Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 109
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento n. 4562/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, emesso dal Giudice del lavoro dott. Francesco De Leo, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo per crediti contributivi. L'opponente ha contestato il decreto ingiuntivo, sostenendo la prescrizione dei crediti e l'assenza di obbligo contributivo, poiché non esercitava l'attività professionale in modo abituale. Dall'altra parte, la Cassa di Previdenza ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, in quanto presentata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità, evidenziando che l'opposizione era stata depositata il 29 settembre 2023, superando il termine ultimo del 26 settembre 2023. Ha chiarito che, trattandosi di materia contributiva, non si applicava la sospensione feriale dei termini. Pertanto, ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme processuali, sottolineando l'importanza del rispetto dei termini per la validità delle opposizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 109
    Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
    Numero : 109
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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