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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 338/2024 R.G., promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Katiuscia Secondino;
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Di Ianni e Avv. Controparte_1
Leonardo Spada;
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 292/2022 resa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 maggio 2025 e la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 292/2022 pubblicata in data 21 dicembre 2022, integrata in data 28 marzo 2024, il Tribunale di Sulmona decideva in ordine a domanda proposta da
[...]
Controparte_1
di rimborso nei confronti di di n.1 buono fruttifero postale cartaceo Parte_1
n. 1006895214 sottoscritto in data 25 giugno 2001 presso l'Ufficio Postale di
Pietransieri per un capitale di lire 10.000.000, oggi € 5.156,57.
1.1) Riferiva l'attore che il buono recava la dicitura PFR, pari facoltà di rimborso, ma che non aveva né nella parte frontale né nella parte retrostante, nessuna indicazione circa la serie di appartenenza e di emissione, né indicava alcun prospetto di interessi che il capitale sottoscritto avrebbe maturato alla scadenza.
1.2) Nella parte retrostante del buono era indicato che lo stesso non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità.
1.3) Tuttavia evidenziava l'attore come sul fronte e retro del buono non era indicato il periodo di compiutezza dell'ultimo periodo indicato, né vi era un timbro per individuare la serie di appartenenza, la maturazione degli interessi e la data necessaria quindi al fine del calcolo della prescrizione del buono fruttifero.
1.4) Si rilevava infine come l'ufficio postale non avesse consegnato il
[...]
così venendo meno ai suoi obblighi contrattuali. Parte_2
1.5) Narrava l'attore, non avendo mai fatto richieste in precedenza, di essersi recato alle
Poste in data 08 ottobre 2021 per chiedere il rimborso del buono, ma che tanto gli era stato negato adducendo che era intervenuta la prescrizione.
Il inoltrava quindi reclamo il 14 ottobre 2021, che non veniva accolto dalla CP
GE AM RI , specificandosi però in quella sede che il Parte_1 buono apparteneva alla serie “AA2”.
1.6) Pertanto l'attore iniziava la presente causa per ottenere il rimborso di euro
19.625,36 di cui € 5.164,57 a titolo di capitale ed € 14.460,79 a titolo di interessi maturati in relazione al buono postale fruttifero del tipo in esame.
pag. 2/13 Si chiedeva accertarsi il mancato decorso della prescrizione e l'inadempimento contrattuale per mancata informazione da parte delle Poste e mancata consegna del FIA, con condanna al pagamento della somma sopra specificata.
In via subordinata si chiedeva la condanna al pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. o ancora in via ulteriormente subordinata a titolo di arricchimento senza giusta causa, con vittoria di spese.
1.2) Si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al Parte_1
rimborso decorrente dalla scadenza del buono.
Rilevava l'appellata convenuta in primo grado la informazione circa tutte le caratteristiche dei buoni fruttiferi in esame mediante apposita pubblicazione su Gazzetta
Ufficiale e con affissione su avvisi appositi nei locali delle aperti al pubblico, Pt_1
nonché mediante possibilità di informazione presso personale degli Uffici Postali, ritenendo quindi la domanda infondata anche nel merito.
Svolta istruttoria solo documentale la causa veniva decisa con la sentenza impugnata.
2) La Sentenza di primo grado. Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda nei limiti sotto indicati.
2.1) In merito all'eccezione di prescrizione il primo giudice rilevava che se non era indicato con precisione il dies a quo della decorrenza della prescrizione, questa non cominciava a decorrere e pertanto il buono postale fruttifero era da ritenersi rimborsabile sine die.
Par Il DM 19 dicembre 2000 imponeva all'art. 6 la consegna al cliente della ove era indicata la scadenza del titolo.
Il primo giudice riportava poi la giurisprudenza sulla natura negoziale della sottoscrizione del rapporto con con il buono fruttifero postale. Pt_1
2.2) Nel caso di specie osservava il primo giudice che aveva omesso di Parte_1
apporre la tabella con indicazione della durata del buono e non aveva consegnato il
Foglio Informativo Analitico e che i buoni come quelli di specie della serie AA2 riportano solo il valore nominale ma non la data di scadenza e nemmeno in quello in esame la serie di appartenenza, cosicchè era impossibile per il cliente recuperare le informazioni ex post.
pag. 3/13 Ricordava il primo giudice la condanna della da parte del Garante della Pt_1
Concorrenza e del Mercato per pratica scorretta.
2.3) Pertanto dagli atti riteneva il Tribunale come risultasse che non aveva Pt_1
Parte ottemperato ai doveri di trasparenza e di informazione non avendo consegnato il per conoscere la scadenza del BPF, violando nel rapporto contrattuale il dovere di Pt_1
informazione, correttezza e buona fede.
