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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , e Parte_2 C.F._2
, c.f. , eredi Parte_3 C.F._3
di , c.f. , Persona_1 C.F._4
rappresentate e difese dall'Avv.to EZIO BONANNI, c.f.
per procura allegata al ricorso in appello C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA
APPELLATO E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 19 febbraio '25
Per l'appellato costituito: come da note depositate il 20 febbraio '25
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova Parte_1
e rispettivamente vedova e orfane di Parte_2 Pt_3
, hanno convenuto in giudizio i Persona_1 [...]
al fine di ottenere il riconoscimento delle Controparte_3
provvidenze assistenziali previste dalla legge a favore delle vittime del dovere o di soggetti equiparati, dovendo tale ritenersi il proprio congiunto, in quanto deceduto a causa di “mesotelioma epitelioide” correlato all'esposizione a fibre di amianto dallo stesso subita durante il servizio miliare di leva nell'Esercito
Italiano prestato nel periodo compreso tra il 10.9.1965 e il
31.10.1966 quale “Telefonista Stendifili”.
Il si è difeso sostenendo l'insussistenza Controparte_1
del diritto dei congiunti del de cuius al conseguimento delle provvidenze richieste e chiedendo quindi la reiezione del ricorso.
Il non si è costituto in giudizio. Controparte_2
2
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 505/2024, ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dedotte dalle ricorrenti, ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
Più specificamente, il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto che le ricorrenti non avessero neppure dedotto le circostanze fattuali relative alla esposizione ad amianto nel periodo del servizio militare svolto dal loro congiunto;
inoltre ha richiamato il recente arresto giurisprudenziale (Cass. n 29819/2022) secondo cui l'esposizione ad amianto nello svolgimento dell'attività non costituisce una circostanza rientrante nelle particolari condizioni operative richieste dalla legge (art. 1, comma 564 L. 266/2005) per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere.
Propongono appello le Sigg.re Parte_1 Parte_3
e lamentando, anzitutto, la mancata
[...] Parte_2
ammissione delle prove richieste (testi e CTU tecnico/medico- legale) e l'omessa disamina di quanto dedotto in ricorso e delle produzioni allegate, da cui il giudice avrebbe potuto accertare la presenza di amianto in tutte le caserme dell'Esercito Italiano e negli strumenti di artiglieria. Si era trattata quindi di una esposizione iniziale particolarmente rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia contratta dal de cuius, per cui le successive esposizioni in Fincantieri - dove il Sig. ha Parte_2
lavorato per 23 anni - ebbero solo l' effetto di aggravare l'iniziale processo degenerativo.
3
Per ciò che attiene al maggior rischio delle mansioni svolte, ovvero l'attività di servizio in particolari condizioni eccedenti l'ordinarietà, sottolineano la natura straordinaria dei compiti eseguiti, integranti lo svolgimento di missioni.
Il , ritualmente costituito, chiede il rigetto Controparte_1
dell'appello ribadendo l'assenza totale di allegazioni che consentano di provare l'esistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” tali da permettere di attribuire, come da interpretazione di Cassazione, lo status di equiparato a vittime del dovere ex art. 1, comma 564 L. 266/2005; sottolinea la
“radicale insufficienza delle allegazioni attoree” anche ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la pretesa esposizione ad amianto, in virtù del servizio prestato e delle mansioni svolte, e la patologia mortale sofferta dal de cuius.
La causa, discussa dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. mediante il tempestivo deposito di note conclusive in sostituzione dell'udienza entro il termine del 20/02/2025, viene decisa come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
25/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in un precedente perfettamente sovrapponibile
(sentenza n. 16/2024 depositata in data 23.1.2024) al caso in esame, ha respinto il ricorso richiamando i principi sanciti dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 29819/2022 che – in quanto ormai consolidati (v. ordinanza 26 aprile 2023, n. 10954 e altre conformi), si ritiene di condividere.
4
La Suprema Corte, dopo avere ripercorso il pregresso difforme indirizzo giurisprudenziale in materia di vittime del dovere volto a riconoscere detto status a coloro che avessero svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della loro salute anche in prospettiva diacronica (Cass. 4238/2019, Cass. 17027/19, Cass. 20446/19,
Cass. 14018/20), ha affermato quanto segue: “Nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate
a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido
5
per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
6
Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
Anche nella fattispecie in esame, dunque, in conformità a quanto sopra, deve ritenersi che dalle circostanze fattuali dedotte in ricorso non emerga alcun elemento probatorio da cui possa desumersi che durante il servizio militare il sig. sia Parte_2
stato esposto ad un rischio ulteriore rispetto a quello derivante dai doveri istituzionali e comune a tutti i militari di leva in quel determinato periodo storico.
Ed infatti, le ricorrenti hanno solo indicato il ruolo (telefonista- stendifili) affidato al proprio congiunto durante tutto il periodo della leva militare, senza offrire alcuna specifica prova volta a dimostrare che lo stesso fu esposto ad amianto a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative in cui dovette svolgere tali attività; condizioni ambientali ed operative differenti rispetto a quelle in cui si trovarono tutti gli altri militari di leva dell'epoca e tali da integrare quel quid pluris richiesto dalla normativa speciale e richiamato dalla giurisprudenza citata per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere.
7
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non istruire la causa per mancanza di allegazioni fattuali nella individuazione delle
Caserme dell'Esercito Italiano ove il militare aveva prestato il servizio militare e delle attrezzature utilizzate per la sua attività di telefonista stendifili;
il tutto considerando altresì che i testi indicati in ricorso neppure erano direttamente a conoscenza delle condizioni ambientali in cui il sig. svolse il servizio Parte_2
militare, per cui non avrebbero potuto fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle pretese rivendicate dalle superstiti.
Per tutti questi motivi l'appello dev'essere respinto.
Il recente mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/02/2025
LA CONSIGLIERA EST
Giuliana Melandri
Il PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
, c.f. , e Parte_2 C.F._2
, c.f. , eredi Parte_3 C.F._3
di , c.f. , Persona_1 C.F._4
rappresentate e difese dall'Avv.to EZIO BONANNI, c.f.
per procura allegata al ricorso in appello C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
GENOVA
APPELLATO E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da note depositate il 19 febbraio '25
Per l'appellato costituito: come da note depositate il 20 febbraio '25
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova Parte_1
e rispettivamente vedova e orfane di Parte_2 Pt_3
, hanno convenuto in giudizio i Persona_1 [...]
al fine di ottenere il riconoscimento delle Controparte_3
provvidenze assistenziali previste dalla legge a favore delle vittime del dovere o di soggetti equiparati, dovendo tale ritenersi il proprio congiunto, in quanto deceduto a causa di “mesotelioma epitelioide” correlato all'esposizione a fibre di amianto dallo stesso subita durante il servizio miliare di leva nell'Esercito
Italiano prestato nel periodo compreso tra il 10.9.1965 e il
31.10.1966 quale “Telefonista Stendifili”.
Il si è difeso sostenendo l'insussistenza Controparte_1
del diritto dei congiunti del de cuius al conseguimento delle provvidenze richieste e chiedendo quindi la reiezione del ricorso.
Il non si è costituto in giudizio. Controparte_2
2
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 505/2024, ritenute inammissibili ed irrilevanti le prove dedotte dalle ricorrenti, ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
Più specificamente, il giudice, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha ritenuto che le ricorrenti non avessero neppure dedotto le circostanze fattuali relative alla esposizione ad amianto nel periodo del servizio militare svolto dal loro congiunto;
inoltre ha richiamato il recente arresto giurisprudenziale (Cass. n 29819/2022) secondo cui l'esposizione ad amianto nello svolgimento dell'attività non costituisce una circostanza rientrante nelle particolari condizioni operative richieste dalla legge (art. 1, comma 564 L. 266/2005) per il riconoscimento dello stato di vittima del dovere.
Propongono appello le Sigg.re Parte_1 Parte_3
e lamentando, anzitutto, la mancata
[...] Parte_2
ammissione delle prove richieste (testi e CTU tecnico/medico- legale) e l'omessa disamina di quanto dedotto in ricorso e delle produzioni allegate, da cui il giudice avrebbe potuto accertare la presenza di amianto in tutte le caserme dell'Esercito Italiano e negli strumenti di artiglieria. Si era trattata quindi di una esposizione iniziale particolarmente rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia contratta dal de cuius, per cui le successive esposizioni in Fincantieri - dove il Sig. ha Parte_2
lavorato per 23 anni - ebbero solo l' effetto di aggravare l'iniziale processo degenerativo.
