TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1004 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BONDIELLI ILARIA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. FONTANA ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DORSALE N. 23/A 54100 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 11/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Massa , al fine di far dichiarare l'insussistenza del diritto del Controparte_1 creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dell'atto di precetto notificato via pec in data 29/05/2024, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per essersi verificati fatti estintivi, modificativi, impeditivi e, comunque, successivi alla formazione del titolo giudiziale. Deduceva, in particolare, come i) il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; ii) che quindi “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione); iii) le spese legali dell'atto di precetto in rinnovazione fossero state addebitate “per ulteriori € 567,00 già richiesti come onorari nel precetto notificato il 24.11.2023, oltre il 15% delle spese, il cpa al 4% e l'iva al 22% per un totale di € 827,31(“euro ottocentoventisette/31”)”; iv) infine “nel precetto in rinnovazione per correttezza e chiarezza nel calcolo matematico, avrebbe dovuto comunque elencare compiutamente tutte le poste richieste e indicare a quale titolo esse venissero intimate” (cfr. pag. 2 citazione); v) la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova fosse stata impugnata con il ricorso in Cassazione;
vi) fosse infondata la pretesa creditoria per non avere la Corte d'Appello “tenuto minimamente conto del fatto della rinuncia tacita della clausola penale, che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, , chiedendo “in via Controparte_1 pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la presente opposizione inammissibile per i motivi espressi in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione presentata da perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata: in Parte_1 caso di accoglimento della presente opposizione per quanto attiene la richiesta di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria confermare per il resto l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo impugnato”.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali. All'udienza del 11/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE. Parte attrice opponente, con due motivi di opposizione all'esecuzione, ha contestato alcune voci inserite nell'atto di precetto, notificato da , sulla base della sentenza n. Controparte_1
1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, ritenendole non dovute;
mentre con un terzo motivo ha dedotto la insussistenza della pretesa creditoria, valutata la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso per Cassazione. Si premette che va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata
2 spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002 (Rv. 558687 - 01)). Deve, così, essere qualificata la domanda con cui si contesti il diritto di procedere esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone, difatti, che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto. A seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
1.2. DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI. TITOLO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo “rivalutazione monetaria”. Segnatamente, ha contestato che il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; e che, quindi, “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione). Si ricorda, a tale proposito, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione possa controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247). Orbene, tanto premesso, si rileva che il creditore opposto ha intimato il pagamento, mediante la
3 notifica dell'atto di precetto, in virtù del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1075/2023 Corte d'Appello di Genova, la somma di € 413.683,28 quale “importo a precetto notificato in data 24.11.2023” oltre
€ 5.624,53, quali “Interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal 24.11.2023 al 29.5.2024” (il tutto oltre spese di precetto che saranno oggetto di esame con il secondo motivo di opposizione). Nel dispositivo della sentenza summenzionata così ha disposto il Collegio giudicante: “Dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma di € 305.300,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1 Controparte_1 della domanda al saldo;
Dichiara tenuta e condanna a pagare a le spese legali di entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 7.000,00 per compensi ed € 607,00 per esborsi e, quanto al grado d'appello, in € 14.239,00 per compensi ed € 1.821,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa” (cfr. titolo esecutivo). Si dà atto, quindi, che sulla somma capitale liquidata in € 305.300,00 non sono state svolte contestazioni. Dal tenore letterale del dispositivo di condanna si osserva che sono stati liquidati “gli interessi legali dalla data della domanda al saldo” e non gli interessi e rivalutazione monetaria come indicato nell'atto di precetto da parte creditrice opposta. Tenuto conto che la domanda giudiziale è stata depositata in data 24/01/2018 (data non oggetto di contestazione, riportata dalla opponente in citazione e dall'opposto nel primo precetto notificato datato 24/11/2023) e che l'atto di precetto è stato notificato in data 29/05/2024, gli interessi legali sono da determinarsi in € 25.669,57, per un importo complessivo di € 330.999,57 (cfr. prospetto di calcolo depositato dalla parte opponente). Non sono state poi oggetto di doglianza le spese legali liquidate per il primo grado in € 10.213,84 (derivanti da € 7.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa), né quelle riferite al secondo grado di giudizio in
€ 20.776,40 (derivanti da € 14.239,00 oltre spese generali, Iva e Cpa). Parimenti non contestati gli esborsi quantificati nello stesso titolo esecutivo in € 2.428,00 (derivanti dalla somma € 607,00 + 1.821,00).
1.3. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER DUPLICAZIONE SPESE LEGALI. PRECETTO IN RINNOVAZIONE. Con un secondo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle spese di lite per la redazione sia del primo atto di precetto sia del secondo atto di precetto in rinnovazione. La Suprema Corte ha precisato che è pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice del titolo esecutivo, rispondendo questo a principi generali in tema di c.d. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente compresse nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore scaturito (Cass., civ., sez. III, n. 19791/2011). Quindi, può ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza necessità di apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come quelle inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza. Non è, poi, preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013 (Rv. 627858)). Orbene, nella fattispecie in esame, dalla lettura dei due atti di precetto notificati, il primo nel
4 novembre 2023 e il secondo, in rinnovazione, in data 24/05/2024, si osserva che i compensi per le spese di lite sono stati duplicati. Di conseguenza, la somma di € 827,32 (derivanti da € 567,00 oltre spese generali, Iva e Cpa) appare dovuta per una sola volta. Parimenti, parte opposta ha dimostrato di avere sostenuto la spesa di € 6,71 per diritti dovuti all' per la presentazione dell'istanza di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi Pt_2 con esito negativo.
1.4. CONTEGGI CONCLUSIVI. Orbene, le doglianze articolate dalla parte opponente hanno trovato accoglimento per quanto di ragione e nei limiti indicati. In ogni caso, è stato accertato il diritto del creditore di agire esecutivamente nei confronti di per la minor somma di € 362.823,84, invece che per € 420.141,83 come Parte_1 riportato nell'atto di precetto in rinnovazione. Si ricorda che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass., civ., sez. lav., n. 2160/2013; cfr. Cass., civ., sez. III, n. 8839/2013): Dunque, in applicazione dei principi generali in tema di esecuzione forzata e di conservazione degli atti, l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità del precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515, che precisa come alla nullità od inefficacia soltanto parziale per la somma eccedente il dovuto consegua pure la persistenza della validità del precetto stesso per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione circa la quantità del credito). La non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato) (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, può affermarsi come sia dovuta dalla società debitrice opponente la minor somma di € 362.823,84. 1.5. CONTESTAZIONI TITOLO ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con una terza doglianza, parte esecutata ha, poi, contestato la fondatezza nel merito delle statuizioni contenute nella sentenza di secondo grado oggetto di ricorso per Cassazione e dunque non ancora passata in giudicato. Tale motivo è palesemente inammissibile e come tale deve essere respinto. Orbene, il titolo esecutivo azionato è costituito da un titolo esecutivo di formazione giudiziale, rappresentato da sentenza di secondo grado provvisoriamente esecutivo (con pendente il ricorso per Cassazione).
5 Giova ricordare, a tale proposito, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850). Pertanto, possono essere fatti valere dal debitore esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247). Nel caso che ci occupa, invece, le doglianze del debitore esecutato, che hanno riguardato fatti inerenti la formazione della pretesa creditoria (come l'infondatezza nel merito delle pretese azionate in sede monitoria, per essere stata rinunciata tacitamente la clausola penale, “che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa”) e, quindi, del titolo, non possono in questa sede essere oggetto di esame. Si ricorda che l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi su prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Ne deriva logicamente, l'infondatezza del terzo motivo di opposizione articolato dal debitore opposto, sul merito della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazione che precedono, sussiste pertanto il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del debitore in forza del titolo esecutivo costituito Parte_1 dal sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, a titolo di clausola penale e rimborso spese di lite. Va dunque dichiarata la parziale nullità dell'atto di precetto che va limitato, nella sua efficacia, al minore ammontare di (Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n. 2160). Pertanto, è Parte_1 debitore di i € 362.823,84 in forza della sentenza n. 1075/2023 pronunciata dalla Corte CP_1
d'Appello di Genova. Non si riscontra che la parte debitrice intimata abbia corrisposto quanto dalla stessa dovuto.
6
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore fino ad € 520.000,00 (secondo il D.M. 147/2022), in relazione al c.d. criterio del decisum, viste le quattro fasi svolte, essendo state depositate le memorie integrative.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1004 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , così
[...] Controparte_1 provvede:
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.,
1. DICHIARA che ha diritto di agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti di per la minor somma di € 362.823,84 in forza della Parte_1 sentenza n. 1075/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a favore di le spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_1
€ 21.036,49, di cui € 3.544,00 per la fase di studio della controversia, € 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 6.246,60 per la fase istruttoria/di trattazione, € 6.164,00 per la fase decisionale, € 2.743,89 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 13.02.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
7
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1004 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BONDIELLI ILARIA, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. FONTANA ALESSANDRO, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DORSALE N. 23/A 54100 MASSA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 11/02/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti al Parte_1
Tribunale di Massa , al fine di far dichiarare l'insussistenza del diritto del Controparte_1 creditore a procedere ad esecuzione forzata, sulla base dell'atto di precetto notificato via pec in data 29/05/2024, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per essersi verificati fatti estintivi, modificativi, impeditivi e, comunque, successivi alla formazione del titolo giudiziale. Deduceva, in particolare, come i) il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; ii) che quindi “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione); iii) le spese legali dell'atto di precetto in rinnovazione fossero state addebitate “per ulteriori € 567,00 già richiesti come onorari nel precetto notificato il 24.11.2023, oltre il 15% delle spese, il cpa al 4% e l'iva al 22% per un totale di € 827,31(“euro ottocentoventisette/31”)”; iv) infine “nel precetto in rinnovazione per correttezza e chiarezza nel calcolo matematico, avrebbe dovuto comunque elencare compiutamente tutte le poste richieste e indicare a quale titolo esse venissero intimate” (cfr. pag. 2 citazione); v) la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova fosse stata impugnata con il ricorso in Cassazione;
vi) fosse infondata la pretesa creditoria per non avere la Corte d'Appello “tenuto minimamente conto del fatto della rinuncia tacita della clausola penale, che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa” (cfr. pag. 5 citazione). Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, , chiedendo “in via Controparte_1 pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la presente opposizione inammissibile per i motivi espressi in narrativa;
In via principale: rigettare l'opposizione presentata da perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata: in Parte_1 caso di accoglimento della presente opposizione per quanto attiene la richiesta di pagamento delle somme a titolo di rivalutazione monetaria confermare per il resto l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo impugnato”.
La causa veniva istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali. All'udienza del 11/02/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE. Parte attrice opponente, con due motivi di opposizione all'esecuzione, ha contestato alcune voci inserite nell'atto di precetto, notificato da , sulla base della sentenza n. Controparte_1
1075/2023 della Corte d'Appello di Genova, ritenendole non dovute;
mentre con un terzo motivo ha dedotto la insussistenza della pretesa creditoria, valutata la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso per Cassazione. Si premette che va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la debenza di alcune somme, investendo essa una questione concernente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione che non è stata
2 spontaneamente adempiuta, ponendo in discussione il diritto sostanziale di credito per come risulta indicato nell'atto di precetto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16569 del 25/11/2002 (Rv. 558687 - 01)). Deve, così, essere qualificata la domanda con cui si contesti il diritto di procedere esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone, difatti, che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto. A seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, il giudice è investito di poteri di cognizione ordinaria e provvede alla determinazione della somma effettivamente dovuta. Col corollario, ben presente nella giurisprudenza di legittimità, che, se viene riscontra come eccessiva la somma portata nel precetto, l'eccessività non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all'esito del giudizio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020).
1.2. DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER ERRATO CALCOLO DEGLI INTERESSI. TITOLO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con un primo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle somme dovute a titolo “rivalutazione monetaria”. Segnatamente, ha contestato che il creditore opposto non avesse “diritto agli interessi e rivalutazione monetaria sul capitale indicato in detta sentenza ma solo agli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo”; e che, quindi, “sulla somma di € 305.300,00 dal 24/01/2018 al 29 Maggio 2024, gli interessi calcolati al tasso legale ammonta[sse] ad € 25.669,57 e non a quasi 80.000,00 euro (€ 74.137,72 + € 5.624,53) come calcolato erroneamente da controparte nel primo precetto e successivamente in quello in rinnovazione” (cfr. pag. 3 citazione). Si ricorda, a tale proposito, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione possa controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247). Orbene, tanto premesso, si rileva che il creditore opposto ha intimato il pagamento, mediante la
3 notifica dell'atto di precetto, in virtù del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1075/2023 Corte d'Appello di Genova, la somma di € 413.683,28 quale “importo a precetto notificato in data 24.11.2023” oltre
€ 5.624,53, quali “Interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal 24.11.2023 al 29.5.2024” (il tutto oltre spese di precetto che saranno oggetto di esame con il secondo motivo di opposizione). Nel dispositivo della sentenza summenzionata così ha disposto il Collegio giudicante: “Dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma di € 305.300,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1 Controparte_1 della domanda al saldo;
Dichiara tenuta e condanna a pagare a le spese legali di entrambi Parte_1 Controparte_1
i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 7.000,00 per compensi ed € 607,00 per esborsi e, quanto al grado d'appello, in € 14.239,00 per compensi ed € 1.821,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa” (cfr. titolo esecutivo). Si dà atto, quindi, che sulla somma capitale liquidata in € 305.300,00 non sono state svolte contestazioni. Dal tenore letterale del dispositivo di condanna si osserva che sono stati liquidati “gli interessi legali dalla data della domanda al saldo” e non gli interessi e rivalutazione monetaria come indicato nell'atto di precetto da parte creditrice opposta. Tenuto conto che la domanda giudiziale è stata depositata in data 24/01/2018 (data non oggetto di contestazione, riportata dalla opponente in citazione e dall'opposto nel primo precetto notificato datato 24/11/2023) e che l'atto di precetto è stato notificato in data 29/05/2024, gli interessi legali sono da determinarsi in € 25.669,57, per un importo complessivo di € 330.999,57 (cfr. prospetto di calcolo depositato dalla parte opponente). Non sono state poi oggetto di doglianza le spese legali liquidate per il primo grado in € 10.213,84 (derivanti da € 7.000,00 oltre spese generali, Iva e Cpa), né quelle riferite al secondo grado di giudizio in
€ 20.776,40 (derivanti da € 14.239,00 oltre spese generali, Iva e Cpa). Parimenti non contestati gli esborsi quantificati nello stesso titolo esecutivo in € 2.428,00 (derivanti dalla somma € 607,00 + 1.821,00).
1.3. ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO PER DUPLICAZIONE SPESE LEGALI. PRECETTO IN RINNOVAZIONE. Con un secondo motivo di opposizione, parte opponente ha lamentato l'inserimento nell'atto di precetto delle spese di lite per la redazione sia del primo atto di precetto sia del secondo atto di precetto in rinnovazione. La Suprema Corte ha precisato che è pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice del titolo esecutivo, rispondendo questo a principi generali in tema di c.d. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente compresse nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore scaturito (Cass., civ., sez. III, n. 19791/2011). Quindi, può ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza necessità di apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come quelle inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza. Non è, poi, preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013 (Rv. 627858)). Orbene, nella fattispecie in esame, dalla lettura dei due atti di precetto notificati, il primo nel
4 novembre 2023 e il secondo, in rinnovazione, in data 24/05/2024, si osserva che i compensi per le spese di lite sono stati duplicati. Di conseguenza, la somma di € 827,32 (derivanti da € 567,00 oltre spese generali, Iva e Cpa) appare dovuta per una sola volta. Parimenti, parte opposta ha dimostrato di avere sostenuto la spesa di € 6,71 per diritti dovuti all' per la presentazione dell'istanza di ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis c.p.c., conclusasi Pt_2 con esito negativo.
1.4. CONTEGGI CONCLUSIVI. Orbene, le doglianze articolate dalla parte opponente hanno trovato accoglimento per quanto di ragione e nei limiti indicati. In ogni caso, è stato accertato il diritto del creditore di agire esecutivamente nei confronti di per la minor somma di € 362.823,84, invece che per € 420.141,83 come Parte_1 riportato nell'atto di precetto in rinnovazione. Si ricorda che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass., civ., sez. lav., n. 2160/2013; cfr. Cass., civ., sez. III, n. 8839/2013): Dunque, in applicazione dei principi generali in tema di esecuzione forzata e di conservazione degli atti, l'eccesso della somma per la quale viene intimato il precetto, rispetto a quella per cui il creditore ha diritto di procedere, non importa la nullità del precetto stesso, ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5515, che precisa come alla nullità od inefficacia soltanto parziale per la somma eccedente il dovuto consegua pure la persistenza della validità del precetto stesso per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione circa la quantità del credito). La non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato) (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20238 del 22/07/2024). Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, può affermarsi come sia dovuta dalla società debitrice opponente la minor somma di € 362.823,84. 1.5. CONTESTAZIONI TITOLO ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. Con una terza doglianza, parte esecutata ha, poi, contestato la fondatezza nel merito delle statuizioni contenute nella sentenza di secondo grado oggetto di ricorso per Cassazione e dunque non ancora passata in giudicato. Tale motivo è palesemente inammissibile e come tale deve essere respinto. Orbene, il titolo esecutivo azionato è costituito da un titolo esecutivo di formazione giudiziale, rappresentato da sentenza di secondo grado provvisoriamente esecutivo (con pendente il ricorso per Cassazione).
5 Giova ricordare, a tale proposito, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice investito dell'opposizione all'esecuzione non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850). Pertanto, possono essere fatti valere dal debitore esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al titolo esecutivo giudiziale (Cass. 25 maggio 2007, n. 12251), essendo solo nella sede del processo di cognizione in cui il titolo si è formato, che possono essere fatte valere le ragioni di merito, all'interno della quale il debitore opponente potrà esercitare tutte le facoltà connesse alla sua posizione. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione ad esecuzione - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero nello speciale mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione (e tranne solo i casi - che con tutta evidenza qui non sono addotti e non ricorrono - di vera e propria inesistenza della pronunzia) (vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247). Nel caso che ci occupa, invece, le doglianze del debitore esecutato, che hanno riguardato fatti inerenti la formazione della pretesa creditoria (come l'infondatezza nel merito delle pretese azionate in sede monitoria, per essere stata rinunciata tacitamente la clausola penale, “che non è stata riportata in ben due rogiti definitivi e che l'autonomia contrattuale privata può subire modificazioni nel tempo e soprattutto che un contratto definitivo sostituisce sempre le statuizioni rese nel preliminare;
essendo un accordo successivo tra le stesse parti in causa”) e, quindi, del titolo, non possono in questa sede essere oggetto di esame. Si ricorda che l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi su prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito. Ne deriva logicamente, l'infondatezza del terzo motivo di opposizione articolato dal debitore opposto, sul merito della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazione che precedono, sussiste pertanto il diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del debitore in forza del titolo esecutivo costituito Parte_1 dal sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova, a titolo di clausola penale e rimborso spese di lite. Va dunque dichiarata la parziale nullità dell'atto di precetto che va limitato, nella sua efficacia, al minore ammontare di (Sez. lavoro Sent., 30/01/2013, n. 2160). Pertanto, è Parte_1 debitore di i € 362.823,84 in forza della sentenza n. 1075/2023 pronunciata dalla Corte CP_1
d'Appello di Genova. Non si riscontra che la parte debitrice intimata abbia corrisposto quanto dalla stessa dovuto.
6
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore fino ad € 520.000,00 (secondo il D.M. 147/2022), in relazione al c.d. criterio del decisum, viste le quattro fasi svolte, essendo state depositate le memorie integrative.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1004 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , così
[...] Controparte_1 provvede:
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.,
1. DICHIARA che ha diritto di agire esecutivamente nei Controparte_1 confronti di per la minor somma di € 362.823,84 in forza della Parte_1 sentenza n. 1075/2023 pronunciata dalla Corte d'Appello di Genova;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare a favore di le spese processuali che liquida in complessivi € Controparte_1
€ 21.036,49, di cui € 3.544,00 per la fase di studio della controversia, € 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 6.246,60 per la fase istruttoria/di trattazione, € 6.164,00 per la fase decisionale, € 2.743,89 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 13.02.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
7