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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 724/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo all'udienza cartolare dell'8.04.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
724/2021 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
(P.I.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura a margine dell'atto di primo grado, dagli avv.ti Renato Buonajuto e Paola
Buonajuto, tutti elettivamente domiciliati in Ercolano, alla Piazza Trieste n. 4
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Somma
Vesuviana (NA), alla Via Margherita n. 34,
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
1325/2020.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
P a g . 1 | 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 1325/2020, pubblicata il 14.07.2020, con la quale il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la odierna appellante alla restituzione, in favore di , della somma di euro 633,52 Controparte_1 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque.
1.1 A sostegno della domanda proposta in primo grado il aveva premesso di CP_1
aver stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua - avente CP_2
numero di utenza - per l'immobile sito in Massa di Somma (NA), alla P.IVA_2
Via Aldo Moro n. 17; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte
Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
2. L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando, in via preliminare, Pt_1
la propria carenza di legittimazione passiva per essere, viceversa, legittimata a resistere nel giudizio in esame la e nel merito ha denunciato l'erroneità della Controparte_3
sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva richiamato una consulenza tecnica svoltasi in altro giudizio. Ha poi eccepito la carente e/o errata motivazione sulla prescrizione, sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria, infine ha impugnato la parte della sentenza relativa alla determinazione degli interessi e delle spese di giustizia.
3. Ha resistito all'impugnazione , contestando quanto ex adverso Controparte_1
sostenuto in fatto e in diritto dalla società appellata, concludendo per il rigetto del gravame e, pertanto, per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19 dicembre 2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata differita all'udienza del 18 marzo
P a g . 2 | 9 2025 all'esito della quale è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la stessa rientra tra quelle per le quali la norma medesima prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
2. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n.
36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma
1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è
P a g . 3 | 9 individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno
2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent.
298/2023; Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n.
1464/2023; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2001-2015, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez.
III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
2.2. In particolare, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva P a g . 4 | 9 dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n.
11270).
2.3. L'appellante, poi, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare documentazione rilasciata dalla con nota della Giunta Regionale Controparte_3
della Campania n. 0074710 del 2/02/2017.
Ebbene, tale documentazione, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come
P a g . 5 | 9 autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290), inoltre essa è del tutto generica e priva di qualsiasi riferimento temporale al periodo di fatturazione oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che dal 2004 l'impianto di depurazione di “Napoli Est” è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 per il mancato recepimento della
Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Nel procedimento “C565-10”, tra Commissione Europea e
Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva
91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008. In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva
91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene, come già evidenziato, anche il comune di Massa di Somma.
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del
2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del Pt_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
2.4. Destituita di fondamento è anche la denunciata non correttezza della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe basato il proprio convincimento su una
P a g . 6 | 9 consulenza tecnica d'ufficio espletata tra parti differenti, in analogo giudizio riguardante il depuratore di Napoli Est.
La consulenza tecnica espletata in altri giudizi costituisce una “prova atipica” che il giudice civile può legittimamente utilizzare come argomento di prova (v. sul punto Cass
2947/2023) se idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. In tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass n. 2947/2023; n. 9055/2022; n. 31600/2021; n.
19521/2019; v. anche Cass. n. 35782/2022; n. 3689/ 2021; n. 8459 /2020; n.
18025/2019; n. 17392/2015; n. 1593/2017; n. 9843/2014; n. 2168/2013; n. 15714/2010;
n. 28855/2008; n. 14766/2007; n. 8585/1999).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente valutato la prova atipica in quanto la stessa costituisce una forte presunzione del mancato funzionamento del depuratore atteso che la come già meglio specificato, non ha fornito una prova Pt_1
contraria in tal senso.
Donde, neppure questo motivo di appello può trovare accoglimento.
2.5. Del pari infondato è il motivo di appello afferente alla di prescrizione del credito: si osserva, sul punto, che alla fattispecie in esame trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale, vertendosi in materie di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass.,
Sez. 1, n. 24051 del 26/09/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 7749 del
19/04/2016). Sul punto risulta, invero, infondata la prospettazione dell'appellante secondo cui il diritto alla ripetizione dell'indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Come ribadito di recente dalla Corte di Legittimità in fattispecie analoga (Corte di
Cass.,s ent. N. 1998 del 2020), “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione
P a g . 7 | 9 resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass., Sez. 3, n. 2086 del
30/01/2008; Sez. 1, n. 23746 del 16/11/2007)”; tali caratteri non si rinvengono nell'obbligazione restitutoria gravante sul gestore del servizio per le somme indebitamente percepite, che non ha, appunto, i caratteri dell'obbligazione periodica.
2.6 Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass.
Civ., Sez. VI, ord. n. 25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, allegando in primo grado le ricevute di pagamento.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli
Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
2.6. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività processuale concretamente svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P a g . 8 | 9 3.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere Controparte_1 distratte in favore dell'avv. Annunziata Raffaele, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto dalla : CP_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, n. 1325/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_2 dell'Avv. Annunziata Raffaele, che liquida in euro 332,00, per compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo all'udienza cartolare dell'8.04.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
724/2021 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
(P.I.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta Pt_1 P.IVA_1
procura a margine dell'atto di primo grado, dagli avv.ti Renato Buonajuto e Paola
Buonajuto, tutti elettivamente domiciliati in Ercolano, alla Piazza Trieste n. 4
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Raffaele Annunziata, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Somma
Vesuviana (NA), alla Via Margherita n. 34,
-APPELLATO -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
1325/2020.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
P a g . 1 | 9 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 1325/2020, pubblicata il 14.07.2020, con la quale il Giudice di Pace di
Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda attorea, aveva condannato la odierna appellante alla restituzione, in favore di , della somma di euro 633,52 Controparte_1 corrispondente all'importo da questi versato a titolo di quota per il canone di depurazione delle acque.
1.1 A sostegno della domanda proposta in primo grado il aveva premesso di CP_1
aver stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua - avente CP_2
numero di utenza - per l'immobile sito in Massa di Somma (NA), alla P.IVA_2
Via Aldo Moro n. 17; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte
Costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
2. L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando, in via preliminare, Pt_1
la propria carenza di legittimazione passiva per essere, viceversa, legittimata a resistere nel giudizio in esame la e nel merito ha denunciato l'erroneità della Controparte_3
sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva richiamato una consulenza tecnica svoltasi in altro giudizio. Ha poi eccepito la carente e/o errata motivazione sulla prescrizione, sulla valutazione delle prove inerenti l'esistenza del depuratore, nonché la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, indeterminata nel petitum e non supportata da adeguata prova nel quantum della pretesa restitutoria, infine ha impugnato la parte della sentenza relativa alla determinazione degli interessi e delle spese di giustizia.
3. Ha resistito all'impugnazione , contestando quanto ex adverso Controparte_1
sostenuto in fatto e in diritto dalla società appellata, concludendo per il rigetto del gravame e, pertanto, per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa in assenza di attività istruttoria, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19 dicembre 2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata differita all'udienza del 18 marzo
P a g . 2 | 9 2025 all'esito della quale è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113
c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro
1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la stessa rientra tra quelle per le quali la norma medesima prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
2. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n.
36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma
1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è
P a g . 3 | 9 individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno
2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent.
298/2023; Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n.
1464/2023; Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2001-2015, valorizzata, a tal riguardo, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez.
III, 31 marzo 2017, n. 8334).
Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che il primo motivo di impugnazione sia da respingere.
2.2. In particolare, non può accogliersi la censura dell'appellata sentenza relativamente alla parte in cui essa ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva P a g . 4 | 9 dell'odierna appellante, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n.
11270).
2.3. L'appellante, poi, eccepisce l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare, sia pure attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno 2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellante, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare documentazione rilasciata dalla con nota della Giunta Regionale Controparte_3
della Campania n. 0074710 del 2/02/2017.
Ebbene, tale documentazione, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Napoli Est”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come
P a g . 5 | 9 autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n.
8290), inoltre essa è del tutto generica e priva di qualsiasi riferimento temporale al periodo di fatturazione oggetto di causa.
A ciò si aggiunga che dal 2004 l'impianto di depurazione di “Napoli Est” è soggetto a procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034 per il mancato recepimento della
Direttiva Comunitaria 91/271/CEE del 21 maggio n. 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Nel procedimento “C565-10”, tra Commissione Europea e
Repubblica Italiana, veniva contestato a quest'ultima il mancato adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,4, paragrafi 1 e 3 e 10 della direttiva
91/271, come modificata dal regolamento n° 1137/2008. In particolare, con riferimento all'agglomerato “Napoli Est” veniva accertata l'infrazione dei seguenti articoli: art. 4, par. 1 e 3, dir. 91/271/CEE; artt.
4-7 dir. 91/271/CEE nelle forme previste.
Sul punto si deve evidenziare che la violazione dell'art. 4 par. 3 della direttiva
91/271/CEE riguarda proprio gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e, quindi, direttamente gli impianti di depurazione, tra cui quello deputato al trattamento delle acque reflue provenienti dall'agglomerato “Napoli Est”, a cui appartiene, come già evidenziato, anche il comune di Massa di Somma.
In ordine a tale aspetto c'è da rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato che “alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'assoluta insufficienza di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del
2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito” (Cass., sez. III, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314).
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del Pt_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le doglianze di parte appellante non possono essere accolte.
2.4. Destituita di fondamento è anche la denunciata non correttezza della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe basato il proprio convincimento su una
P a g . 6 | 9 consulenza tecnica d'ufficio espletata tra parti differenti, in analogo giudizio riguardante il depuratore di Napoli Est.
La consulenza tecnica espletata in altri giudizi costituisce una “prova atipica” che il giudice civile può legittimamente utilizzare come argomento di prova (v. sul punto Cass
2947/2023) se idonea ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. In tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex muiltis Cass n. 2947/2023; n. 9055/2022; n. 31600/2021; n.
19521/2019; v. anche Cass. n. 35782/2022; n. 3689/ 2021; n. 8459 /2020; n.
18025/2019; n. 17392/2015; n. 1593/2017; n. 9843/2014; n. 2168/2013; n. 15714/2010;
n. 28855/2008; n. 14766/2007; n. 8585/1999).
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha correttamente valutato la prova atipica in quanto la stessa costituisce una forte presunzione del mancato funzionamento del depuratore atteso che la come già meglio specificato, non ha fornito una prova Pt_1
contraria in tal senso.
Donde, neppure questo motivo di appello può trovare accoglimento.
2.5. Del pari infondato è il motivo di appello afferente alla di prescrizione del credito: si osserva, sul punto, che alla fattispecie in esame trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale, vertendosi in materie di ripetizione dell'indebito (cfr. Cass.,
Sez. 1, n. 24051 del 26/09/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 7749 del
19/04/2016). Sul punto risulta, invero, infondata la prospettazione dell'appellante secondo cui il diritto alla ripetizione dell'indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., n. 4, per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Come ribadito di recente dalla Corte di Legittimità in fattispecie analoga (Corte di
Cass.,s ent. N. 1998 del 2020), “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n.
4, riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione
P a g . 7 | 9 resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass., Sez. 3, n. 2086 del
30/01/2008; Sez. 1, n. 23746 del 16/11/2007)”; tali caratteri non si rinvengono nell'obbligazione restitutoria gravante sul gestore del servizio per le somme indebitamente percepite, che non ha, appunto, i caratteri dell'obbligazione periodica.
2.6 Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass.
Civ., Sez. VI, ord. n. 25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, allegando in primo grado le ricevute di pagamento.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli
Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
2.6. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55 del 2014, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività processuale concretamente svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n.
31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P a g . 8 | 9 3.1. Si precisa altresì che le spese lite riconosciute a devono essere Controparte_1 distratte in favore dell'avv. Annunziata Raffaele, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto dalla : CP_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, n. 1325/2020, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia;
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore Controparte_2 dell'Avv. Annunziata Raffaele, che liquida in euro 332,00, per compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 08 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9