3
Per ciò che attiene al maggior rischio delle mansioni svolte, ovvero l'attività di servizio in particolari condizioni eccedenti l'ordinarietà, sottolineano la natura straordinaria dei compiti eseguiti, integranti lo svolgimento di missioni.
Il , ritualmente costituito, chiede il rigetto Controparte_1
dell'appello ribadendo l'assenza totale di allegazioni che consentano di provare l'esistenza delle “particolari condizioni ambientali ed operative” tali da permettere di attribuire, come da interpretazione di Cassazione, lo status di equiparato a vittime del dovere ex art. 1, comma 564 L. 266/2005; sottolinea la
“radicale insufficienza delle allegazioni attoree” anche ai fini dell'accertamento del nesso causale tra la pretesa esposizione ad amianto, in virtù del servizio prestato e delle mansioni svolte, e la patologia mortale sofferta dal de cuius.
La causa, discussa dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. mediante il tempestivo deposito di note conclusive in sostituzione dell'udienza entro il termine del 20/02/2025, viene decisa come segue, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
25/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte, in un precedente perfettamente sovrapponibile
(sentenza n. 16/2024 depositata in data 23.1.2024) al caso in esame, ha respinto il ricorso richiamando i principi sanciti dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 29819/2022 che – in quanto ormai consolidati (v. ordinanza 26 aprile 2023, n. 10954 e altre conformi), si ritiene di condividere.
4
La Suprema Corte, dopo avere ripercorso il pregresso difforme indirizzo giurisprudenziale in materia di vittime del dovere volto a riconoscere detto status a coloro che avessero svolto le loro attività istituzionali in assenza del rispetto delle regole dettate dall'ordinamento a tutela della loro salute anche in prospettiva diacronica (Cass. 4238/2019, Cass. 17027/19, Cass. 20446/19,
Cass. 14018/20), ha affermato quanto segue: “Nel descritto contesto giurisprudenziale, questo Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate
a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido
5
per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. L'opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità delle condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza (come ben evidenziato dal Procuratore Generale) la legge richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello delle vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa.
6
Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario”.
Anche nella fattispecie in esame, dunque, in conformità a quanto sopra, deve ritenersi che dalle circostanze fattuali dedotte in ricorso non emerga alcun elemento probatorio da cui possa desumersi che durante il servizio militare il sig. sia Parte_2
stato esposto ad un rischio ulteriore rispetto a quello derivante dai doveri istituzionali e comune a tutti i militari di leva in quel determinato periodo storico.
Ed infatti, le ricorrenti hanno solo indicato il ruolo (telefonista- stendifili) affidato al proprio congiunto durante tutto il periodo della leva militare, senza offrire alcuna specifica prova volta a dimostrare che lo stesso fu esposto ad amianto a causa delle particolari condizioni ambientali ed operative in cui dovette svolgere tali attività; condizioni ambientali ed operative differenti rispetto a quelle in cui si trovarono tutti gli altri militari di leva dell'epoca e tali da integrare quel quid pluris richiesto dalla normativa speciale e richiamato dalla giurisprudenza citata per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere.
7
Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non istruire la causa per mancanza di allegazioni fattuali nella individuazione delle
Caserme dell'Esercito Italiano ove il militare aveva prestato il servizio militare e delle attrezzature utilizzate per la sua attività di telefonista stendifili;
il tutto considerando altresì che i testi indicati in ricorso neppure erano direttamente a conoscenza delle condizioni ambientali in cui il sig. svolse il servizio Parte_2
militare, per cui non avrebbero potuto fornire alcun elemento probatorio a sostegno delle pretese rivendicate dalle superstiti.
Per tutti questi motivi l'appello dev'essere respinto.
Il recente mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello e compensa le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/02/2025
LA CONSIGLIERA EST
Giuliana Melandri
Il PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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