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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 22.5.2025 N. 590/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Riommi, l'Avv. Verduchi e l'Avv. Maiocchi, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Lodi, via Dall'Oro n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e il Funzionario delegato dr.ssa Mesiti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini della Parte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nella corretta fascia stipendiale, del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato secondo il meccanismo della ricostruzione di carriera ex art. 4 D.P.R. n. 399 del
1988, per complessivi 17 anni, 6 mesi e 20 giorni alla data del 01.09.2019 – escludendo il servizio prestato nell'anno 2013, per il quale vi è espressa riserva di recupero - e, quindi, per 13 anni, 0 mesi e 14 giorni ai fini giuridici ed economici e ulteriori 4 anni, 6 mesi e 6 giorni ai soli fini economici, da recuperare al compimento del ventesimo anno di servizio e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente, a decorrere dal Controparte_1
01.09.2019, nel gradone stipendiale corrispondente a un'anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio con un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di 13 anni e 14 giorni, nonché a decorrere dal 17.08.2021 nella fascia stipendiale corrispondente a un'anzianità ricompresa tra 15 e
20 anni di servizio, con diritto al recupero dell'ulteriore anzianità di 4 anni, 6 mesi e 6 giorni ai soli fini economici al compimento del ventesimo anno di servizio, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensate le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, condanna il
[...]
a rifondere alla ricorrente la restante quota, che liquida in € 4.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori come per legge, ed € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo
Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Riommi, l'Avv. Verduchi e l'Avv. Maiocchi, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Lodi, via Dall'Oro n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e il Funzionario delegato dr.ssa Mesiti, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini della Parte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nella corretta fascia stipendiale, del servizio pre-ruolo e di ruolo prestato secondo il meccanismo della ricostruzione di carriera ex art. 4 D.P.R. n. 399 del
1988, per complessivi 17 anni, 6 mesi e 20 giorni alla data del 01.09.2019 – escludendo il servizio prestato nell'anno 2013, per il quale vi è espressa riserva di recupero - e, quindi, per 13 anni, 0 mesi e 14 giorni ai fini giuridici ed economici e ulteriori 4 anni, 6 mesi e 6 giorni ai soli fini economici, da recuperare al compimento del ventesimo anno di servizio e, per l'effetto, condanna il a collocare la ricorrente, a decorrere dal Controparte_1
01.09.2019, nel gradone stipendiale corrispondente a un'anzianità ricompresa tra 9 e 14 anni di servizio con un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di 13 anni e 14 giorni, nonché a decorrere dal 17.08.2021 nella fascia stipendiale corrispondente a un'anzianità ricompresa tra 15 e
20 anni di servizio, con diritto al recupero dell'ulteriore anzianità di 4 anni, 6 mesi e 6 giorni ai soli fini economici al compimento del ventesimo anno di servizio, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente;
rigetta, nel resto, il ricorso;
compensate le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3, condanna il
[...]
a rifondere alla ricorrente la restante quota, che liquida in € 4.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre accessori come per legge, ed € 259,00 per contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 22 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE