Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/01/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/01/2025 nella causa n. 2447/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 245/2021, pubblicata in data 10/12/2021 e non notificata, resa in materia di “opposizione estratto di ruolo” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. FREDA ETTORE
- appellante - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti NAPOLETANO CIRO e PEPE GIUSEPPE
- appellato - Nonché
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2
- appellata contumace - Conclusioni All'udienza del 23/01/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierna appellata, , nei confronti dell' Controparte_1 [...]
, nonché della , Parte_1 Controparte_2 avverso il ruolo n. 0002870 del 2012 e la relativa cartella esattoriale n. 01220120005038244000, con la seguente motivazione: […] Con riguardo all'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo, la suprema Corte, a sezioni unite, ha precisato che “È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.
Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. Sezioni Unite n. 19704 del 2015). La questione posta si risolve tenendo conto del principio desumibile dalla suprema
Corte, con la sentenza n. 11736 del 2011, secondo cui il ruolo, ancorchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente;
tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della
3 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. In questo senso sempre la Corte, con la sentenza n. 2248 del 2014 stabilisce che la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'ufficio, che aveva consegnato copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente con pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata. Con riguarda all'inammissibilità per carenza di interesse ad agire, bisogna precisare che si tratta all'evidenza di un giudizio di merito poiché “l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda” (Cass. n. 22925/2019; Cass. n. 11554/2008; Cass. n.
9934/2015; Cass. n. 26632/2006). Re melius perpensa, la possibilità che il contribuente faccia valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non “validamente” notificatogli, senza bisogno di attendere la notifica di altro atto successivo (che potrebbe essere a sua volta malamente notificato) è funzionale anche al buon andamento della pubblica amministrazione, perché di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva male instaurata, la produzione e l'aumento di danni da risarcire al contribuente, i rischi di decadenza dell'amministrazione in ragione di ripetute notifiche non andate a buon fine. Nel merito, la cartella esattoriale risulta ritualmente e tempestivamente notificata in data 20.06.2015, con pec di intimazione di pagamento il 03.11.2016. Deve però rilevarsi che secondo consolidato orientamento (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004) a fronte di uno specifico disconoscimento della copia fotostatica, come qui sollevato, è onere della parte resistente produrre l'originale del documento. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione, la produzione da parte dell'Ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, onera l'Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per mancata prova (Cass. n. 5077 del 2017). Le spese seguono la soccombenza per la convenuta
[...]
. Diversamente, possono compensarsi per la convenuta Controparte_3
. […]. Controparte_2
Avverso la predetta decisione proponeva appello l'
[...]
, per i seguenti motivi: A) MANCATA Parte_1
DICHIARAZIONE DELLA INAMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE AVVERSO
L'ESTRATTO DI RUOLO IN SPREGIO A TUTTI GLI UNIVOCI E CONSOLIDATI
4 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
DETTAMI GIURISPRUDENZIALI, atteso che […] Il Giudice di prime cure ha considerato ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo conformandosi ad una giurisprudenza ampiamente superata in totale spregio a quella copiosa, consolidata e recente - in appresso indicata – che considera INAMMISSIBILE la predetta opposizione, in caso di regolare notifica della cartella […]; B) ASSENZA DI INTERESSE AD AGIRE – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA, atteso che […] il Giudice, nel caso in esame, ha valutato in maniera disattenta l'esistenza dell'interesse ad agire che, appare in tutta la sua evidenza non esserci, esaminata la prospettazione dell'istante in forma solo generica, con richiami a circostanze tipizzate ma che non hanno riguardato la sig.ra considerato la regolare CP_1 notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi e, visto che l'interesse ad impugnare, non può desumersi dalla sola ipotetica probabilità che l'Ente
Riscossore possa intraprendere possibili azioni esecutive […]; C) CIRCA LA PRESCRIZIONE: INAMMISSIBILITA' DI DECLARATORIA DELLA RICHIESTA DI
PRESCRIZIONE, dovendo darsi continuità agli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità secondo cui […] quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art.100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione […]; atteso che […] nel caso in esame il credito non era prescritto né al momento della notifica della cartella né al momento dei successivi atti interruttivi. Difatti, in data 11.11.2014 è stata notificata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, mentre in data 03.11.2016 è stata notificata l'intimazione di pagamento. Non vi è prova della data della richiesta dell'estratto di ruolo, solo asserita […]; E) RIGUARDO L'ECCEZIONE DI DISCONOSCIMENTO ACCOLTA DAL GIUDICE E LA RICHIESTA DI ESIBIZIONE DEGLI
ORIGINALI, rilevando che […] la censura della mancata produzione in giudizio, da parte dell'agente della riscossione, degli originali delle cartelle di pagamento e degli avvisi di ricevimento delle stesse è inammissibile, avendo il ricorrente omesso di specificare se, dove ed in che modo ha contestato la conformità delle copie all'originale in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale […]. Per la conferma della sentenza insisteva invece l'appellata, CP_1
, eccependo l'inammissibilità ex artt. 339 comma 3, 342 e 434 c.p.c.
[...] dell'appello ex adverso proposto, nonché l'infondatezza dei motivi con lo stesso articolati, ribadendo nel merito le seguenti eccezioni: 1) Inottemperanza all'onere probatorio circa la rituale notifica degli atti interruttivi, atteso che, l'odierna appellante non ha provato la regolarità della notifica degli atti interruttivi della
5 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi prescrizione, non avendo prodotto alcun atto in merito della prescrizione;
2) Omessa notifica della cartella esattoriale, atteso che nel caso che ci occupa, nessuna cartella esattoriale è stata realmente notificata alla contribuente;
3) Sull'intervenuta prescrizione dei crediti posti alla base della cartella esattoriale, atteso che Il diritto a riscuotere le somme dovute, nel caso de quo, si prescrive nel termine di cinque anni. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, stante l'inapplicabilità dell'art. 339, 3° comma c.p.c. alla fattispecie in esame, avendo condivisa giurisprudenza affermato che L'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011, esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nell'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, trova applicazione, per giurisprudenza di questa Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione recuperatoria;
v. sul punto l'ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonché le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre 2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell'applicazione dell'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ.; v. altresì, in riferimento all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la sentenza 19 novembre 2007, n. 23978). D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 17212/17; depositata il 12 luglio). Deve inoltre ritenersi la ammissibilità anche ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. dell'appello proposto, la cui chiarezza in ordine non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di legge. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la
6 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, giova innanzitutto osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del 03/04/2017), atteso che Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, a più riprese denunziante l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto ruolo e la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel
“thema decidendum” del giudizio. Come evidenziato dal medesimo appellante, difatti, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme applicabili anche ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del 7 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"(v. Sezioni Unite n. 26283/2022). La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore - come nel caso di specie - e non avente alcuna pretesa impositiva,
8 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore (e ciò per esplicita ammissione dello stesso, avendo quest'ultimo affermato di non aver ricevuto alcun atto successivo alla cartella, senza alcuna ulteriore allegazione, nemmeno in corso di causa, circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi 9 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di prescrizione in applicazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile per difetto di interesse anche l'opposizione ad estratto di ruolo per far valere fatti sopravvenuti quale la prescrizione o il pagamento ove non venga dimostrata la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione, così come normativamente imposto (v. Cass. n. 7348 del 2023). Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montoro n. 245/2021, pubblicata in data 10/12/2021 e non notificata, nei confronti di nonché della Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, respinta o Controparte_2 comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta in prime cure, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in data 24/01/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello 10 Tribunale di Avellino n. 2447/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
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