.vo – I” .
1.4 Il ricorrente non ha presentato osservazioni nel termine assegnato e l’Amministrazione è rimasta inerte per più di 5 anni.
1.5 In data 12 febbraio 2021, l’istante ha riproposto la domanda, cui ha fatto seguito il gravato decreto di rigetto.
2. In data 27 settembre 2021 si sono costituiti in giudizio, con atto formale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e la Guardia di Finanza-Comando Generale e Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia, successivamente depositando – in vista dell’udienza di merito - documenti (in data 24 ottobre 2024) e memoria difensiva (in data 25 ottobre 2024), chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 10 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “I. Violazione dell’art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254/1999 – violazione e/o falsa applicazione della circolare n. -OMISSIS- del 21/08/2003, punto 2 lett. m) - violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione – manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa - violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ex artt. 3 e 97 cost. – eccesso di potere per difetto d’istruttoria - violazione dei principi di giusta retribuzione e parità di trattamento retributivo ex art. 36 e 37 Cost. – violazione del criterio della gerarchia delle fonti” : l’Amministrazione ha ritenuto la non doverosità dell’emolumento in virtù del mancato “formale” inquadramento dell’istante all’interno del contingente di mare, invocando a supporto la circolare del Comando Generale n. -OMISSIS- del 21 agosto 2003, la quale, tuttavia sarebbe da considerarsi illegittima nella parte in cui (punto 2, lettera m) ritiene sussistente il requisito oggettivo « limitatamente alle articolazioni per le quali esigenze di supporto al dispositivo navale richiedano previsioni organiche di personale specializzato del contingente di mare ».
- “ II. Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 - violazione dell’art. 2, comma 3, della legge 241/1990 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies della legge 241/1990 – eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed arbitrarietà manifesta - difetto di motivazione - manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa - violazione degli artt. 24, 113 e 97 della Costituzione ”: sarebbe illegittima l’intervenuta omissione della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis , L. 241/1990.
5. Nella propria memoria, la difesa erariale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, chiedendone l’estromissione dal giudizio, atteso che il ricorso riguarda provvedimenti esclusivamente adottati da organi appartenenti alla Guardia di Finanza.
5.1 Ancora in via preliminare, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente spettanti al ricorrente.
5.2 Nel merito, l’Amministrazione resistente ha dedotto che l’indennità in esame spetterebbe solo a coloro che siano effettivamente impiegati a supporto del dispositivo navale tramite assegnazione al cd. contingente di mare, non essendo sufficiente la mera assegnazione al reparto logistico.
Parte resistente ha dedotto ancora che il ricorrente non avrebbe provato i fatti oggetto di allegazione e che, pertanto, il ricorso andrebbe rigettato per il mancato assolvimento dell’onere della prova posto a suo carico ai sensi dell’art. 2697 cc.
Quanto alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, ha assunto l’Avvocatura che, nel caso di specie, si tratta di pretese derivanti dall’accertamento di diritti soggettivi in un ambito di giurisdizione esclusiva e, pertanto, non avrebbe portata invalidante del provvedimento di diniego la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
6. Così sintetizzate le posizioni delle parti processuali, preliminarmente il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, sia in quanto detta Amministrazione non risulta essere titolare di competenze relativamente al rapporto giuridico controverso, sia in quanto essa non ha adottato alcun atto tra quelli espressamente oggetto di impugnativa.
Ritiene, invece, il Collegio di dover respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le ragioni che seguono.
L’art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante la disciplina dello “ Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza ”, dispone che “ il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze ”.
Pertanto, se non può escludersi una autonoma legittimazione processuale del Comando della Guardia di Finanza, tuttavia non può neppure disconoscersi la legittimazione a resistere in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ai sensi del D. Lgs. n. 300/99, ha incorporato il Ministero delle Finanze, con tutte le relative competenze.
7. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e termini che si illustrano.
8. Con il primo motivo di diritto parte ricorrente deduce che il provvedimento di diniego gravato sarebbe illegittimo in quanto si limiterebbe a ritenere la non doverosità dell’emolumento richiesto in virtù del mancato formale inquadramento dell’istante all’interno del contingente di mare, requisito che, tuttavia, non sarebbe richiesto dalla normativa che regola l’accesso al beneficio.
8.1 Il motivo è fondato.
La controversia ha ad oggetto l’accertamento della spettanza in capo al ricorrente dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, del DPR n. 254/1999, che dispone nei seguenti termini: “ L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato. ”.
In sostanza, la prefata disposizione attribuisce il diritto all’indennità di supporto logistico al “ personale specializzato ” (requisito soggettivo) che sia stato “ effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato ” (requisito oggettivo).
È anzitutto incontestato che il ricorrente sia titolare del requisito soggettivo.
Dal Documento Unico Matricolare (cd. DUM) versato in atti risulta infatti che egli ha conseguito la specializzazione di radiomontatore nel 1993; d’altronde, la circostanza è ammessa e non contestata dall’Avvocatura dello Stato e, pertanto, può ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, commi 1 e 2, del c.p.a.
Con riferimento al requisito oggettivo, dal DUM del ricorrente risulta che egli, sin dal 1994, è stato assegnato in Uffici Logistici posti a supporto dei dispositivi del servizio navale, tuttavia senza far parte del più ristretto cd. contingente di mare.
Secondo l’impostazione seguita dall’Amministrazione ai fini dell’adozione del gravato provvedimento, tale ultima circostanza non sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto alla richiesta indennità, poiché questa spetterebbe esclusivamente al personale assegnato al c.d. contingente di mare.
L’impostazione non è condivisibile.
Il Collegio richiama in proposito l’orientamento già espresso dal Giudice amministrativo, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui: “ La norma stabilisce in modo chiaro che gli unici due requisiti - l'uno di carattere soggettivo, e l'altro di carattere oggettivo - che danno diritto al personale militare di ottenere l'indennità per cui è causa, sono: a) l'essere in possesso della specializzazione (requisito "soggettivo"); b) l'essere stato effettivamente impiegato in modo esclusivo presso un comando o un reparto che svolga servizio a supporto di dispositivi navali (requisito "oggettivo"). Non viene quindi richiesto, quale ulteriore requisito, che lo svolgimento delle mansioni di supporto avvenga a seguito (ed in esecuzione) di un atto a contenuto formalmente prepositivo volto ad "incardinare" ("applicare", "comandare") il soggetto presso uno specifico plesso, ramo o settore dell'Amministrazione (come il "contingente di mare") ” (TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 2353 del 1 luglio 2024).
La circolare non può introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a restringere l'area di applicazione della normativa di riferimento (cfr, TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 2353 del 1 luglio 2024).
“ La legge fa esclusivo riferimento all’impiego “effettivo” presso comandi e reparti che svolgano funzioni di supporto ai dispositivi navali; e ciò quasi a voler sottolineare che ciò che conta - ai fini del conseguimento dell’indennità - non è l’atto di formale preposizione presso un determinato ufficio o ramo dell’Amministrazione (e dunque l’appartenenza, in senso organizzativo, allo stesso) ma il “concreto” svolgimento, anche in esecuzione ad una disposizione di servizio o ad un ordine del superiore gerarchico, di mansioni di supporto ai dispositivi navali ” (C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, sent. nn. 791, 792, 793 del 21 settembre 2020; TAR Lazio, Latina, Sez. I, sent. n. 245 del 18 aprile 2023).
Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità di cui all'art. 66, comma 2, DPR n. 254/1999.
8.2 Deve a questo punto essere esaminata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto oggetto di accertamento formulata dall'Amministrazione resistente.
8.2.1 L'eccezione risulta tempestivamente sollevata.
In generale, osserva il Collegio che il regime delle preclusioni processuali impone una espressa previsione di legge, che, nel codice del processo amministrativo, è da rintracciare nell’art. 73, che scansiona i termini processuali propedeutici all’udienza di merito, qualificandoli espressamente come perentori, senza che possa operare in tale ambito il rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a., in ragione dell’assenza di una lacuna di disciplina su tale aspetto, né potendosi fare altrimenti riferimento al termine di costituzione delle parti intimate di cui all’art. 46 c.p.a., che non reca alcuna espressa forma di preclusione processuale derivante dalla violazione dei termini ivi previsti (è significativo che detta ultima disposizione preveda che, nei sessanta giorni dal perfezionamento nei loro confronti della notificazione, le parti intimate “ possono ” costituirsi, depositare memorie etc., senza la previsione di alcuna conseguenza derivante dalla violazione di detto termine, che rileva solo in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.).
Le eccezioni in senso stretto, quale è l’eccezione di prescrizione, devono essere pertanto formulate, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza di merito.
Alla luce delle predette considerazioni, l’eccezione di prescrizione formulata dall’Avvocatura dello Stato con la memoria depositata agli atti del giudizio in data 25 ottobre 2024 è tempestiva.
8.2.2 La predetta eccezione è, altresì, fondata nei termini che seguono.
L’indennità in esame, in quanto connessa allo svolgimento di una particolare mansione lavorativa, costituisce un credito retributivo soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 nn. 4) e 5) c.c., con decorrenza dalla sua effettiva insorgenza ( cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 28 dicembre 2023, n. 36197).
