Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4562 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.1.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
21 Gennaio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 20/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4562/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo crediti contributivi;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. C. Malara;
Opponente
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. C. Luciano in virtù di procura in atti;
Opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato il 29.09.2023, il ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo 138/23 emesso nell'ambito del procedimento n. RG. 2908/23 con il quale era stato ingiunto in favore della il pagamento di € 26.992.10 a titolo di CP_1
contributi integrativi, soggettivi, di maternità nonché di interessi e sanzioni contributive e dichiarative per gli anni 2009,2010, 2011, 2012 e 2013.
In particolare, oltre ad eccepire la prescrizione dei crediti contributivi, nel merito ha rilevato come non potesse essere considerato quale soggetto tenuto alla corresponsione di quanto richiesto non esercitando l'attività professionale in maniera abituale come richiesto dalla l. 773/92.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con conseguente accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente e la declaratoria di prescrizione di parte dei crediti contributivi.
Si è costituita in giudizio la Controparte_1 la quale ha, in primo luogo, rilevato l'inammissibilità dell'opposizione in ragione della violazione del termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 641.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
****
L'opposizione risulta inammissibile.
Com'è noto, l'art. 641 c.p.c. prevede un termine decadenziale di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, decorrenti dal momento della notificazione dello stesso.
Ciò premesso appare evidente come l'opposizione risulti tardiva, essendo stata esperita in data
29.09.2023 in luogo del 26.09.2023 corrispondente al quarantesimo e ultimo giorno utile per il deposito dell'opposizione.
Considerando che l'oggetto del giudizio afferisce alla amteria contributiva, va da sé che non si applichi il principio processuale della sospensione feriale dei termini.
Non assumono pertanto rilevanza alcuna le deduzioni attoree in punto di deposito di un atto difensivo, quale la citazione in luogo del ricorso, atteso che dai documenti allegati in atti emerge che l'opposizione è stata spiegata attraverso il corretto atto processuale nell'ambito di un giudizio ab origine inquadrato come di natura lavoristico/previdenziale, ma non tempestivamente.
Per tali motivi l'opposizione risulta inammissibile.
In ragione del principio di soccombenza, le spese di lite – da liquidarsi ex art. 4, comma 1, Dm
147/22, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e nell'ambito dello scaglione di valore € 26.001,00-52.000,00 – vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta l'opposizione.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 4.635,00, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21/01/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo