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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7384/22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da a mutualità Parte_1 prevalente, con sede in Genova, alla via Lorenzo Pareto 12R, CF.
in persona del legale rappresentante pro tempore arch. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Genova Via Assarotti 13/3 presso Persona_1
e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto (PEC:
CF. ) che la Email_1 C.F._1 rappresenta ed assiste Attrice Contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore SInor , legale rappresentante CP_2 della , con Studio in Genova, Controparte_3
Via G. Rossetti 19 r, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Palestro 10/6A, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Serra (cod.fisc. ) dal quale è rappresentato e difeso come da C.F._2 mandato in atti Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice
“ Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per le ragioni di cui alla narrativa: - in via preliminare: sospendere anche inaudita altera parte la delibera assembleare assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022; - in via principale: dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022 per le ragioni id cui alla narrativa;
- in ogni caso: condannare il
1 rosso al pagamento delle spese e Controparte_4 competenze del presente giudizio”. Per il CP_1
“Piaccia all'Ill.mo SInor Giudice Unico del Tribunale di Genova, contrariis reiectis: in via preliminare: riunire il presente procedimento a quello pendente fra le stesse parti davanti al medesimo Giudice - RG5305/2022 - in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare in capo a parte attrice il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; sempre in via preliminare: dare atto del provvedimento assunto nel procedimento RG 5305/2022 in data 23/11/2022 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della 5 delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
prendere altresì atto della rinunzia dichiarata da parte attrice all'udienza del 15/12/2022 in merito alla richiesta di sospensiva della delibera assunta dall'assemblea tenutasi il 26/4/2022; nel ribadire le richieste e le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non accolte;
nel merito: respingere integralmente le domande formulate, nessuna esclusa, della a mutualità prevalente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore per le causali esposte in narrativa e conseguentemente confermare la legittimità delle delibere assunte dall'assemblea del così Parte_2 come verbalizzate in data 16 febbraio 2022 e in data 26 aprile 2022. Con vittoria di spese ed onorari dei due giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 esponeva, in particolare, che:
-con contratto di compravendita a rogito notaio concluso in data Persona_2
3 Febbraio 2020 con la e con i SI.ri ed Controparte_5 Per_3 [...]
, la aveva acquistato la proprietà del piano che Per_4 Controparte_6 comprendeva tre magazzini in comune di Genova (GE), . I Controparte_1 suddetti immobili, pertanto, erano pervenuti alla società esponente in forza di validi atti di trasferimento della proprietà tra vivi dall'originario titolare, debitamente registrati e trascritti nella Conservatoria dei registri Immobiliari di Genova. Conseguentemente, la Società Uminoya era piena e legittima proprietaria dell'unità immobiliare che aveva acquistato, con ogni annessa pertinenza;
-In data 26 aprile 2022 si era tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea del Condominio Autorimesse di Via Gianelli 5 R che prevedeva il seguente ordine del giorno:
2 1) Relazione in merito alle consegne ricevute dal sig. relative Per_1 all'amministrazione Autorimessa rosso Genova;
CP_4
2) Esame situazione in merito all'invito alla mediazione promossa dalla società
avente per oggetto impugnazione del verbale Controparte_7 dell'assemblea del 16/2/2022; 3) Eventuale conferimento mandato all'amministratore per la nomina di un legale di fiducia dell'amministrazione box per adesione alla mediazione - relazione e decisioni varie ed eventuali
-In particolare, al punto 2 del verbale del 26/4/2022 è stato dato atto del voto negativo espresso dall'Arch. , senza specificare a quali punti Persona_1 dell'ordine del giorno si riferisse tale voto, e senza specificare quali fossero le
“indicazioni fornite dai funzionari del Comune di Genova” di cui al punto 4 del verbale del 16/2/2022 ratificato;
-l'Assemblea aveva discusso i vari punti all'ordine del giorno e deliberato, ratificando genericamente quanto già verbalizzato il 16/2/2022, vista l'impugnazione del verbale da parte dell'esponente, la cui mediazione si era conclusa negativamente;
-Il verbale dell'assemblea, e quindi la delibera, non era stata correttamente formata;
pertanto, la delibera era nulla e/o annullabile;
-l'assemblea del 16 febbraio 2022 era stata convocata, tra le varie ragioni, per incaricare un professionista di risolvere le questioni edilizie-urbanistiche relative alle autorimesse, ma non erano stati preventivamente informati i condomini sui colloqui intercorsi, in assenza di specifico mandato assembleare, tra l'amministrazione, Ing. ed i tecnici comunali;
Persona_5
-oltre al conflitto di interesse, certamente non risolto dalla generica ratifica del verbale del 16/2/2022, si eccepiva la continua ed perdurante mancata comunicazione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione condominiale e dei tecnici incaricati per consentire a tutti i condomini di partecipare e votare consapevolmente all'assemblea del 16/2/2022, il cui avviso di convocazione riportava genericamente la richiesta di agibilità
“secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova” senza specificare quali fossero le condizioni poste dagli uffici comunali;
-era necessario che gli argomenti da trattare fossero indicati in termini comprensibili e non generici;
-pertanto, la generica ratifica del verbale del 16/2/2022, contenuta al punto 2 del verbale del 26/4/2022, avente lo stesso contenuto di quella già impugnata, non era idonea a sanare la precedente delibera, e non era valida in quanto l'oggetto era, nuovamente, assolutamente indeterminato, ed i condomini non erano stati nuovamente messi in condizione di votare consapevolmente, atteso che non era stato riproposto l'ordine del giorno della delibera impugnata, non erano state fornite preventivamente le informazioni utili alla decisione ed in
3 particolare non erano state comunicate le asserite condizioni poste dai tecnici comunali per la definizione della posizione e la conclusione dei lavori;
-con la delibera del 26/4/2022 l'assemblea aveva confermato che nel verbale del 16/2/2022 era stato erroneamente riportato il voto all'unanimità relativamente ai punti 2 e 4, nonostante l'Arch. , in rappresentanza della Per_1 società esponente, avesse chiaramente espresso voto negativo, sia in merito al riconoscimento del compenso richiesto dall'Avv. Quaglia per un parere chiesto da altri condomini e reso in odio ad di cui l'odierna attrice non Pt_1 aveva mai ricevuto copia, sia per il conferimento di incarico nei termini prospettati dall'Arch. , al quale era stata oltretutto inviata in data 4 Per_6 marzo 2022 diffida;
-nonostante fosse stata corretta a posteriori la manifestazione di voto dell'Arch. , non veniva specificato, come chiaramente emerso durante Per_1 la discussione, che aveva espresso voto negativo alle deliberazioni Pt_1 di cui ai punti 2 e 4 del verbale del 16/2/2022;
-era assolutamente invalida la delibera assembleare che non consentisse di identificare il condomino esprimente voto contrario in relazione ad un determinato punto all'ordine del giorno e che riportasse un quorum deliberativo differente da quello effettivamente formato;
-Il dissenso chiaramente espresso dall'Arch. era stato confermato dagli Per_1 altri partecipanti all'assemblea, ma la genericità della ratifica avrebbe potuto esporre l'esponente a richieste di pagamento dei compensi dell'Avv. Quaglia e dell'Arch. , il cui conferimento di incarico appariva illegittimo;
Per_7
-l'interesse ad agire della stessa era evidente per i riflessi che tale votazione avrebbero potuto avere sullo stato degli immobili e sull'eventuale modifica del titolo edilizio originario;
-se l'esponente non avesse impugnato il verbale del 26/4/2022, il giudizio R.G. 5305/2022 si sarebbe estinto per la cessazione della materia del contendere, senza che i vizi del verbale del 16/2/2022 venissero sanati;
- nella fattispecie, non era stato riproposto l'ordine del giorno della delibera viziata, bensì soltanto genericamente ratificato il contenuto, senza che i condomini – o quantomeno e certamente l'odierna esponente - fossero stati preventivamente informati delle asserite prescrizioni del Comune di Genova né tantomeno dell'oggetto dell'incarico dei professionisti incaricati dalla precedente amministrazione.
Tanto premesso conveniva in giudizio Il condominio Autorimessa, CP_1 nanti il Tribunale di Genova per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità
[...]
e/o inefficacia della deliberazione del 26 aprile 2022.
4 Con comparsa datata 1/10/2022 si costituiva il Controparte_1 osservando ed eccependo, tra l'altro, che:
-una porzione dei fondi del - Controparte_8 sito in Genova - Quinto - fu acquistata dalla che provvide a frazionare CP_5
- modificandone parzialmente la destinazione d'uso - creando una porzione adibita ad autorimesse e altri tre locali classificati catastalmente come magazzini;
-successivamente e quasi contestualmente alla compravendita del bene, la stessa trasferì la quasi totalità dei posti auto;
CP_5
-nel febbraio del 2020 ancora la cedette i tre magazzini a , CP_5 Pt_1 unitamente ad una autorimessa facente parte della porzione di fabbricato destinata a “posti auto”;
-negli atti di provenienza sopra menzionati si faceva riferimento espresso all'appartenenza complessiva dei beni immobili al Controparte_8
con rinvio al regolamento ivi vigente, nonché al neocostituito
[...]
Condominio dell'Autorimessa in Genova- Via Angelo Gianelli 5 r;
-ci si trovava di fronte ad un immobile diviso strutturalmente e giuridicamente sostanzialmente in due porzioni: una adibita ad autorimessa di cui Pt_1 era condomina quale proprietaria di “posti auto” e un fabbricato unico destinato a magazzino, non facente parte del , ma di quello di Controparte_1
19/21/23; Controparte_8
-inoltre, di nuovo diversamente da quanto sosteneva non esisteva Pt_1 alcun collegamento funzionale e giuridico tra i due corpi di fabbrica e neppure risultava che dagli atti di provenienza allegati vi fosse un comune disegno progettuale che legasse indissolubilmente le due operazioni;
-attualmente era unica proprietaria di una porzione del fondo stesso Pt_1 da cui erano stati ricavati i box, che costituiva un Condominio distinto e separato a cui partecipava quale mero condomino e non certo quale Pt_1 portatore degli interessi del proprietario del fabbricato confinante con l'autorimessa;
-l'oggetto della presente vertenza avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente alle questioni sottoposte all'esame delle assemblee del CP_1
e nulla più, essendo ogni altra questione ultronea;
[...]
-il verbale della riunione del 16/2/2022 riportava fedelmente quanto avvenuto nell'ambito della discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, tanto è vero che nell'assemblea successiva del 26/4/2022 (anch'essa oggetto di impugnazione) tutti i condomini presenti avevano confermato la corretta verbalizzazione resa;
-le censure esternate da parte attrice avverso “il contenuto della delibera e di quanto verbalizzato il 26/4/2022 ” erano le medesime precedentemente
5 formulate e dovevano essere disattese integralmente poiché erano del tutto infondate;
-tutti i condomini partecipanti al condominio presenti anche nella riunione del 26/4/2022, avevano espressamente “confermato quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo “. Tale delibera era stata assunta con il voto contrario del rappresentante di;
Pt_1
-non poteva certo condividersi il tentativo da parte di di asserire che Pt_1
i condomini avevano modificato la loro posizione con atto avente valore confessorio, ciò non era vero e che comunque veniva contestato;
-la delibera non poteva che essere letta come mera conferma della verbalizzazione resa nella riunione del 16/2/2022 nella quale il rappresentante di non aveva approvato la medesima;
Pt_1
- le statuizioni prese nella riunione sopra citata erano valide, legittime ed efficaci come quelle assunte nell'assemblea del 16/2/2022 con conseguente rigetto delle domande di Pt_1
-la questione sottesa alle vertenze doveva individuarsi al di fuori del perimetro dei beni comuni facenti parte del convenuto e delle delibere CP_1 assunte dall'assemblea e impugnate;
-questi erano gli interessi di quale proprietaria dei magazzini, Pt_1 interessi che tuttavia erano del tutto estranei al , che Controparte_1 era stato costituito tra i proprietari dei box e che pertanto doveva perseguire finalità tese al mantenimento e alla gestione dei beni comuni, tra cui non rientravano i magazzini assumendo decisioni nelle forme e nei modi di legge;
in tale contesto era un semplice condomino titolare di Pt_1 un'autorimessa e non poteva introdurre in sede assembleare tematiche del tutto estranee all'oggetto individuato dal regolamento e cioè le autorimesse e non la realizzazione dei loft;
- il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione del 11/2/2022 confermato da tutti i condomini partecipanti al nella CP_1 seduta del 26/4/2022 attestava sino a prova contraria la veridicità di quanto contenuto nel documento;
- avendo votato a favore di tutte le delibere, non era legittimata ad Pt_1 impugnare-ai sensi del 1137 c.c.- le decisioni assunte nella riunione del 16/2/2022;
- relativamente all'assemblea del 26/4/2022 si rilevava che sebbene Pt_1 avesse votato contro la conferma della verbalizzazione riguardante la seduta del 16/2/2022, essendo le delibere intimamente connesse e meramente
-confermative di una decisione invece approvata da , essa era, Pt_1 comunque, priva della legittimazione ad impugnare anche la statuizione presa il 26/4/2022;
- il presunto conflitto di interessi non esisteva in quanto l'amministratore sia nelle sue funzioni specifiche, sia come condomino si era adoperato per una corretta definizione delle pratiche edilizie pendenti nell'interesse di tutti i condomini;
6 -in ogni caso, anche non tenendo conto della caratura millesimale dell'amministratore e degli altri condomini non residenti nel condominio di
[...]
, la delibera sarebbe stata valida ed efficace ugualmente Controparte_8 superando la c.d. prova di resistenza;
-anche il condomino in conflitto di interesse poteva esercitare il diritto di voto, fermo restando i raggiungimenti dei quorum necessari per la validità della delibera escludendo dal computo la sua caratura millesimale;
-nel caso in trattazione le informative ci erano state e ai condomini- Pt_1 compresa- erano stati dati tutti gli elementi conoscitivi del caso;
pertanto, i condomini erano stati messi nelle condizioni di poter validamente e coscientemente deliberare. Quindi le decisioni erano legittime ed efficaci. In merito alla -asserita e non provata- erroneità del verbale non si poteva che rinviare a quanto già esposto, riaffermando la piena rispondenza della verbalizzazione a quanto manifestato o non manifestato da in sede Pt_1 di riunione. Concludeva in via preliminare accertare il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; nel merito: respingere integralmente le domande formulate. La domanda attorea è inammissibile per carenza di interesse. Preliminarmente è necessario esaminare il verbale dell'assemblea del tenutasi il 26/4/2022 ed impugnato con la presente causa. CP_1
Nel citato verbale si legge al punto 2: ”L'assemblea dopo discussione considerate le richieste della soc. rappresentata Controparte_7 dalla SI.ra , ragioni della richiesta mediazione, dopo ampia discussione Per_1
e dopo aver ascoltato i condomini presenti che confermano quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo a maggioranza e con il voto contrario della sig.ra per Persona_1 Pt_1
(m.mi 106,74),tutti i rimanenti condomini a favore e nessun astenuto,
[...] delibera di aderire al primo incontro di mediazione confermando la corrispondenza del verbale a quanto verbalizzato e di non procedere alla mediazione stessa…” Nell'avviso di convocazione al punto n.2 dell'o.d.g si legge” esame situazione in merito all'invito alla mediazione promossa da Controparte_7 avente per oggetto impugnazione del verbale dell'assemblea del 16/2/2022” Il nodo da sciogliere, nel caso in esame, consiste nell'accertamento della sussistenza o meno di nuove e autonome delibere. È ravvisabile una delibera quando il gruppo assembleare manifesta una propria volontà su una specifica questione ossia quando chiaramente prende una decisione sul punto. A tal proposito si osserva che l'atto di citazione della presente causa, alquanto articolato, focalizza le proprie doglianze su quanto è stato deciso dal convenuto nella riunione del 16/2/2022 piuttosto che in quella del CP_1
26/4/2022, nonostante il relativo petitum riguardi quest'ultima. 7 Nel caso di specie l'unica vera decisione formale ed espressione di volontà assembleare appare quella concernente la partecipazione alla mediazione: decisione, tuttavia, che non appare contestata da parte attrice. Infatti, dal tenore complessivo del verbale si evince che i condomini motivano la decisione in ordine alla partecipazione alla mediazione riconoscendo come corretti i fatti riportati nel verbale del 16/2/2022 già impugnato da parte attrice. Quindi nella riunione del 26/4/2022 i condomini decidono sulla mediazione in quanto sostengono la correttezza terminologica utilizzata nel verbalizzare la precedente decisione assembleare già impugnata. Del resto nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ribadisce, ripetutamente, la causa petendi della domanda giudiziale con cui ha già impugnato le delibere assunte dal in data 16/2/2022, riservando CP_1 all'asserita delibera qui contestata spazio davvero minimale. Tale causa petendi consisteva principalmente nell'errata verbalizzazione ossia nell' aver indicato il voto favorevole della delegata di mentre, a dire Pt_1 della stessa, sarebbe stato contrario. Nella fattispecie in esame non si ravvisa, di conseguenza, alcuna nuova manifestazione di volontà in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea del 16/2/2022. Pertanto, le argomentazioni espresse da parte attrice nel presente giudizio sono del tutto irrilevanti. Con la frase contestata nella attuale causa non viene riapprovata la questione ma semplicemente stabilita la correttezza e la conformità di quanto avvenuto nella assemblea del 16/2/2022 con quanto verbalizzato in tale sede. Sul punto l'odierno giudicante condivide l'orientamento della S.C. secondo cui
“La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del , che pure CP_1 abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata”.(Cass. Ord.1367/23). A prescindere da quanto sopra volendo seguire, rigorosamente, la linea difensiva del secondo cui si tratta, nel caso di specie, di delibera CP_1 meramente confermativa le conseguenze non cambiano. Infatti, si condivide altresì la pronuncia della S.C. secondo cui “in pendenza del giudizio di impugnazione di una prima delibera subentri una seconda delibera meramente confermativa di quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effetti della originaria impugnativa. La sopravvenuta delibera dell'assemblea di condominio meramente confermativa di quella sub iudice 8 non solo non smentisce la permanente utilità della sentenza da rendere ma neppure va impugnata di nuovo dal condomino leso in quanto mancante di un carattere autonomamente lesivo” (Cass16397/2025). Perché una delibera confermativa possa essere impugnata autonomamente deve avere caratteristiche tali da renderla diversa nella sostanza rispetto a quella originaria ad es. esprimendo una nuova strutturata motivazione o comportare modifiche operative e di contenuto. Nel caso di specie la maggioranza dei condomini conferma perentoriamente e semplicemente quanto verbalizzato nella precedente riunione. Quindi una delibera condominiale meramente confermativa di una precedente, come si può qualificare quella qui contestata, non è automaticamente impugnabile perché non genera un nuovo pregiudizio nei confronti del condomino, non produce effetti autonomi ed ulteriori rispetto alla prima: ne consegue la carenza di interesse ad impugnare. Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-dichiara inammissibile la domanda attorea;
-condanna l'attrice a rifondere al le spese giudiziali che liquida in CP_1 euro 3809,00 oltre IVA,CPA e spese generali Genova,16/12/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da a mutualità Parte_1 prevalente, con sede in Genova, alla via Lorenzo Pareto 12R, CF.
in persona del legale rappresentante pro tempore arch. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Genova Via Assarotti 13/3 presso Persona_1
e nello studio dell'Avv. Federico Benvenuto (PEC:
CF. ) che la Email_1 C.F._1 rappresenta ed assiste Attrice Contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore SInor , legale rappresentante CP_2 della , con Studio in Genova, Controparte_3
Via G. Rossetti 19 r, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Palestro 10/6A, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Serra (cod.fisc. ) dal quale è rappresentato e difeso come da C.F._2 mandato in atti Convenuto
Conclusioni
Per l'attrice
“ Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione ex adverso formulata, e previo ogni opportuno e/o necessario provvedimento e/o accertamento e/o declaratoria e/o incombente del caso, per le ragioni di cui alla narrativa: - in via preliminare: sospendere anche inaudita altera parte la delibera assembleare assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022; - in via principale: dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o l'invalidità della deliberazione assunta ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'O.d.G del 16 febbraio 2022 per le ragioni id cui alla narrativa;
- in ogni caso: condannare il
1 rosso al pagamento delle spese e Controparte_4 competenze del presente giudizio”. Per il CP_1
“Piaccia all'Ill.mo SInor Giudice Unico del Tribunale di Genova, contrariis reiectis: in via preliminare: riunire il presente procedimento a quello pendente fra le stesse parti davanti al medesimo Giudice - RG5305/2022 - in quanto connessi soggettivamente e oggettivamente;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare in capo a parte attrice il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; sempre in via preliminare: dare atto del provvedimento assunto nel procedimento RG 5305/2022 in data 23/11/2022 con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della 5 delibera e/o delle delibere impugnate in quanto infondata non sussistendone i presupposti ex lege e quindi dichiarala improcedibile;
prendere altresì atto della rinunzia dichiarata da parte attrice all'udienza del 15/12/2022 in merito alla richiesta di sospensiva della delibera assunta dall'assemblea tenutasi il 26/4/2022; nel ribadire le richieste e le istanze istruttorie formulate in atti anche quelle non accolte;
nel merito: respingere integralmente le domande formulate, nessuna esclusa, della a mutualità prevalente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore per le causali esposte in narrativa e conseguentemente confermare la legittimità delle delibere assunte dall'assemblea del così Parte_2 come verbalizzate in data 16 febbraio 2022 e in data 26 aprile 2022. Con vittoria di spese ed onorari dei due giudizi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 esponeva, in particolare, che:
-con contratto di compravendita a rogito notaio concluso in data Persona_2
3 Febbraio 2020 con la e con i SI.ri ed Controparte_5 Per_3 [...]
, la aveva acquistato la proprietà del piano che Per_4 Controparte_6 comprendeva tre magazzini in comune di Genova (GE), . I Controparte_1 suddetti immobili, pertanto, erano pervenuti alla società esponente in forza di validi atti di trasferimento della proprietà tra vivi dall'originario titolare, debitamente registrati e trascritti nella Conservatoria dei registri Immobiliari di Genova. Conseguentemente, la Società Uminoya era piena e legittima proprietaria dell'unità immobiliare che aveva acquistato, con ogni annessa pertinenza;
-In data 26 aprile 2022 si era tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea del Condominio Autorimesse di Via Gianelli 5 R che prevedeva il seguente ordine del giorno:
2 1) Relazione in merito alle consegne ricevute dal sig. relative Per_1 all'amministrazione Autorimessa rosso Genova;
CP_4
2) Esame situazione in merito all'invito alla mediazione promossa dalla società
avente per oggetto impugnazione del verbale Controparte_7 dell'assemblea del 16/2/2022; 3) Eventuale conferimento mandato all'amministratore per la nomina di un legale di fiducia dell'amministrazione box per adesione alla mediazione - relazione e decisioni varie ed eventuali
-In particolare, al punto 2 del verbale del 26/4/2022 è stato dato atto del voto negativo espresso dall'Arch. , senza specificare a quali punti Persona_1 dell'ordine del giorno si riferisse tale voto, e senza specificare quali fossero le
“indicazioni fornite dai funzionari del Comune di Genova” di cui al punto 4 del verbale del 16/2/2022 ratificato;
-l'Assemblea aveva discusso i vari punti all'ordine del giorno e deliberato, ratificando genericamente quanto già verbalizzato il 16/2/2022, vista l'impugnazione del verbale da parte dell'esponente, la cui mediazione si era conclusa negativamente;
-Il verbale dell'assemblea, e quindi la delibera, non era stata correttamente formata;
pertanto, la delibera era nulla e/o annullabile;
-l'assemblea del 16 febbraio 2022 era stata convocata, tra le varie ragioni, per incaricare un professionista di risolvere le questioni edilizie-urbanistiche relative alle autorimesse, ma non erano stati preventivamente informati i condomini sui colloqui intercorsi, in assenza di specifico mandato assembleare, tra l'amministrazione, Ing. ed i tecnici comunali;
Persona_5
-oltre al conflitto di interesse, certamente non risolto dalla generica ratifica del verbale del 16/2/2022, si eccepiva la continua ed perdurante mancata comunicazione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione condominiale e dei tecnici incaricati per consentire a tutti i condomini di partecipare e votare consapevolmente all'assemblea del 16/2/2022, il cui avviso di convocazione riportava genericamente la richiesta di agibilità
“secondo le indicazioni fornite dai funzionari del comune di Genova” senza specificare quali fossero le condizioni poste dagli uffici comunali;
-era necessario che gli argomenti da trattare fossero indicati in termini comprensibili e non generici;
-pertanto, la generica ratifica del verbale del 16/2/2022, contenuta al punto 2 del verbale del 26/4/2022, avente lo stesso contenuto di quella già impugnata, non era idonea a sanare la precedente delibera, e non era valida in quanto l'oggetto era, nuovamente, assolutamente indeterminato, ed i condomini non erano stati nuovamente messi in condizione di votare consapevolmente, atteso che non era stato riproposto l'ordine del giorno della delibera impugnata, non erano state fornite preventivamente le informazioni utili alla decisione ed in
3 particolare non erano state comunicate le asserite condizioni poste dai tecnici comunali per la definizione della posizione e la conclusione dei lavori;
-con la delibera del 26/4/2022 l'assemblea aveva confermato che nel verbale del 16/2/2022 era stato erroneamente riportato il voto all'unanimità relativamente ai punti 2 e 4, nonostante l'Arch. , in rappresentanza della Per_1 società esponente, avesse chiaramente espresso voto negativo, sia in merito al riconoscimento del compenso richiesto dall'Avv. Quaglia per un parere chiesto da altri condomini e reso in odio ad di cui l'odierna attrice non Pt_1 aveva mai ricevuto copia, sia per il conferimento di incarico nei termini prospettati dall'Arch. , al quale era stata oltretutto inviata in data 4 Per_6 marzo 2022 diffida;
-nonostante fosse stata corretta a posteriori la manifestazione di voto dell'Arch. , non veniva specificato, come chiaramente emerso durante Per_1 la discussione, che aveva espresso voto negativo alle deliberazioni Pt_1 di cui ai punti 2 e 4 del verbale del 16/2/2022;
-era assolutamente invalida la delibera assembleare che non consentisse di identificare il condomino esprimente voto contrario in relazione ad un determinato punto all'ordine del giorno e che riportasse un quorum deliberativo differente da quello effettivamente formato;
-Il dissenso chiaramente espresso dall'Arch. era stato confermato dagli Per_1 altri partecipanti all'assemblea, ma la genericità della ratifica avrebbe potuto esporre l'esponente a richieste di pagamento dei compensi dell'Avv. Quaglia e dell'Arch. , il cui conferimento di incarico appariva illegittimo;
Per_7
-l'interesse ad agire della stessa era evidente per i riflessi che tale votazione avrebbero potuto avere sullo stato degli immobili e sull'eventuale modifica del titolo edilizio originario;
-se l'esponente non avesse impugnato il verbale del 26/4/2022, il giudizio R.G. 5305/2022 si sarebbe estinto per la cessazione della materia del contendere, senza che i vizi del verbale del 16/2/2022 venissero sanati;
- nella fattispecie, non era stato riproposto l'ordine del giorno della delibera viziata, bensì soltanto genericamente ratificato il contenuto, senza che i condomini – o quantomeno e certamente l'odierna esponente - fossero stati preventivamente informati delle asserite prescrizioni del Comune di Genova né tantomeno dell'oggetto dell'incarico dei professionisti incaricati dalla precedente amministrazione.
Tanto premesso conveniva in giudizio Il condominio Autorimessa, CP_1 nanti il Tribunale di Genova per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità
[...]
e/o inefficacia della deliberazione del 26 aprile 2022.
4 Con comparsa datata 1/10/2022 si costituiva il Controparte_1 osservando ed eccependo, tra l'altro, che:
-una porzione dei fondi del - Controparte_8 sito in Genova - Quinto - fu acquistata dalla che provvide a frazionare CP_5
- modificandone parzialmente la destinazione d'uso - creando una porzione adibita ad autorimesse e altri tre locali classificati catastalmente come magazzini;
-successivamente e quasi contestualmente alla compravendita del bene, la stessa trasferì la quasi totalità dei posti auto;
CP_5
-nel febbraio del 2020 ancora la cedette i tre magazzini a , CP_5 Pt_1 unitamente ad una autorimessa facente parte della porzione di fabbricato destinata a “posti auto”;
-negli atti di provenienza sopra menzionati si faceva riferimento espresso all'appartenenza complessiva dei beni immobili al Controparte_8
con rinvio al regolamento ivi vigente, nonché al neocostituito
[...]
Condominio dell'Autorimessa in Genova- Via Angelo Gianelli 5 r;
-ci si trovava di fronte ad un immobile diviso strutturalmente e giuridicamente sostanzialmente in due porzioni: una adibita ad autorimessa di cui Pt_1 era condomina quale proprietaria di “posti auto” e un fabbricato unico destinato a magazzino, non facente parte del , ma di quello di Controparte_1
19/21/23; Controparte_8
-inoltre, di nuovo diversamente da quanto sosteneva non esisteva Pt_1 alcun collegamento funzionale e giuridico tra i due corpi di fabbrica e neppure risultava che dagli atti di provenienza allegati vi fosse un comune disegno progettuale che legasse indissolubilmente le due operazioni;
-attualmente era unica proprietaria di una porzione del fondo stesso Pt_1 da cui erano stati ricavati i box, che costituiva un Condominio distinto e separato a cui partecipava quale mero condomino e non certo quale Pt_1 portatore degli interessi del proprietario del fabbricato confinante con l'autorimessa;
-l'oggetto della presente vertenza avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente alle questioni sottoposte all'esame delle assemblee del CP_1
e nulla più, essendo ogni altra questione ultronea;
[...]
-il verbale della riunione del 16/2/2022 riportava fedelmente quanto avvenuto nell'ambito della discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, tanto è vero che nell'assemblea successiva del 26/4/2022 (anch'essa oggetto di impugnazione) tutti i condomini presenti avevano confermato la corretta verbalizzazione resa;
-le censure esternate da parte attrice avverso “il contenuto della delibera e di quanto verbalizzato il 26/4/2022 ” erano le medesime precedentemente
5 formulate e dovevano essere disattese integralmente poiché erano del tutto infondate;
-tutti i condomini partecipanti al condominio presenti anche nella riunione del 26/4/2022, avevano espressamente “confermato quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo “. Tale delibera era stata assunta con il voto contrario del rappresentante di;
Pt_1
-non poteva certo condividersi il tentativo da parte di di asserire che Pt_1
i condomini avevano modificato la loro posizione con atto avente valore confessorio, ciò non era vero e che comunque veniva contestato;
-la delibera non poteva che essere letta come mera conferma della verbalizzazione resa nella riunione del 16/2/2022 nella quale il rappresentante di non aveva approvato la medesima;
Pt_1
- le statuizioni prese nella riunione sopra citata erano valide, legittime ed efficaci come quelle assunte nell'assemblea del 16/2/2022 con conseguente rigetto delle domande di Pt_1
-la questione sottesa alle vertenze doveva individuarsi al di fuori del perimetro dei beni comuni facenti parte del convenuto e delle delibere CP_1 assunte dall'assemblea e impugnate;
-questi erano gli interessi di quale proprietaria dei magazzini, Pt_1 interessi che tuttavia erano del tutto estranei al , che Controparte_1 era stato costituito tra i proprietari dei box e che pertanto doveva perseguire finalità tese al mantenimento e alla gestione dei beni comuni, tra cui non rientravano i magazzini assumendo decisioni nelle forme e nei modi di legge;
in tale contesto era un semplice condomino titolare di Pt_1 un'autorimessa e non poteva introdurre in sede assembleare tematiche del tutto estranee all'oggetto individuato dal regolamento e cioè le autorimesse e non la realizzazione dei loft;
- il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione del 11/2/2022 confermato da tutti i condomini partecipanti al nella CP_1 seduta del 26/4/2022 attestava sino a prova contraria la veridicità di quanto contenuto nel documento;
- avendo votato a favore di tutte le delibere, non era legittimata ad Pt_1 impugnare-ai sensi del 1137 c.c.- le decisioni assunte nella riunione del 16/2/2022;
- relativamente all'assemblea del 26/4/2022 si rilevava che sebbene Pt_1 avesse votato contro la conferma della verbalizzazione riguardante la seduta del 16/2/2022, essendo le delibere intimamente connesse e meramente
-confermative di una decisione invece approvata da , essa era, Pt_1 comunque, priva della legittimazione ad impugnare anche la statuizione presa il 26/4/2022;
- il presunto conflitto di interessi non esisteva in quanto l'amministratore sia nelle sue funzioni specifiche, sia come condomino si era adoperato per una corretta definizione delle pratiche edilizie pendenti nell'interesse di tutti i condomini;
6 -in ogni caso, anche non tenendo conto della caratura millesimale dell'amministratore e degli altri condomini non residenti nel condominio di
[...]
, la delibera sarebbe stata valida ed efficace ugualmente Controparte_8 superando la c.d. prova di resistenza;
-anche il condomino in conflitto di interesse poteva esercitare il diritto di voto, fermo restando i raggiungimenti dei quorum necessari per la validità della delibera escludendo dal computo la sua caratura millesimale;
-nel caso in trattazione le informative ci erano state e ai condomini- Pt_1 compresa- erano stati dati tutti gli elementi conoscitivi del caso;
pertanto, i condomini erano stati messi nelle condizioni di poter validamente e coscientemente deliberare. Quindi le decisioni erano legittime ed efficaci. In merito alla -asserita e non provata- erroneità del verbale non si poteva che rinviare a quanto già esposto, riaffermando la piena rispondenza della verbalizzazione a quanto manifestato o non manifestato da in sede Pt_1 di riunione. Concludeva in via preliminare accertare il difetto di legittimazione attiva;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art. 100c.p.c.; nel merito: respingere integralmente le domande formulate. La domanda attorea è inammissibile per carenza di interesse. Preliminarmente è necessario esaminare il verbale dell'assemblea del tenutasi il 26/4/2022 ed impugnato con la presente causa. CP_1
Nel citato verbale si legge al punto 2: ”L'assemblea dopo discussione considerate le richieste della soc. rappresentata Controparte_7 dalla SI.ra , ragioni della richiesta mediazione, dopo ampia discussione Per_1
e dopo aver ascoltato i condomini presenti che confermano quanto verbalizzato nella riunione del 16/2/2022 e trascritto nel verbale medesimo a maggioranza e con il voto contrario della sig.ra per Persona_1 Pt_1
(m.mi 106,74),tutti i rimanenti condomini a favore e nessun astenuto,
[...] delibera di aderire al primo incontro di mediazione confermando la corrispondenza del verbale a quanto verbalizzato e di non procedere alla mediazione stessa…” Nell'avviso di convocazione al punto n.2 dell'o.d.g si legge” esame situazione in merito all'invito alla mediazione promossa da Controparte_7 avente per oggetto impugnazione del verbale dell'assemblea del 16/2/2022” Il nodo da sciogliere, nel caso in esame, consiste nell'accertamento della sussistenza o meno di nuove e autonome delibere. È ravvisabile una delibera quando il gruppo assembleare manifesta una propria volontà su una specifica questione ossia quando chiaramente prende una decisione sul punto. A tal proposito si osserva che l'atto di citazione della presente causa, alquanto articolato, focalizza le proprie doglianze su quanto è stato deciso dal convenuto nella riunione del 16/2/2022 piuttosto che in quella del CP_1
26/4/2022, nonostante il relativo petitum riguardi quest'ultima. 7 Nel caso di specie l'unica vera decisione formale ed espressione di volontà assembleare appare quella concernente la partecipazione alla mediazione: decisione, tuttavia, che non appare contestata da parte attrice. Infatti, dal tenore complessivo del verbale si evince che i condomini motivano la decisione in ordine alla partecipazione alla mediazione riconoscendo come corretti i fatti riportati nel verbale del 16/2/2022 già impugnato da parte attrice. Quindi nella riunione del 26/4/2022 i condomini decidono sulla mediazione in quanto sostengono la correttezza terminologica utilizzata nel verbalizzare la precedente decisione assembleare già impugnata. Del resto nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice ribadisce, ripetutamente, la causa petendi della domanda giudiziale con cui ha già impugnato le delibere assunte dal in data 16/2/2022, riservando CP_1 all'asserita delibera qui contestata spazio davvero minimale. Tale causa petendi consisteva principalmente nell'errata verbalizzazione ossia nell' aver indicato il voto favorevole della delegata di mentre, a dire Pt_1 della stessa, sarebbe stato contrario. Nella fattispecie in esame non si ravvisa, di conseguenza, alcuna nuova manifestazione di volontà in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea del 16/2/2022. Pertanto, le argomentazioni espresse da parte attrice nel presente giudizio sono del tutto irrilevanti. Con la frase contestata nella attuale causa non viene riapprovata la questione ma semplicemente stabilita la correttezza e la conformità di quanto avvenuto nella assemblea del 16/2/2022 con quanto verbalizzato in tale sede. Sul punto l'odierno giudicante condivide l'orientamento della S.C. secondo cui
“La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del , che pure CP_1 abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata”.(Cass. Ord.1367/23). A prescindere da quanto sopra volendo seguire, rigorosamente, la linea difensiva del secondo cui si tratta, nel caso di specie, di delibera CP_1 meramente confermativa le conseguenze non cambiano. Infatti, si condivide altresì la pronuncia della S.C. secondo cui “in pendenza del giudizio di impugnazione di una prima delibera subentri una seconda delibera meramente confermativa di quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effetti della originaria impugnativa. La sopravvenuta delibera dell'assemblea di condominio meramente confermativa di quella sub iudice 8 non solo non smentisce la permanente utilità della sentenza da rendere ma neppure va impugnata di nuovo dal condomino leso in quanto mancante di un carattere autonomamente lesivo” (Cass16397/2025). Perché una delibera confermativa possa essere impugnata autonomamente deve avere caratteristiche tali da renderla diversa nella sostanza rispetto a quella originaria ad es. esprimendo una nuova strutturata motivazione o comportare modifiche operative e di contenuto. Nel caso di specie la maggioranza dei condomini conferma perentoriamente e semplicemente quanto verbalizzato nella precedente riunione. Quindi una delibera condominiale meramente confermativa di una precedente, come si può qualificare quella qui contestata, non è automaticamente impugnabile perché non genera un nuovo pregiudizio nei confronti del condomino, non produce effetti autonomi ed ulteriori rispetto alla prima: ne consegue la carenza di interesse ad impugnare. Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e domanda respinta così decide:
-dichiara inammissibile la domanda attorea;
-condanna l'attrice a rifondere al le spese giudiziali che liquida in CP_1 euro 3809,00 oltre IVA,CPA e spese generali Genova,16/12/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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