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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 683/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Sciabola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. La Spina in Perugia, via Baglioni n.36, in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Lauri e Jamila
Beltrammi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Spoleto, piazza Garibaldi
n.36/A, in forza di delega apposta a margine della comparsa di risposta in appello;
-Appellato=
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note datate 8.10.2024;
Per l'appellato come alle note datate 26.9.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
fratello innanzi al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere il 50% -pari Controparte_1
alla quota di sua spettanza- dell'eredità della madre , stimata in Controparte_2
€.223.751,52, previo accertamento che i conti correnti n.14279 e n.14299, cointestati alla defunta ed a , erano di esclusiva competenza della così Controparte_1 CP_2
come il prestito obbligazionario di €.50.000,00, con scadenza al 31.12.2019, intestato unicamente a ma acceso con i soldi della de cuius. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda di parte attrice sostenendo l'infondatezza dei conteggi posti a base dell'azione di;
in Parte_1
via riconvenzionale chiedeva il recupero di somme che la Controparte_1 CP_2
aveva corrisposto in vita a per il pagamento di imposte. Parte_1
Il Tribunale di Spoleto, ritenuto che la causa poteva essere decisa senza dar corso all'istruttoria, non ammetteva alcun mezzo di prova e, fatte precisare le conclusioni,
concedeva alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
all'esito pronunciava sentenza n.463/2022 che rigettava la domanda di
[...]
(per non avere l'attore provato la propria qualità di erede), rigettava altresì la Parte_1
domanda riconvenzionale del convenuto e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto appello deducendo l'erroneità Parte_1
della sentenza gravata laddove ha ritenuto che l'attore non abbia fornito la prova della pagina 2 di 14 propria qualità di erede, tenuto conto dell'idoneità della documentazione prodotta e della mancata contestazione del convenuto sul punto.
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata e ritenuta dimostrata la qualità di erede di in capo Controparte_2
a , vengano accolte le domande proposte dinanzi al primo giudice, Parte_1
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 7.2.23 ha resistito all'appello Controparte_1
sostenendone l'infondatezza, dal momento che non ha fornito la Parte_1
prova della propria qualità di figlio / erede di , onde ha chiesto in via Controparte_2
principale il rigetto dei motivi di impugnazione. In via “subordinata ed incidentale”, nel caso di “accoglimento, anche solo parziale dei motivi di gravame proposti da parte appellante”, ha ribadito le conclusioni già prese in primo grado, chiedendo l'accertamento della donazione indiretta di €.25.404,00 da parte di a Controparte_2
e la restituzione al medesimo della metà Parte_1 Controparte_1
dell'importo, se del caso ed in via di estremo subordine, da compensarsi con quanto ritenuto dovuto al fratello.
La causa è stata istruita mediante CTU diretta a ricostruire il patrimonio mobiliare di attraverso l'esame della documentazione prodotta. Controparte_2
Quindi la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il principale motivo di appello ha impugnato la sentenza Parte_1
n.463/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto il 30.6.2022, laddove il primo giudice ha ritenuto che l'appellante (attore in prime cure) non avrebbe fornito la prova della propria qualità di erede e, quindi, della titolarità del rapporto giuridico controverso.
pagina 3 di 14 In sintesi il primo giudice ha ritenuto che la “semplice dichiarazione di successione” ed una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” non risulterebbero idonee a ritenere provata la qualità di erede di , ma neppure sarebbe sufficiente la non Parte_1
contestazione di tale qualità da parte del convenuto, vista la “natura indisponibile” della disciplina.
Premesso che con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha evitato di pronunciarsi sul merito della causa, ritiene questa Corte che la tesi del Tribunale di Spoleto non sia condivisibile.
Risulta pacifico in causa che:
1) , che in vita aveva sposato , a lei premorto, è Controparte_2 Persona_1
deceduta il 18.5.2015 senza aver formato alcun testamento;
2) ha avuto in costanza di matrimonio due figli, vale a dire Controparte_2 [...]
e . Parte_1 Controparte_1
Orbene, a norma dell'art. 565 cod. civile “nella successione legittima l'eredità si
devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali…” e nella fattispecie non è mai stata in discussione la circostanza che e siano gli Parte_1 Controparte_1
unici due figli ed eredi legittimi di;
prova ne sia che nella comparsa di Controparte_2
risposta in primo grado il convenuto ha fatto espresso riferimento Controparte_1
all'attore quale fratello ed erede legittimo, formulando addirittura una domanda riconvenzionale nei suoi confronti per rivendicare le quote di sua spettanza relative ad alcune somme che sarebbero state asseritamente donate al fratello, domanda (di collazione, ex art. 724 cod. civile) che ha come presupposto la qualità di coeredi dei due fratelli
Osserva questa Corte che, date le circostanze di fatto appena esposte, interpretare in modo formalistico gli atti di causa ritenendo che la disciplina della devoluzione pagina 4 di 14 ereditaria sia sottratta alla disponibilità delle parti e che la prova della qualità di erede possa darsi esclusivamente con gli atti dello stato civile comporti -nel caso in esame- un totale scollegamento della sentenza con la realtà, per giunta non attribuendo alcun valore alla condotta processuale delle parti in causa.
Peraltro, se è vero che la delazione -che fa seguito all'apertura della successione- non basta per l'acquisto della qualità di erede, come pure la semplice dichiarazione di successione (tra le tante vedi Cass. Ord. 19.102022 n.30761), è anche vero che nella fattispecie vi sono più elementi di valutazione dai quali ricavare la qualità di erede dell'odierno appellante.
Innanzitutto non è superfluo rilevare che la presentazione della dichiarazione di successione è pur sempre un elemento indiziario (Cass. n.4756/99) che milita a favore dell'intenzione di accettare l'eredità, ma soprattutto è assai rilevante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che contiene la dichiarazione che gli eredi legittimi della sono e (doc.1 di parte attrice), ciò che CP_2 Parte_1 Controparte_1
integra a tutti gli effetti l'accettazione espressa prevista dall'art. 475 cod. civile, secondo cui “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il
chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto la qualità di erede”.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre osservare che una domanda volta a reclamare la proprietà dei beni ereditari -come quella in disamina-
costituisce accettazione tacita di eredità (art. 476 cod. civile), secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale dal quale non si ha motivo per discostarsi (Cass.
27.6.2005 n.13738)
Del resto ritiene questo Collegio che non vi siano motivi per disattendere dei noti precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte secondo cui, in tema di successioni
mortis causa, la qualità di erede può essere provata in sede processuale anche mediante pagina 5 di 14 la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Cass. 12361/2011;
Cass. n.15803/2009).
Tra l'altro non è superfluo rilevare che la giurisprudenza citata in senso contrario -anche dal primo giudice- riguarda il decesso della parte originaria nel corso del giudizio (e la conseguente riassunzione da parte dei sedicenti eredi) oppure l'azione dei creditori -per debiti contratti dal de cuius- nei confronti di coloro non intendono assumere la qualità di erede, che sono fattispecie del tutto diverse da quella di cui trattasi.
Infine va rilevato che proprio il convenuto ha depositato una scrittura Controparte_1
privata del 16.4.1987 il cui contenuto era dato dalla promessa di di Controparte_2
donare ai figli ed degli appezzamenti di terreno, e la scrittura in CP_1 Parte_1
discorso è stata firmata (e mai disconosciuta) sia dai fratelli che da Pt_1 CP_2
quindi non vede questa Corte come si possa dubitare: A) che
[...] [...]
sia figlio legittimo di e, come tale, erede legittimo e Parte_1 Controparte_2
necessario della defunta (al pari del fratello;
in proposito si veda l'albero genealogico contenuto nella dichiarazione di successione); B) che l'odierno appellante principale abbia accettato l'eredità essendosi qualificato erede in un atto di notorietà o comunque l'abbia accettata tacitamente.
Ne consegue che il motivo di appello proposto da va accolto e Parte_1
completamente riformata la sentenza oggetto d'impugnazione laddove ha ritenuto che non vi è prova che sia erede di . Parte_1 Controparte_2
*****
Da quanto precede discende, come logica conseguenza, che occorra esaminare il merito della controversia, essendo pacifico che a e debba essere Parte_1 CP_1
devoluto l'intero asse ereditario di nella misura del 50% per ciascun Controparte_2
erede (art.566 cod. civile).
pagina 6 di 14 Secondo il CTU rag. comm. le cui notazioni sono sul punto ineccepibili, Persona_2
il patrimonio mobiliare di , negli ultimi anni di vita ed al momento del Controparte_2
decesso, si era così sviluppato:
- Rapporto 11065 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, intestato alla sola CP_2
estinto in data 8.7.2008 a saldo zero;
[...]
- Rapporto 10859 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, intestato alla sola
, estinto in data 7.10.2008 a saldo zero;
Controparte_2
- Rapporto 14279/5 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto l'8.7.2008, intestato a e , estinto in data 16.2.2010; Controparte_2 Controparte_1
- Rapporto 14299 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto il 7.10.2008, intestato a e , che alla data della morte della prima (18.5.2015) Controparte_2 Controparte_1
riportava un saldo attivo di €.7.022,50;
trattandosi di conto cointestato la somma che presuntivamente ricadrebbe nell'asse ereditario è pari al 50% di €.7.022,50, cioè €.3.511,25 (cfr. pag.18 della CTU).
Altri dati che il CTU ha evidenziato ad avviso di questa Corte debbono ritenersi inconfutabili, e cioè:
- sul conto 14279, cointestato a e , erano confluite Controparte_2 Controparte_1
somme della sola , vale a dire €.145.363,39 provenienti dalla vendita Controparte_2
al prezzo di €.150.000,00 del compendio immobiliare di proprietà della (rogito CP_2
notaio del 24.6.2008), somma inizialmente versata sul conto 11065 (pag.9 della Per_3
CTU);
- il totale dei fondi prelevati da con firma per ricevuta presso lo Controparte_1
sportello bancario, tratti dai conti cointestati (14279 e 14299), ammonta ad €.80.924,00
(di cui €.14.100,00 tratti dal conto n.14299 ed il resto dal conto n.14279; cfr. pagg. 14-
pagina 7 di 14 - un ulteriore importo di €.50.000,00 per prestito obbligazionario non convertibile è
transitato dal conto cointestato (14279) al dossier titoli del solo (n.76-500695); CP_1
- il totale dei prelevamenti di €.80.900,00 per cui non sono state rinvenute contabili di sorta, che secondo il CTP rag. sarebbero comunque riferibili a Per_4 CP_1
(cfr. le osservazioni alla CTU, pag.23), per la “quasi totalità” risalgono agli anni
[...]
2008-2010 (pag.30 della CTU) e l'istituto bancario non è comunque in grado di ricostruirne le movimentazioni.
