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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/09/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
n. 77/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
24.6.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Francesco
PIZZUTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Brolo (ME), via L. da Vinci n. 5; pec: ; Email_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: C.F._1 RECLAMATA–CONTUMACE
NONCHÉ
in personale curatore (avv. Antonella Controparte_2
SPINNATO) quale legale rappresentante pro tempore; RESISTENTE–CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura generale della Repubblica di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (reclamo art. 18 L. Fall.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“… si riporta alla propria posizione processuale ed insiste per l'accoglimento del reclamo proposto. Deposita ricorso – reclamo e decreto notificati …”.
Per il rappresentante dell'ufficio del P.M.:
Si dà atto che il rappresentante dell' con nota del 9.2.2022 ha chiesto il rigetto Controparte_3 del ricorso in reclamo proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2022 e notificato (unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione di prima udienza) in data 4.4.2022 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte:
[...]
(quale unico creditore istante in sede prefallimentare); Controparte_1 la curatela del proprio fallimento (in persona del legale rappresentante pro tempore, avv.
Antonella SPINNATO); in reclamo avverso la sentenza emessa al n. 1 in data 16.12.2021 dal Tribunale Civile di Patti nel procedimento già iscritto al n. 40/2021 RG PREFALL.
*
La cooperativa reclamante, che non si era costituita in sede prefallimentare, lamenta che l'impugnata sentenza ne avrebbe erroneamente ed ingiustificatamente statuito il fallimento, e ciò in specifico avrebbe avuto luogo:
1. trascurando di considerare, in punto di legittimazione passiva, che:
1.1. la dovendosi qualificare come “… cooperativa Parte_1 di produzione e lavoro – gestione servizi, iscritta all'Albo delle Cooperativa con il numero ME126300 dal 28.12.1988 – Sezione: cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 e seg. – Categoria: cooperative sociali – Categoria attività esercitata: assistenza domiciliare ai portatori di handicap e servizi a favore di comunità alloggio e centri diurni per disabili, assistenza domiciliare anziani …”, non sarebbe ente passibile di fallimento; la stessa, segnatamente, avrebbe sempre perseguito fini mutualistici, mai assumendo, peraltro, la qualifica d'imprenditore;
in ogni caso, ancora:
1.2. il Giudice a quo avrebbe dovuto accertare, al fine di verificarne la fallibilità o meno, se la stessa avesse svolto o svolgesse in concreto un'attività di natura commerciale, tale da farla rientrare ex facto tra le imprese fallibili ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Fallimentare;
il che non era avvenuto, poiché, ove avesse operato tale accertamento, il Tribunale avrebbe certamente constatato che: 1.2.1. la non aveva mai avuto alcuna gestione Parte_1
d'attività commerciale, né aveva mai distribuito utili: tanto si evincerebbe, in particolare, dalla disamina delle scritture contabili in atti, le quali evidenzierebbero l'assenza di lucro oggettivo della inteso Parte_1 come obiettiva economicità dell'attività esercitata;
1.2.2. di contro, il Giudice a quo “… si è invece “concentrato” sulla questione del 'requisito quantitativo' della cooperativa, ed ha statuito che al sistema concorsuale non si applicherebbe più il concetto di piccolo imprenditore e che, comunque, il mancato superamento dei limiti quantitativi imposti dal comma 2 lettera a), b), c) doveva essere provato dalla cooperativa: non essendo intervenuta tale prova, concludeva per la fallibilità della cooperativa stessa …”; in particolare, sul punto, parte reclamante afferma:
“… In relazione al parametro a) del comma 2 art. 1 Legge Fall. ossia aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila si rappresenta che l'attivo non ha superato tale cifra. In relazione al parametro b) del comma 2 articolo 1 Legge Fall. ossia aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, si rappresenta che l'ammontare complessivo annuo dei ricavi lordi riferito agli anni contabili 2018-2019-2020 non supera euro duecentomila per ogni singolo esercizio …”;
2. con malgoverno dell'onere della prova, ossia senza tener conto del fatto che:
2.1. “ … la parte che insista per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, ossia, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento, restando invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento …”;
2.2. nessuna istruttoria prefallimentare sarebbe stata svolta per accertare la sussistenza dello stato di insolvenza della , tanto che nessuna relazione della Guardia di Parte_2
Finanza sarebbe stata rinvenuta negli atti del fascicolo ed il Tribunale si sarebbe determinato ad emettere la sentenza dichiarativa di fallimento esclusivamente sulla base dei bilanci;
2.3. dall'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della cooperativa non emergerebbe alcun indice rivelatore dell'incapacità in capo alla medesima di soddisfare le proprie obbligazioni, difettandone dunque lo stato di insolvenza, il quale, per giustificare l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbe dovuto identificarsi in una forma di impotenza strutturale, tale da impedire al debitore di poter soddisfare le obbligazioni contratte con il creditore;
e concludeva chiedendo, in accoglimento del reclamo, la revoca e/o l'annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento de qua, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Per le parti resistenti: né la curatela fallimentare né la parte creditrice già istante in sede prefallimentare, nonostante la ritualità della citazione, si sono costituite, donde la declaranda loro contumacia.
Il rappresentante dell' già con nota del 9.2.2022 ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_3 in reclamo proposto.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 18.4.2022 a quella del 2.5.2022, nonché di seguito (per la precisazione delle conclusioni) al 7.11.2022 e, quindi (in difetto di acquisizione del fascicolo di fase prefallimentare), dapprima al 19.12.2022 e, poi, al 20.2.2023 e (come da ordinanza del 20.2.2023) al 5.5.2023, il procedimento veniva ulteriormente rinviato (con decreto del 20.4.2023) all'udienza del 16.12.2024 e, previa la sostituzione del consigliere relatore originariamente designato, a quella dell'8.4.2025 (con decreto presidenziale del 16.1.2025).
Ivi, mancando la prova del perfezionamento del rapporto processuale nell'interesse della resistente , il procedimento, con ordinanza del 8.4.2025, veniva differito CP_1 all'udienza del 24.6.2025, onerandosi la parte reclamante a documentare l'eventuale avvenuta instaurazione del contraddittorio nell'interesse della predetta, ovvero a farvi luogo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della menzionata ordinanza.
A quest'ultima udienza, sulle conclusioni precisate dalla sola parte reclamante in sede di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub1. è fondato e merita accoglimento, con assorbimento dei motivi sub
2. e sub 3., nei termini di seguito precisati.
Con la superiore censura la società reclamante deduce, come retro sintetizzato, di non essere assoggettabile al fallimento, siccome da statuto operante nel paradigma della cd. cooperativa sociale.
Orbene, la Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali, con la sentenza n. 33280 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto, di valenza dirimente nel caso di specie:
− alle cooperative sociali si applicano in primo luogo le disposizioni di cui alla L. n. 381 del 1991 e, solo per quanto dalle prime non previsto, il codice civile (e dunque l'art. 2545 terdecies), tenuto conto che l'art. 2520 C.C., comma 1, prevede che “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili”;
− per quanto riguarda la qualifica di impresa sociale, il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3, nel disciplinare, antecedentemente alla riforma del terzo settore, l'impresa sociale, prevedeva che “le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e art. 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”;
onde:
− le cooperative sociali non automaticamente qualificate dal legislatore quali imprese sociali, potevano ottenere tale qualifica sottoponendosi volontariamente ai due oneri di qualificazione di cui al D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3;
− conseguentemente, il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 15, comma 1, il quale in caso di insolvenza assoggettava le imprese sociali esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, era una norma della cui concreta applicabilità alle cooperative sociali poteva discutersi soltanto con riferimento a quelle di esse iscritte (anche) nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e perciò in possesso della relativa qualifica;
per tutte le altre cooperative sociali (e loro consorzi), l'unica norma applicabile era, quindi,
l'art. 2545-terdecies C.C., non potendo porsi neanche in astratto la questione del possibile concorso del citato art. 15;
− tale panorama normativo è mutato a seguito dell'emanazione, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”; per l'effetto, le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla L. n. 381 del 1991 sono oggi, a differenza che rispetto alla previgente normativa, imprese sociali ex lege, prescindendoSI dalla sussistenza o meno dei requisiti richiesti, invece, per gli altri tipi di ente;
− il D. Lgs. n. 112 del 2017, art. 14, comma 1, (in perfetta continuità col passato, e cioè con il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 15, comma 1) dispone che “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa”, dovendosi ritenere – attraverso una interpretazione della norma in chiave sistematica – che il D. Lgs. n. 112 del 2017, art. 14, con l'assoggettamento in via esclusiva alla l.c.a., si applichi anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), inferendosene che è esclusa per le cooperative sociali l'applicazione del disposto dell'art. 2545-terdecies C.C., privilegiandosi la prevalenza della specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello status di impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del tipo, di società cooperativa;
− «… l'opzione ermeneutica prescelta si giustifica a fronte dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., comma 4 (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3 Cost., comma 2), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune, che trovano nell'impresa sociale – e più in generale nell'ente del terzo settore – la loro più naturale collocazione giuridica (Cost. sentenza n. 131 del 2020)
…»;
− la L. Fall., art. 2, comma 2, difatti, esclude, di norma, il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, “salvo che la legge diversamente disponga”;
La L. Fall., art. 196, invece, sembrerebbe considerare il concorso fra le due procedure come regola generale, stabilendo che “per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”;
− nondimeno, secondo l'opinione assolutamente maggioritaria va data la prevalenza alla norma contenuta nella L. Fall., art. 2, comma 2 e, conseguentemente, l'inciso della L. Fall., art. 196, va letto come se dicesse “per le quali la legge ammette la procedura di fallimento”, nel senso che la non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione.
Le opzioni ermeneutiche appena menzionate si pongono in assoluta linea di continuità, costituendone il naturale approdo, con altre due precedenti pronunce della Corte di cassazione.
Nella prima (Cass. Civ., n. 29801/2023), i giudici di legittimità, circa l'attribuzione ex lege alle cooperative sociali della qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 2017, primo periodo dell'art. 1, comma 4, hanno affermato che:
«… Il D.M. n. 16 marzo 2018 ('Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure') ha reso ineludibile l'assunzione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, imponendo che la stessa avvenisse automaticamente, a prescindere da un atto di impulso dell'ente interessato, 'mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del ministro delle attività produttive e il registro delle imprese' (art. 3, comma 2). Per effetto di questa disposizione regolamentare, anche le cooperative sociali censite nell'albo delle società cooperative che non avevano inteso iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese vi sono state iscritte d'ufficio (tanto che in breve tempo il numero delle imprese sociali iscritte nella suddetta sezione speciale è cresciuto in modo esponenziale)
[…] Nei fatti, dunque, non esistono più enti che appartengano al "tipo" cooperative sociali senza avere anche lo "status" di imprese sociali …»;
nella seconda (Cass. civ., n. 32992/2023), hanno condiviso la tesi per cui:
«… la disposizione dettata dal secondo periodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 non dev'essere letta isolatamente, ma in maniera sistematica, mettendola in relazione con la ratio della normativa in cui è collocata: rilevato che la qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto è di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle disposizioni che subordinano l'assunzione della predetta qualifica all'osservanza di determinati requisiti, si è affermato che la finalità della predetta precisazione consiste nel salvaguardare tali soggetti da un'applicazione incondizionata della relativa disciplina, ed in particolare delle norme promozionali ed agevolative dalla stessa previste, ammettendosene l'operatività soltanto ove le stesse risultino più favorevoli di quelle relative al tipo societario. Tra le disposizioni più favorevoli va annoverato anche l'art. 14, comma primo, il quale prevede che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, la cui applicabilità preclude la sottoposizione al fallimento, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, secondo comma, della legge fall., nonché dall'art. 295, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) …».