In giurisprudenza è stato infatti affermato che: “ viene in rilievo una tipologia di indennità da corrispondere ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa, sicché possono trovare applicazione i medesimi principi, elaborati dalla giurisprudenza (sebbene con riguardo ad altra tipologia di indennità, ossia quella di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86/2001), secondo cui dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della l. 7 agosto 1985, n. 428 - che ha elevato da due a cinque anni il termine prescrizionale delle rate di stipendio e degli altri assegni spettanti ai dipendenti pubblici - tutti gli emolumenti corrisposti ai pubblici dipendenti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa sono soggetti alla prescrizione quinquennale, senza alcuna distinzione per l’ipotesi che il credito retributivo sia contestato o comunque richieda un formale atto di accertamento da parte dell’Amministrazione, non assumendo più alcun valore la distinzione giurisprudenziale fondata sul presupposto (legislativo, normativo o provvedimentale) che aveva costituito in precedenza il discrimine tra l’applicazione del termine quinquennale e quello decennale (Cons. Stato, Sez. II, 13 gennaio 2023, n. 463; cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5246; id. 14 gennaio 2013, n. 141; Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1470, per cui neppure la natura indennitaria e non retributiva dell’indennità esclude l’applicazione della prescrizione quinquennale con riferimento alla indennità di trasferimento spettante ai militari ai sensi dell’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86) ” (TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 632 del 25 agosto 2023).
Ciò posto, considerato che l’ultima istanza del ricorrente è stata protocollata all’Ufficio di appartenenza in data 12 febbraio 2021, tutte le spettanze retributive connesse al mancato riconoscimento dell’indennità per cui è causa antecedenti al 12 febbraio 2016 si sono prescritte e non sono, pertanto, dovute.
Quanto agli interessi e alla rivalutazione, in giurisprudenza è stato condivisibilmente precisato che: “ La regola dell’onere della prova ai fini della liquidazione del maggior danno nei debiti di valuta trova un’eccezione in materia di crediti di lavoro, per i quali l’art. 429, ult. co., c.p.c. attribuisce al giudice il potere di rivalutazione della somma di cui è stata accertata la debenza al lavoratore, al fine di ristorare “il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito”, in aggiunta agli interessi legali, disponendo, così, il c.d. cumulo di interessi e rivalutazione. Questa deroga si giustifica con la finalità di apprestare “un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel "potere di acquisto di beni reali" che si connette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento, il quale lo poneva, a fronte del solo rischio del pagamento degli interessi legali, in condizioni di lucrare gli effetti della svalutazione monetaria e di disporre delle somme di spettanza del lavoratore” (Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13). Per i crediti di lavoro nascenti da un rapporto di pubblico impiego, invece, l’art. 22, co. 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, impone, a decorrere dal 1° gennaio 1995, di detrarre gli interessi dalle somme eventualmente concesse a titolo di rivalutazione. Scopo della norma è il contenimento della spesa pubblica, in ragione del quale il Giudice delle leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittima la richiamata disposizione laddove estendeva tale regola – giustificata per i dipendenti pubblici – ai lavoratori privati (Corte Cost. 2 novembre 2000, n. 459). Il Decreto attuativo del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998, n. 352, fissa, all’art. 2, i “criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”, indicando l’indice ISTAT al quale far riferimento ai fini della rivalutazione (co. 5) e la corresponsione d’ufficio di interessi legali e rivalutazione (co. 6). La casistica giurisprudenziale conferma che al dipendente pubblico “spettano, sui crediti di lavoro, solo gli interessi, calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei, mentre la rivalutazione spetta a titolo di “maggior danno”, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione)” (Cons. di Giust. Amm.va per la Regione Sicilia, 7 marzo 2022, n. 291; Cons. Stato, Ad. Pl., 30 marzo 1998, n. 3) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater , sent. n. 17913 del 29 novembre 2023).
9. Alla luce di quanto sopra, il secondo motivo di ricorso può essere assorbito.
10. Conclusivamente, il ricorso è fondato nei limiti e termini di cui sopra, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di cui all’art. 66 del DPR n. 254/1999, previo annullamento degli atti impugnati, nei limiti di quanto non oggetto di intervenuta prescrizione e, quindi, a far data dal 12 febbraio 2016.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto:
- annulla gli atti impugnati;
- accerta il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di supporto logistico prevista dall’art. 66, comma 2, del DPR n. 254/1999 dal 12 febbraio 2016 e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza a corrispondere al ricorrente la predetta indennità nella misura ex lege determinata a partire da tale data e sino all’attualità, oltre accessori come per legge, nei limiti e modi indicati nella parte motiva;
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO