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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/09/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del giorno 09.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giada Caciagli con studio in Via Calatafimi n. 5 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) giusta delega in atti;
ricorrente
E
(P.Iva/C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Viale XXI Aprile n. 2 – 04100 Latina, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guarnacci giusta delega in atti;
resistente
NONCHE'
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Losco elettivamente CP_2 domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Scardillo 25, giusta delega in atti;
altra parte resistente
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Conclusioni: all'udienza del 9.09.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c.; Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da
, nei confronti della Parte_1 Controparte_1 in relazione a due interventi chirurgici di “mastoplastica additiva” e di “revisione della tasca protesica per dislocazione delle protesi”, eseguiti nel mese di Novembre 2018, presso la struttura sanitaria convenuta in giudizio, dal dott. Ciaschi terzo chiamato CP_2 in causa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. introdotto presso questo Tribunale.
Deduce l'attrice che a causa dell'errato posizionamento delle protesi, ad opera del chirurgo operante, nei giorni successivi il primo intervento (eseguito in data
21.11.20218) lamentava forte dolore al seno e notava che le protesi si erano spostate assumendo una posizione asimmetrica, circostanza che la costringeva a recarsi nuovamente nella struttura, ove dovette essere sottoposta ad un secondo intervento chirurgico riparatore.
La rappresenta che in conseguenza dei fatti sopra descritti l'esito Parte_1 dell'intervento non era stato quello pattuito, in particolare, aveva riscontrato fin da subito delle anomalie, consistenti nel dislivello dell'allocazione delle due protesi l'una rispetto all'altra, con una evidente asimmetria dei seni, oltre alla differente dimensione.
Alla luce dell'acclarata responsabilità sanitaria dei medici che la ebbero in cura preso la
, la sig.ra rappresenta di aver pertanto introdotto ricorso ex art. 696 CP_3 Parte_1 bis c.p.c. nei confronti della suddetta struttura, volto a verificare l'effettiva sussistenza di una responsabilità contrattuale per effetto dell'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico di impianto di protesi mammarie.
Nel corso di tale giudizio la convenuta ritualmente costituita, Controparte_1 chiedeva la chiamata in causa del medico chirurgo Dott. . CP_2
Espletata la CTU e chiuso il procedimento di ATP ha introdotto quindi Parte_1 il presente giudizio sulla base delle risultanze tecniche del procedimento ante causam chiedendo quindi il ristoro dei danni non patrimoniali (quantificati dai CCTTUU nella misura del 5% IP, gg 1 ITT e gg 5 ITP al 50%, oltre danno morale ed esistenziale per il pregiudizio estetico) nonché danni patrimoniali ovvero spese di ATP e CTP, con vittoria di spese legali.
Nel corso del presente giudizio si costituiva eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso deposito del ricorso in pendenza di ATP, nel merito l'infondatezza della domanda ed in via riconvenzionale azione di rivalsa nei confronti del dott. CP_2
Si costituiva, altresì, il Dott. chiedendo il rigetto integrale di ogni pretesa CP_2 risarcitoria ed in via subordinata l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed in particolare del fascicolo relativo all'ATP espletata ante causam ed all'udienza del
9.9.2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente in Controparte_1 relazione al mancato rispetto del termine di cui all' articolo 8 comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco) per il deposito del ricorso di merito.
Secondo la difesa della struttura sanitaria resistente, il ricorso della paziente è stato depositato con notevole ritardo rispetto al suddetto termine. Da qui l'improcedibilità della domanda ed in subordine la richiesta di inutilizzabilità in questa sede degli accertamenti peritali di cui al procedimento ex art. 696 bis cpc previamente svoltosi presso il Tribunale di Latina (RG 1584/2023).
La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'articolo 8 della Legge 24/2017 che ha introdotto importanti novità nella disciplina processuale della responsabilità sanitaria.
In particolare, la norma prevede che l'esperimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria e che la domanda deve essere proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente tecnico o dalla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.
Sul punto la Corte di Cassazione chiarisce come il giudizio regolato dall'art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra i due procedimenti (ATP e giudizio di merito). Ciò significa che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l'interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La Corte sottolinea inoltre che l'art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso. Un'interpretazione estensiva che porti all'improcedibilità contrasta con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione. Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile. L'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge (cfr. cass. Civ. ord. 11804/2025).
Aderendo a tale orientamento deve escludersi il carattere perentorio di tale termine la cui funzione è unicamente quella di saldare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il procedimento ex art 696 bis c.p.c. con quella successivamente formulata.
Questa interpretazione, condivisa anche dalla giurisprudenza di merito, chiarisce un punto fondamentale riguardante la tempistica per l'introduzione del giudizio di merito.
La pronuncia stabilisce in particolare che il termine perentorio di novanta giorni dal deposito della relazione peritale dell'accertamento tecnico preventivo non incide sulla procedibilità della successiva domanda di merito. La sua osservanza serve a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente presentata con il ricorso per ATP. Questo significa che, sebbene sia consigliabile rispettare il termine dei 90 giorni per mantenere intatti tutti i benefici derivanti dall'ATP così come il termine di gg
120 dal deposito del ricorso ex art 696 bis cpc, l'eventuale mancato rispetto di tali termini non rende la domanda di merito improcedibile.
Anche nella fattispecie in esame l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere rigettata per due motivi principali.
Prima di tutto la relazione dell'ATP nella fattispecie in esame è stata depositata il
12.01.2024 e il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 6.04.2024, quindi entro il termine di 90 giorni.
In secondo luogo, il termine di 120 giorni dal deposito del ricorso è funzionale solo a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l'ATP, e non alla procedibilità della domanda di merito in sé. Una diversa interpretazione, più rigorosa, sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo e aggraverebbe inutilmente l'accesso alla giustizia;
la stessa Corte Costituzionale ha, infatti, affermato più volte che la garanzia del diritto di azione tollera dilazioni temporali al suo esercizio in vista della salvaguardi di interessi generali come l'alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari (Cfr. Corte Cost. n. 276/2000).
Venendo al merito va rilevato che la responsabilità della struttura sanitaria, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco (legge n. 24/2017) prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento. Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4152/'95), o perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare
(Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della
CTU medico-legale allegata e della documentazione in atti, (relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria in relazione ai pregiudizi subiti dall'attrice per effetto di una non corretta esecuzione dell'intervento, atteso che come ben ha evidenziato il CTU nominato nel corso dell' ATP” … si evince chiaramente come dopo accurata visita in sede peritale e dopo lo studio della documentazione in atti si evidenziavano degli errori di tecnica chirurgica e di scelta dei volumi protesici, che hanno portato ad un risultato estetico non ottimale, rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere.”… “Ad oggi residuano postumi consistenti in un danno estetico di prima classe, con un pregiudizio estetico lievissimo secondo le linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle assicurazioni del 2016 e conseguente percentuale di danno biologico del 5%.
Nel fascicolo in atti non è stato prodotto alcun documento sanitario in merito a problematiche psicologiche e/o dinamico relazionali, né sono state riferite o emerse durante le operazioni peritali.
Il pregiudizio estetico in discussione, essendo determinato da un dismorfismo di parti anatomiche intime che generalmente sono coperte da indumenti, potrebbe determinare, in maniera soggettiva, delle ripercussioni sulle dinamiche relazionali della sfera sessuale”.
Tuttavia, si ritiene di condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio unicamente in ordine all'accertato danno di carattere morale ed esistenziale nonché in relazione a quello legato alla delusione delle aspettative della paziente, atteso che non
è provato che l'esito dell'intervento abbia determinato comunque un peggioramento della pregressa situazione estetica della sig.ra (ante intervento) Parte_1 qualificabile come danno alla salute in senso stretto, atteso che il consulente stesso riferisce di un risultato estetico non ottimale, rispetto a quello ottenibile in caso di corretta esecuzione dell' intervento, ma non rileva un pregiudizio estetico rispetto alla pregressa condizione della paziente.
Si ritengono, invece, condivisibili le conclusioni della CTU in relazione alla sola quantificazione della invalidità temporanea assoluta e relativa per il secondo intervento
“riparatorio” eseguito a causa della dislocazione delle protesi mammarie in quanto risultato non risolutivo, con conseguente sussistenza e risarcibilità del danno da invalidità temporanea quale conseguenza del secondo intervento.
Stabilito ed accertato tutto quanto sopra, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto.
In particolare, relativamente al danno morale in ragione della frustrazione della paziente per la delusione delle proprie aspettative in merito alla buona riuscita dell' intervento e per essersi comunque sottoposta ad un secondo intervento di carattere comunque fortemente invasivo e risultato non risolutivo delle problematiche riscontrate, appare equo riconoscere la somma di € 5000,00 in ragione della sofferenza patita.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale tenuto conto della risultante della
CTU medico legale in relazione al secondo intervento riparatorio è giusto riconoscere una ITT di gg 1 ed una ITP parziale al 50% di ulteriori gg 5 , con liquidazione della somma di euro 400,00.
Conclusivamente quanto dovuto dall'ente convenuto e dal dott. in solido alla CP_2 sig.ra a titolo di danno non patrimoniale è la somma complessiva pari Parte_1 ad € 5.400,00.
Relativamente al danno patrimoniale si riconosce il diritto alla restituzione della somma pari ad euro 6002,00 (v. doc. 3 ricorso), quale spesa sostenuta per il primo intervento in ragione dell' acclarato inadempimento della Struttura e del ex art 1455 c.c. CP_4
Non si ritiene di dover riconoscere l'ulteriore spesa per sostenere un nuovo intervento in quanto ciò darebbe luogo ad una locupletazione atteso che è stato restituito l' importo del primo intervento.
Meritano ristoro anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, atteso rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ. n. 10173 del 18.05.2015); analogamente meritano ristoro le spese per la partecipazione del CTP alle operazioni peritali in quanto non superflue perché finalizzate a garantire in sede di operazioni peritali un contraddittorio tecnico con il CTP di controparte ed il confronto con il CTU.
Complessivamente dunque a titolo di danno patrimoniale (spese CTP, spese partecipazione operazioni peritali CTP come da allegati) spetterà all'attrice il rimborso della somma di € 695,00, importo ritenuto congruo e rimborsabile dal collegio peritale, oltre il costo di € 295,90 corrisposto al consulente di parte Dott. per la Per_1 partecipazione alle operazioni peritali.
Dunque, quanto dovuto complessivamente a a titolo di ristoro per il danno Parte_1 non patrimoniale e patrimoniale subito a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti è
l'importo complessivo di € 12.392,00.
Andrà inoltre calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod. civ. secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente:
a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Va poi osservato come non vi sia altresì contestazione in merito alla circostanza che le spese per la CCTTUU nel procedimento di ATP, liquidate come da decreto, sono state sostenute dalla come documentato in atti, e pertanto le devono essere Parte_1 rimborsate dalla convenuta per il principio di causalità processuale per CP_5
l'importo complessivo pari ad euro 2.861,65 oltre Iva e Cassa di Previdenza (v. doc. 1 comparsa conclusionale ricorrente).
Invero, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste,
a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.( Cass. Civ. 9735/2020).
Tanto premesso la domanda di parte attrice merita accoglimento per le motivazioni di cui sopra. Non merita accoglimento la domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_5
, autore materiale dell' intervento, non ravvisandosi profili di grave CP_2 responsabilità del sanitario convenuto ai sensi dell' art 9 comma 1 legge , CP_6 atteso che il danno estetico riscontrato è stato qualificato come di carattere lieve e non è dimostrato che l' errore tecnico del sanitario di scelta dei volumi protesici, possa essere qualificato come grave
Le spese di giudizio seguiranno la soccombenza, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte attrice, sono poste a carico della struttura sanitaria così come quelle relative alla procedura di ATP.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
e del dott. in relazione ai danni subiti da
[...] Controparte_2
per le ragioni e nei limiti di cui alla parete motiva e, per l'effetto, Parte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
e del dott. e condanna quest'ultimi in solido al
[...] CP_2 pagamento in favore della della somma di € 12.392,00 oltre lucro Parte_1 cessante come in motivazione ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Condanna ed il dott. Controparte_1
al pagamento delle spese di CCTTUU del procedimento di ATP CP_2 in favore di pari ad euro 2.861,65 oltre IVA e Cassa di Parte_1 previdenza come per legge;
3) condanna ed il dott Controparte_1
a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte attrice CP_2
Avv. Giada Caciagli, le spese del procedimento ex art 696 bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.337,00 per competenze oltre esborsi documentati pari ad euro 286,00 e le spese per il giudizio ordinario pari ad euro 3.397,00 per competenze, oltre € 264,00 per esborsi documentati, oltre IVA e CPA come per legge;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Latina 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso PICCIALLI
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda in composizione monocratica in persona del giudice Dr. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del giorno 09.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Giada Caciagli con studio in Via Calatafimi n. 5 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI) giusta delega in atti;
ricorrente
E
(P.Iva/C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Viale XXI Aprile n. 2 – 04100 Latina, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Guarnacci giusta delega in atti;
resistente
NONCHE'
Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Losco elettivamente CP_2 domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Scardillo 25, giusta delega in atti;
altra parte resistente
OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica.
Conclusioni: all'udienza del 9.09.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta sostitutive di udienza ex art 127 ter c.p.c.; Motivi della decisione.
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta da
, nei confronti della Parte_1 Controparte_1 in relazione a due interventi chirurgici di “mastoplastica additiva” e di “revisione della tasca protesica per dislocazione delle protesi”, eseguiti nel mese di Novembre 2018, presso la struttura sanitaria convenuta in giudizio, dal dott. Ciaschi terzo chiamato CP_2 in causa nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. introdotto presso questo Tribunale.
Deduce l'attrice che a causa dell'errato posizionamento delle protesi, ad opera del chirurgo operante, nei giorni successivi il primo intervento (eseguito in data
21.11.20218) lamentava forte dolore al seno e notava che le protesi si erano spostate assumendo una posizione asimmetrica, circostanza che la costringeva a recarsi nuovamente nella struttura, ove dovette essere sottoposta ad un secondo intervento chirurgico riparatore.
La rappresenta che in conseguenza dei fatti sopra descritti l'esito Parte_1 dell'intervento non era stato quello pattuito, in particolare, aveva riscontrato fin da subito delle anomalie, consistenti nel dislivello dell'allocazione delle due protesi l'una rispetto all'altra, con una evidente asimmetria dei seni, oltre alla differente dimensione.
Alla luce dell'acclarata responsabilità sanitaria dei medici che la ebbero in cura preso la
, la sig.ra rappresenta di aver pertanto introdotto ricorso ex art. 696 CP_3 Parte_1 bis c.p.c. nei confronti della suddetta struttura, volto a verificare l'effettiva sussistenza di una responsabilità contrattuale per effetto dell'erronea esecuzione dell'intervento chirurgico di impianto di protesi mammarie.
Nel corso di tale giudizio la convenuta ritualmente costituita, Controparte_1 chiedeva la chiamata in causa del medico chirurgo Dott. . CP_2
Espletata la CTU e chiuso il procedimento di ATP ha introdotto quindi Parte_1 il presente giudizio sulla base delle risultanze tecniche del procedimento ante causam chiedendo quindi il ristoro dei danni non patrimoniali (quantificati dai CCTTUU nella misura del 5% IP, gg 1 ITT e gg 5 ITP al 50%, oltre danno morale ed esistenziale per il pregiudizio estetico) nonché danni patrimoniali ovvero spese di ATP e CTP, con vittoria di spese legali.
Nel corso del presente giudizio si costituiva eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità della domanda per omesso deposito del ricorso in pendenza di ATP, nel merito l'infondatezza della domanda ed in via riconvenzionale azione di rivalsa nei confronti del dott. CP_2
Si costituiva, altresì, il Dott. chiedendo il rigetto integrale di ogni pretesa CP_2 risarcitoria ed in via subordinata l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed in particolare del fascicolo relativo all'ATP espletata ante causam ed all'udienza del
9.9.2025 è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente in Controparte_1 relazione al mancato rispetto del termine di cui all' articolo 8 comma 3, della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli-Bianco) per il deposito del ricorso di merito.
Secondo la difesa della struttura sanitaria resistente, il ricorso della paziente è stato depositato con notevole ritardo rispetto al suddetto termine. Da qui l'improcedibilità della domanda ed in subordine la richiesta di inutilizzabilità in questa sede degli accertamenti peritali di cui al procedimento ex art. 696 bis cpc previamente svoltosi presso il Tribunale di Latina (RG 1584/2023).
La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'articolo 8 della Legge 24/2017 che ha introdotto importanti novità nella disciplina processuale della responsabilità sanitaria.
In particolare, la norma prevede che l'esperimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. costituisce condizione di procedibilità della domanda risarcitoria e che la domanda deve essere proposta entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente tecnico o dalla scadenza del termine perentorio fissato dal giudice.
Sul punto la Corte di Cassazione chiarisce come il giudizio regolato dall'art. 8 L. 24/2017 non abbia natura unitaria bifasica, ma preveda un collegamento funzionale tra i due procedimenti (ATP e giudizio di merito). Ciò significa che gli effetti della domanda giudiziale di merito (sia sostanziali, come l'interruzione della prescrizione, sia processuali, come la litispendenza) retroagiscono al momento del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., a condizione che il giudizio di merito venga introdotto tempestivamente.
La Corte sottolinea inoltre che l'art. 8 non prevede alcuna sanzione espressa di improcedibilità per il deposito del ricorso di merito oltre i 90 giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza dei sei mesi dalla introduzione del ricorso. Un'interpretazione estensiva che porti all'improcedibilità contrasta con i principi di accelerazione ed economia processuale e creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alla mediazione. Pertanto, la perentorietà del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va interpretata nel senso che da quel momento la domanda diviene procedibile. L'unico effetto ricollegabile alla tardiva introduzione della domanda di merito è la perdita della retroazione degli effetti della domanda al tempo del deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., se non già previsti dalla legge (cfr. cass. Civ. ord. 11804/2025).
Aderendo a tale orientamento deve escludersi il carattere perentorio di tale termine la cui funzione è unicamente quella di saldare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il procedimento ex art 696 bis c.p.c. con quella successivamente formulata.
Questa interpretazione, condivisa anche dalla giurisprudenza di merito, chiarisce un punto fondamentale riguardante la tempistica per l'introduzione del giudizio di merito.
La pronuncia stabilisce in particolare che il termine perentorio di novanta giorni dal deposito della relazione peritale dell'accertamento tecnico preventivo non incide sulla procedibilità della successiva domanda di merito. La sua osservanza serve a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente presentata con il ricorso per ATP. Questo significa che, sebbene sia consigliabile rispettare il termine dei 90 giorni per mantenere intatti tutti i benefici derivanti dall'ATP così come il termine di gg
120 dal deposito del ricorso ex art 696 bis cpc, l'eventuale mancato rispetto di tali termini non rende la domanda di merito improcedibile.
Anche nella fattispecie in esame l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere rigettata per due motivi principali.
Prima di tutto la relazione dell'ATP nella fattispecie in esame è stata depositata il
12.01.2024 e il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 6.04.2024, quindi entro il termine di 90 giorni.
In secondo luogo, il termine di 120 giorni dal deposito del ricorso è funzionale solo a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con l'ATP, e non alla procedibilità della domanda di merito in sé. Una diversa interpretazione, più rigorosa, sarebbe contraria al principio della ragionevole durata del processo e aggraverebbe inutilmente l'accesso alla giustizia;
la stessa Corte Costituzionale ha, infatti, affermato più volte che la garanzia del diritto di azione tollera dilazioni temporali al suo esercizio in vista della salvaguardi di interessi generali come l'alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari (Cfr. Corte Cost. n. 276/2000).
Venendo al merito va rilevato che la responsabilità della struttura sanitaria, sia esso pubblico o privato, per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è qualificabile come di natura extracontrattuale.
Sul punto va richiamato il recente intervento chiarificatore da parte del legislatore, atteso che l'articolo 7 della Legge Gelli – Bianco (legge n. 24/2017) prevede una bipartizione della responsabilità civile, differenziando la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. In particolare la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La medesima disciplina si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In altre parole, la struttura sanitaria risponderà dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria secondo le regole della responsabilità contrattuale, con importanti conseguenze in termini di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile: il termine prescrizionale sarà infatti di dieci anni, il danneggiato dovrà semplicemente provare il titolo da cui deriva l'obbligazione (ad es. c.d. contratto di spedalità) rimanendo in capo alla struttura sanitaria la prova dell'esatto adempimento ovvero dell'inadempimento non imputabile, ed il danno risarcibile è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo che in caso di dolo.
L'esercente la professione sanitaria, invece, sarà chiamato a rispondere del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie), cioè secondo le norme sulla responsabilità extracontrattuale, che prevedono – per quanto qui di interesse – un termine prescrizionale di "soli" cinque anni ed un gravoso onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà non solo allegare ma provare il fatto illecito, il danno, l'elemento soggettivo ed il nesso eziologico tra condotta ed evento. Va inoltre considerato che con riferimento alla posizione del Sanitario, la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art 2236 c.c. attiene esclusivamente alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media (Cass. 4152/'95), o perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o perché non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare
(Cass 5945/2000; 8045/'95; 4152/'95).
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono tenuto conto delle risultanze della
CTU medico-legale allegata e della documentazione in atti, (relazione medico legale di parte, cartelle cliniche, referti e certificati medici), ritiene questo giudicante che può essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria in relazione ai pregiudizi subiti dall'attrice per effetto di una non corretta esecuzione dell'intervento, atteso che come ben ha evidenziato il CTU nominato nel corso dell' ATP” … si evince chiaramente come dopo accurata visita in sede peritale e dopo lo studio della documentazione in atti si evidenziavano degli errori di tecnica chirurgica e di scelta dei volumi protesici, che hanno portato ad un risultato estetico non ottimale, rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere.”… “Ad oggi residuano postumi consistenti in un danno estetico di prima classe, con un pregiudizio estetico lievissimo secondo le linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle assicurazioni del 2016 e conseguente percentuale di danno biologico del 5%.
Nel fascicolo in atti non è stato prodotto alcun documento sanitario in merito a problematiche psicologiche e/o dinamico relazionali, né sono state riferite o emerse durante le operazioni peritali.
Il pregiudizio estetico in discussione, essendo determinato da un dismorfismo di parti anatomiche intime che generalmente sono coperte da indumenti, potrebbe determinare, in maniera soggettiva, delle ripercussioni sulle dinamiche relazionali della sfera sessuale”.
Tuttavia, si ritiene di condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio unicamente in ordine all'accertato danno di carattere morale ed esistenziale nonché in relazione a quello legato alla delusione delle aspettative della paziente, atteso che non
è provato che l'esito dell'intervento abbia determinato comunque un peggioramento della pregressa situazione estetica della sig.ra (ante intervento) Parte_1 qualificabile come danno alla salute in senso stretto, atteso che il consulente stesso riferisce di un risultato estetico non ottimale, rispetto a quello ottenibile in caso di corretta esecuzione dell' intervento, ma non rileva un pregiudizio estetico rispetto alla pregressa condizione della paziente.
Si ritengono, invece, condivisibili le conclusioni della CTU in relazione alla sola quantificazione della invalidità temporanea assoluta e relativa per il secondo intervento
“riparatorio” eseguito a causa della dislocazione delle protesi mammarie in quanto risultato non risolutivo, con conseguente sussistenza e risarcibilità del danno da invalidità temporanea quale conseguenza del secondo intervento.
Stabilito ed accertato tutto quanto sopra, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto.
In particolare, relativamente al danno morale in ragione della frustrazione della paziente per la delusione delle proprie aspettative in merito alla buona riuscita dell' intervento e per essersi comunque sottoposta ad un secondo intervento di carattere comunque fortemente invasivo e risultato non risolutivo delle problematiche riscontrate, appare equo riconoscere la somma di € 5000,00 in ragione della sofferenza patita.
In punto di quantificazione del danno non patrimoniale tenuto conto della risultante della
CTU medico legale in relazione al secondo intervento riparatorio è giusto riconoscere una ITT di gg 1 ed una ITP parziale al 50% di ulteriori gg 5 , con liquidazione della somma di euro 400,00.
Conclusivamente quanto dovuto dall'ente convenuto e dal dott. in solido alla CP_2 sig.ra a titolo di danno non patrimoniale è la somma complessiva pari Parte_1 ad € 5.400,00.
Relativamente al danno patrimoniale si riconosce il diritto alla restituzione della somma pari ad euro 6002,00 (v. doc. 3 ricorso), quale spesa sostenuta per il primo intervento in ragione dell' acclarato inadempimento della Struttura e del ex art 1455 c.c. CP_4
Non si ritiene di dover riconoscere l'ulteriore spesa per sostenere un nuovo intervento in quanto ciò darebbe luogo ad una locupletazione atteso che è stato restituito l' importo del primo intervento.
Meritano ristoro anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, atteso rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate (Cass. Civ. n. 10173 del 18.05.2015); analogamente meritano ristoro le spese per la partecipazione del CTP alle operazioni peritali in quanto non superflue perché finalizzate a garantire in sede di operazioni peritali un contraddittorio tecnico con il CTP di controparte ed il confronto con il CTU.
Complessivamente dunque a titolo di danno patrimoniale (spese CTP, spese partecipazione operazioni peritali CTP come da allegati) spetterà all'attrice il rimborso della somma di € 695,00, importo ritenuto congruo e rimborsabile dal collegio peritale, oltre il costo di € 295,90 corrisposto al consulente di parte Dott. per la Per_1 partecipazione alle operazioni peritali.
Dunque, quanto dovuto complessivamente a a titolo di ristoro per il danno Parte_1 non patrimoniale e patrimoniale subito a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti è
l'importo complessivo di € 12.392,00.
Andrà inoltre calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 cod. civ. secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente:
a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali;
tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Va poi osservato come non vi sia altresì contestazione in merito alla circostanza che le spese per la CCTTUU nel procedimento di ATP, liquidate come da decreto, sono state sostenute dalla come documentato in atti, e pertanto le devono essere Parte_1 rimborsate dalla convenuta per il principio di causalità processuale per CP_5
l'importo complessivo pari ad euro 2.861,65 oltre Iva e Cassa di Previdenza (v. doc. 1 comparsa conclusionale ricorrente).
Invero, le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste,
a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.( Cass. Civ. 9735/2020).
Tanto premesso la domanda di parte attrice merita accoglimento per le motivazioni di cui sopra. Non merita accoglimento la domanda di rivalsa della nei confronti del dott. CP_5
, autore materiale dell' intervento, non ravvisandosi profili di grave CP_2 responsabilità del sanitario convenuto ai sensi dell' art 9 comma 1 legge , CP_6 atteso che il danno estetico riscontrato è stato qualificato come di carattere lieve e non è dimostrato che l' errore tecnico del sanitario di scelta dei volumi protesici, possa essere qualificato come grave
Le spese di giudizio seguiranno la soccombenza, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte attrice, sono poste a carico della struttura sanitaria così come quelle relative alla procedura di ATP.
PQM
il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta l'esclusiva responsabilità della Controparte_1
e del dott. in relazione ai danni subiti da
[...] Controparte_2
per le ragioni e nei limiti di cui alla parete motiva e, per l'effetto, Parte_1 accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
e del dott. e condanna quest'ultimi in solido al
[...] CP_2 pagamento in favore della della somma di € 12.392,00 oltre lucro Parte_1 cessante come in motivazione ed interessi legali dalla sentenza ad effettivo soddisfo;
2) Condanna ed il dott. Controparte_1
al pagamento delle spese di CCTTUU del procedimento di ATP CP_2 in favore di pari ad euro 2.861,65 oltre IVA e Cassa di Parte_1 previdenza come per legge;
3) condanna ed il dott Controparte_1
a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte attrice CP_2
Avv. Giada Caciagli, le spese del procedimento ex art 696 bis c.p.c. che si liquidano in euro 2.337,00 per competenze oltre esborsi documentati pari ad euro 286,00 e le spese per il giudizio ordinario pari ad euro 3.397,00 per competenze, oltre € 264,00 per esborsi documentati, oltre IVA e CPA come per legge;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Latina 24.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso PICCIALLI