Ne deriva, in accordo a detti univoci orientamenti (cfr. Cass. Civ., nn. 32992/2023; 33280/2023, già citate), che:
«… a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545- terdecies primo comma, cod. civ. …». Donde, siccome la rivestiva da lungi la qualifica di Parte_1 cooperativa sociale (come si evince dalla visura camerale in atti) e, quindi, in ragione di ciò, ha acquistato di diritto dal 2017 lo status di impresa sociale, essa non era nel 2021 [e non è] assoggettabile a fallimento, non potendo trovare applicazione l'art. 2545-terdecies C.C., quanto, piuttosto, l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017, che la espone solo a liquidazione coatta amministrativa.
Si impone, quindi, in accoglimento del reclamo proposto, la revoca della sentenza dichiarativa del suo fallimento.
*
Consegue al superiore accoglimento del reclamo la condanna delle parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del corrente grado di giudizio in favore di parte reclamante, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività decisionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei temini seguenti:
tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13.8.2022)
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 749,40 totale: € 5.745,40
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo: i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione;
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con atto notificato in data 4.4.2022 avverso la sentenza emessa al n. 1 in data 16.12.2021 dal Tribunale Civile di Patti nel procedimento già iscritto al n. 40/2021 RG PREFALL;
reclamo proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1
e di:
in personale curatore (avv. Antonella Controparte_2
SPINNATO) quale legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti resistenti;
2) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
3) condanna in solido le parti resistenti alla rifusione, in favore di parte reclamante, delle spese del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.745,40 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 29.7.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del
24.6.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Francesco
PIZZUTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Brolo (ME), via L. da Vinci n. 5; pec: ; Email_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: C.F._1 RECLAMATA–CONTUMACE
NONCHÉ
in personale curatore (avv. Antonella Controparte_2
SPINNATO) quale legale rappresentante pro tempore; RESISTENTE–CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL
rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la Procura generale della Repubblica di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento (reclamo art. 18 L. Fall.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
“… si riporta alla propria posizione processuale ed insiste per l'accoglimento del reclamo proposto. Deposita ricorso – reclamo e decreto notificati …”.
Per il rappresentante dell'ufficio del P.M.:
Si dà atto che il rappresentante dell' con nota del 9.2.2022 ha chiesto il rigetto Controparte_3 del ricorso in reclamo proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2022 e notificato (unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione di prima udienza) in data 4.4.2022 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte:
[...]
(quale unico creditore istante in sede prefallimentare); Controparte_1 la curatela del proprio fallimento (in persona del legale rappresentante pro tempore, avv.
Antonella SPINNATO); in reclamo avverso la sentenza emessa al n. 1 in data 16.12.2021 dal Tribunale Civile di Patti nel procedimento già iscritto al n. 40/2021 RG PREFALL.
*
La cooperativa reclamante, che non si era costituita in sede prefallimentare, lamenta che l'impugnata sentenza ne avrebbe erroneamente ed ingiustificatamente statuito il fallimento, e ciò in specifico avrebbe avuto luogo:
1. trascurando di considerare, in punto di legittimazione passiva, che:
1.1. la dovendosi qualificare come “… cooperativa Parte_1 di produzione e lavoro – gestione servizi, iscritta all'Albo delle Cooperativa con il numero ME126300 dal 28.12.1988 – Sezione: cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 e seg. – Categoria: cooperative sociali – Categoria attività esercitata: assistenza domiciliare ai portatori di handicap e servizi a favore di comunità alloggio e centri diurni per disabili, assistenza domiciliare anziani …”, non sarebbe ente passibile di fallimento; la stessa, segnatamente, avrebbe sempre perseguito fini mutualistici, mai assumendo, peraltro, la qualifica d'imprenditore;
in ogni caso, ancora:
1.2. il Giudice a quo avrebbe dovuto accertare, al fine di verificarne la fallibilità o meno, se la stessa avesse svolto o svolgesse in concreto un'attività di natura commerciale, tale da farla rientrare ex facto tra le imprese fallibili ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Fallimentare;
il che non era avvenuto, poiché, ove avesse operato tale accertamento, il Tribunale avrebbe certamente constatato che: 1.2.1. la non aveva mai avuto alcuna gestione Parte_1
d'attività commerciale, né aveva mai distribuito utili: tanto si evincerebbe, in particolare, dalla disamina delle scritture contabili in atti, le quali evidenzierebbero l'assenza di lucro oggettivo della inteso Parte_1 come obiettiva economicità dell'attività esercitata;
1.2.2. di contro, il Giudice a quo “… si è invece “concentrato” sulla questione del 'requisito quantitativo' della cooperativa, ed ha statuito che al sistema concorsuale non si applicherebbe più il concetto di piccolo imprenditore e che, comunque, il mancato superamento dei limiti quantitativi imposti dal comma 2 lettera a), b), c) doveva essere provato dalla cooperativa: non essendo intervenuta tale prova, concludeva per la fallibilità della cooperativa stessa …”; in particolare, sul punto, parte reclamante afferma:
“… In relazione al parametro a) del comma 2 art. 1 Legge Fall. ossia aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila si rappresenta che l'attivo non ha superato tale cifra. In relazione al parametro b) del comma 2 articolo 1 Legge Fall. ossia aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, si rappresenta che l'ammontare complessivo annuo dei ricavi lordi riferito agli anni contabili 2018-2019-2020 non supera euro duecentomila per ogni singolo esercizio …”;
2. con malgoverno dell'onere della prova, ossia senza tener conto del fatto che:
2.1. “ … la parte che insista per il fallimento di un soggetto deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, ossia, la qualità di imprenditore e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento, restando invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali o l'esistenza di uno status imprenditoriale speciale che lo sottragga al fallimento …”;
2.2. nessuna istruttoria prefallimentare sarebbe stata svolta per accertare la sussistenza dello stato di insolvenza della , tanto che nessuna relazione della Guardia di Parte_2
Finanza sarebbe stata rinvenuta negli atti del fascicolo ed il Tribunale si sarebbe determinato ad emettere la sentenza dichiarativa di fallimento esclusivamente sulla base dei bilanci;
2.3. dall'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della cooperativa non emergerebbe alcun indice rivelatore dell'incapacità in capo alla medesima di soddisfare le proprie obbligazioni, difettandone dunque lo stato di insolvenza, il quale, per giustificare l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, avrebbe dovuto identificarsi in una forma di impotenza strutturale, tale da impedire al debitore di poter soddisfare le obbligazioni contratte con il creditore;
e concludeva chiedendo, in accoglimento del reclamo, la revoca e/o l'annullamento della sentenza dichiarativa del fallimento de qua, con vittoria di spese e competenze del grado.
*
Per le parti resistenti: né la curatela fallimentare né la parte creditrice già istante in sede prefallimentare, nonostante la ritualità della citazione, si sono costituite, donde la declaranda loro contumacia.
Il rappresentante dell' già con nota del 9.2.2022 ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_3 in reclamo proposto.
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Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 18.4.2022 a quella del 2.5.2022, nonché di seguito (per la precisazione delle conclusioni) al 7.11.2022 e, quindi (in difetto di acquisizione del fascicolo di fase prefallimentare), dapprima al 19.12.2022 e, poi, al 20.2.2023 e (come da ordinanza del 20.2.2023) al 5.5.2023, il procedimento veniva ulteriormente rinviato (con decreto del 20.4.2023) all'udienza del 16.12.2024 e, previa la sostituzione del consigliere relatore originariamente designato, a quella dell'8.4.2025 (con decreto presidenziale del 16.1.2025).
Ivi, mancando la prova del perfezionamento del rapporto processuale nell'interesse della resistente , il procedimento, con ordinanza del 8.4.2025, veniva differito CP_1 all'udienza del 24.6.2025, onerandosi la parte reclamante a documentare l'eventuale avvenuta instaurazione del contraddittorio nell'interesse della predetta, ovvero a farvi luogo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della menzionata ordinanza.
A quest'ultima udienza, sulle conclusioni precisate dalla sola parte reclamante in sede di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub1. è fondato e merita accoglimento, con assorbimento dei motivi sub
2. e sub 3., nei termini di seguito precisati.
Con la superiore censura la società reclamante deduce, come retro sintetizzato, di non essere assoggettabile al fallimento, siccome da statuto operante nel paradigma della cd. cooperativa sociale.
Orbene, la Suprema Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'assoggettabilità a fallimento delle cooperative sociali, con la sentenza n. 33280 del 2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto, di valenza dirimente nel caso di specie:
− alle cooperative sociali si applicano in primo luogo le disposizioni di cui alla L. n. 381 del 1991 e, solo per quanto dalle prime non previsto, il codice civile (e dunque l'art. 2545 terdecies), tenuto conto che l'art. 2520 C.C., comma 1, prevede che “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili”;
− per quanto riguarda la qualifica di impresa sociale, il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3, nel disciplinare, antecedentemente alla riforma del terzo settore, l'impresa sociale, prevedeva che “le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e art. 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”;
onde:
− le cooperative sociali non automaticamente qualificate dal legislatore quali imprese sociali, potevano ottenere tale qualifica sottoponendosi volontariamente ai due oneri di qualificazione di cui al D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3;
− conseguentemente, il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 15, comma 1, il quale in caso di insolvenza assoggettava le imprese sociali esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, era una norma della cui concreta applicabilità alle cooperative sociali poteva discutersi soltanto con riferimento a quelle di esse iscritte (anche) nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e perciò in possesso della relativa qualifica;
per tutte le altre cooperative sociali (e loro consorzi), l'unica norma applicabile era, quindi,
l'art. 2545-terdecies C.C., non potendo porsi neanche in astratto la questione del possibile concorso del citato art. 15;
− tale panorama normativo è mutato a seguito dell'emanazione, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”; per l'effetto, le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla L. n. 381 del 1991 sono oggi, a differenza che rispetto alla previgente normativa, imprese sociali ex lege, prescindendoSI dalla sussistenza o meno dei requisiti richiesti, invece, per gli altri tipi di ente;
− il D. Lgs. n. 112 del 2017, art. 14, comma 1, (in perfetta continuità col passato, e cioè con il D. Lgs. n. 155 del 2006, art. 15, comma 1) dispone che “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa”, dovendosi ritenere – attraverso una interpretazione della norma in chiave sistematica – che il D. Lgs. n. 112 del 2017, art. 14, con l'assoggettamento in via esclusiva alla l.c.a., si applichi anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), inferendosene che è esclusa per le cooperative sociali l'applicazione del disposto dell'art. 2545-terdecies C.C., privilegiandosi la prevalenza della specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello status di impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del tipo, di società cooperativa;
− «… l'opzione ermeneutica prescelta si giustifica a fronte dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., comma 4 (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3 Cost., comma 2), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune, che trovano nell'impresa sociale – e più in generale nell'ente del terzo settore – la loro più naturale collocazione giuridica (Cost. sentenza n. 131 del 2020)
…»;
− la L. Fall., art. 2, comma 2, difatti, esclude, di norma, il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, “salvo che la legge diversamente disponga”;
La L. Fall., art. 196, invece, sembrerebbe considerare il concorso fra le due procedure come regola generale, stabilendo che “per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”;
− nondimeno, secondo l'opinione assolutamente maggioritaria va data la prevalenza alla norma contenuta nella L. Fall., art. 2, comma 2 e, conseguentemente, l'inciso della L. Fall., art. 196, va letto come se dicesse “per le quali la legge ammette la procedura di fallimento”, nel senso che la non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione.