Sulla scorta di tali evidenze istruttorie osserva questa Corte che:
- non è stato mai realmente oggetto di contestazione che sui due conti cointestati
(n.14279 e n.14299) fossero confluiti solo denari della de cuius, al riguardo non è
superfluo rilevare che il conto n.14279 è stato acceso con il versamento in data 8.7.2008
del significativo importo di €.145.363,39 proveniente dalla vendita di un immobile della e che il primo significativo accredito sul conto corrente n.14299 (di CP_2
€.30.000,00) corrisponde alla data (3.3.2009) in cui è stata prelevata la somma di
€.89.600,00 dal conto n.14279;
- non è emerso alcun elemento di prova che il prestito obbligazionario di €.50.000,00
costituisca una remunerazione a titolo di utili o in conto lavoro per l'impresa familiare che si sarebbe instaurata tra ed il figlio , dato che Controparte_2 CP_1 CP_1
ha prestato lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato sino al 31.12.1993
[...]
e che l'attività della è iniziata il 15.4.1989 ed è cessata il 20 giugno 1996: in CP_2
pratica non vi è corrispondenza di date per sostenere che madre e figlio abbiano costituito per anni un'impresa familiare. Inoltre la “retribuzione” risulterebbe pagata dopo circa 14 anni dalla chiusura dell'attività da parte della e costituisce un CP_2
fatto del tutto illogico ed improbabile che una retribuzione venga corrisposta dopo tutto questo tempo dalla cessazione dell'attività;
pagina 8 di 14 - la circostanza che ad operare sui conti correnti cointestati sia stato solo ed unicamente non è mai stata dimostrata, quindi si configura come una mera Controparte_1
supposizione la tesi che i prelevamenti (di €.80.900,00) per cui non sono state rinvenute contabili di sorta siano riferibili a;
Controparte_1
- l'unica operazione contabile riguardante la data del 30.10.2009 ha ad oggetto l'accredito di una somma sul conto n.14279 (cfr. pag.11 della CTU), ciò che non costituisce un depauperamento a danno della de cuius;
- dal libretto di deposito n.11065 risulta prelevata il 30.6.2008 la somma di €.6.600,00
(cfr. pag.9 della CTU) da apparentemente senza causale. Invero la data Controparte_1
è immediatamente successiva alla vendita dell'immobile della ed è CP_2
assolutamente ragionevole ritenere che l'importo sia stato prelevato per far fronte alle spese della transazione, tra le quali ricomprendere il cambio di destinazione d'uso del terreno (effettuato dal geom. ; CP_3
- i pagamenti degli 24 (a titolo di imposte che fanno capo alla e le spese per CP_2
l'edicola funeraria (notula del geometra, fattura della Deciano Edilizia, ricevuta di pagamento del permesso di costruire) per un totale di €.21.644,87 non possono che essere considerate come uscite fatte nell'interesse della defunta;
- in riferimento al prelievo della somma di €.89.600,00, effettuato il 3.3.2009 dal conto n.14279, è d'uopo rilevare che la ricevuta della banca è a firma di , Controparte_2
quindi il prelievo non è in nessun modo attribuibile a fermo restando Controparte_1
che presumibilmente una parte di detta somma, vale a dire €.30.000,00, lo stesso giorno
è stata accreditata sul conto n.14299 (cfr. pagg. 11 e 13 della CTU);
- in data apparente del 16.3.2007 è intervenuta una scrittura privata tra la ed il CP_2
procacciatore di affari , che avrebbe in seguito maturato delle provvigioni per Per_5
la citata vendita dell'immobile del giugno 2008. Tra le ricevute di pagamento ve ne sono pagina 9 di 14 cinque, per un importo complessivo di €.59.000,00, che risulterebbero effettuate a favore del detto procacciatore, ma in nessun caso i prelievi effettuati da Controparte_1
corrispondono alle somme che sarebbero state pagate al (in data 24.7.08, a fronte Per_5
della somma corrisposta a di €.12.000,00 non vi è alcun prelievo;
in data 29.8.08, a Per_5
fronte di €.16.000,00 per il procacciatore, figura un prelievo di €.4.000,00 dal conto n.14279; in data 16.9.08 la ricevuta di pagamento è di €.8.000,00, ma il prelievo in pari data di è di €.3.500,00 dal conto n.14279; in data 1.10.2008 la ricevuta Controparte_1
di è di €.8.000,00, mentre nella stessa data risultano due prelievi, da due conti Per_5
diversi, di €.4.500,00 l'uno; infine in data 31.10.08 la ricevuta è di €.15.000,00 ma i prelievi in pari data sono due, da entrambi i conti attivi, di €.5.500,00 l'uno; la tesi che le somme sarebbero state prelevate in precedenza, anche con anticipi di svariati giorni,
desta molte perplessità, perché non si comprende il motivo per cui, ad esempio, si prelevi una somma il 30.6.2008 per pagare il 24.7.08). In ogni caso, secondo l'appellato il compenso riconosciuto al per la mediazione sarebbe pari ad €.81.560,00, che non Per_5
solo costituisce uno sproposito rispetto al totale del prezzo introitato dalla per la CP_2
vendita del suo compendio immobiliare (€.150.000,00), ma non ha nemmeno alcuna corrispondenza né con le ricevute (€.59.000,00), né con i prelievi in data pari o prossima alle ricevute (€.27.500,00). Infine merita il dovuto rilievo il fatto che nell'atto di compravendita è stato espressamente dichiarato che l'atto è stato concluso senza l'intervento di mediatori (!) e, soprattutto, che le quietanze sono tutte intestate a CP_1
e non alla
[...] CP_2
La conclusione necessitata di quanto sopra esposto è che le somme che costituiscono l'asse ereditario della debbono corrispondere al totale dei fondi prelevati da CP_2
senza causale con firma per ricevuta presso lo sportello bancario, tratti Controparte_1
dai conti cointestati (14279 e 14299), per un ammontare di €.80.924,00 (di cui pagina 10 di 14 €.14.100,00 tratti dal conto n.14299 ed il resto dal conto n.14279), oltre ad €.50.000,00
per prestito obbligazionario non convertibile, somma che è transitata dal conto cointestato (14279) al dossier titoli del solo (n.76-500695), oltre al saldo Controparte_1
attivo del conto n.14299 alla data del decesso della pari ad €.7.022,50, e così CP_2
per un totale di €.137.946,50.
