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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA ST, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1256/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE SALVATORE Parte_1
DA ed LI CO;
contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“dichiarare il diritto del Sig. alla concessione Parte_1 dell'assegno ordinario ex art 1 l 222/84 e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento della prestazione dalla data del 1/10/2023 sino al 30/9/2024 per la somma complessiva di € 6631,45 oltre accessori come per legge.” Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -celebrata con trattazione cartolare- per la quale però non venivano dalle parti depositate le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della rituale evocazione in giudizio della parte convenuta, non essendosi questa costituita e non avendo il difensore di parte ricorrente prodotto il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA ST, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1256/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE SALVATORE Parte_1
DA ed LI CO;
contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni:
“dichiarare il diritto del Sig. alla concessione Parte_1 dell'assegno ordinario ex art 1 l 222/84 e per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento della prestazione dalla data del 1/10/2023 sino al 30/9/2024 per la somma complessiva di € 6631,45 oltre accessori come per legge.” Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -celebrata con trattazione cartolare- per la quale però non venivano dalle parti depositate le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della rituale evocazione in giudizio della parte convenuta, non essendosi questa costituita e non avendo il difensore di parte ricorrente prodotto il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB IA ST