Articolo 3 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 2Articolo 4
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5 aprile 1991
Art. 3. 1. L' articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il consiglio del collegio provinciale e' composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilita' di rielezione.
2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', il piu' anziano di eta'.
3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.
5. Il consiglio del collegio provinciale puo' essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o piu' membri dimissionari e decaduti; quando non sia piu' in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;
6. Lo scioglimento del consiglio e' disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento e' nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.
7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonche' le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.
8. L'assemblea e' convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti e' fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario.
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purche' superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea e' comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.
10. Il voto e' personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non e' ammesso il voto per delega.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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