*****
Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale proposta da “in via Controparte_1
subordinata ed incidentale”, “nel caso di accoglimento anche solo parziale dei motivi di gravame proposti da parte appellante”, che ha ad oggetto la presunta donazione indiretta di €.25.404,00 effettuata dalla de cuius al figlio . Parte_1
Premesso che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è stata espressamente rigettata in prime cure per motivi attinenti alla mancanza di prova della qualità di eredi delle parti in causa e che, come sopra detto, tale qualità non è revocabile in dubbio per le argomentazioni sopra svolte, osserva questa Corte che il fondamento della riconvenzionale in oggetto riguarda la rinuncia della (effettuata con scrittura CP_2
privata il 16.4.1987) al 50% dell'usufrutto su due immobili, di cui risultava nudo proprietario il figlio . Per effetto di tale rinuncia avrebbe Parte_1 Parte_1
percepito per intero i canoni di locazione dei due immobili (affittati) mentre la – CP_2
che non aveva trascritto la rinuncia – aveva continuato a pagare le imposte (Irpef) su tali rendite in rapporto alla quota di usufrutto risultante formalmente al fisco.
Per il vero occorre rilevare che l'atto di rinuncia aveva ad oggetto anche l'usufrutto su beni immobili di e, a fronte di tali rinunce, i figli si erano impegnati a Controparte_1
corrispondere alla madre la somma di £.500.000 mensili (£.250.000 per ciascuno).
Orbene, ha provato per tabulas di aver pagato la somma in questione Parte_1
(docc. 8 e 9 allegati alla memoria ex art.183 c.6 cpc) e che tale somma coprisse anche il pagina 11 di 14 pagamento delle imposte si ricava dal fatto che quando nel marzo 2013 la ha CP_2
rinunciato a percepire i pagamenti di spettanza di (doc.10) lo stesso ha Parte_1
corrisposto l'Irpef relativa.
Tra l'altro dalla documentazione prodotta dall'appellato non si evince se l'imposta Irpef
pagata dalla sia riferita esclusivamente agli immobili assegnati ad e CP_2 Parte_1
non anche a quelli che nella citata scrittura sono di competenza di . CP_1
In ultimo, ma non per ultimo, ritiene questa Corte che il pagamento dell'Irpef da parte della sugli immobili di cui aveva l'usufrutto non possa configurare una CP_2
donazione indiretta nei confronti dei figli, dato che la rinuncia all'usufrutto è stata fatta dietro corresponsione di un corrispettivo (mensile).
Da tutto quanto argomentato consegue che la domanda riconvenzionale proposta da va respinta. Controparte_1
*****
Le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova formulati in prime cure unitamente alla richiesta di CTU contabile.
Ritiene questa Corte che le prove testimoniali articolate siano in parte inammissibili -
poiché volte a provare pagamenti (art. 2726 cod. civile) o fatti dimostrati/dimostrabili per tabulas- ed in parte superflue, poiché vertenti su fatti incontestati o irrilevanti.
Quanto alla documentazione bancaria mancante, costituisce fatto notorio che gli istituti bancari non conservino documentazione cartacea dei movimenti contabili oltre il decennio, quindi un eventuale ordine di esibizione (art. 210 cpc) non sortirebbe effetto alcuno.