Pertanto, il Tribunale riteneva la domanda fondata e debitrice dell'attore Parte_1
della somma di euro 5.164,57 portata dal buono fruttifero in esame oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, con condanna al pagamento della predetta somma oltre rimborso delle spese di lite.
3) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello per i Parte_1
motivi di seguito indicati:
3.1) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché del DM 19 dicembre 2000 e del
D,M, del 29 marzo 2001.
Rilevava l'appellante come il primo giudice avesse erroneamente inquadrato i BPF come titoli di credito inserendo tra gli obblighi contrattuali anche gli obblighi di
Parte consegna del mentre si trattava di meri titoli di legittimazione.
Pertanto gli obblighi informativi potevano ritenersi adempiuti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo decorso il relativo termine, e conosciuto il termine di decorrenza della stessa in relazione alla serie di appartenenza AA2.
Si trattava infatti di un buono “a termine” come chiaramente indicato sul buono ed era facilmente conoscibile scadenza e decorrenza della prescrizione, oltre che serie di appartenenza, rivolgendosi agli uffici postali, leggendo la Gazzetta ufficiale, le tabelle esposte nei locali delle poste o il sito web.
Pertanto era evidente che per la serie AA2, la scadenza era al settimo anno ed il diritto al rimborso si prescriveva al passare dei dieci anni, come da normativa di settore (DM
19 dicembre 2000 art 8), quindi la scadenza per il buono sottoscritto in data 25 giugno
2001 era in data 26 giugno 2018.
Il reclamo del 2021 era pertanto intervenuto dopo il decorso della prescrizione.
pag. 4/13 Peraltro ricordava come i buoni postali fruttiferi fossero stati emessi dalla Parte_1
Cassa Depositi e Prestiti, poi gestita dal MEF e che pertanto dovessero rientrare nella disciplina del debito pubblico e che una volta decorsa la prescrizione non dessero diritto a rimborso.
Il decorso della prescrizione doveva ancorarsi alla scadenza del titolo non rilevando in alcun modo l'ignoranza del cliente in ordine alla data di scadenza predetta.
Con il decorso dei dieci anni dalla scadenza pertanto doveva ritenersi prescritto il diritto sia in ordine al capitale che agli interessi.
Da ultimo rilevava come, oltre a non esservi alcun obbligo di consegna Parte_1
Parte del come obbligo informativo contrattuale, non sussisteva, anche ammettendo la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, alcuna responsabilità extracontrattuale, essendo parte appellante in grado di conoscere le scadenza dei titoli mediante gazzetta ufficiale , avvisi negli uffici postale, informazioni presso gli sportelli e siti web delle . Pt_1
Né ricorreva alcuna ipotesi indennitaria per arricchimento senza giusta causa, tenendo conto che si tratta di buoni emessi da Cassa Depositi e Prestiti, di cui è CP_2
solo collocataria.
3.2) Vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 2697 c.c. in ordine al riparto e alla sussistenza degli oneri probatori in capo a Parte_1
Erroneamente infatti il primo giudice avrebbe considerato tenute Parte_1
Parte all'obbligo informativo mediante la consegna del senza invece rilevare che l'informativa era comunque stata data con altre modalità, quali la pubblicazione in G.U.
Si chiedeva poi la riforma della sentenza anche in ordine al quantum, essendo interrotta la decorrenza degli interessi con la scadenza e quindi non essendo dovuto alcun capitale maggiorato del rendimento maturato. Non dovuta nemmeno la rivalutazione in quanto liquidato un debito di valuta.
3.3) Si chiedeva conseguentemente anche la riforma della sentenza in punto di spese, non dovendosi considerare soccombente. Parte_1
pag. 5/13 Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza con rigetto della domanda di primo grado, condanna alla restituzione di quanto le avessero già versato in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
3.4) Si costituiva in appello , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nel merito resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Proponeva altresì appello incidentale per le seguenti ragioni.
3.4.1) Come primo motivo di appello incidentale chiedeva la Controparte_1
riforma della sentenza nella parte in cui non aveva liquidato in proprio favore oltre alla somma di euro 5.164,57 come sorte capitale, anche quella di euro 14.460,79 a titolo di interessi maturati sul capitale, il tutto dovuto in conseguenza della non maturata prescrizione del buono postale, come stabilito dallo stesso primo giudice.
Le somme apparivano entrambe dovuto a seguito della ritenuta responsabilità
Parte contrattuale per violazione degli obblighi informativi di consegna del
3.4.2) In via subordinata il riproponeva la domanda di risarcimento danni per CP
condotta lesiva delle per responsabilità extracontrattuale nella fase di formazione, Pt_1
sottoscrizione ed esecuzione, per le omesse informazioni necessarie al cliente sulla scadenza e serie di appartenenza del buono sottoscritto.
A titolo risarcitorio si chiedeva la medesima somma richiesta a titolo contrattuale.
3.4.3) In via ulteriormente subordinata si riproponeva la domanda di indennizzo per arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
Il tutto con vittoria di spese.
4) Motivi della decisione.
4.1) Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 27199 del
16/11/2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni pag. 6/13 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la
Cassazione ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il
Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse (Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio
2018).
4.2) Quanto al merito dell'appello proposto da deve osservarsi quanto Parte_1
segue.
Preliminarmente si rileva come non sia in contestazione tra le parti l'appartenenza del in esame alla categoria AA2 e conseguentemente la scadenza Controparte_3
al decorso dei sette anni dalla sottoscrizione avvenuta in data 25 giugno 2001.
A fronte di tale circostanza deve accogliersi l'appello e riformarsi la sentenza impugnata sul punto laddove ritiene che in mancanza di indicazione di dies a quo della decorrenza la domanda di rimborso del buono sia sine die e non decorra la prescrizione.
Al riguarda giova osservare come la prescrizione decorra anche in caso di mancata conoscenza del termine di decorrenza, non potendo tale circostanza soggettiva, al di là di quanto si dirà a proposito della addebitabilità e responsabilità circa tale mancanza conoscenza, impedire la decorrenza del termine prescrizionale.
Pertanto, dovendosi applicare il termine decennale di prescrizione ai sensi del DM 19 dicembre 2000, fissata la scadenza al 25 giugno 2008, il diritto al rimborso deve ritenersi prescritto e quindi ormai venuto meno alla data del 26 giugno 2018.
Prima di tale data infatti, per stessa ammissione dell'appellato, non vi è stata alcuna richiesta di rimborso, risultando istanza in tal senso solo in sede di reclamo alle in Pt_1
data 8 ottobre 2021.
4.3) Ritenuto prescritto il diritto al rimborso del BPF, risulta infondata la domanda di
[...]
contrattuale di condanna delle al pagamento della somma pari a Controparte_1 Pt_1
capitale ed interessi maturati sullo stesso capitale;
occorre tuttavia esaminare la domanda posta in via subordinata di risarcimento danni extracontrattuale per omessa pag. 7/13 Parte consegna del l cliente con tutte le informazioni relative a scadenza, prescrizione e serie di appartenenza del buono stesso, informazioni che avrebbero permesso al cliente di agire per il rimborso prima del decorso della prescrizione.
In tal senso andranno esaminati congiuntamente appello principale ed appello incidentale in quanto basati sulla stessa questione di diritto, anche se con prospettazioni opposte.
Al riguardo deve osservarsi che il buono di cui si discute è un Buono Postale Fruttifero
a termine, buono che reca stampigliato chiaramente la dicitura “a termine”
così mettendo in allerta il sottoscrittore sull'esistenza di una scadenza sia per il rimborso, sia per la decorrenza della prescrizione.
Quanto ai doveri informativi relativi al BPF si ricorda che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, che al momento del collocamento il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. In particolare, il buono in esame reca la dicitura sul retro: ““Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal
1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Il buono in atti, pur riportano la dicitura “a termine” non riporta indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M. stabilisce in dieci anni da tale data;
né indica la serie di appartenenza del buono, serie indicata dalle come quella “AA2” solo in sede di risposta al reclamo proposto dal Pt_1
cliente nel 2021.
Ciò che occorre nel caso di specie accertare, pertanto, è la sussistenza di responsabilità delle per la richiesta tardiva di rimborso da parte dei sottoscrittori, Parte_1
cioè se, come ritenuto dagli appellati, vi fosse una mancata informazione da parte di sulla scadenza e decorrenza della prescrizione, informazione cui sarebbe Parte_1
stata tenuta l'appellante e da cui derivava il danno costituito dalla perdita quantomeno pag. 8/13 della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento.
4.5) Sul punto deve ricostruirsi la normativa di riferimento, alla luce anche degli interventi giurisprudenziali in materia, in parte anche di questa Corte territoriale, cui in questa sede si intende dare continuità.
Ed invero, occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un.,
15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio
2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori
è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai Parte_4
la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n.
3963).
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi pag. 9/13 maturati, con la conseguenza che, come ribadito nelle decisioni dell'Arbitro AN
RIo (decisioni nn. 7778/2015; 4900/2013; 5708/2013; 2728/2014) e nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. U.,
11 febbraio 2019, n. 3963), i risparmiatori ben potevano (e dovevano con l'ordinaria diligenza) averne contezza.
D'altronde, tali informazioni possono essere facilmente ricavate dalla consultazione dei siti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (ove è riportato lo storico dell'emissione dei buoni con indicazione anche della G.U. di pubblicazione) e di o dal D.M. Parte_1
Ministero del Tesoro che aveva regolato l'emissione della specifica serie dei Buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di
, che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi Parte_1 dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Va, poi, evidenziato come l'esposizione delle condizioni praticate negli uffici postali e la consegna del foglio informativo, finalizzati a consentire al risparmiatore di verificare direttamente, presso l'ufficio postale, le condizioni applicate al rapporto, pur costituendo obblighi informativi, dalla loro osservanza non dipende la vincolatività o meno delle prescrizioni ministeriali, essendo, in ogni caso, la conoscenza di queste ultime affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ed invero, appare essere sufficiente la pubblicazione in G.U. per notiziare il titolare dei buoni delle condizioni applicate al rapporto, per cui la conoscenza da parte del titolare deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale disciplinante il relativo rapporto, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che dal generale principio della conoscenza della norma.
Pertanto la mancata eventuale consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione del BFP di per sé non comporta alcun obbligo di risarcimento, essendo pag. 10/13 possibile per il sottoscrittore conoscere le condizioni di scadenza e termine di prescrizione del buono stesso visitando i siti di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e visionando gli avvisi affissi nei locali delle . Pt_1
4.6) Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che abbia violato gli Parte_1
obblighi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale che di esecuzione del contratto, quindi nella fase successiva alla prescrizione, non avendo messo il cliente nelle condizioni di conoscere durata e termini di scadenza del buono in esame, in quanto sul buono stesso non era riportata la serie di appartenenza.
Infatti solo l'indicazione sul buono stesso al momento della sottoscrizione della categoria, quindi della serie di appartenenza, nella specie AA2, poteva rendere il
[...]
in grado di conoscere tutte le caratteristiche del buono (durata, scadenza, CP
prescrizione) visionando in autonomia la Gazzetta Ufficiale, le tabelle apposte negli uffici postali o i siti web delle , in quanto su tali fonti informative sono pubblicate Pt_1
le caratteristiche dei buoni emessi in relazione alle diverse categorie e serie di emissione.
Senza l'indicazione della serie quindi non era possibile per il cliente comprendere quali informazioni pubblicate fossero attinenti al proprio buono.
Era di sicuro onere delle mettere il cliente in condizione di fruire delle Parte_1
informazioni pubblicate e on line mediante indicazione necessaria della serie di appartenenza del buono stampato sul buono stesso.
Né risulta prova alcuna da parte dell'appellante di informazioni rese in modo diverso sulla serie di appartenenza del buono e pertanto deve ritenersi che una tale omissione sia contraria a correttezza e comporti responsabilità delle extracontrattuale, sia nella Pt_1 fase di formazione negoziale, che nell'esecuzione del rapporto, avendo causato danno al cliente per non essere stato nella possibilità di acquisire corretta conoscenza dei termini di scadenza e quindi di prescrizione del buono stesso.
Riguardo il quantum oggetto di risarcimento questa Corte ritiene che il danno causato sia consistito nel capitale investito nell'acquisto del buono, oltre che negli interessi maturati dalla data del verificarsi del danno, coincidente con la data della domanda di reclamo alle (8 ottobre 2021) rigettata per intervenuta prescrizione. Pt_1
pag. 11/13 Considerata la natura risarcitoria della somma dovuta, con la stessa decorrenza sarà dovuta anche la rivalutazione.
Pertanto, deve essere accolto l'appello principale relativamente alla dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del buono postale fruttifero e rigettato per i motivi restanti di merito come in motivazione meglio indicato.
Va invece accolto l'appello incidentale proposto in via subordinata, accogliendo la domanda di di risarcimento del danno, determinato nella somma di Controparte_1
€ 5.164,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate nella misura di ½ e poste per la restante parte a carico delle , per entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, esclusa la fase istruttoria di secondo grado non svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 292/2022 emessa dal Tribunale di Sulmona pubblicata in data 21 dicembre 2022 e integrata in data 28 marzo 2024, nei confronti di , e sull'appello incidentale da Controparte_1 quest'ultimo proposto, così provvede:
• Dichiara la prescrizione del diritto al rimborso del buono postale fruttifero in oggetto sottoscritto da;
Controparte_1
Rigetta per la restante parte l'appello proposto da;
Parte_1
Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al Parte_1 risarcimento del danno causato a , liquidato in € 5.164,57, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dalla data del 8 ottobre 2021 all'effettivo saldo;
• Condanna a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1 CP
, liquidate, già effettuata la compensazione nella misura di ½, in € 2.550,00
[...]
oltre Iva, cap e spese generali, per il primo grado di giudizio, ed in € 1.998,00 oltre
Cap , Iva e spese generali, per il secondo grado di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 26 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
pag. 12/13 La Presidente est.
Barbara Del Bono
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