Le opzioni ermeneutiche appena menzionate si pongono in assoluta linea di continuità, costituendone il naturale approdo, con altre due precedenti pronunce della Corte di cassazione.
Nella prima (Cass. Civ., n. 29801/2023), i giudici di legittimità, circa l'attribuzione ex lege alle cooperative sociali della qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 2017, primo periodo dell'art. 1, comma 4, hanno affermato che:
«… Il D.M. n. 16 marzo 2018 ('Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure') ha reso ineludibile l'assunzione della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, imponendo che la stessa avvenisse automaticamente, a prescindere da un atto di impulso dell'ente interessato, 'mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del ministro delle attività produttive e il registro delle imprese' (art. 3, comma 2). Per effetto di questa disposizione regolamentare, anche le cooperative sociali censite nell'albo delle società cooperative che non avevano inteso iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese vi sono state iscritte d'ufficio (tanto che in breve tempo il numero delle imprese sociali iscritte nella suddetta sezione speciale è cresciuto in modo esponenziale)
[…] Nei fatti, dunque, non esistono più enti che appartengano al "tipo" cooperative sociali senza avere anche lo "status" di imprese sociali …»;
nella seconda (Cass. civ., n. 32992/2023), hanno condiviso la tesi per cui:
«… la disposizione dettata dal secondo periodo dell'art. 1, comma quarto, del d.lgs. n. 112 del 2017 non dev'essere letta isolatamente, ma in maniera sistematica, mettendola in relazione con la ratio della normativa in cui è collocata: rilevato che la qualificazione delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto è di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle disposizioni che subordinano l'assunzione della predetta qualifica all'osservanza di determinati requisiti, si è affermato che la finalità della predetta precisazione consiste nel salvaguardare tali soggetti da un'applicazione incondizionata della relativa disciplina, ed in particolare delle norme promozionali ed agevolative dalla stessa previste, ammettendosene l'operatività soltanto ove le stesse risultino più favorevoli di quelle relative al tipo societario. Tra le disposizioni più favorevoli va annoverato anche l'art. 14, comma primo, il quale prevede che in caso d'insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, la cui applicabilità preclude la sottoposizione al fallimento, conformemente a quanto disposto in via generale dall'art. 2, secondo comma, della legge fall., nonché dall'art. 295, comma primo, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) …».
Ne deriva, in accordo a detti univoci orientamenti (cfr. Cass. Civ., nn. 32992/2023; 33280/2023, già citate), che:
«… a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, tali società sono assoggettabili, in caso d'insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545- terdecies primo comma, cod. civ. …». Donde, siccome la rivestiva da lungi la qualifica di Parte_1 cooperativa sociale (come si evince dalla visura camerale in atti) e, quindi, in ragione di ciò, ha acquistato di diritto dal 2017 lo status di impresa sociale, essa non era nel 2021 [e non è] assoggettabile a fallimento, non potendo trovare applicazione l'art. 2545-terdecies C.C., quanto, piuttosto, l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017, che la espone solo a liquidazione coatta amministrativa.
Si impone, quindi, in accoglimento del reclamo proposto, la revoca della sentenza dichiarativa del suo fallimento.
*
Consegue al superiore accoglimento del reclamo la condanna delle parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese del corrente grado di giudizio in favore di parte reclamante, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività decisionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei temini seguenti:
tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13.8.2022)
Competenza: Corte d'Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00
fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 749,40 totale: € 5.745,40
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo: i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione;
definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con atto notificato in data 4.4.2022 avverso la sentenza emessa al n. 1 in data 16.12.2021 dal Tribunale Civile di Patti nel procedimento già iscritto al n. 40/2021 RG PREFALL;
reclamo proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1
e di:
in personale curatore (avv. Antonella Controparte_2
SPINNATO) quale legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dichiara la contumacia delle parti resistenti;
2) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sentenza impugnata;
3) condanna in solido le parti resistenti alla rifusione, in favore di parte reclamante, delle spese del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.745,40 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 29.7.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)