*****
pagina 12 di 14 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
va accolto nei termini sopra precisati, mentre va respinta la domanda riconvenzionale –
oggetto di appello incidentale – proposta da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.463/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto nel Parte_1
proc. n.766/2017, contrariis reiectis, così provvede:
- previa riforma della sentenza impugnata dichiara e Parte_1 CP_1
eredi legittimi della madre;
[...] Controparte_2
- dichiara che il patrimonio mobiliare di al momento del suo Controparte_2
decesso risultava pari ad €.137.946,50;
- Condanna alla restituzione a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di €.68.973,25, oltre interessi dalla data dell'apertura della successione al saldo;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che, quanto al primo grado di giudizio liquida in €.3.972,00 per Parte_1
compensi, e quanto al secondo grado di giudizio liquida in €.1.138,50 per spese,
€.7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate in corso di causa;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante in via incidentale versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
pagina 13 di 14 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 della CTU);
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 683/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Anna Sciabola, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. La Spina in Perugia, via Baglioni n.36, in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Lauri e Jamila
Beltrammi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Spoleto, piazza Garibaldi
n.36/A, in forza di delega apposta a margine della comparsa di risposta in appello;
-Appellato=
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come alle note datate 8.10.2024;
Per l'appellato come alle note datate 26.9.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
fratello innanzi al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere il 50% -pari Controparte_1
alla quota di sua spettanza- dell'eredità della madre , stimata in Controparte_2
€.223.751,52, previo accertamento che i conti correnti n.14279 e n.14299, cointestati alla defunta ed a , erano di esclusiva competenza della così Controparte_1 CP_2
come il prestito obbligazionario di €.50.000,00, con scadenza al 31.12.2019, intestato unicamente a ma acceso con i soldi della de cuius. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio il convenuto resisteva alla domanda di parte attrice sostenendo l'infondatezza dei conteggi posti a base dell'azione di;
in Parte_1
via riconvenzionale chiedeva il recupero di somme che la Controparte_1 CP_2
aveva corrisposto in vita a per il pagamento di imposte. Parte_1
Il Tribunale di Spoleto, ritenuto che la causa poteva essere decisa senza dar corso all'istruttoria, non ammetteva alcun mezzo di prova e, fatte precisare le conclusioni,
concedeva alle parti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
all'esito pronunciava sentenza n.463/2022 che rigettava la domanda di
[...]
(per non avere l'attore provato la propria qualità di erede), rigettava altresì la Parte_1
domanda riconvenzionale del convenuto e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto appello deducendo l'erroneità Parte_1
della sentenza gravata laddove ha ritenuto che l'attore non abbia fornito la prova della pagina 2 di 14 propria qualità di erede, tenuto conto dell'idoneità della documentazione prodotta e della mancata contestazione del convenuto sul punto.
In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto che, previa riforma della sentenza impugnata e ritenuta dimostrata la qualità di erede di in capo Controparte_2
a , vengano accolte le domande proposte dinanzi al primo giudice, Parte_1
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione datata 7.2.23 ha resistito all'appello Controparte_1
sostenendone l'infondatezza, dal momento che non ha fornito la Parte_1
prova della propria qualità di figlio / erede di , onde ha chiesto in via Controparte_2
principale il rigetto dei motivi di impugnazione. In via “subordinata ed incidentale”, nel caso di “accoglimento, anche solo parziale dei motivi di gravame proposti da parte appellante”, ha ribadito le conclusioni già prese in primo grado, chiedendo l'accertamento della donazione indiretta di €.25.404,00 da parte di a Controparte_2
e la restituzione al medesimo della metà Parte_1 Controparte_1
dell'importo, se del caso ed in via di estremo subordine, da compensarsi con quanto ritenuto dovuto al fratello.
La causa è stata istruita mediante CTU diretta a ricostruire il patrimonio mobiliare di attraverso l'esame della documentazione prodotta. Controparte_2
Quindi la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Con il principale motivo di appello ha impugnato la sentenza Parte_1
n.463/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto il 30.6.2022, laddove il primo giudice ha ritenuto che l'appellante (attore in prime cure) non avrebbe fornito la prova della propria qualità di erede e, quindi, della titolarità del rapporto giuridico controverso.
pagina 3 di 14 In sintesi il primo giudice ha ritenuto che la “semplice dichiarazione di successione” ed una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” non risulterebbero idonee a ritenere provata la qualità di erede di , ma neppure sarebbe sufficiente la non Parte_1
contestazione di tale qualità da parte del convenuto, vista la “natura indisponibile” della disciplina.
Premesso che con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha evitato di pronunciarsi sul merito della causa, ritiene questa Corte che la tesi del Tribunale di Spoleto non sia condivisibile.
Risulta pacifico in causa che:
1) , che in vita aveva sposato , a lei premorto, è Controparte_2 Persona_1
deceduta il 18.5.2015 senza aver formato alcun testamento;
2) ha avuto in costanza di matrimonio due figli, vale a dire Controparte_2 [...]
e . Parte_1 Controparte_1
Orbene, a norma dell'art. 565 cod. civile “nella successione legittima l'eredità si
devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali…” e nella fattispecie non è mai stata in discussione la circostanza che e siano gli Parte_1 Controparte_1
unici due figli ed eredi legittimi di;
prova ne sia che nella comparsa di Controparte_2
risposta in primo grado il convenuto ha fatto espresso riferimento Controparte_1
all'attore quale fratello ed erede legittimo, formulando addirittura una domanda riconvenzionale nei suoi confronti per rivendicare le quote di sua spettanza relative ad alcune somme che sarebbero state asseritamente donate al fratello, domanda (di collazione, ex art. 724 cod. civile) che ha come presupposto la qualità di coeredi dei due fratelli
Osserva questa Corte che, date le circostanze di fatto appena esposte, interpretare in modo formalistico gli atti di causa ritenendo che la disciplina della devoluzione pagina 4 di 14 ereditaria sia sottratta alla disponibilità delle parti e che la prova della qualità di erede possa darsi esclusivamente con gli atti dello stato civile comporti -nel caso in esame- un totale scollegamento della sentenza con la realtà, per giunta non attribuendo alcun valore alla condotta processuale delle parti in causa.
Peraltro, se è vero che la delazione -che fa seguito all'apertura della successione- non basta per l'acquisto della qualità di erede, come pure la semplice dichiarazione di successione (tra le tante vedi Cass. Ord. 19.102022 n.30761), è anche vero che nella fattispecie vi sono più elementi di valutazione dai quali ricavare la qualità di erede dell'odierno appellante.
Innanzitutto non è superfluo rilevare che la presentazione della dichiarazione di successione è pur sempre un elemento indiziario (Cass. n.4756/99) che milita a favore dell'intenzione di accettare l'eredità, ma soprattutto è assai rilevante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che contiene la dichiarazione che gli eredi legittimi della sono e (doc.1 di parte attrice), ciò che CP_2 Parte_1 Controparte_1
integra a tutti gli effetti l'accettazione espressa prevista dall'art. 475 cod. civile, secondo cui “l'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il
chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto la qualità di erede”.
Oltre a tale argomentazione, peraltro in sé assorbente, occorre osservare che una domanda volta a reclamare la proprietà dei beni ereditari -come quella in disamina-
costituisce accettazione tacita di eredità (art. 476 cod. civile), secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale dal quale non si ha motivo per discostarsi (Cass.
27.6.2005 n.13738)
Del resto ritiene questo Collegio che non vi siano motivi per disattendere dei noti precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte secondo cui, in tema di successioni
mortis causa, la qualità di erede può essere provata in sede processuale anche mediante pagina 5 di 14 la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Cass. 12361/2011;
Cass. n.15803/2009).
Tra l'altro non è superfluo rilevare che la giurisprudenza citata in senso contrario -anche dal primo giudice- riguarda il decesso della parte originaria nel corso del giudizio (e la conseguente riassunzione da parte dei sedicenti eredi) oppure l'azione dei creditori -per debiti contratti dal de cuius- nei confronti di coloro non intendono assumere la qualità di erede, che sono fattispecie del tutto diverse da quella di cui trattasi.
Infine va rilevato che proprio il convenuto ha depositato una scrittura Controparte_1
privata del 16.4.1987 il cui contenuto era dato dalla promessa di di Controparte_2
donare ai figli ed degli appezzamenti di terreno, e la scrittura in CP_1 Parte_1
discorso è stata firmata (e mai disconosciuta) sia dai fratelli che da Pt_1 CP_2
quindi non vede questa Corte come si possa dubitare: A) che
[...] [...]
sia figlio legittimo di e, come tale, erede legittimo e Parte_1 Controparte_2
necessario della defunta (al pari del fratello;
in proposito si veda l'albero genealogico contenuto nella dichiarazione di successione); B) che l'odierno appellante principale abbia accettato l'eredità essendosi qualificato erede in un atto di notorietà o comunque l'abbia accettata tacitamente.
Ne consegue che il motivo di appello proposto da va accolto e Parte_1
completamente riformata la sentenza oggetto d'impugnazione laddove ha ritenuto che non vi è prova che sia erede di . Parte_1 Controparte_2
*****
Da quanto precede discende, come logica conseguenza, che occorra esaminare il merito della controversia, essendo pacifico che a e debba essere Parte_1 CP_1
devoluto l'intero asse ereditario di nella misura del 50% per ciascun Controparte_2
erede (art.566 cod. civile).
pagina 6 di 14 Secondo il CTU rag. comm. le cui notazioni sono sul punto ineccepibili, Persona_2
il patrimonio mobiliare di , negli ultimi anni di vita ed al momento del Controparte_2
decesso, si era così sviluppato:
- Rapporto 11065 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, intestato alla sola CP_2
estinto in data 8.7.2008 a saldo zero;
[...]
- Rapporto 10859 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto, intestato alla sola
, estinto in data 7.10.2008 a saldo zero;
Controparte_2
- Rapporto 14279/5 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto l'8.7.2008, intestato a e , estinto in data 16.2.2010; Controparte_2 Controparte_1
- Rapporto 14299 acceso presso la Banca Popolare di Spoleto il 7.10.2008, intestato a e , che alla data della morte della prima (18.5.2015) Controparte_2 Controparte_1
riportava un saldo attivo di €.7.022,50;
trattandosi di conto cointestato la somma che presuntivamente ricadrebbe nell'asse ereditario è pari al 50% di €.7.022,50, cioè €.3.511,25 (cfr. pag.18 della CTU).
Altri dati che il CTU ha evidenziato ad avviso di questa Corte debbono ritenersi inconfutabili, e cioè:
- sul conto 14279, cointestato a e , erano confluite Controparte_2 Controparte_1
somme della sola , vale a dire €.145.363,39 provenienti dalla vendita Controparte_2
al prezzo di €.150.000,00 del compendio immobiliare di proprietà della (rogito CP_2
notaio del 24.6.2008), somma inizialmente versata sul conto 11065 (pag.9 della Per_3
CTU);
- il totale dei fondi prelevati da con firma per ricevuta presso lo Controparte_1
sportello bancario, tratti dai conti cointestati (14279 e 14299), ammonta ad €.80.924,00
(di cui €.14.100,00 tratti dal conto n.14299 ed il resto dal conto n.14279; cfr. pagg. 14-
pagina 7 di 14 - un ulteriore importo di €.50.000,00 per prestito obbligazionario non convertibile è
transitato dal conto cointestato (14279) al dossier titoli del solo (n.76-500695); CP_1
- il totale dei prelevamenti di €.80.900,00 per cui non sono state rinvenute contabili di sorta, che secondo il CTP rag. sarebbero comunque riferibili a Per_4 CP_1
(cfr. le osservazioni alla CTU, pag.23), per la “quasi totalità” risalgono agli anni
[...]
2008-2010 (pag.30 della CTU) e l'istituto bancario non è comunque in grado di ricostruirne le movimentazioni.
Sulla scorta di tali evidenze istruttorie osserva questa Corte che:
- non è stato mai realmente oggetto di contestazione che sui due conti cointestati
(n.14279 e n.14299) fossero confluiti solo denari della de cuius, al riguardo non è
superfluo rilevare che il conto n.14279 è stato acceso con il versamento in data 8.7.2008
del significativo importo di €.145.363,39 proveniente dalla vendita di un immobile della e che il primo significativo accredito sul conto corrente n.14299 (di CP_2
€.30.000,00) corrisponde alla data (3.3.2009) in cui è stata prelevata la somma di
€.89.600,00 dal conto n.14279;
- non è emerso alcun elemento di prova che il prestito obbligazionario di €.50.000,00
costituisca una remunerazione a titolo di utili o in conto lavoro per l'impresa familiare che si sarebbe instaurata tra ed il figlio , dato che Controparte_2 CP_1 CP_1
ha prestato lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato sino al 31.12.1993
[...]
e che l'attività della è iniziata il 15.4.1989 ed è cessata il 20 giugno 1996: in CP_2
pratica non vi è corrispondenza di date per sostenere che madre e figlio abbiano costituito per anni un'impresa familiare. Inoltre la “retribuzione” risulterebbe pagata dopo circa 14 anni dalla chiusura dell'attività da parte della e costituisce un CP_2
fatto del tutto illogico ed improbabile che una retribuzione venga corrisposta dopo tutto questo tempo dalla cessazione dell'attività;
pagina 8 di 14 - la circostanza che ad operare sui conti correnti cointestati sia stato solo ed unicamente non è mai stata dimostrata, quindi si configura come una mera Controparte_1
supposizione la tesi che i prelevamenti (di €.80.900,00) per cui non sono state rinvenute contabili di sorta siano riferibili a;
Controparte_1
- l'unica operazione contabile riguardante la data del 30.10.2009 ha ad oggetto l'accredito di una somma sul conto n.14279 (cfr. pag.11 della CTU), ciò che non costituisce un depauperamento a danno della de cuius;
- dal libretto di deposito n.11065 risulta prelevata il 30.6.2008 la somma di €.6.600,00
(cfr. pag.9 della CTU) da apparentemente senza causale. Invero la data Controparte_1
è immediatamente successiva alla vendita dell'immobile della ed è CP_2
assolutamente ragionevole ritenere che l'importo sia stato prelevato per far fronte alle spese della transazione, tra le quali ricomprendere il cambio di destinazione d'uso del terreno (effettuato dal geom. ; CP_3
- i pagamenti degli 24 (a titolo di imposte che fanno capo alla e le spese per CP_2
l'edicola funeraria (notula del geometra, fattura della Deciano Edilizia, ricevuta di pagamento del permesso di costruire) per un totale di €.21.644,87 non possono che essere considerate come uscite fatte nell'interesse della defunta;
- in riferimento al prelievo della somma di €.89.600,00, effettuato il 3.3.2009 dal conto n.14279, è d'uopo rilevare che la ricevuta della banca è a firma di , Controparte_2
quindi il prelievo non è in nessun modo attribuibile a fermo restando Controparte_1
che presumibilmente una parte di detta somma, vale a dire €.30.000,00, lo stesso giorno
è stata accreditata sul conto n.14299 (cfr. pagg. 11 e 13 della CTU);
- in data apparente del 16.3.2007 è intervenuta una scrittura privata tra la ed il CP_2
procacciatore di affari , che avrebbe in seguito maturato delle provvigioni per Per_5
la citata vendita dell'immobile del giugno 2008. Tra le ricevute di pagamento ve ne sono pagina 9 di 14 cinque, per un importo complessivo di €.59.000,00, che risulterebbero effettuate a favore del detto procacciatore, ma in nessun caso i prelievi effettuati da Controparte_1
corrispondono alle somme che sarebbero state pagate al (in data 24.7.08, a fronte Per_5
della somma corrisposta a di €.12.000,00 non vi è alcun prelievo;
in data 29.8.08, a Per_5
fronte di €.16.000,00 per il procacciatore, figura un prelievo di €.4.000,00 dal conto n.14279; in data 16.9.08 la ricevuta di pagamento è di €.8.000,00, ma il prelievo in pari data di è di €.3.500,00 dal conto n.14279; in data 1.10.2008 la ricevuta Controparte_1
di è di €.8.000,00, mentre nella stessa data risultano due prelievi, da due conti Per_5
diversi, di €.4.500,00 l'uno; infine in data 31.10.08 la ricevuta è di €.15.000,00 ma i prelievi in pari data sono due, da entrambi i conti attivi, di €.5.500,00 l'uno; la tesi che le somme sarebbero state prelevate in precedenza, anche con anticipi di svariati giorni,
desta molte perplessità, perché non si comprende il motivo per cui, ad esempio, si prelevi una somma il 30.6.2008 per pagare il 24.7.08). In ogni caso, secondo l'appellato il compenso riconosciuto al per la mediazione sarebbe pari ad €.81.560,00, che non Per_5
solo costituisce uno sproposito rispetto al totale del prezzo introitato dalla per la CP_2
vendita del suo compendio immobiliare (€.150.000,00), ma non ha nemmeno alcuna corrispondenza né con le ricevute (€.59.000,00), né con i prelievi in data pari o prossima alle ricevute (€.27.500,00). Infine merita il dovuto rilievo il fatto che nell'atto di compravendita è stato espressamente dichiarato che l'atto è stato concluso senza l'intervento di mediatori (!) e, soprattutto, che le quietanze sono tutte intestate a CP_1
e non alla
[...] CP_2
La conclusione necessitata di quanto sopra esposto è che le somme che costituiscono l'asse ereditario della debbono corrispondere al totale dei fondi prelevati da CP_2
senza causale con firma per ricevuta presso lo sportello bancario, tratti Controparte_1
dai conti cointestati (14279 e 14299), per un ammontare di €.80.924,00 (di cui pagina 10 di 14 €.14.100,00 tratti dal conto n.14299 ed il resto dal conto n.14279), oltre ad €.50.000,00
per prestito obbligazionario non convertibile, somma che è transitata dal conto cointestato (14279) al dossier titoli del solo (n.76-500695), oltre al saldo Controparte_1
attivo del conto n.14299 alla data del decesso della pari ad €.7.022,50, e così CP_2
per un totale di €.137.946,50.
*****
Occorre ora esaminare la domanda riconvenzionale proposta da “in via Controparte_1
subordinata ed incidentale”, “nel caso di accoglimento anche solo parziale dei motivi di gravame proposti da parte appellante”, che ha ad oggetto la presunta donazione indiretta di €.25.404,00 effettuata dalla de cuius al figlio . Parte_1
Premesso che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è stata espressamente rigettata in prime cure per motivi attinenti alla mancanza di prova della qualità di eredi delle parti in causa e che, come sopra detto, tale qualità non è revocabile in dubbio per le argomentazioni sopra svolte, osserva questa Corte che il fondamento della riconvenzionale in oggetto riguarda la rinuncia della (effettuata con scrittura CP_2
privata il 16.4.1987) al 50% dell'usufrutto su due immobili, di cui risultava nudo proprietario il figlio . Per effetto di tale rinuncia avrebbe Parte_1 Parte_1
percepito per intero i canoni di locazione dei due immobili (affittati) mentre la – CP_2
che non aveva trascritto la rinuncia – aveva continuato a pagare le imposte (Irpef) su tali rendite in rapporto alla quota di usufrutto risultante formalmente al fisco.
Per il vero occorre rilevare che l'atto di rinuncia aveva ad oggetto anche l'usufrutto su beni immobili di e, a fronte di tali rinunce, i figli si erano impegnati a Controparte_1
corrispondere alla madre la somma di £.500.000 mensili (£.250.000 per ciascuno).
Orbene, ha provato per tabulas di aver pagato la somma in questione Parte_1
(docc. 8 e 9 allegati alla memoria ex art.183 c.6 cpc) e che tale somma coprisse anche il pagina 11 di 14 pagamento delle imposte si ricava dal fatto che quando nel marzo 2013 la ha CP_2
rinunciato a percepire i pagamenti di spettanza di (doc.10) lo stesso ha Parte_1
corrisposto l'Irpef relativa.
Tra l'altro dalla documentazione prodotta dall'appellato non si evince se l'imposta Irpef
pagata dalla sia riferita esclusivamente agli immobili assegnati ad e CP_2 Parte_1
non anche a quelli che nella citata scrittura sono di competenza di . CP_1
In ultimo, ma non per ultimo, ritiene questa Corte che il pagamento dell'Irpef da parte della sugli immobili di cui aveva l'usufrutto non possa configurare una CP_2
donazione indiretta nei confronti dei figli, dato che la rinuncia all'usufrutto è stata fatta dietro corresponsione di un corrispettivo (mensile).
Da tutto quanto argomentato consegue che la domanda riconvenzionale proposta da va respinta. Controparte_1
*****
Le parti hanno insistito nell'ammissione dei mezzi di prova formulati in prime cure unitamente alla richiesta di CTU contabile.
Ritiene questa Corte che le prove testimoniali articolate siano in parte inammissibili -
poiché volte a provare pagamenti (art. 2726 cod. civile) o fatti dimostrati/dimostrabili per tabulas- ed in parte superflue, poiché vertenti su fatti incontestati o irrilevanti.
Quanto alla documentazione bancaria mancante, costituisce fatto notorio che gli istituti bancari non conservino documentazione cartacea dei movimenti contabili oltre il decennio, quindi un eventuale ordine di esibizione (art. 210 cpc) non sortirebbe effetto alcuno.
*****
pagina 12 di 14 Da tutto quanto sopra argomentato deriva che l'appello proposto da Parte_1
va accolto nei termini sopra precisati, mentre va respinta la domanda riconvenzionale –
oggetto di appello incidentale – proposta da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.463/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto nel Parte_1
proc. n.766/2017, contrariis reiectis, così provvede:
- previa riforma della sentenza impugnata dichiara e Parte_1 CP_1
eredi legittimi della madre;
[...] Controparte_2
- dichiara che il patrimonio mobiliare di al momento del suo Controparte_2
decesso risultava pari ad €.137.946,50;
- Condanna alla restituzione a favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di €.68.973,25, oltre interessi dalla data dell'apertura della successione al saldo;
- Condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che, quanto al primo grado di giudizio liquida in €.3.972,00 per Parte_1
compensi, e quanto al secondo grado di giudizio liquida in €.1.138,50 per spese,
€.7.160,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate in corso di causa;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante in via incidentale versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
pagina 13 di 14 IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 della CTU);